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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 924/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43347/2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35298/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. in data 17.03.2025 depositava ricorso contro il Comune di Palermo ed avverso gli avvisi di accertamento TARI n. 43347/2024 per l'importo complessivo di € 9.700,03 e n. 35298/2024 per l'importo complessivo di € 8.111,92, relativi rispettivamente agli anni 2022 e 2023 e riferiti ai seguenti tre immobili:
- Immobile Indirizzo_1, esteso mq 936,39, destinazione d'uso “autofficina”;
- Immobile Indirizzo_2, esteso mq 10, destinazione d'uso “ ufficio”;
- Immobile Indirizzo_3, esteso mq 197, destinazione d'uso “autosalone”.
Eccepiva: la nullità degli avvisi di accertamento per mancata notifica dell'avviso bonario;
la nullità degli avvisi di accertamento per violazione del principio del contraddittorio preventivo obbligatorio di cui all'art. 6 bis 2 dello Statuto del contribuente;
la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione;
l'illegittimità nel merito degli avvisi di accertamento.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare illegittimi e di annullare gli avvisi di accertamento, con vittoria di spese.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare parzialmente il ricorso e di dichiarare dovute le somme recate nella nota di riforma degli avvisi di accertamento, con compensazione delle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza del 16.01.2026 il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente lamenta innanzitutto il mancato invio di solleciti precedenti agli avvisi per cui è causa e, comunque, la mancata interazione fra di essa e il Comune emittente degli stessi.
Tali doglianze sono infondate.
Al riguardo, devesi osservare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano affermato che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (Sez. U, Sentenza n.
24823 del 09112/2015, Rv. 637604).
Nel caso di specie, la TARI è un tributo non armonizzato e non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo neppure in relazione a norme nazionali.
Riguardo all'avviso bonario, si rileva che le norme sulla TARI (L. 147/2013) ed il Regolamento del Comune di Palermo non prevedono alcun obbligo di invio di avviso bonario. Il suddetto Regolamento prevede che il
Comune provveda a compilare un prospetto di liquidazione e che, in caso di mancato versamento del tributo, venga inviato al contribuente un sollecito di pagamento, seguito (in mancanza di adempimento) da un formale atto di accertamento.
Pertanto, il procedimento adottato dal Comune di Palermo è del tutto conforme alla normativa di riferimento.
Tampoco ha pregio l'eccezione relativa ad un preteso difetto di motivazione, in quanto i provvedimenti impugnati appaiono, ictu oculi, sufficientemente motivati, in quanto consentono di individuare inequivocamente le ragioni delle rispettive pretese, tant'è che la ricorrente ha dedotto su di esse.
Ciò posto, nel merito va rilevato che la contribuente ha eccepito l'illegittimità degli avvisi di accertamento per essere la superficie tassabile di Indirizzo_1 pari a mq 249,45 e non di mq 936,39 come accertato. Ha precisato di aver fatto richiesta di agevolazione/esenzione prevista per la produzione di rifiuti speciali (art. 5 Regolamento Tari).
Tale doglianza è stata ritenuta fondata dallo stesso Comune, che ha allegato l'atto di riforma (n. 1801155 del 10.12.2025) con cui ha riconosciuto per i locali di Indirizzo_1 l'esenzione di mq 845 per produzione rifiuti speciali per gli anni in esame.
Pertanto, il ricorso, va parzialmente accolto come da provvedimento di riforma del Comune di Palermo prodotto agli atti (All. A).
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dell'atto di riforma. Spese compensate.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente e Relatore
CAPONETTO SALVATORE, Giudice
PIRUZZA FRANCESCAMARIA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 816/2025 depositato il 17/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. C/o Studio Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 43347/2024 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 35298/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 58/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti Resistente/Appellato: Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l. in data 17.03.2025 depositava ricorso contro il Comune di Palermo ed avverso gli avvisi di accertamento TARI n. 43347/2024 per l'importo complessivo di € 9.700,03 e n. 35298/2024 per l'importo complessivo di € 8.111,92, relativi rispettivamente agli anni 2022 e 2023 e riferiti ai seguenti tre immobili:
- Immobile Indirizzo_1, esteso mq 936,39, destinazione d'uso “autofficina”;
- Immobile Indirizzo_2, esteso mq 10, destinazione d'uso “ ufficio”;
- Immobile Indirizzo_3, esteso mq 197, destinazione d'uso “autosalone”.
Eccepiva: la nullità degli avvisi di accertamento per mancata notifica dell'avviso bonario;
la nullità degli avvisi di accertamento per violazione del principio del contraddittorio preventivo obbligatorio di cui all'art. 6 bis 2 dello Statuto del contribuente;
la nullità degli avvisi di accertamento per difetto di motivazione;
l'illegittimità nel merito degli avvisi di accertamento.
Chiedeva, pertanto, di dichiarare illegittimi e di annullare gli avvisi di accertamento, con vittoria di spese.
Il Comune di Palermo si costituiva in giudizio presentando controdeduzioni con cui chiedeva di rigettare parzialmente il ricorso e di dichiarare dovute le somme recate nella nota di riforma degli avvisi di accertamento, con compensazione delle spese del giudizio.
Alla pubblica udienza del 16.01.2026 il ricorso è stato trattato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente lamenta innanzitutto il mancato invio di solleciti precedenti agli avvisi per cui è causa e, comunque, la mancata interazione fra di essa e il Comune emittente degli stessi.
Tali doglianze sono infondate.
Al riguardo, devesi osservare come le Sezioni Unite della Corte di Cassazione abbiano affermato che "in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito" (Sez. U, Sentenza n.
24823 del 09112/2015, Rv. 637604).
Nel caso di specie, la TARI è un tributo non armonizzato e non sussiste obbligo di contraddittorio preventivo neppure in relazione a norme nazionali.
Riguardo all'avviso bonario, si rileva che le norme sulla TARI (L. 147/2013) ed il Regolamento del Comune di Palermo non prevedono alcun obbligo di invio di avviso bonario. Il suddetto Regolamento prevede che il
Comune provveda a compilare un prospetto di liquidazione e che, in caso di mancato versamento del tributo, venga inviato al contribuente un sollecito di pagamento, seguito (in mancanza di adempimento) da un formale atto di accertamento.
Pertanto, il procedimento adottato dal Comune di Palermo è del tutto conforme alla normativa di riferimento.
Tampoco ha pregio l'eccezione relativa ad un preteso difetto di motivazione, in quanto i provvedimenti impugnati appaiono, ictu oculi, sufficientemente motivati, in quanto consentono di individuare inequivocamente le ragioni delle rispettive pretese, tant'è che la ricorrente ha dedotto su di esse.
Ciò posto, nel merito va rilevato che la contribuente ha eccepito l'illegittimità degli avvisi di accertamento per essere la superficie tassabile di Indirizzo_1 pari a mq 249,45 e non di mq 936,39 come accertato. Ha precisato di aver fatto richiesta di agevolazione/esenzione prevista per la produzione di rifiuti speciali (art. 5 Regolamento Tari).
Tale doglianza è stata ritenuta fondata dallo stesso Comune, che ha allegato l'atto di riforma (n. 1801155 del 10.12.2025) con cui ha riconosciuto per i locali di Indirizzo_1 l'esenzione di mq 845 per produzione rifiuti speciali per gli anni in esame.
Pertanto, il ricorso, va parzialmente accolto come da provvedimento di riforma del Comune di Palermo prodotto agli atti (All. A).
Le spese del giudizio vanno compensate, tenuto conto del parziale accoglimento del ricorso.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso nei limiti dell'atto di riforma. Spese compensate.