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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/07/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Ennio Ricci Presidente dott.ssa Floriana Consolante Giudice relatore dott.ssa Serena Berruti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 412/2024, riservata in decisione in data 16.12.2024 a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Paola Gaudio, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppino CP_1 C.F._2
Costanzo, come da procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: avente ad oggetto: «modifica delle condizioni di divorzio».
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 473 bis 28 c.p.c. le cui conclusioni sono state confermate con le note ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 16.12.2024. Il P.M. ha concluso con parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. ritualmente notificato alla controparte CP_1 unitamente al decreto di fissazione di udienza, deduceva che il Tribunale di Parte_1
1 Benevento dopo la pronuncia di sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in data 01.07.2006, con la sentenza definitiva n. 499/2023 del
24.02.2023 aveva posto a suo carico un assegno mensile di € 640,00 da versare in favore dell'ex coniuge , a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie minori , nata il CP_1 Per_1
17.5.2007, e , nata [...] ( € 320,00 per ciascuna figlia) le quali erano collocate presso Per_2 la madre a cui era stata assegnata la casa coniugale, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il ricorrente deduceva che, medio tempore, erano intervenuti giustificati motivi che rendevano necessaria la modifica delle condizioni di divorzio e nello specifico la riduzione dell'assegno a suo carico e ne chiedeva la riduzione ad € 500,00 mensili ( € 250,00 per ciascuna figlia).
A sostegno della domanda, deduceva che, come già emerso nel corso del giudizio Parte_1 di divorzio, in data 08.06.2022 era nato un altro figlio al cui mantenimento doveva provvedere interamente lui, atteso che la madre del bambino non aveva un'occupazione lavorativa ed era, quindi, priva di un autonomo reddito.
In ricorso si deduceva che le condizioni economiche del erano mutate anche sotto altri Pt_1 aspetti in quanto:
- in data 28.03.2023, il ricorrente aveva acquistato un immobile sito in Saludecio, provincia di
Rimini, dove si era trasferito, unitamente al piccolo , essendo risultato vincitore di Per_3 concorso pubblico e ottenuto l'assegnazione della farmacia MC Pharma S.r.l. sita in Saludecio;
- il dott. era stato, quindi, costretto a stipulare, per l'acquisto di detto immobile, Parte_1 un contratto di mutuo ipotecario con l'istituto del valore di €. Controparte_2
100.000,00 da restituire con 336 rate mensili (pari a 28 anni) del valore di €. 523,98 ciascuna;
-che in considerazione delle nuove obbligazioni contratte dal Dott. a seguito della sentenza Pt_1 dichiarativa del divorzio, nonché le fisiologiche accresciute esigenze del piccolo , appariva Per_3 evidente il mutamento in peius delle condizioni economiche del ricorrente che giustificavano pienamente la richiesta di revisione dell'assegno posto a suo carico per il mantenimento delle figlie e . Per_1 Per_2
La resistente si costituiva in giudizio contestando l'avversa domanda, di cui chiedeva il rigetto, evidenziano che le condizioni economiche del ricorrente non erano affatto peggiorate bensì migliorate atteso che, mentre durante il matrimonio il lavorava come dipendente di una Pt_1 farmacia in Solopaca, durante il giudizio di divorzio, a seguito di concorso pubblico, era diventato titolare di una farmacia in Saludecio, in provincia di Rimini, e la sua condizione economica si era rafforzata.
2 La resistente evidenziava, infatti, che il aveva acquistato un appartamento di pregio in Pt_1
Saludecio, destinato a propria abitazione, era socio al 50% della società costituita per l'esercizio della farmacia di cui era direttore, aveva acquistato anche una costosa autovettura Audi 6.
Tanto premesso concludeva per il rigetto della domanda di modifica delle condizioni CP_1 di divorzio avanzata dal ricorrente e, in riconvenzionale, chiedeva l'aumento dell'assegno posto a carico del per il mantenimento delle figlie minori in considerazione dell'incremento delle Pt_1 loro esigenze correlato con la loro crescita.
Sentita la sola resistente all'udienza del 6 maggio 2024, senza espletare attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione in data 16.12.2024 previa assegnazione alle parti dei termini a ritroso di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c.
Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente per tardiva costituzione in giudizio, oltre il termine di 30 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti previsto dall'art. 473 bis 14 c.p.c.
Si osserva che la resistente si è costituita tardivamente in data 2 maggio 2024 e, quindi. ben oltre il termine di 30 giorni prima della fissata udienza del 6 maggio 2024.
Tuttavia la domanda della resistente di aumento dell'assegno di mantenimento per le due figlie minori non è inammissibile, nonostante la tardiva costituzione della resistente, in quanto tale domanda verte in materia di diritti indisponibili con conseguente applicabilità di quanto previsto dall'art. 473 bis.19 comma 1 c.p.c. a norma del quale le decadenze previste dagli artt. 473 bis 14,
473 bis 16 e 473 bis 17 operano solo con riferimento alle domande avente a oggetto diritti disponibili.
Nel merito si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, ai sensi dell' art. 9 L. 898 del 1970
(così come modificato dalla L. n. 436 del 1978, art. 2 e dalla L. n. 74 del 1987, art. 13), sostituito dal vigente art. 473 bis 29 c.p.c., le sentenze di divorzio passano giudicato rebus sic stantibus, rimanendo, cioè, suscettibili di modifica, quanto ai rapporti economici o all' affidamento dei figli, in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti passati e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile.
Pertanto, la revisione dell'assegno di mantenimento della prole postula l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti.
3 In particolare, il giudice a tal fine adito non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell' assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell' attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l' equilibrio così raggiunto, e ad adeguare l' importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata.
Ciò posto, va evidenziato innanzitutto che la nascita di un nuovo figlio di (nato in Parte_1 data 8 giugno 2022 dalla relazione con la sua attuale compagna) non costituisce un fatto sopravvenuto alla pronuncia del divorzio atteso che tale evento è stato già valutato da questo
Tribunale con la sentenza n. 499/2023 proprio come elemento da considerare ai fini della determinazione dell'entità dell'assegno posto a carico del per il mantenimento delle figlie Pt_1
e . Per_1 Per_2
Occorre evidenziare che nella sentenza n. 499/2023 si legge che per la determinazione dell'importo dell'assegno per il mantenimento delle figlie minori e si è tenuto di più elementi Per_1 Per_2 quali:
- la circostanza che il non lavorava più come farmacista dipendente bensì era diventato Pt_1 titolare della farmacia MC Pharma S.r.l. con sede in Saludecio, in provincia di Rimini, ed aveva costituito una società di cui era socio al 50%;
- il fatto che le esigenze di vita delle minori erano aumentate rispetto all'epoca della separazione in ragione dell'età;
-del fatto che in data 8 Giugno 2022 il ricorrente era diventato genitore di un altro bambino a nome
, con la sopravvenienza di nuovi oneri economici a suo carico. Persona_4
Pertanto, come si legge nella motivazione della sentenza, il Tribunale ritenne che l'importo dell'assegno dovuto dal per il mantenimento delle figlie potesse essere aumentato alla Pt_1 somma di € 320,00 mensili ciascuna, rispetto all'importo di € 250,00 fissato con la separazione.
Alla luce della motivazione della sentenza di divorzio deve ritenersi, quindi, che sia la nascita del nuovo figlio nell'anno 2022 sia il trasferimento del in provincia di Rimini non Per_3 Pt_1 sono affatto eventi sopravvenuti al divorzio.
Né può ritenersi che la riduzione dell'assegno per il mantenimento delle figlie e (che Per_1 Per_2 attualmente hanno rispettivamente 18 e 15 anni) possa trovare giustificazione, come dedotto dal ricorrente, in ragione delle presunte maggiori esigenze del nuovo nato ( di anni 3). Persona_4
4 Ed invero va considerato che, proprio per il breve lasso di tempo trascorso dalla pronuncia della sentenza del Tribunale di Benevento n. 433 del 23.2.2023, è da escludere che le esigenze del piccolo siano aumentate in modo significativo tanto da incidere sulla capacità dell'odierno Per_3 ricorrente di sostenere l'attuale contributo al mantenimento ordinario delle prime due figlie.
Inoltre, ad avviso del Tribunale, il non ha né dedotto né dimostrato una contrazione delle Pt_1 proprie entrate rispetto all'epoca della pronuncia della sentenza definitiva di divorzio.
Si osserva che il ha documentato di percepire uno stipendio mensile come direttore della Pt_1 farmacia di € 2178,00, ma dalla documentazione in atti emerge che la società MC Pharma s.r.l. di cui è socio al 50% ha conseguito degli utili negli anni 2021, 2022 e 2023. Parte_1
L'acquisto di un immobile e la contrazione di un mutuo nel marzo 2023 nonché l'acquisto di autovettura di pregio sono significativi di una consolidata condizione economica del . Pt_1
Pertanto il ricorso va respinto.
Non merita accoglimento neppure la domanda di aumento dell'assegno avanzata dalla resistente atteso che, in ragione del breve lasso di tempo dalla pronuncia della sentenza n. 433/2023 di questo
Tribunale, deve ritenersi che non vi sia stato un incremento effettivo delle esigenze di vita delle figlie e . Per_1 Per_2
In ragione della reciproca soccombenza, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , e sulla domanda riconvenzionale Parte_1 CP_1 avanzata dalla resistente, con l'intervento del P.M. preso questo Tribunale, ogni contraria ed istanza disattesa, così provvede: respinge la domanda del ricorrente;
respinge la domanda riconvenzionale della resistente;
compensa le spese processuali.
Benevento 10 luglio 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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