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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2024, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 26996/2023 rg promossa
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Luca Maraglino e Parte_1
Monica Magnaneschi come in atti
RICORRENTE CONTRO
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Loredana Leto come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 21.8.2023 e ritualmente notificato, la ricorrente indicata in epigrafe ha esposto che l' con lettera del 18.1.2023, le ha CP_1 comunicato il ricalcolo della sua pensione di invalidità civile dal 1° gennaio 2020 sulla base della comunicazione dei redditi per l'anno 2020 e le ha richiesto la restituzione della somma di € 20.045,90, affermando di aver corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per il periodo da luglio 2020 a gennaio 2023. La ricorrente ha affermato l'irripetibilità delle somme erogate prima del 18.1.2023 e ha convenuto in giudizio l' rassegnando le CP_1 seguenti conclusioni: “a) dichiarare ed accertare che il credito dell' così come descritto nella missiva del 18 gennaio 2023 non sussiste o che lo stesso dichiararsi estinto, illegittimo o improduttivo d'effetti giuridici. b) condannare l' al pagamento CP_1 delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti avvocati anticipatari e distrattari”. Si è costituito l' contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, CP_1 evidenziando che bito oggetto di causa nasce dalla percezione dei ratei della prestazione quale invalida civile totale, non spettanti per superamento dei limiti reddituali, in quanto la ricorrente ha percepito, negli anni dal 2020 al 2022, redditi da lavoro dipendente non comunicati all'Istituto e reperiti tramite le dichiarazioni fiscali;
in particolare, l' ha rilevato che la CP_2 ricorrente ha percepito redditi da lavoro dipend periori alla soglia di legge (pari a € 16.982,49 nel 2020 e 2021 ed € 17.050,42 nel 2022), in particolare nel 2020 per € 19.123,00, nel 2021 per € 42.230,00 e per l'anno 2022 per € 32.258,16 oltre a € 6.846,86 derivante dall'erogazione della Pt_2
L' ha, quindi, affermato la ripetibilità dell'indebito e ha chiesto “rigettare CP_2
l' corso in quanto infondato in fatto e in diritto e comunque non provato per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, regolarmente eseguito da entrambe le parti, la causa è stata decisa la presente sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Sono pacifiche tra le parti, perché non contestate e comunque comprovate dalla documentazione in atti, le circostanze di seguito descritte. La ricorrente è titolare di pensione di invalidità civile di cui all'art. 12 l. 118/1971, con decorrenza dal 1° ottobre 2019. Con lettera del 18.1.2023, l' le ha comunicato di aver proceduto al CP_1 ricalcolo della sua pensione 07803688 cat. INVCIV dal 1 gennaio 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020, precisando che il ricalcolo comprende la revoca della maggiorazione sociale e della maggiorazione prevista dall'art. 38 della l. 448/2001 (aumento al milione) e che da luglio 2020 a gennaio 2023 è stato corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 20.045,90 di cui ha chiesto la restituzione. La ricorrente, negli anni 2020, 2021 e 2022 ha percepito redditi da lavoro dipendente incompatibili, nella misura, con la pensione di invalidità civile, precisamente: € 19.123,00 nel 2020, € 42.230,00 nel 2021 ed € 32.258,16 nel 2022, oltre a € 6.846,86 derivante dall'erogazione della (all.
2-5 prod. Pt_2
. CP_1
Orbene, la ricorrente non contesta l'insussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento della pensione di invalidità, limitandosi ad affermare l'irripetibilità delle somme erogate dall' nel periodo antecedente al CP_1
18.1.2023, invocando le norme e i principi giurisprudenziali per cui l'indebito assistenziale per il venir meno dei requisiti reddituali è ripetibile solo successivamente al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. La ricorrente, dunque, non contesta la sussistenza dell'indebito, né la quantificazione operata dall' ma la sola ripetibilità. CP_1
2 Va osservato, tuttavia, che la normativa e la giurisprudenza richiamate in ricorso non sono decisive per ritenere fondati gli assunti della ricorrente. E' vero che, in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile;
ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. 30.6.2020. n. 13223 e Cass. 20.5.2021, n. 13915). Tuttavia, la S.C. ha precisato: “L'irripetibilità dell'indebito previdenziale è subordinata al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c.”. (Cass., sez. L, ord. n. 5984 del 23.2.2022). In particolare, in tema di indebito assistenziale dovuto al venir meno dei requisiti economici, la S.C. ha precisato: “va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta e la presenza di un legittimo affidamento (Cass. n. 13916/21). Va altresì evidenziato come, in base alla giurisprudenza della S.C., la corretta trasmissione dei dati reddituali, pur essendo necessaria, non è sufficiente per escludere la ripetibilità dell'indebito assistenziale. La Cassazione, nella sentenza 30.06.2020 n. 13223 ed in tutte quelle intervenute negli ultimi anni ( tra cui la sentenza n. 28771/2018), ha infatti affermato che l'irripetibilità dei ratei precedenti alla data di accertamento da parte dell del venir meno delle condizioni di legge trova la sua ratio CP_2 nella tut ll'affidamento dell'accipiens che, percepite le somme indebitamente erogate, le ha ormai in buona fede utilizzate per il proprio sostentamento.
3 Come osservato dalla Corte di Appello di Genova (sez. lav., n.133/2022) “il sussidio assistenziale ha lo scopo di fornire un aiuto economico tramite un assegno periodico (spesso mensile) a quelle categorie di soggetti che, per diversi motivi socio - economici o sanitari ( età, invalidità, disoccupazione etc.), non hanno i mezzi necessari per soddisfare le proprie esigenze di sostentamento;
una richiesta di restituzione di sussidi erogati negli anni precedenti comporta un grave pregiudizio in capo all'accipiens in stato di bisogno, trattandosi di somme di cui quest'ultimo non ha più la materiale disponibilità, avendole spese per soddisfare alle proprie esigenze alimentari. Ed è proprio questo il motivo per cui il legislatore ha introdotto la regola generale in forza della quale la revoca della concessione del beneficio assistenziale non può avere effetto retroattivo. Nel bilanciamento dei contrapposti interessi, deve senz'altro prevalere, in virtù del disposto di cui all'art. 38 Cost, quello del bisognoso sprovvisto dei mezzi necessari per vivere (…) Come ricordato dalla Suprema Corte nella citata sentenza n. 13223/2020 e da ultimo nella sentenza n. 13917/2021, il particolare regime di ripetibilità degli indebiti, che in talune ipotesi individuate da specifiche norme di legge si sottrae alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., è unicamente giustificato dal fatto che, a differenza delle prestazioni previdenziali, quelle di assistenza sociale hanno natura alimentare 'in quanto fondate esclusivamente sullo stato di bisogno del beneficiario' e quindi in ipotesi l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile al beneficiario di non avere diritto alla prestazione assistenziale viene meno qualsivoglia 'affidamento' che giustifica la tutela accordata dalle norme in tema di ripetibilità dell'indebito per superamento dei limiti reddituali (…) la disciplina di favore in materia di indebiti a carico di beneficiari di prestazioni assistenziali trova esclusiva giustificazione nella 'natura alimentare' ex art. 38 Costituzione della prestazione e delle somme a tale titolo erogate;
natura 'alimentare' che evidentemente viene meno quando tali somme non siano più necessarie ad assicurare il sostentamento del beneficiario, in ipotesi - come nel caso di specie - il medesimo disponga di altre e considerevoli fonti di reddito, che escludano un qualsivoglia 'stato di bisogno”. Come rilevato, pertanto, la situazione idonea a generare affidamento del percettore è esclusa quando l'incremento reddituale è così elevato e significativo tale da rendere inequivocabile il venir meno dei presupposti del beneficio assistenziale, trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (così Cass. 9.11.2018, n. 28771 e Cass. 15.10.2019, n. 26036). Nel caso in esame, è proprio quest'ultima situazione che si è verificata, dal momento che i redditi da lavoro dipendente dichiarati dalla ricorrente negli
4 anni 2020, 2021 e 2022 sono stati così elevati da escludere qualsivoglia affidamento sul diritto a mantenere la prestazione assistenziale in godimento. Come già rilevato, i redditi percepiti dalla ricorrente sono stati pari a € 19.123,00 nel 2020, € 42.230,00 nel 2021 ed € 32.258,16 nel 2022, oltre a € 6.846,86 derivante dall'erogazione della in tutti e tre gli anni, come Pt_2 rilevato dall' la misura dei redditi o percepiti ha di gran lunga CP_1 superato la soglia prevista per ottenere la pensione di inabilità civile (nel 2021 e 2022 i redditi percepiti sono stati addirittura superiori al doppio della soglia, fissata per gli anni 2020 e 2021 in € 16.982,49 e per l'anno 2022 in € 17.050,43). La suddetta circostanza è tale da escludere qualsiasi affidamento del percettore e, dunque, tale da far venir meno la ragione della irripetibilità. Non può, poi, non evidenziarsi che la pensione di invalidità presuppone l'accertamento di una totale inabilità lavorativa (art. 12 l. 118/71), per cui non si vede come possa ragionevolmente sostenersi la sussistenza di un incolpevole affidamento e l'assenza di dolo in capo ad un soggetto che, dopo aver presentato domanda di pensione di invalidità, affermando di essere in possesso dei relativi requisiti (sanitari e reddituali), svolga attività lavorativa percependone i relativi redditi, senza comunicare all' il mutamento delle CP_1 condizioni dichiarate in sede di presentazione della domanda. La domanda proposta va, di conseguenza, disattesa.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo secondo le vigenti tabelle, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte ricorrente;
si precisa, al riguardo, che parte ricorrente non può usufruire del beneficio dell'esonero dal pagamento delle spese di lite, ex art. 152 disp. att. c.p.c., in quanto nessun valore può avere a tal fine la dichiarazione resa dal difensore (“dichiaro che il reddito familiare del ricorrente ai sensi della l. n. 326/2003 è inferiore ad euro 23.090 annui”) e la dichiarazione sostitutiva in atti è riferita esclusivamente alle condizioni di esonero dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€ 1.865,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Roma, 11/03/2024
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
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