Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 2145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2145 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 33131/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott Chiara Delmonte Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 25/09/2024 e vertente TRA
Parte 1 C.F. 1
Luogo e data di nascita MAROCCO in data 26/10/1990
Residenza r in VIA BERNARDO RUCELLAI 43 20100 MILANO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. UBERTI FOPPA CRISTINA presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
Controparte_1 C.F. 2 ),
Luogo e data di nascita: MAROCCO in data 01/01/1970
Residenza i CORSO PININ GIOACHINO 134 TO, irreperibile;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 9 ottobre 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. l'11 marzo 2025
DICHIARARE la separazione personale dei coniugi;
.
AUTORIZZARE i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
.
EMETTERE ogni altra provvidenza e declaratoria del caso.•
• Con vittoria di spese, diritti e onorari.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Marocco il 25/09/2019 atto trascritto presso gli Uffici di stato civile del comune di CO (anno 2019, atto n42, parte II serie C) '
Dall'unione non sono nati figli
Con ricorso iscritto a ruolo in data 25/09/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione dal marito senza avanzare ulteriori domande.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. dell'11 marzo 2025 verificata la regolarità della notifica ex art 143 c.p.c., il Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
Mi voglio separare.
Non vedo mio marito dal 2019.
Non lo sento da molti anni
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, non ha adottato provvedimenti provvisori in assenza di domanda ed ha, quindi, ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
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Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, la prolungata assenza di ogni comunicazione tra le parti, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea, comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità "ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto¹.
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
33131 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra Parte 1 e Controparte_1 che hanno contratto matrimonio in Marocco il 25/09/2019 atto trascritto presso gli Uffici di stato civile del comune di CO (anno 2019, atto n42, parte II, serie C);
2. Nulla sulle spese;
3. Manda il cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TO (AT), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 12 marzo 2025 Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Laura Maria Cosmai Dott. Chiara Delmonte 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 2183 del 30 gennaio 2013.