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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15/11/2024, vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
Via Monte Generoso n. 8, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Lucia Gallè che la rappresenta e difende come da procura in atti
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
Maderno in Piazza Monsignor Arrigoni n.6, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Annalisa
Lo Porto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Per_ 1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'interesse morale e materiale del figlio;
in attuazione dell'affidamento congiunto, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità del minore, mantenendo entrambi
Pagina 1 un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio volto alla sua cura ed educazione, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, essi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente impegnandosi a comunicarsi ogni aspetto relativo al figlio;
Per_ 2) Il figlio viene collocato in via prioritaria presso la madre nell'immobile di proprietà della stessa sito in Desio, via Monte Generoso, n. 8;
3) Il padre potrà frequentare ed intrattenersi con il figlio nel rispetto degli impegni scolastici ed afferenti alla sua vita di relazione con le seguenti modalità di frequentazione che sono ormai consolidate dalla data in cui la sig.ra ha lasciato la casa familiare ed in particolare: Parte_1
Per_
- trascorrerà con il padre: il lunedì e il giovedì dall'uscita scuola fino alle 21,30 dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre, salvo migliori diversi accordi;
Per_
- a week end alternati trascorrerà con il padre il seguente periodo: dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21,30, salvo migliori diversi accordi;
4) In caso di malattia del minore, il padre potrà vederlo presso l'abitazione della madre ove il piccolo è collocato, previo accordo con l'altro genitore;
5) I genitori avranno altresì il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione e su eventuali attività sportive e ricreative del figlio, nonché di interessarsi del suo andamento scolastico e/o sportivo;
6) Le parti concordano che il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore, ad anni alterni;
7) Le parti concordano che ciacun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con il figlio;
8) Per quanto riguarda i periodi di festività e vacanza, il padre potrà trascorrere con il figlio i seguenti periodi: Per_
- il padre potrà avere con sé il figlio , in occasione delle festività natalizie e pasquali, secondo le seguenti modalità temporali: Per_
- per le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà ad anni alterni, il 24 con un genitore, il 25 con l'altro mentre il 31 verrà gestito ad anni alterni;
per la gestione delle vacanze saranno dal 26 al 31 Dicembre con un genitore e dall'1 al 6 Gennaio con l'altro in base alle ferie lavorative, il tutto concordato entro il Per_ 31 Maggio di ciascun anno e nel rispetto della volontà di sempre e comunque;
- per le festività pasquali. ad anni alterni, il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore, in modo da consentire ai genitori di poter fare una gita anche di due giorni con il bambino durante quel periodo;
- durante le vacanze estive (nel mese di agosto) il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, in modo da consentire a ciascuno di loro di programmare il periodo di vacanza con il figlio in coincidenza con le proprie ferie personali;
resta inteso che ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore, potrà comunque
Pagina 2 trascorrere anche ulteriori periodi di vacanza, nei mesi di giugno o luglio, con il figlio sempre tenendo in considerazione le esigenze e la volontà del minore;
- ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore, potrà comunque trascorrere anche ulteriori periodi di vacanza con il figlio, durante l'anno, sempre tenendo in considerazione le esigenze e la volontà del minore ed in ogni caso in accordo con l'altro genitore;
- i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo di villeggiatura in cui ciascuno trascorrerà con il figlio periodi di ferie e di eventuali vacanze;
Tali condizioni potranno subire variazioni su accordo delle parti e sempre tenendo in considerazione le esigenze e la volontà del minore;
9) I genitori si impegnano affinché il figlio abbia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
In caso di impedimenti da parte di entrambi i genitori gli stessi potranno chiedere sostegno ai nonni di entrambi i nuclei;
10) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento Pt_2 Parte_1
Per_ del figlio l'importo mensile di euro 250,00 sino al mese di aprile 2025 - data in cui lo stesso avrà saldato interamente il mutuo dell'immobile di proprietà dello stesso - e a far data dal mese di maggio 2025
l'importo mensile di euro 300,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra IBAN: [...] Credit Agricole;
Parte_1
11) entrambi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie concordate e quelle che non necessitano il consenso dell'altro genitore come meglio specificate dal protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Monza e più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola
Pagina 3 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, nel caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere la figlia da scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse del figlio, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta a mezzo sms, whatsapp mail ed ogni altro strumento utilizzabile per le comunicazioni – contenenti le indicazioni della spesa – all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come assenso e la spesa si intenderà concordata. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche a mezzo e-mail, sms, whatsapp. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11) Il sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico in favore della sig.ra che percepirà Pt_2 Parte_1 lo stesso al 100%;
12) I genitori usufruiranno delle detrazioni per il figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
13) Le parti si danno atto che sono economicamente autosufficenti e quindi nulla è previsto per il loro mantenimento;
Per_
14) Le parti si impegnano, a tutela di , a consultare la psicologa, dott.ssa Marina Colombo, scelta di comune accordo dalle stesse presso il Centro per la Famiglia di Macherio, al fine di valutare se il minore abbia bisogno di un percorso e supporto psicologico per eventuali fragilità dovute all'età e/o alla
Pagina 4 cessazione della convivenza tra i genitori;
resta inteso che il percorso verrà effettuato soltanto se ritenuto opportuno e necessario dalla psicologa stessa;
15) Le spese del presente procedimento restano integralmente e definitivamente compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2
Leon (28.8.2013);
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Acellaschi
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore
Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
15/11/2024, vertente tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]in Parte_1 C.F._1
Via Monte Generoso n. 8, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Lucia Gallè che la rappresenta e difende come da procura in atti
e
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_2 C.F._2
Maderno in Piazza Monsignor Arrigoni n.6, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Annalisa
Lo Porto che lo rappresenta e difende come da procura in atti
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Per_ 1) Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'interesse morale e materiale del figlio;
in attuazione dell'affidamento congiunto, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine all'istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità del minore, mantenendo entrambi
Pagina 1 un rapporto equilibrato e continuativo con il figlio volto alla sua cura ed educazione, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, essi eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente impegnandosi a comunicarsi ogni aspetto relativo al figlio;
Per_ 2) Il figlio viene collocato in via prioritaria presso la madre nell'immobile di proprietà della stessa sito in Desio, via Monte Generoso, n. 8;
3) Il padre potrà frequentare ed intrattenersi con il figlio nel rispetto degli impegni scolastici ed afferenti alla sua vita di relazione con le seguenti modalità di frequentazione che sono ormai consolidate dalla data in cui la sig.ra ha lasciato la casa familiare ed in particolare: Parte_1
Per_
- trascorrerà con il padre: il lunedì e il giovedì dall'uscita scuola fino alle 21,30 dopo cena quando lo riaccompagnerà a casa dalla madre, salvo migliori diversi accordi;
Per_
- a week end alternati trascorrerà con il padre il seguente periodo: dal venerdì dall'uscita della scuola fino alla domenica sera alle ore 21,30, salvo migliori diversi accordi;
4) In caso di malattia del minore, il padre potrà vederlo presso l'abitazione della madre ove il piccolo è collocato, previo accordo con l'altro genitore;
5) I genitori avranno altresì il diritto/dovere di vigilare sull'istruzione e su eventuali attività sportive e ricreative del figlio, nonché di interessarsi del suo andamento scolastico e/o sportivo;
6) Le parti concordano che il figlio trascorrerà il giorno del proprio compleanno con ciascun genitore, ad anni alterni;
7) Le parti concordano che ciacun genitore trascorrerà il giorno del proprio compleanno con il figlio;
8) Per quanto riguarda i periodi di festività e vacanza, il padre potrà trascorrere con il figlio i seguenti periodi: Per_
- il padre potrà avere con sé il figlio , in occasione delle festività natalizie e pasquali, secondo le seguenti modalità temporali: Per_
- per le festività natalizie, ad anni alterni, trascorrerà ad anni alterni, il 24 con un genitore, il 25 con l'altro mentre il 31 verrà gestito ad anni alterni;
per la gestione delle vacanze saranno dal 26 al 31 Dicembre con un genitore e dall'1 al 6 Gennaio con l'altro in base alle ferie lavorative, il tutto concordato entro il Per_ 31 Maggio di ciascun anno e nel rispetto della volontà di sempre e comunque;
- per le festività pasquali. ad anni alterni, il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con ciascun genitore, in modo da consentire ai genitori di poter fare una gita anche di due giorni con il bambino durante quel periodo;
- durante le vacanze estive (nel mese di agosto) il minore trascorrerà con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno, in modo da consentire a ciascuno di loro di programmare il periodo di vacanza con il figlio in coincidenza con le proprie ferie personali;
resta inteso che ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore, potrà comunque
Pagina 2 trascorrere anche ulteriori periodi di vacanza, nei mesi di giugno o luglio, con il figlio sempre tenendo in considerazione le esigenze e la volontà del minore;
- ciascun genitore, previo accordo con l'altro genitore, potrà comunque trascorrere anche ulteriori periodi di vacanza con il figlio, durante l'anno, sempre tenendo in considerazione le esigenze e la volontà del minore ed in ogni caso in accordo con l'altro genitore;
- i genitori si obbligano reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo del luogo di villeggiatura in cui ciascuno trascorrerà con il figlio periodi di ferie e di eventuali vacanze;
Tali condizioni potranno subire variazioni su accordo delle parti e sempre tenendo in considerazione le esigenze e la volontà del minore;
9) I genitori si impegnano affinché il figlio abbia un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi e con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale;
In caso di impedimenti da parte di entrambi i genitori gli stessi potranno chiedere sostegno ai nonni di entrambi i nuclei;
10) Il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo nel mantenimento Pt_2 Parte_1
Per_ del figlio l'importo mensile di euro 250,00 sino al mese di aprile 2025 - data in cui lo stesso avrà saldato interamente il mutuo dell'immobile di proprietà dello stesso - e a far data dal mese di maggio 2025
l'importo mensile di euro 300,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra IBAN: [...] Credit Agricole;
Parte_1
11) entrambi contribuiranno nella misura del 50% alle spese straordinarie concordate e quelle che non necessitano il consenso dell'altro genitore come meglio specificate dal protocollo attualmente in essere presso il Tribunale di Monza e più precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola
Pagina 3 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico
(bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, nel caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere la figlia da scuola;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo, in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto del figlio.
Il genitore che intenda effettuare, nell'interesse del figlio, una delle spese da concordarsi preventivamente, dovrà inviare comunicazione scritta a mezzo sms, whatsapp mail ed ogni altro strumento utilizzabile per le comunicazioni – contenenti le indicazioni della spesa – all'altro, il quale potrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso, in forma scritta, nel termine massimo di 10 giorni;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come assenso e la spesa si intenderà concordata. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche a mezzo e-mail, sms, whatsapp. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare a mezzo e-mail con prova di avvenuta ricezione all'altro la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni dal pagamento;
l'altro genitore dovrà provvedere al rimborso entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
11) Il sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico in favore della sig.ra che percepirà Pt_2 Parte_1 lo stesso al 100%;
12) I genitori usufruiranno delle detrazioni per il figlio minore nella misura del 50% ciascuno;
13) Le parti si danno atto che sono economicamente autosufficenti e quindi nulla è previsto per il loro mantenimento;
Per_
14) Le parti si impegnano, a tutela di , a consultare la psicologa, dott.ssa Marina Colombo, scelta di comune accordo dalle stesse presso il Centro per la Famiglia di Macherio, al fine di valutare se il minore abbia bisogno di un percorso e supporto psicologico per eventuali fragilità dovute all'età e/o alla
Pagina 4 cessazione della convivenza tra i genitori;
resta inteso che il percorso verrà effettuato soltanto se ritenuto opportuno e necessario dalla psicologa stessa;
15) Le spese del presente procedimento restano integralmente e definitivamente compensate tra le parti. Motivi della decisione
Premesso che:
- e hanno intrattenuto una relazione dalla quale è nato Parte_1 Parte_2
Leon (28.8.2013);
Ritenuto che:
- le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi raggiunti tra le parti e recepiti nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2024
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Acellaschi
Pagina 5