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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. I, sentenza 15/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ER GI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240012363215 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 833/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 22/01/2025, la contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 04120240012363215, con la quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva la maggiore imposta IRPEF relativa all'anno 2020, più sanzioni e interessi per un ammontante ad euro
9329,87.
La ricorrente contestava l'operato dell'Ufficio facendo conoscere che limporto indicato nella cartella di pagamento, riguarda un contratto di locazione disdettato per l'anno 2020 e quindi le somme non sono mai state incassate, di conseguenza non sarebbe dovuta neppure l'imposta ne le sanzioni ne gli interessi.
Riguardo poi agli interessi gli ritene illegittimi perché la cartella non reca i criteri che hanno condotto alla loro identificazione.
Chiede previa sospensione di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 10/02/2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Riscossioni, che insistendo nella pretesa ritiene che il ricorso sia inammissibile per carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione, rispetto alle censure mosse dalla ricorrente.
Chuiede quindi di dichiarare la carenza di legittimazione a contraddire della scrivente sulle contestazioni riguardanti attività non di competenza con manleva in punto di spese.
Con controdeduzioni trasmesse in data 21/02/2025, si costituisce con atto di intervento volontario anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, che il recupero è stato effettuato a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, dal quale è emerso l'omesso versamento della cedolare secca dichiarata dalla contribuente nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, della dichiarazione Modello
Unico – Redditi PF.
Non è stata presentata neppure apposita dichiarazione integrativa, per correggere l'errore inoltre, controparte non ha prodotto nessuna prova a sostegno della propria tesi.
Chiede quindi che sia respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, la Corte, sentite le parti, la respingeva con la compensazione delle spese della fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, che il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate di Firenze, effettivamente la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, indicando di avere incassato un affitto di un immobile, e richedendo di versare la cedolare secca più conveniente.
Dal controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 è risultato che tale versamento non è stato effettuato di conseguenza è stato correttamente richiesto con la cartella di pagamento qui impugnata il versamento di tale imposta.
Nel ricorso presentato, la ricorrente afferma che nell'anno 2020 il contratto di locazione relativo all'affitto dell'immobile era stato disdetto ma non produce nessun documento a sostegno di quanto sostenuto, inoltre se cosi fosse stato avrebbe potuto presentare una dichiarazione dei redditi integrativa che avrebbe permesso di correggere l'errore, se di errore si trattava.
Per questo motivo, non posso che respingere il ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 300,00 più oneri se dovuti.
Firenze, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 1, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
ER GI, Giudice monocratico in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 22/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Firenze
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Firenze
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04120240012363215 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 833/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso in data 22/01/2025, la contribuente Ricorrente_1, come in epigrafe difesa, impugnava la cartella di pagamento n. 04120240012363215, con la quale l'Agenzia delle Entrate richiedeva la maggiore imposta IRPEF relativa all'anno 2020, più sanzioni e interessi per un ammontante ad euro
9329,87.
La ricorrente contestava l'operato dell'Ufficio facendo conoscere che limporto indicato nella cartella di pagamento, riguarda un contratto di locazione disdettato per l'anno 2020 e quindi le somme non sono mai state incassate, di conseguenza non sarebbe dovuta neppure l'imposta ne le sanzioni ne gli interessi.
Riguardo poi agli interessi gli ritene illegittimi perché la cartella non reca i criteri che hanno condotto alla loro identificazione.
Chiede previa sospensione di accogliere il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Con controdeduzioni trasmesse in data 10/02/2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate
Riscossioni, che insistendo nella pretesa ritiene che il ricorso sia inammissibile per carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia della Riscossione, rispetto alle censure mosse dalla ricorrente.
Chuiede quindi di dichiarare la carenza di legittimazione a contraddire della scrivente sulle contestazioni riguardanti attività non di competenza con manleva in punto di spese.
Con controdeduzioni trasmesse in data 21/02/2025, si costituisce con atto di intervento volontario anche l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Firenze, che il recupero è stato effettuato a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973, dal quale è emerso l'omesso versamento della cedolare secca dichiarata dalla contribuente nel quadro RB, relativo ai redditi dei fabbricati, della dichiarazione Modello
Unico – Redditi PF.
Non è stata presentata neppure apposita dichiarazione integrativa, per correggere l'errore inoltre, controparte non ha prodotto nessuna prova a sostegno della propria tesi.
Chiede quindi che sia respinto il ricorso, con vittoria di spese di giudizio.
Fissata l'udienza di trattazione dell'istanza di sospensione, la Corte, sentite le parti, la respingeva con la compensazione delle spese della fase.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte, che il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Come sostenuto dall'Agenzia delle Entrate di Firenze, effettivamente la ricorrente ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno 2020, indicando di avere incassato un affitto di un immobile, e richedendo di versare la cedolare secca più conveniente.
Dal controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. n. 600/1973 è risultato che tale versamento non è stato effettuato di conseguenza è stato correttamente richiesto con la cartella di pagamento qui impugnata il versamento di tale imposta.
Nel ricorso presentato, la ricorrente afferma che nell'anno 2020 il contratto di locazione relativo all'affitto dell'immobile era stato disdetto ma non produce nessun documento a sostegno di quanto sostenuto, inoltre se cosi fosse stato avrebbe potuto presentare una dichiarazione dei redditi integrativa che avrebbe permesso di correggere l'errore, se di errore si trattava.
Per questo motivo, non posso che respingere il ricorso, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Firenze
Rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro 300,00 più oneri se dovuti.
Firenze, lì 18 dicembre 2025
Il Giudice Monocratico