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Articolo 5 della Legge 29 novembre 1965, n. 1330
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Legge 29 novembre 1965, n. 1330
Articolo 5 della Legge 29 novembre 1965, n. 1330
Versione
29 dicembre 1965
Art. 5.
E' vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere.
Entrata in vigore il 29 dicembre 1965
Vedi fonte istituzionale
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