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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/04/2025, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6704 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. Pt_1
to MARITATO LELIO giusta mandato in atti
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall' avv. to SEVERINO MARIA CP_1
giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 19.12.2024 parte opponente proponeva opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 13.12.2024 e con il quale veniva intimato il pagamento dell'importo di 19.924,02 sulla scorta della sentenza del Tribunale di Salerno – sez. Lavoro, n. 1004 del 2022
(confermata in grado di appello con la sentenza n. 197 del 2024 della Corte territoriale) con la quale veniva riconosciuto il diritto di alla CP_1
maggiorazione di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001 con condanna al pagamento degli arretrati. Eccepiva l'adempimento dell'obbligazione dal momento che gli arretrati maturati alla data del 31 luglio 2022 erano stati pagati con il rateo di pensione di luglio 2022, da agosto a dicembre 2022 la maggiorazione era stata, altresì, pagata mensilmente e, per quanto riguarda il periodo successivo al 1° gennaio 2023, l aveva altresì provveduto al Pt_1 pagamento dell'incremento riconosciuto, come dal documento TE08 in atti.
Pertanto, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere: “dichiarare estinto il credito reclamato e per l'effetto annullare l'atto di precetto opposto, perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.
Instaurato il contraddittorio, l'opposta si costituiva in giudizio evidenziando come la somma precettata pari ad euro 19.924,02, faceva riferimento al mancato pagamento delle mensilità decorrenti dal mese di Luglio 2022, al mese di Gennaio 2025 e che, mentre le mensilità riferite all'anno 2022 venivano versate dall' a partire dal mese di Agosto 2022, le mensilità Pt_1
residue, dal mese di gennaio 2023 venivano corrisposte solo in data
17.12.2024, dunque, successivamente alla notifica del precetto. Rinunciava all'atto di precetto stante l'adempimento spontaneo da parte dell'Ente avvenuto in data 17.12.2024. Concludeva per il rigetto dell'opposizione con vittoria delle spese di lite.
Sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 04.04.2025, il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale.
In punto di diritto, occorre rilevare che la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili.
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda. Venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale, previi gli accertamenti necessari.
Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso che ci occupa, la rinuncia all'atto di precetto oggi opposto per il totale pagamento delle somme rivendicate, consente la declaratoria di cessata materia del contendere.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
La soccombenza virtuale deve individuarsi, dunque, solo tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, al fine di decidere circa l'incidenza della potenziale soccombenza sull'onere delle spese (Cass Civ sez. II n. 31643/2021) ed a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ebbene, i giudici della nomofilachia hanno più volte statuito che la parte che ha provocato, con un comportamento antigiuridico, la necessità del processo non è esonerata dall'onere delle spese nonostante la rinuncia a parte delle sue pretese, per cui, il giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque pronunciarsi sulle spese secondo il principio di soccombenza individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, che potrebbe portare anche ad una compensazione purché ricorrano gravi ed eccezionali ragioni
(Cass civ. sez. II n.24234/2016).
Anche la Corte Costituzionale ha indicato le coordinate da seguire per la regolamentazione delle spese processuali, riportando la condanna al rimborso delle spese al suo sostanziale fondamento: essa non ha natura sanzionatoria, nè avviene a titolo di risarcimento dei danni, ma è conseguenza oggettiva della soccombenza (in questo caso solo virtuale); rimane, comunque, sempre possibile, per il giudice che dichiari estinto il giudizio per cessata materia del contendere, non pronunciare condanna alle spese e disporre invece, in tutto o in parte, la compensazione delle stesse, purchè ricorrano i presupposti di legge e vi sia soccombenza reciproca o ricorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione (Corte Cost. sentenza n. 77/2018 e n.274/2005).
Ciò posto, nel caso in esame, si tratta di verificare se ai sensi dell'art. 92
c.p.c. possano esseri delle ragioni integranti gli estremi di “gravi ed eccezionali ragioni” secondo le coordinate ermeneutiche espresse dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 77/2018.
Ebbene la configurabilità di tali ragioni deve trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia;
in particolare, nelle ipotesi di cessata materia del contendere, quelle ragioni, senza pretesa di esaustività, possono essere rinvenute qualora l'illegittimità dell'atto che è stato revocato sia emersa a seguito dell'esame della documentazione esibita e/o dalle argomentazioni esposte soltanto in sede contenziosa;
la novità, peculiarità od oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto che rilevano nello specifico caso;
la mancanza, sulle questioni dedotte in giudizio, di un orientamento univoco e consolidato della giurisprudenza di legittimità; le modifiche normative, le pronunce della Corte costituzionale o della Corte di giustizia dell'UE eventualmente intervenute sulla materia in contestazione e che hanno indotto l'ufficio a rivedere la propria posizione.
Ebbene, nella fattispecie che ci occupa, sussistono le ragioni che possono condurre ad una compensazione parziale delle spese processuali.
Come evidenziato nella parte narrativa della decisione, con atto di precetto notificato in data 13.12.2024 l'odierno opposto intimava all il pagamento Pt_1
della somma di 19.924,02 alla luce delle pronunce giudiziali a lui favorevoli.
A ben vedere, risulta dalla documentazione in atti che in data 08/10/2020 il sig. presentava all' domanda volta alla ricostituzione CP_1 Pt_1
reddituale per il riconoscimento della maggiorazione sociale, di cui alla sentenza n. 152/2020 della Corte costituzionale, essendo stato già riconosciuto invalido civile al 100%, ma l rigettava la domanda e anche Pt_1
il successivo ricorso amministrativo per asserito superamento del limite reddituale.
Adite le vie legali, con sentenza n. 1004/2022 pubbl. il 07/06/2022 (RG n.
2684/2021) il Giudice di primo grado accoglieva il ricorso condannando l Pt_1
al riconoscimento, sulla pensione di inabilità civile goduta dal Sig.
[...]
, del diritto all'incremento della pensione e al pagamento, in favore CP_1
del ricorrente, dei ratei pregressi con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di ricostituzione reddituale per riconoscimento della predetta maggiorazione. Avverso tale pronunzia l proponeva appello, ma la Pt_1
Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro – con sentenza n. 197/2024 - confermava la decisione di primo grado con riconoscimento in favore del sig.
maggiorazione di cui all'art. 38 della l. n. 448 del 2001. CP_1
Ebbene, sull'assunto della mancata corresponsione dei ratei pregressi, per un ammontare complessivo pari a € 17.870.30 (oltre interessi) dovuti per il mancato pagamento di “49” mensilità a titolo di incremento pieno della pensione di inabilità civile, veniva notificato l'opposto precetto.
Tuttavia, l ha documentato di aver provveduto al pagamento dei detti Pt_1
ratei. Ed invero, con il cedolino di luglio 2022 venivano corrisposti gli arretrati maturati sino al 31.07.2022 a titolo di incremento pensionistico per maggiorazione sociale per un totale di euro 9.724,69. Risulta altresì la corresponsione mensile della detta maggiorazione per le mensilità da agosto a dicembre 2022.
Quanto agli anni 2023 e 2024 invece solo il 17.12.2024, dunque, dopo la notifica dell'atto di precetto, l procedeva alla riliquidazione della Pt_1 prestazione in godimento all'odierno opposto, dalla quale risultava un credito a favore del medesimo a titolo di maggiorazione sociale maturata da gennaio
2023 a gennaio 2025 per un totale di euro 10.667,84.
L'esito complessivo del giudizio consente la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
1. dichiara cessata la materia del contendere con conseguente insussistenza del diritto di di procedere all'esecuzione CP_1 forzata sulla base dell'atto di precetto notificato in data 13.12.2024;
2. compensa le spese del giudizio
Salerno, 04.04.2025
Il Giudice
Dott. ssa
Caterina Petrosino