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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 169/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1567/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino - Piazza Palazzo Di Citta' 1 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Riscossioni Spa Siglabile Soris Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 C.O.S.A.P. 2013 - DOCUMENTO n. 081010G514470275224000 TARI 2014
- DOCUMENTO n. 0810107211200283075000 TARSU/TIA 2011
- DOCUMENTO n. 0810107311120001475000 TARSU/TIA 2011
- DOCUMENTO n. 0810108320120060978000
- DOCUMENTO n. 081010G413490014444000 TARES 2013
- DOCUMENTO n. 081010G313520265577000 TARES 2013
- DOCUMENTO n. 081010G515680280935000 TARI 2015
- DOCUMENTO n. 0810107312190001784000 TARSU/TIA 2012
- DOCUMENTO n. 0810108320130030777000 2013
- DOCUMENTO n. 0810107212290274163000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come un atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il giorno 11.11.2025 la prevenuta impugnava intimazione di pagamento notificata il giorno 3.8.2025 per TARI, TASI , CO e TARES anni 2010/2014 quando svolgeva attività di ambulante , opponendo di essere lungodegente dal 2016 e deducendo prescrizione del diritto all'esazione.
Si è costitiuta SORIS pr opporre il difetto di giurisdizione quanto ai crediti non aventi natura tributaria e per dedurre che sono state notificate plurime ingiunzioni di pagamento negli anni dal 2012 al 2017 ed avviso di intimazione cosicchè la prescrizione non è maturata.
Si è costituita anche la Città di Torino, per opporre il difetto di giurisdizione per i debiti CO e per ribadire che gli atti prodromici sono stati notificati.
Medio tempore è stata depositata una memoria dalla ricorrente con cui si ribadisce il dato che la stessa è lungodegente dal 2016, presso una clinica sita in Indirizzo_1. Le notifiche risultano consegnate a persone diverse dall'interessata, ad es. a Nominativo_1 che è un'impiegata della clinica e che nulla risulta che gli atti siano giunti a conoscenza dell'interessata, secondo quanto dispone l'art. 139 cpc.
All'odierna udienza fissata per la decisione sull'istanza cautelare , le parti hanno concluso sul merito, risultando palese il difetto di notificazione degli atti presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. Intanto va detto che la Ricorrente_1 è persona oggi novantenne , che dal 2016 risulta residente presso una struttura sanitaria sita in Indirizzo_1, come attestato dal certificato di residenza in atti. E' ben vero che negli anni 2012/2015 le furono notificate ingiunzioni di pagamento per lo più per compiuta giacenza presso l'ufficio postale presso cui le ingiunzioni erano state depositate,
a seguito di sua temporanea irreperibilità presso la sua residenza. Successivamente risultano notificati avvisi di intimazione, che avrebbero funto da atti interruttivi della prescrizione, il 17.5.2019 ed il 3.5.2024, ma detti atti risultano consegnati a Nominativo_1, indicata come persona incaricata al ritiro (?), presumibilmente impiegata presso la struttura ove è ricoverata dal 2016 la ricorrente , ma nulla risulta che questi atti siano giunti nelle mani dell'interessata che non risultava incapace, non risultava assente presso il luogo di residenza , nè risultava avere opposto un rifiuto a ricevere . Quindi a tutto concedere (visto che anche un atto del 2017 risulta consegnato a Nominativo_2, dipendente Società_1 , incaricata al ritiro (?) , senza ulteriori specificazioni), bisogna ritenere che la notificazione degli atti interruttivi la prescrizione non siano stati correttamente notificati, con il che il diritto all'esazione è prescritto avendosi riguardo a tributi locali, con termine di prescrizione quinquennale anche per l'esazione. Ricorre poi il difetto di giurisdizione per i crediti vantati a titolo di CO .
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte per quanto riguarda i crediti vantati a titolo di CO.
Accoglie nel resto il ricorso. Spese compensate fra le parti.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 14:00 in composizione monocratica:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1567/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Torino - Piazza Palazzo Di Citta' 1 10122 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Societa' Riscossioni Spa Siglabile Soris Spa - 09000640012
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 TARES 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 TARI 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 TARI 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 TARSU/TIA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AVI2025000175603 C.O.S.A.P. 2013 - DOCUMENTO n. 081010G514470275224000 TARI 2014
- DOCUMENTO n. 0810107211200283075000 TARSU/TIA 2011
- DOCUMENTO n. 0810107311120001475000 TARSU/TIA 2011
- DOCUMENTO n. 0810108320120060978000
- DOCUMENTO n. 081010G413490014444000 TARES 2013
- DOCUMENTO n. 081010G313520265577000 TARES 2013
- DOCUMENTO n. 081010G515680280935000 TARI 2015
- DOCUMENTO n. 0810107312190001784000 TARSU/TIA 2012
- DOCUMENTO n. 0810108320130030777000 2013
- DOCUMENTO n. 0810107212290274163000 TARSU/TIA 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 128/2026 depositato il
19/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come un atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il giorno 11.11.2025 la prevenuta impugnava intimazione di pagamento notificata il giorno 3.8.2025 per TARI, TASI , CO e TARES anni 2010/2014 quando svolgeva attività di ambulante , opponendo di essere lungodegente dal 2016 e deducendo prescrizione del diritto all'esazione.
Si è costitiuta SORIS pr opporre il difetto di giurisdizione quanto ai crediti non aventi natura tributaria e per dedurre che sono state notificate plurime ingiunzioni di pagamento negli anni dal 2012 al 2017 ed avviso di intimazione cosicchè la prescrizione non è maturata.
Si è costituita anche la Città di Torino, per opporre il difetto di giurisdizione per i debiti CO e per ribadire che gli atti prodromici sono stati notificati.
Medio tempore è stata depositata una memoria dalla ricorrente con cui si ribadisce il dato che la stessa è lungodegente dal 2016, presso una clinica sita in Indirizzo_1. Le notifiche risultano consegnate a persone diverse dall'interessata, ad es. a Nominativo_1 che è un'impiegata della clinica e che nulla risulta che gli atti siano giunti a conoscenza dell'interessata, secondo quanto dispone l'art. 139 cpc.
All'odierna udienza fissata per la decisione sull'istanza cautelare , le parti hanno concluso sul merito, risultando palese il difetto di notificazione degli atti presupposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto. Intanto va detto che la Ricorrente_1 è persona oggi novantenne , che dal 2016 risulta residente presso una struttura sanitaria sita in Indirizzo_1, come attestato dal certificato di residenza in atti. E' ben vero che negli anni 2012/2015 le furono notificate ingiunzioni di pagamento per lo più per compiuta giacenza presso l'ufficio postale presso cui le ingiunzioni erano state depositate,
a seguito di sua temporanea irreperibilità presso la sua residenza. Successivamente risultano notificati avvisi di intimazione, che avrebbero funto da atti interruttivi della prescrizione, il 17.5.2019 ed il 3.5.2024, ma detti atti risultano consegnati a Nominativo_1, indicata come persona incaricata al ritiro (?), presumibilmente impiegata presso la struttura ove è ricoverata dal 2016 la ricorrente , ma nulla risulta che questi atti siano giunti nelle mani dell'interessata che non risultava incapace, non risultava assente presso il luogo di residenza , nè risultava avere opposto un rifiuto a ricevere . Quindi a tutto concedere (visto che anche un atto del 2017 risulta consegnato a Nominativo_2, dipendente Società_1 , incaricata al ritiro (?) , senza ulteriori specificazioni), bisogna ritenere che la notificazione degli atti interruttivi la prescrizione non siano stati correttamente notificati, con il che il diritto all'esazione è prescritto avendosi riguardo a tributi locali, con termine di prescrizione quinquennale anche per l'esazione. Ricorre poi il difetto di giurisdizione per i crediti vantati a titolo di CO .
Le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte per quanto riguarda i crediti vantati a titolo di CO.
Accoglie nel resto il ricorso. Spese compensate fra le parti.