Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/06/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO
- Seconda Sezione Civile - Il Giudice Unico, dott. Remo Lisco, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta nel registro generale affari contenziosi civili sotto il numero d'ordine 5887 dell'anno 2021, avente per oggetto: appello, TRA (c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Carmine Lattarulo, appellante E (p.i. ), in persona del suo Procuratore e Responsabile Controparte_1 P.IVA_1 della Direzione Sinistri, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe CP_2 Ramellini, appellata MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che proponeva appello avverso la sentenza n. 1650/2021, Parte_1 pronunziata dal Giudice di Pace di Taranto in data 29.07.2021, con la quale, secondo quanto si legge nel dispositivo della cennata pronunzia, era stata rigettata la domanda di condanna alla trasmissione di una spiegazione ulteriore di diniego risarcitorio, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla ostensione della documentazione richiesta con le formulate istanze di accesso agli atti e compensate le spese di lite;
l'appellante lamentava: 1) omessa pronuncia e conseguente violazione dell'art. 2 dm 191/2008 in punto di denuncia a firma della responsabile, 2) violazione della direttiva 2000/26/CE del CP_3 Parlamento Europeo e del Consiglio, della direttiva 2005/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, degli artt. 148 del d. lgs 07.09.2005 n. 209, 8 dPr 18.07.2006 n. 254 e 11 dPr 16.01.1981 n. 45; 3) violazione dell'art. 2 dm 191/2008 in punto di perizia incompleta sulla Opel GI di;
4) violazione dell'interesse giuridico;
5) vizio di motivazione CP_3 sulla compensazione delle spese processuali;
• rilevato che l'appellata, costituitasi, si opponeva all'accoglimento del gravame;
• rilevato che la domanda di assegnazione alla controparte di un termine perentorio per richiedere la denuncia del sinistro a firma di all'impresa debitrice, Darag s.p.a. CP_3 e di un secondo termine perentorio per produrla all'attore, di cui al punto 1) delle conclusioni dell'atto di appello non era contenuta nella citazione introduttiva del giudizio di primo grado e, pertanto, la stessa è inammissibile in questa sede ex art. 345 c.p.c., in quanto nuova;
• osservato che il paragrafo IV del corpo dell'atto di appello (intitolato “Violazione dell'interesse giuridico”) non appare contenere un autonomo motivo di impugnazione, ma considerazioni ritenute comuni ai precedenti motivi (“I motivi che precedono sono accomunati dall'interesse giuridico che li espunge dalla verifica sulla utilità:…”, si legge nell'incipit di detto paragrafo);
• ritenuto che l'appello sia solo parzialmente fondato nei termini di seguito precisati: a) quanto al primo motivo di appello, si osserva che il primo giudice nella parte finale della motivazione ha osservato quanto segue: “…Deve essere ribadito che, pur se in comparsa conclusionale si affermi che continua a mancare la perizia sulla Opel, la denuncia a firma del responsabile, ha tempestivamente comunicato che l'ulteriore documentazione CP_4 richiesta non è presente agli atti del fascicolo in nostro possesso…”; in ogni caso, nel dispositivo viene dichiarata cessata la materia del contendere con riguardo alla domanda di ostensione della documentazione richiesta con le istanze di accesso agli atti;
deve osservarsi,
né, ad avviso del Tribunale, è possibile sostenere che detta prova negativa (dell'indisponibilità del documento con riferimento al quale si chiede l'accesso) debba essere offerta dalla compagnia in applicazione del principio di vicinanza della prova, posto che, con riferimento al caso di specie, la posizione di entrambe le parti appare non differente, sia in ragione, da una parte, della notoria difficoltà di offrire la prova di un fatto negativo (anche attraverso la dimostrazione di fatti positivi incompatibili), sia in considerazione, dall'altra parte, del fatto che l'odierno attore avrebbe potuto avvalersi di prove anche costituende, non ultima la richiesta di prova testimoniale a mezzo dell'asserito responsabile del sinistro e del personale della compagnia che assicurava la vettura di quest'ultimo, non apparendo ravvisabile in tal caso incompatibilità, in considerazione dell'oggetto del giudizio (esercizio del diritto di accesso, autonomo rispetto al diritto al risarcimento danni da sinistro stradale) e della circostanza sulla quale detti soggetti sarebbero chiamati a deporre (presentazione o meno di denunzia ed indicazione del soggetto al quale sarebbe stata inviata ed eventuale inoltro della denuncia dalla compagnia del responsabile alla compagnia odierna appellata, ininfluenti di per sé sul giudizio di responsabilità per l'incidente); né può sostenersi che la gestionaria sia tenuta ad acquisire la disponibilità della denuncia della responsabile dalla relativa compagnia, in quanto la stessa potrebbe ritenere di avere acquisito anche aliunde elementi utili per valutare l'istanza risarcitoria avanzata dall'assicurato, essendo rimessa alla sua discrezionalità la scelta di come procedere alla relativa istruttoria;
in ogni caso, qualora si ritenga che sussista detto obbligo da parte della gestionaria, non è stata offerta nemmeno una prova adeguata del fatto che detta denuncia sia stata effettivamente inoltrata dalla pretesa responsabile alla propria compagnia (vale a dire alla Darag s.p.a.), non potendo interpretarsi quale dichiarazione avente sicuro valore confessorio in tal senso l'affermazione della innanzi CP_5 riportata (“…Neanche era in possesso della deducente la denuncia di sinistro della controparte, in quanto dalla stessa inviata alla propria compagnia di assicurazione Ergo S.P.A….”); la difesa della compagnia, all'udienza dell'11.03.2025 ha, infatti, precisato che intendeva “…con detta dichiarazione evidenziarsi che detta denunzia, ove effettuata, sarebbe stata inviata direttamente alla compagnia del responsabile…”; ed effettivamente deve osservarsi che l'affermazione contenuta nelle comparse di risposta della compagnia di entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del contesto in cui erano inserite (nel quale la compagnia intendeva negare la disponibilità di detto documento) e del tenore non del tutto univoco dell'espressione utilizzata non può essere intesa quale sicura ammissione dell'esistenza del documento;
b) quanto al secondo motivo di appello e alla motivazione del mancato accoglimento della richiesta risarcitoria, si osserva che, ad avviso del Tribunale, la risposta della compagnia rispetta il disposto normativo della compiutezza e specificità, posto che con la stessa (datata 4.10.2013) si rende noto che dal verbale delle autorità risulta totalmente impegnata la responsabilità a carico dei clienti del legale richiedente, vale a dire del (conducente della Fiat Punto) e della;
ed effettivamente nel rapporto Pt_2 Parte_1 dell'Autorità, depositato dalla compagnia nel giudizio di primo grado (e che il primo giudice rileva essere già in possesso del conducente della Fiat Punto di proprietà dell'odierna appellante, osservando che la coincidenza della residenza anagrafica e le date di nascita facevano supporre che il fosse figlio della , senza contestazione da parte Pt_2 Parte_1 dell'appellante di dette circostanze riportate in sentenza, dovendo, pertanto, ragionevolmente ritenersi che la conoscesse il contenuto di detto rapporto, anche in considerazione Parte_1 del fatto che le raccomandate del 2014, 2016, 2018 e 2019 indirizzate alla compagnia di assicurazione venivano inoltrate in nome e nell'interesse sia della che del Parte_1 Pt_2 viene descritta una dinamica presunta del sinistro in termini di sostanziale tamponamento da tergo della da parte della Fiat Punto, condotta da al quale venivano CP_6 Parte_3 irrogate contravvenzioni;
orbene, dal tenore della comunicazione di rigetto della compagnia unitamente al rapporto dell'autorità appare emergere in maniera evidente come la stessa non abbia inteso accogliere la richiesta risarcitoria della , in quanto, sulla base degli Parte_1 elementi risultanti dal predetto rapporto, riteneva che la responsabilità del sinistro fosse da imputare al conducente della Fiat Punto e non al conducente della Opel GI;
c) con riguardo alle fotografie dei danni sulla (vale a dire l'altra vettura coinvolta nel CP_6 sinistro, oltre alla Fiat dell'appellante) e, quindi, al terzo motivo di appello, la materia del contendere è venuta a cessare, in quanto nel corso del presente giudizio di appello le stesse sono state pacificamente trasmesse all'odierna appellante e pure depositate nel fascicolo telematico;
va, però, rilevato che il motivo e la domanda di ostensione proposta in primo grado, in relazione a dette fotografie (unitamente alla perizia sulla medesima vettura CP_6 quest'ultima depositata nel giudizio di primo grado priva di fotografie), apparivano fondati (e tanto incide sulla decisione relativa alle spese di lite del presente giudizio, di cui si dirà oltre), in quanto, già sulla relazione di perizia eseguita sull' e depositata in primo grado CP_6 veniva riportato che alla stessa “…si allegano n. 14 foto forniti dalla cte ritraente il mezzo danneggiato, non ancora riparato.”; pertanto, dette fotografie erano nella disponibilità di che aveva commissionato detta perizia e che la aveva depositata in primo Controparte_5 grado priva delle fotografie alla stessa allegate, in violazione del diritto di accesso dell'odierna appellante previsto dall'art. 146 d.lgs. n. 209/2005, sodisfatto pienamente, con riguardo a detto atto, solo con il deposito delle fotografie dell'Opel danneggiata nel corso del presente grado di giudizio, come innanzi rilevato;
d) quanto alle spese di lite, il primo giudice ha ritenuto di compensarle “…sulla scorta della soccombenza reciproca dovuta dal rigetto della domanda afferente una ancor più specifica motivazione di diniego…”; orbene, posto che l'art. 92 c.p.c. contempla anche la soccombenza reciproca fra le ragioni per le quali è possibile disporre la compensazione delle spese di lite e considerato che effettivamente la domanda di condanna della compagnia alla trasmissione delle motivazioni specifiche, analitiche e circostanziate della mancata offerta risarcitoria (vale a dire una delle domande proposte in primo grado dalla , di cui al punto sub. 2 delle conclusioni Parte_1 dell'atto introduttivo) veniva rigettata, va osservato che con il quinto motivo di appello (con cui ci si duole della compensazione delle spese processuali), l'appellante non pare confrontarsi con la motivazione offerta dal primo giudice, rilevando solo che aveva CP_4 esibito nel processo due documenti invano richiesti in sede amichevole e che, pertanto, la compagnia era stata causa del processo, in quanto aveva costretto l'attore a promuovere un processo per ottenere il proprio diritto che, diversamente, in sede amichevole, non aveva ottenuto;
quindi, rileva sempre l'appellante sul punto “…la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese anticipate nel processo è quella che, con il comportamento tenuto fuori dal processo vi abbia dato causa, perchè abbia provocato alla parte la necessità del processo, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, ovvero resistendo ad una pretesa fondata…”; nulla però si osserva da parte dell'appellante in ordine al fatto che una propria domanda era stata rigettata dal primo giudice, il quale aveva, pertanto, rilevato la sussistenza di una soccombenza reciproca, in ragione della quale aveva compensato le spese del giudizio di primo grado e, come innanzi rilevato, detta ragione (soccombenza reciproca) rappresenta un'ipotesi normativamente prevista per compensare le spese di lite, che permane integra in assenza di valida contestazione sul punto da parte dell'appellante;
• rilevato, pertanto, che, dichiarata inammissibile la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di appello, devono essere rigettati il primo, il secondo ed il quinto motivo di appello e deve essere dichiarata cessata la materia del contendere sul terzo motivo di impugnazione, relativo alla domanda di ostensione delle fotografie ritraenti la vettura Opel GI di le spese di lite del presente grado di giudizio, nella misura CP_3 liquidata in dispositivo, devono essere poste a carico dell'appellata nella misura della metà, equamente compensata la residua parte, in considerazione della fondatezza virtuale di un solo motivo di impugnazione, con distrazione in favore del difensore dell'appellante, dichiaratosi antistatario;
P.T.M. Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede: a) dichiara inammissibile la domanda di cui al punto 1 delle conclusioni dell'atto di appello;
b) rigetta il primo, il secondo ed il quinto motivo di appello;
c) dichiara cessata la materia del contendere sul terzo motivo di impugnazione;
d) condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese di lite del presente grado di giudizio nella misura della metà, liquidando il dovuto in € 87,00 per esborsi ed in € 850,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Carmine Lattarulo. Taranto, 24.06.2025
Il giudice
dott. Remo Lisco