Art. 7. Funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici - Pubblicita' dei metodi di valutazione 1. Il Ministro del bilancio e della programmazione economia, su proposta del Segretario generale della programmazione economica, sentito il CIPE, definisce con proprio decreto l'organizzazione e le procedure e impartisce le direttive per il funzionamento del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ai rapporti con le altre amministrazioni, nel rispetto del principio dell'autonomia tecnica del Nucleo e della responsabilita' collegiale dei suoi membri nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1. E' condizione necessaria per il funzionamento del Nucleo che siano nominati ed in servizio almeno i due terzi dei suoi membri. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica rende noti, preliminarmente all'apertura delle istruttorie affidate al Nucleo, i metodi, le tecniche ed i parametri di valutazione.
2. Ai fini delle valutazioni concernenti l'utilizzo dei finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili la pubblicita' di cui al comma 1 avviene mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ai fini delle valutazioni concernenti l'utilizzo dei finanziamenti relativi a progetti immediatamente eseguibili la pubblicita' di cui al comma 1 avviene mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.