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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/12/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Rg Vg-Fa 2364/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2364/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nata EA (TO) in data 08/05/1983 e residente in [...]
n. 2 e
Parte_2 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Frazione C.F._2
Bosc presentati e difesi dall'avv. Mara Grisolano (Cf. ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuorgnè, Piazza della Resistenza n. 5, giusta procura in atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate congiuntamente dai coniugi, prendendo atto che le parti hanno disposto anche in ordine a questioni patrimoniali […] alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro. Danno atto che le condizioni di seguito indicate avranno valenza sin dall'atto di deposito del ricorso.
1. La casa coniugale sita in Agliè (TO) Via della Gula n. 2 lett. a in comproprietà tra i coniugi resta nella disponibilità esclusiva della signora , unitamente a tutti gli arredi che la compongono. Ella ivi dimorerà con i figli Parte_1 minori e Per_1 Per_2
Il Sign si è già trasferito ed ha già prelevato i beni/gli effetti personali rimasti a disposizione. Parte_2 L'immobile de quo è gravato da mutuo fondiario acceso presso l' con rata variabile mensile di circa Controparte_1
800,00 che viene tratta su conto corrente cointestato n. 419738 i San Giorgio C.se, e interamente gestito dal marito che ivi appoggia l'accredito del proprio stipendio mensile. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico della OR mentre quelle eventuali Pt_1 straordinarie saranno sostenute al 50% tra i coniugi.
2. I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno collocazione principale ed Per_1 Per_2 anagrafica presso la mamma. Salvo un diverso accordo e come già ora accade, i coniugi, tenuto conto sia della prassi ormai consolidata a far data dalla separazione di fatto (risalente al luglio 2022) sia della capacità di discernimento legata all'età dei figli (15 e 12 anni), si impegnano a concordare tra loro i tempi e modalità di visite padre/figli nel rispetto dei reciproci impegni di lavoro nonché dei desiderata/impegni dei minori. E ciò sempre nel rispetto del principio della bigenitorialità. Anche i tempi di permanenza dei minori per festività o vacanze verranno concordate tra i coniugi, di volta in volta, secondo le modalità già oggi praticate con gradimento dei minori. Le nonne materna e paterna potranno coadiuvare le parti nell'accudimento dei minori. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano e Per_1 Per_2 relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, delle loro ca c naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3. Il Signor si farà carico, come ora accade, del pagamento dell'intera rata di mutuo fondiario Parte_2 (euro 800,0 sa coniugale. La OR tenuto conto dell'attuale assetto Parte_1 di visite e del pagamento integrale del mutuo in capo al marito, tratterrà per sé e farà richiesta esclusiva dell'intero importo dell'assegno unico (oggi pari ad euro 467,00 imputato come mantenimento). Entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa ai figli. Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di EA e Ordine Avvocati in data 24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere. I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà, a mezzo bonifico, in favore dell'altro entro 10 giorni dalla presentazione della ricevuta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i coniugi si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE. L'assegno unico per la famiglia verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla OR . Parte_1
Le detrazioni delle spese sostenute per i figli saranno fruite al 50% ciascuno.
4. I coniugi manterranno attivo il conto corrente comune acceso presso l' filiale di San Giorgio C.se n. Controparte_1
41973819, ove viene tratto il pagamento mensile della rata di mutuo e le somme depositate su detto conto saranno di spettanza del Signor a cui esclusivo carico resteranno le spese per l'eventuale e futura estinzione. Parte_2
5. I coniugi definiscono nei termini di cui sopra ogni questione patrimoniale, dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
6. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile ad Agliè (TO) in data 28/06/2008, atto registrato nei
[...] i di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 4, Parte I, Anno 2008), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati i figli (12/09/2009) Per_1 e (02/04/2012). Per_2
Come riportato, le Parti vivono già separate di fatto e si gestiscono nell'accudimento dei minori concordando di volta in volta gli incontri padre/figli anche presso la casa della nonna paterna dove ora il Signor ha trasferito la residenza, secondo gli impegni reciproci e quelli dei Parte_2 minori. venuto meno lo spirito dell'unione coniugale ed è quindi stata loro intenzione procedere con una domanda congiunta di separazione. Le parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di EA, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agliè (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di EA in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Il Tribunale composto dagli Ill.mi Signori: Dott.ssa Antonia MUSSA PRESIDENTE REL. Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO GIUDICE Dott.ssa Federica LORENZATTI GIUDICE Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2364/2024 Rg Vg-Fa avente per oggetto la separazione consensuale promossa congiuntamente da:
Parte_1 (Cf. ), nata EA (TO) in data 08/05/1983 e residente in [...]
n. 2 e
Parte_2 (Cf. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], Frazione C.F._2
Bosc presentati e difesi dall'avv. Mara Grisolano (Cf. ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio in Cuorgnè, Piazza della Resistenza n. 5, giusta procura in atti Parti Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero che ha concluso nei seguenti sensi:
“Visto, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole - 21/11/2024”
Collegio del 2.12.2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare la separazione personale in conformità alle conclusioni di seguito rassegnate congiuntamente dai coniugi, prendendo atto che le parti hanno disposto anche in ordine a questioni patrimoniali […] alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati rispettandosi reciprocamente e non interferendo l'uno nella vita dell'altro. Danno atto che le condizioni di seguito indicate avranno valenza sin dall'atto di deposito del ricorso.
1. La casa coniugale sita in Agliè (TO) Via della Gula n. 2 lett. a in comproprietà tra i coniugi resta nella disponibilità esclusiva della signora , unitamente a tutti gli arredi che la compongono. Ella ivi dimorerà con i figli Parte_1 minori e Per_1 Per_2
Il Sign si è già trasferito ed ha già prelevato i beni/gli effetti personali rimasti a disposizione. Parte_2 L'immobile de quo è gravato da mutuo fondiario acceso presso l' con rata variabile mensile di circa Controparte_1
800,00 che viene tratta su conto corrente cointestato n. 419738 i San Giorgio C.se, e interamente gestito dal marito che ivi appoggia l'accredito del proprio stipendio mensile. Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico della OR mentre quelle eventuali Pt_1 straordinarie saranno sostenute al 50% tra i coniugi.
2. I figli e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori ed avranno collocazione principale ed Per_1 Per_2 anagrafica presso la mamma. Salvo un diverso accordo e come già ora accade, i coniugi, tenuto conto sia della prassi ormai consolidata a far data dalla separazione di fatto (risalente al luglio 2022) sia della capacità di discernimento legata all'età dei figli (15 e 12 anni), si impegnano a concordare tra loro i tempi e modalità di visite padre/figli nel rispetto dei reciproci impegni di lavoro nonché dei desiderata/impegni dei minori. E ciò sempre nel rispetto del principio della bigenitorialità. Anche i tempi di permanenza dei minori per festività o vacanze verranno concordate tra i coniugi, di volta in volta, secondo le modalità già oggi praticate con gradimento dei minori. Le nonne materna e paterna potranno coadiuvare le parti nell'accudimento dei minori. Entrambi i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano e Per_1 Per_2 relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei relativi bisogni, delle loro ca c naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità parentale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
3. Il Signor si farà carico, come ora accade, del pagamento dell'intera rata di mutuo fondiario Parte_2 (euro 800,0 sa coniugale. La OR tenuto conto dell'attuale assetto Parte_1 di visite e del pagamento integrale del mutuo in capo al marito, tratterrà per sé e farà richiesta esclusiva dell'intero importo dell'assegno unico (oggi pari ad euro 467,00 imputato come mantenimento). Entrambi i coniugi sosterranno nella misura del 50% le spese scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale e ogni ulteriore spesa straordinaria relativa ai figli. Relativamente all'individuazione della straordinarietà delle spese (scolastiche, mediche e sportive) si fa richiamo a quanto stabilito nel protocollo d'intesa siglato tra Tribunale di EA e Ordine Avvocati in data 24.6.2016 che i coniugi dichiarano di conoscere. I conteggi dare/avere relativamente alle su citate spese straordinarie verranno effettuati con cadenza mensile ed il genitore obbligato al rimborso lo effettuerà, a mezzo bonifico, in favore dell'altro entro 10 giorni dalla presentazione della ricevuta. Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, i coniugi si impegnano a mettere a disposizione reciprocamente i documenti fiscali (ricevute e fatture) relative a spese deducibili, ovvero a fornire all'altro genitore indicazioni sul proprio reddito per l'eventuale compilazione del modello ISEE. L'assegno unico per la famiglia verrà richiesto e percepito in via esclusiva dalla OR . Parte_1
Le detrazioni delle spese sostenute per i figli saranno fruite al 50% ciascuno.
4. I coniugi manterranno attivo il conto corrente comune acceso presso l' filiale di San Giorgio C.se n. Controparte_1
41973819, ove viene tratto il pagamento mensile della rata di mutuo e le somme depositate su detto conto saranno di spettanza del Signor a cui esclusivo carico resteranno le spese per l'eventuale e futura estinzione. Parte_2
5. I coniugi definiscono nei termini di cui sopra ogni questione patrimoniale, dichiarano di essere autonomi ed indipendenti e di nulla pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
6. Spese legali compensate”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione La domanda di separazione proposta dalle Parti appare accoglibile. e Parte_1 Parte_2
hanno contratto matrimonio civile ad Agliè (TO) in data 28/06/2008, atto registrato nei
[...] i di matrimonio del medesimo Comune (Atto n. 4, Parte I, Anno 2008), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni. Dall'unione coniugale sono nati i figli (12/09/2009) Per_1 e (02/04/2012). Per_2
Come riportato, le Parti vivono già separate di fatto e si gestiscono nell'accudimento dei minori concordando di volta in volta gli incontri padre/figli anche presso la casa della nonna paterna dove ora il Signor ha trasferito la residenza, secondo gli impegni reciproci e quelli dei Parte_2 minori. venuto meno lo spirito dell'unione coniugale ed è quindi stata loro intenzione procedere con una domanda congiunta di separazione. Le parti hanno inoltre dichiarato di non volersi riconciliare. Ciò premesso, ad avviso del Collegio possono per l'effetto accogliersi le conclusioni congiunte delle Parti come sopra rappresentate.
P.Q.M.
Il Tribunale di EA, nel contraddittorio fra le parti e su loro richiesta congiunta, Letto e applicato l'art. 473 bis.51 cpc, l'art. 150 cc;
Pronuncia la separazione consensuale di e;
Parte_1 Parte_2 Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Agliè (TO) di provvedere alle incombenze di legge;
Omologa le condizioni di separazione indicate dalle Parti sopra riportate. Dichiara le spese legali integralmente compensate. Manda alla Cancelleria per le incombenze tutte di competenza. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di EA in data 2.12.2025
IL PRESIDENTE Dott.ssa Antonia Mussa
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento