Articolo 5 della Legge 29 novembre 1965, n. 1330
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 dicembre 1965
Art. 5.
E' vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965