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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 15/12/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 413/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 413/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BUCCI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA SAN CARLO, 26 80133 NAPOLI parte appellante contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. SCASSA MARCO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_2 domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 105 14100 ASTI parte appellata
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante - Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: Previa declaratoria della nullità della sentenza gravata per i motivi di cui al presente atto: 2) Riformare la sentenza ai capi 3,7 e 10 per i motivi di cui al presente atto e che si abbiano per ripetuti e trascritti, accertando e dichiarando l'omessa valutazione di cui ai capi impugnati nonché la contraddittoria illogica motivazione e per l'effetto, annullare la sentenza;
pagina 1 di 12 3) Riformare la sentenza nella parte in cui ha statuito l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità del precetto per la mancata notifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e precisamente, riformare il capo 3 della sentenza gravata;
4) Riformare la sentenza nella parte in cui ha statuito l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità del precetto per difetto di legittimazione passiva della e precisamente, riformale il capo 7 della sentenza gravata e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto, in quanto eseguita in modo illegittimo nei confronti di un soggetto deceduto, e di conseguenza riconoscendo la carenza di legittimazione passiva della rispetto all'atto di precetto Parte_1 impugnato;
5) Riformare la sentenza nella parte in cui ha statuito l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità del precetto per mancata comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito e precisamente, riformare il capo 10 della sentenza gravata e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia della cessione del credito per mancato adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dalla normativa applicabile con conseguente accertamento della carenza di legittimazione attiva della nella Controparte_1 qualità di mandataria di con ogni conseguente pronuncia in ordine alla decadenza del diritto di agire;
Controparte_1
6) Condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso spese generali, del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario, riformando sul punto la sentenza di primo grado.
Parte appellata - Controparte_1
"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, vista la conferma della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, nel merito in via principale, voglia rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 729/2024 del 7.10.2024 pubbl. il 7.10.2024 RG n. 2815/2022, siccome totalmente infondato sia in fatto che in diritto, confermando la stessa. Con vittoria di spese ed onorari di causa."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da un rapporto di mutuo fondiario intercorso tra la Parte_2
e la società con sede legale in Novi Ligure, rappresentata pro tempore dai
[...] Parte_1 signori e . Il 25 giugno 2020, il Tribunale di Asti emetteva decreto Parte_3 CP_2 ingiuntivo n. 702/2020, privo di provvisoria esecutività, con il quale ingiungeva alla Parte_1 il pagamento della somma di Euro 1.031.270,10 oltre interessi al tasso dell'1,45% dall'8 febbraio 2020 fino al giorno dell'effettivo pagamento sulla somma di Euro 999.000,00, oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 3.537,00 per compensi ed Euro 870,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA.
Il 26 novembre 2020, l'adito Tribunale di Asti concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 702/2020. Tuttavia, secondo quanto dedotto dalla società debitrice, il decreto ingiuntivo provvisto della provvisoria esecutorietà non veniva mai notificato alla Nel frattempo, in data 8 Parte_1 agosto 2019, con atto per Notaio di Torino, interveniva atto di cessione di quote della Persona_1
Società per effetto del quale il Sig. diveniva legale rappresentante Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 12 pro tempore della società congiuntamente con il Sig. , il quale veniva a mancare il 16 aprile CP_2
2022.
Il 9 settembre 2022, la in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_1 dalla notificava alla atto di precetto, intimando il Parte_2 Parte_1 pagamento della somma di Euro 239.995,25, oltre ulteriori interessi al tasso dell'1,34% entro i tassi soglia ex lege 108/1996 dal 9 luglio 2022 fino al giorno dell'effettivo pagamento sulla somma capitale, oltre le spese di notifica e le successive occorrende.
La notifica del precetto veniva effettuata presso la sede legale della e, Parte_1 contestualmente, nei confronti di , ormai deceduto, in qualità di legale rappresentante pro CP_2 tempore della società, presso la sua residenza, nonché nei confronti di , in qualità di terza Controparte_3 parte datrice di ipoteca.
La cessione del credito dalla alla avvenuta nell'ambito di Parte_2 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione, rappresenta un ulteriore aspetto controverso della vicenda. Tale cessione, secondo quanto risulta dagli atti, sarebbe stata comunicata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, parte II, n. 146, secondo le modalità previste dall'art. 58 TUB per le cessioni di crediti in blocco. La società debitrice ha tuttavia contestato l'efficacia di tale comunicazione e la stessa inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, eccependo la mancanza di adeguata prova documentale dell'avvenuto trasferimento del rapporto creditorio.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il 29 settembre 2022, la per il tramite dell'Avv. Antonio Bucci, notificava alla Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria della atto di opposizione all'esecuzione Controparte_1 Controparte_1 ex art. 615 c.p.c., formulando contestuale istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il giudizio veniva incardinato al n. R.G. 2815/2022 dinanzi al Tribunale di Alessandria.
L'atto di opposizione articolava plurime doglianze avverso l'atto di precetto, deducendo in via preliminare l'improcedibilità dell'impugnato atto di precetto, la nullità della notifica dell'atto di precetto, la carenza di legittimazione passiva e processuale della e il difetto di procura ad litem ex art. 125 Parte_1
c.p.c. Nel merito, l'opponente eccepiva la nullità dell'atto di precetto per mancata rinotifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c., la decadenza del beneficio del termine del debitore e l'inefficacia della cessione del credito per mancato adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dalla normativa applicabile.
Il Giudice dell'Esecuzione designato, vista l'istanza di sospensione cautelare formulata da parte attrice opponente, fissava udienza di comparizione delle parti al 1° dicembre 2022 per la discussione in ordine alla predetta istanza, assegnando a parte resistente termine per il deposito di eventuale memoria scritta fino al 21 novembre 2022. Con memoria del 21 novembre 2022 si costituiva la contestando la Controparte_1 sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare e argomentando la totale assenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
All'esito dell'udienza di comparizione per la discussione sull'istanza cautelare del 1° dicembre 2022, il giudice, con ordinanza in pari data, sospendeva l'efficacia del precetto e confermava l'udienza del 18 luglio 2023 per la trattazione del merito. Successivamente, per la prima udienza di comparizione parti, fissata per il giorno 21 luglio 2023, si costituiva tardivamente la e per essa quale mandataria della Controparte_1 CP_1 pagina 3 di 12 La costituzione tardiva della convenuta ha formato oggetto di specifica eccezione da parte CP_1 dell'opponente, che ha dedotto la decadenza della convenuta da ogni attività processuale diversa da quella di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
All'udienza del 21 luglio 2023, l'adito Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e rinviava l'udienza al 9 novembre 2023. Le parti provvedevano a depositare le proprie memorie istruttorie nei termini assegnati.
All'udienza del 9 novembre 2023, nel frattempo mutato il magistrato assegnatario del procedimento, il la causa veniva trattenuta a riserva sulle istanze proposte e, con successiva ordinanza del 18 dicembre 2023, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 7 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7 maggio 2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta per la decisione.
Durante la fase istruttoria, la parte opposta ha depositato documentazione volta a dimostrare la legittimazione attiva derivante dalla cessione del credito, producendo la dichiarazione di avvenuta cessione di crediti rilasciata dalla cedente in persona della Dott.ssa , responsabile Parte_2 Testimone_1 dell'Ufficio Gestione Sofferenze, del 13 gennaio 2023, nella quale sono individuati i rapporti oggetto di cessione tra i quali il mutuo fondiario n. 30083833 in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo. È stata inoltre prodotta copia della raccomandata del 4 luglio 2021 con la quale parte debitrice era stata informata dell'avvenuta cessione del credito originariamente vantato da a Parte_2
nonché l'elenco delle posizioni cedute pubblicato sul sito internet del servicer Controparte_1 [...]
CP_1
3. DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 729/2024 emessa in data 4 ottobre 2024 e pubblicata in data 7 ottobre 2024, ha rigettato integralmente l'opposizione promossa dalla e ha Parte_1 condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 37.951,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
La sentenza ha affrontato sistematicamente tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, respingendole integralmente. In ordine all'eccezione preliminare di tardività della costituzione in giudizio da parte dell'opposta, il Tribunale ha ritenuto che la costituzione tardiva non precludesse alla convenuta la possibilità di svolgere mere difese e di chiedere il rigetto della domanda attorea, né di depositare ritualmente le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., osservando che la tardiva costituzione in giudizio del convenuto preclude solo la possibilità di eccepire l'incompetenza del giudice adito nonché tutte le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio, di proporre domande riconvenzionali e chiamate di terzi.
Quanto alla prospettata nullità del precetto per mancata rinotifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c., il Tribunale ha osservato che nessuna norma prevede la necessità di provvedere ad una seconda notifica del decreto ingiuntivo a seguito del provvedimento ex art. 647 c.p.c., ritenendo sufficiente che nel precetto sia menzionato il provvedimento che attribuisce esecutività al decreto. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la menzione della conseguita esecutività del titolo costituito da un decreto ingiuntivo sostituisce la formalità di una nuova notificazione del titolo in forma esecutiva, venendo ad integrare la precedente notificazione del titolo precedentemente privo di efficacia esecutiva.
pagina 4 di 12 Relativamente alla nullità del precetto per vizio della notifica effettuata nei confronti di già CP_2 deceduto, il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'eventuale nullità di tale notifica, essendo sovrabbondante rispetto ad un atto già perfezionato con la notifica presso la sede legale della società. Il giudice ha osservato che il precetto risultava regolarmente notificato presso la sede della società a mezzo di raccomandata non ritirata e restituita per compiuta giacenza.
In ordine al difetto di legittimazione passiva di il Tribunale ha ritenuto che la morte Parte_1 di un legale rappresentante della società non possa paralizzare le azioni dei terzi, essendo onere della società ricostituire la rappresentanza organica qualora intenda difendersi in giudizio. Il giudice ha osservato che la dopo il decesso di resta pienamente rappresentata dall'altro Parte_1 CP_2 amministratore , poiché in caso contrario sarebbe viziata la procura ad litem rilasciata ai fini Parte_3 dell'introduzione del giudizio di opposizione.
Quanto alla nullità del precetto per mancato assolvimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, il Tribunale ha osservato che il tentativo di mediazione non è obbligatorio prima della notifica di un atto di precetto o dell'esperimento di un'azione esecutiva, mentre l'eventuale illegittimità del decreto ingiuntivo per non essere stato preceduto dal medesimo adempimento avrebbe dovuto essere dedotta unicamente in sede di opposizione al decreto stesso ex art. 645 c.p.c.
Relativamente alla mancata comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito, il Tribunale ha richiamato la speciale disciplina della cessione prevista dall'art. 58 TUB, osservando che tale disciplina derogatoria subordina l'efficacia della cessione alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c. Il giudice ha ritenuto che la comunicazione personale della cessione del credito risultasse supplita ope legis dall'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco.
Infine, quanto alla nullità del precetto per mancanza della prova in merito all'inclusione del credito precettato tra quelli ricompresi nella cessione, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della documentazione tempestivamente e ritualmente versata in atti dall'opposta entro la barriera preclusiva costituita dalla seconda memoria istruttoria, fosse emersa documentalmente l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in favore della cessionaria Controparte_1
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione in appello del 4 aprile 2025, la ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Alessandria, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e nel merito la riforma della decisione ai capi 3, 7 e 10. L'appellante ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività argomentando il pericolo di esborso di somme non dovute derivanti da una sentenza viziata da illogica motivazione, evidenziando che il Giudice di primo grado avrebbe adottato la decisione senza prestare alcuna lettura alle argomentazioni giuridiche proposte, soffermandosi su valutazioni meramente aprioristiche.
Il primo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui rigetta la nullità del precetto per mancata rinotifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c. L'appellante deduce che la notifica a una persona giuridica deve essere effettuata presso la sede legale della stessa come previsto dall'art. 145 c.p.c., ma la giurisprudenza consolidata ha stabilito che la notifica del precetto e del titolo pagina 5 di 12 esecutivo deve essere indirizzata alla persona fisica che rappresenta l'ente. Nel caso in esame, la notifica del precetto non sarebbe stata correttamente eseguita nei confronti dei soggetti legittimati, poiché effettuata nei confronti di deceduto prima della notifica, rendendo tale notifica giuridicamente inesistente. CP_2
Il secondo motivo di appello contesta il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale in capo a L'appellante argomenta che l'atto costitutivo della società Parte_1 stabilisce che la rappresentanza legale è attribuita a due amministratori con poteri distinti, e la notifica dell'atto di precetto è stata effettuata esclusivamente nei confronti di uno dei due amministratori legali della società, il Sig. , deceduto il 16 aprile 2022, senza che fosse stata notificata l'impugnata comunicazione CP_2 all'altro amministratore, Tale notifica, effettuata nei confronti di un soggetto deceduto, Parte_3 sarebbe giuridicamente inesistente e non produrrebbe alcun effetto.
Il terzo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa alla nullità del precetto per mancata comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito. L'appellante argomenta che la sentenza impugnata si fonda su una errata interpretazione della normativa applicabile in materia di cessione di crediti in blocco, omettendo di considerare che ai sensi dell'art. 58, comma 2, TUB la cessione in blocco deve essere, oltre che pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, anche iscritta nel Registro delle Imprese, richiedendo espressamente che entrambe le modalità di pubblicità siano realizzate cumulativamente. L'appellante contesta inoltre l'erronea valutazione delle prove documentali, ritenendo che non sia stato fornito l'elenco dettagliato dei crediti oggetto della cessione, elemento fondamentale per identificare con certezza i crediti ceduti.
Negli atti successivi, l'appellante ha sviluppato ulteriormente le proprie argomentazioni, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità in tema di prova della cessione di crediti in blocco. In particolare, ha citato la Cassazione ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024, secondo cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. L'appellante ha inoltre richiamato la Cassazione ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5478, che ha ribadito il principio secondo cui la pubblicazione da parte della società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova della cessione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 maggio 2025, la i è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente il contenuto dell'atto di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. L'appellata ha richiamato integralmente le proprie difese svolte nel primo grado di giudizio, argomentando che deve essere condiviso il pensiero del Giudice di prime cure quando afferma che nessuna norma prevede la necessità di provvedere ad una seconda notifica del decreto ingiuntivo a seguito del provvedimento ex art. 647 c.p.c., essendo sufficiente che nel precetto sia menzionato il provvedimento che attribuisce esecutività al decreto.
Quanto alla legittimazione passiva della società, l'appellata ha osservato che la notifica dell'atto di precetto era stata effettuata presso la sede legale della società debitrice, perfezionandosi per compiuta giacenza, e che tale circostanza non rileva ai fini della regolarità e legittimità dell'atto di precetto impugnato. L'appellata ha specificato che dalla visura camerale della società, estratta in data 13 luglio 2022, il Sig. CP_2 risultava ancora rappresentante legale in carica, e che in ogni caso l'eventuale nullità della notifica effettuata pagina 6 di 12 nei confronti del legale rappresentante già deceduto sarebbe irrilevante, essendo sovrabbondante rispetto a un atto già perfezionato con la notifica presso la sede legale.
Relativamente alla cessione del credito, l'appellata ha evidenziato di aver prontamente integrato in primo grado i propri documenti producendo la dichiarazione di avvenuta cessione di crediti rilasciata dalla cedente la raccomandata del 4 luglio 2021 con la quale parte debitrice era stata informata Parte_2 dell'avvenuta cessione del credito e l'elenco delle posizioni cedute pubblicato sul sito internet del servicer L'appellata ha argomentato che tali produzioni sono ritenute dalla giurisprudenza Controparte_1 sufficienti per dimostrare la cessione stessa e la legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 21 ottobre 2025, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata. Successivamente, con ordinanza del 23 ottobre 2025, ha fissato udienza al 2 dicembre 2025 per la remissione della causa in decisione, disponendo la trattazione scritta e assegnando i termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Nelle note scritte e negli atti conclusivi, l'appellante ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo sulla illogica e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado relativamente ai tre capi impugnati. L'appellante ha sottolineato che il Giudice di prime cure ha omesso di analizzare adeguatamente i principi giuridici applicabili, cadendo in errore nella valutazione delle questioni controverse. L'appellata, dal canto suo, ha confermato le proprie difese, richiamando la correttezza delle valutazioni operate dal Tribunale di Alessandria e l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante.
5. TEMA DEL CONTENDERE
Le questioni controverse si articolano attorno a tre nuclei tematici
Il primo profilo controverso attiene alla necessità di una seconda notifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c. La questione si inserisce nel più ampio tema dei rapporti tra il procedimento monitorio e l'esecuzione forzata, con particolare riferimento alle modalità attraverso cui il titolo esecutivo deve essere portato a conoscenza del debitore per consentire l'avvio dell'azione esecutiva. L'appellante sostiene che il decreto ingiuntivo, una volta ottenuta la provvisoria esecutività, debba essere nuovamente notificato al debitore prima di poter procedere con l'atto di precetto, mentre l'appellata argomenta che sia sufficiente la menzione nel precetto del provvedimento che ha attribuito l'esecutività al decreto, in conformità ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo profilo controverso riguarda la legittimazione passiva di in relazione alla Parte_1 notifica del precetto effettuata nei confronti di un amministratore deceduto. L'appellante deduce che la notifica del precetto, essendo stata effettuata nei confronti del Sig. già deceduto al momento CP_2 della notificazione, risulta giuridicamente inesistente e non può produrre gli effetti previsti dalla legge, determinando una carenza di legittimazione passiva della società.
Il terzo profilo controverso attiene all'efficacia della cessione del credito e alla legittimazione attiva della
[...]
La questione si inserisce nel seriale contenzioso inerente alle cessioni di crediti in blocco Controparte_1 disciplinate dall'art. 58 TUB e delle modalità attraverso cui tali cessioni devono essere comunicate ai debitori ceduti per produrre i propri effetti. L'appellante contesta l'efficacia della cessione per mancato adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dalla normativa applicabile, sostenendo che la mera pubblicazione in pagina 7 di 12 Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito specifico oggetto di controversia.
È invece pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo n. 702/2020 è stato regolarmente emesso dal Tribunale di Asti e che successivamente è stata concessa la provvisoria esecutività con provvedimento del 26 novembre 2020. È altresì pacifico che il Sig. è deceduto il 16 aprile 2022 e che la notifica del precetto è CP_2 avvenuta il 9 settembre 2022. Non è controverso che sia stata stipulata un'operazione di cessione di crediti in blocco da parte della e che tale operazione sia stata comunicata mediante Parte_2 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono invece controverse l'efficacia di tale cessione nei confronti del debitore ceduto, l'inclusione del credito specifico oggetto di causa nell'operazione di cessione e la conseguente legittimazione attiva della Controparte_1
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1 Sulla (insussistente) necessità di una seconda notifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c.
Il primo motivo di appello, relativo alla presunta nullità del precetto per mancata rinotifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività, deve essere respinto per manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “poiché il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, il secondo comma dell'art. 654 c.p.c. esclude la necessità, ai fini dell'esecuzione, di una nuova notificazione del decreto, quale titolo esecutivo, ma impone al creditore ingiungente l'onere di fare menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà del decreto nonché dell'apposizione della formula esecutiva. Elementi questi, richiesti dalla norma quali strutturali dell'atto di precetto, che sono indispensabili per il raggiungimento dello scopo di tale atto. Si tratta, infatti, di elementi formali dell'atto di precetto che sostituiscono la notificazione, che sarebbe necessaria, del titolo esecutivo - cioè il decreto ingiuntivo munito del provvedimento che gli conferisce esecutorietà e con apposizione della formula esecutiva -e viene integrata, con la menzione di essi, la precedente notificazione del decreto ingiuntivo non avente ancora qualità di titolo esecutivo (Cass. 4 giugno 1980 n. 3624, 20 giugno 1972 n. 1975, 21 giugno 1971 n. 1948,23 gennaio 1962 n. 97, 16 maggio 1968 n. 1539). Sicché la loro mancanza, appunto perché indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, comporta la nullità del precetto a norma dell'art. 156, secondo comma c.p.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 330 del 16/01/1987; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14729 del 21/11/2001; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12731 del 30/05/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009). Alla stregua del costante indirizzo di legittimità, costituisce jus receptum il principio secondo cui il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo successivamente alla sua notifica non necessita di una nuova notificazione, essendo sufficiente che nel precetto sia menzionato il provvedimento che attribuisce esecutività al decreto.
Il principio trova la sua ratio nella peculiarità del procedimento monitorio, che costituisce una deroga alla norma generale secondo cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che quando il decreto ingiuntivo è già provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., non trova neppure applicazione la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., "trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio" (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11376 del 2 maggio 2023).
pagina 8 di 12 Nel caso in esame, il precetto contiene la regolare menzione del provvedimento del 26 novembre 2020 con cui è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 702/2020 e tale menzione è sufficiente a rendere l'atto processualmente valido. L'argomentazione dell'appellante, secondo cui la notifica a una persona giuridica dovrebbe essere effettuata alla persona fisica che rappresenta l'ente, confonde i profili relativi alla validità della notifica con quelli attinenti alla necessità di una seconda notificazione del titolo esecutivo, che costituiscono questioni giuridicamente distinte.
6.2 Sulla legittimazione passiva di Parte_1
Il secondo motivo di appello, concernente la presunta carenza di legittimazione passiva per la notifica del precetto effettuata nei confronti di un amministratore deceduto, deve parimenti essere respinto. La questione deve essere inquadrata nei principi generali che regolano la notificazione alle persone giuridiche e gli effetti del venir meno di uno dei rappresentanti legali sulla capacità processuale dell'ente.
È pacifico che la notifica del precetto sia stata regolarmente effettuata presso la sede legale della società debitrice, perfezionandosi per compiuta giacenza. L'art. 145 c.p.c. stabilisce che "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede". Tale circostanza è sufficiente a garantire la validità dell'atto, indipendentemente dall'eventuale nullità della notifica effettuata anche nei confronti del rappresentante legale già deceduto.
La giurisprudenza, sin da epoca risalente, ha consolidato il principio secondo cui "qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che la notifica sia stata fatta ad una società nella sede sociale, mediante consegna ad una persona che si trovava nei locali della sede stessa è da presumere che detta persona era addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a persona trovata nella sua sede sociale e che abbia accettato l'atto medesimo, ha l'onere di provare che il consegnatario, oltre a non essere suo dipendente, non era neppure persona addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno" (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2506 del 15 aprile 1985).
Nel caso in esame, la dopo il decesso di , resta pienamente Parte_1 CP_2 rappresentata dall'altro amministratore come dimostrato dalla validità della procura ad Parte_3 litem rilasciata ai fini dell'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. La Cassazione ha precisato che l'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o di un procuratore generale di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma attribuisce al creditore la facoltà di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19457 del 9 novembre 2012).
L'argomentazione dell'appellante secondo cui la notifica ad una persona deceduta sarebbe giuridicamente inesistente non tiene conto del fatto che la notifica principale è avvenuta presso la sede legale della società, e che l'eventuale nullità della notifica aggiuntiva non inficia la validità dell'atto già perfezionato. La circostanza che dalla visura camerale del 13 luglio 2022 il Sig. risultasse ancora rappresentante legale in CP_2 carica dimostra inoltre che la parte creditrice non poteva essere a conoscenza del decesso al momento della notifica. Come chiarito dalla giurisprudenza, "ai fini della regolarità della notifica effettuata ex art. 145 c.p.c. presso il domicilio dell'amministratore di una società nella sua qualità di legale rappresentante, è irrilevante che l'atto indichi come destinatario la società anziché l'amministratore personalmente, purché sia specificato che la notifica viene comunque effettuata nei confronti del legale rappresentante, costituendo tale pagina 9 di 12 specificazione il dato sostanzialmente rilevante per la validità dell'atto" (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 9365 del 8 maggio 2015).
6.3 Sull'efficacia della cessione del credito e sulla legittimazione attiva della Controparte_1
La disciplina della cessione prevista dall'art. 58 TUB presenta carattere derogatorio rispetto a quella generale dettata dal codice civile, consentendo la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Tale disciplina subordina l'efficacia della cessione alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.
La disciplina derogatoria trova giustificazione nell'oggetto della cessione, costituito da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici individuati per tipologia sulla base di caratteristiche comuni. Per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, la norma prevede la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'appellata dimostra l'avvenuta cessione del credito specifico oggetto di controversia. In particolare, la dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente in persona della Dott.ssa del 13 gennaio 2023 individua Parte_2 Testimone_1 specificamente i rapporti oggetto di cessione, tra cui il mutuo fondiario n. 30083833 in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo. L'elenco delle posizioni cedute pubblicato sul sito internet del servicer
[...] conferma l'inclusione del credito nell'operazione di cessione, riportando gli identificativi CP_1
NDG delle posizioni oggetto di cessione verificabili nel medesimo allegato.
L'appellante contesta l'efficacia di tale documentazione richiamando la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, tale orientamento non esclude che la cessione possa essere dimostrata attraverso altri mezzi di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria effettuata dalla società cedente, come nel caso in esame.
Al riguardo va ricordato che, secondo gli attuali indirizzi di legittimità in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, occorre distinguere l'ipotesi in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza stessa del contratto di cessione da quella in cui sia negata solo l'inclusione dello specifico credito controverso tra quelli ceduti. Nel primo caso, ai fini della prova dell'esistenza del contratto di cessione non è sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata pubblicazione può rivestire valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente, e la dichiarazione del cedente che attesti l'avvenuta cessione costituisce elemento documentale rilevante. Nel secondo caso, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'operazione conclusa, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. L'accertamento in ordine all'esistenza della cessione e all'inclusione del credito specifico, fondato sulla valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti e sorretto da adeguata motivazione, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice pagina 10 di 12 di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29807 del 12 novembre 2025).
La giurisprudenza ha precisato che quando il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. Nel caso in esame, tale accertamento è stato correttamente effettuato dal Tribunale di Alessandria, che ha valutato la documentazione prodotta dall'appellata ritenendola sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione.
La dichiarazione del cedente, unitamente all'elenco delle posizioni cedute e alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, costituisce un complesso probatorio idoneo a dimostrare l'avvenuto trasferimento del credito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dichiarazione del cedente notificata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui sarebbe necessaria anche l'iscrizione nel Registro delle Imprese non trova riscontro nella documentazione di causa, che non consente di verificare se tale adempimento sia stato effettuato. Tuttavia, la mancanza di tale prova non è decisiva, poiché la cessione risulta sufficientemente dimostrata attraverso gli altri elementi probatori prodotti.
6.4 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, tutti i motivi di appello devono essere respinti. Il primo motivo è infondato perché non è necessaria una seconda notifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività, essendo sufficiente la menzione nel precetto del provvedimento che ha attribuito l'esecutività. Il secondo motivo è infondato perché la notifica del precetto è stata regolarmente effettuata presso la sede legale della società, e l'eventuale nullità della notifica aggiuntiva nei confronti del rappresentante legale deceduto non inficia la validità dell'atto. Il terzo motivo è infondato perché la cessione del credito risulta sufficientemente dimostrata attraverso la documentazione prodotta dall'appellata, che comprende la dichiarazione del cedente, l'elenco delle posizioni cedute e la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
La sentenza del Tribunale di Alessandria ha correttamente applicato i principi di diritto vigenti e deve essere confermata integralmente. L'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, attesa la soccombenza integrale.
Il compenso va determinato come da seguente dispositivo, a valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione (fino a due milioni), applicato per le sole fasi in concreto esplicate (esclusa quella istruttoria), oltre accessori di legge, così per complessivi € 24.000,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 11 di 12 - conferma, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 729/2024 emessa in data 4 ottobre 2024
e pubblicata in data 7 ottobre 2024;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 24.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Prima sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gabriella Ratti Presidente dott. Silvia Orlando Consigliere dott. Bruno Conca Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 413/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. BUCCI Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in VIA SAN CARLO, 26 80133 NAPOLI parte appellante contro
(C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. SCASSA MARCO, presso il cui studio è elettivamente P.IVA_2 domiciliata in VIA XX SETTEMBRE, 105 14100 ASTI parte appellata
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante - Parte_1
IN VIA PRINCIPALE: Previa declaratoria della nullità della sentenza gravata per i motivi di cui al presente atto: 2) Riformare la sentenza ai capi 3,7 e 10 per i motivi di cui al presente atto e che si abbiano per ripetuti e trascritti, accertando e dichiarando l'omessa valutazione di cui ai capi impugnati nonché la contraddittoria illogica motivazione e per l'effetto, annullare la sentenza;
pagina 1 di 12 3) Riformare la sentenza nella parte in cui ha statuito l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità del precetto per la mancata notifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutorietà ex art. 647 c.p.c. e precisamente, riformare il capo 3 della sentenza gravata;
4) Riformare la sentenza nella parte in cui ha statuito l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità del precetto per difetto di legittimazione passiva della e precisamente, riformale il capo 7 della sentenza gravata e, per l'effetto, Parte_1 dichiarare la nullità della notifica dell'atto di precetto, in quanto eseguita in modo illegittimo nei confronti di un soggetto deceduto, e di conseguenza riconoscendo la carenza di legittimazione passiva della rispetto all'atto di precetto Parte_1 impugnato;
5) Riformare la sentenza nella parte in cui ha statuito l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità del precetto per mancata comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito e precisamente, riformare il capo 10 della sentenza gravata e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia della cessione del credito per mancato adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dalla normativa applicabile con conseguente accertamento della carenza di legittimazione attiva della nella Controparte_1 qualità di mandataria di con ogni conseguente pronuncia in ordine alla decadenza del diritto di agire;
Controparte_1
6) Condannare l'appellata al pagamento delle spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, come per legge, oltre al rimborso spese generali, del doppio grado di giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., al procuratore antistatario, riformando sul punto la sentenza di primo grado.
Parte appellata - Controparte_1
"Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, vista la conferma della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata, nel merito in via principale, voglia rigettare integralmente l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 729/2024 del 7.10.2024 pubbl. il 7.10.2024 RG n. 2815/2022, siccome totalmente infondato sia in fatto che in diritto, confermando la stessa. Con vittoria di spese ed onorari di causa."
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. IL FATTO
La controversia trae origine da un rapporto di mutuo fondiario intercorso tra la Parte_2
e la società con sede legale in Novi Ligure, rappresentata pro tempore dai
[...] Parte_1 signori e . Il 25 giugno 2020, il Tribunale di Asti emetteva decreto Parte_3 CP_2 ingiuntivo n. 702/2020, privo di provvisoria esecutività, con il quale ingiungeva alla Parte_1 il pagamento della somma di Euro 1.031.270,10 oltre interessi al tasso dell'1,45% dall'8 febbraio 2020 fino al giorno dell'effettivo pagamento sulla somma di Euro 999.000,00, oltre le spese e competenze della procedura di ingiunzione liquidate in Euro 3.537,00 per compensi ed Euro 870,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA.
Il 26 novembre 2020, l'adito Tribunale di Asti concedeva la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 702/2020. Tuttavia, secondo quanto dedotto dalla società debitrice, il decreto ingiuntivo provvisto della provvisoria esecutorietà non veniva mai notificato alla Nel frattempo, in data 8 Parte_1 agosto 2019, con atto per Notaio di Torino, interveniva atto di cessione di quote della Persona_1
Società per effetto del quale il Sig. diveniva legale rappresentante Parte_1 Parte_3
pagina 2 di 12 pro tempore della società congiuntamente con il Sig. , il quale veniva a mancare il 16 aprile CP_2
2022.
Il 9 settembre 2022, la in qualità di cessionaria del credito originariamente vantato Controparte_1 dalla notificava alla atto di precetto, intimando il Parte_2 Parte_1 pagamento della somma di Euro 239.995,25, oltre ulteriori interessi al tasso dell'1,34% entro i tassi soglia ex lege 108/1996 dal 9 luglio 2022 fino al giorno dell'effettivo pagamento sulla somma capitale, oltre le spese di notifica e le successive occorrende.
La notifica del precetto veniva effettuata presso la sede legale della e, Parte_1 contestualmente, nei confronti di , ormai deceduto, in qualità di legale rappresentante pro CP_2 tempore della società, presso la sua residenza, nonché nei confronti di , in qualità di terza Controparte_3 parte datrice di ipoteca.
La cessione del credito dalla alla avvenuta nell'ambito di Parte_2 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione, rappresenta un ulteriore aspetto controverso della vicenda. Tale cessione, secondo quanto risulta dagli atti, sarebbe stata comunicata mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2020, parte II, n. 146, secondo le modalità previste dall'art. 58 TUB per le cessioni di crediti in blocco. La società debitrice ha tuttavia contestato l'efficacia di tale comunicazione e la stessa inclusione del proprio credito nell'operazione di cessione, eccependo la mancanza di adeguata prova documentale dell'avvenuto trasferimento del rapporto creditorio.
2. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Il 29 settembre 2022, la per il tramite dell'Avv. Antonio Bucci, notificava alla Parte_1 [...]
e per essa quale mandataria della atto di opposizione all'esecuzione Controparte_1 Controparte_1 ex art. 615 c.p.c., formulando contestuale istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Il giudizio veniva incardinato al n. R.G. 2815/2022 dinanzi al Tribunale di Alessandria.
L'atto di opposizione articolava plurime doglianze avverso l'atto di precetto, deducendo in via preliminare l'improcedibilità dell'impugnato atto di precetto, la nullità della notifica dell'atto di precetto, la carenza di legittimazione passiva e processuale della e il difetto di procura ad litem ex art. 125 Parte_1
c.p.c. Nel merito, l'opponente eccepiva la nullità dell'atto di precetto per mancata rinotifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c., la decadenza del beneficio del termine del debitore e l'inefficacia della cessione del credito per mancato adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dalla normativa applicabile.
Il Giudice dell'Esecuzione designato, vista l'istanza di sospensione cautelare formulata da parte attrice opponente, fissava udienza di comparizione delle parti al 1° dicembre 2022 per la discussione in ordine alla predetta istanza, assegnando a parte resistente termine per il deposito di eventuale memoria scritta fino al 21 novembre 2022. Con memoria del 21 novembre 2022 si costituiva la contestando la Controparte_1 sussistenza dei presupposti per la sospensione cautelare e argomentando la totale assenza di fumus boni iuris e di periculum in mora.
All'esito dell'udienza di comparizione per la discussione sull'istanza cautelare del 1° dicembre 2022, il giudice, con ordinanza in pari data, sospendeva l'efficacia del precetto e confermava l'udienza del 18 luglio 2023 per la trattazione del merito. Successivamente, per la prima udienza di comparizione parti, fissata per il giorno 21 luglio 2023, si costituiva tardivamente la e per essa quale mandataria della Controparte_1 CP_1 pagina 3 di 12 La costituzione tardiva della convenuta ha formato oggetto di specifica eccezione da parte CP_1 dell'opponente, che ha dedotto la decadenza della convenuta da ogni attività processuale diversa da quella di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.
All'udienza del 21 luglio 2023, l'adito Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e rinviava l'udienza al 9 novembre 2023. Le parti provvedevano a depositare le proprie memorie istruttorie nei termini assegnati.
All'udienza del 9 novembre 2023, nel frattempo mutato il magistrato assegnatario del procedimento, il la causa veniva trattenuta a riserva sulle istanze proposte e, con successiva ordinanza del 18 dicembre 2023, disponeva il rinvio della causa all'udienza del 7 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 7 maggio 2024 venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa veniva trattenuta per la decisione.
Durante la fase istruttoria, la parte opposta ha depositato documentazione volta a dimostrare la legittimazione attiva derivante dalla cessione del credito, producendo la dichiarazione di avvenuta cessione di crediti rilasciata dalla cedente in persona della Dott.ssa , responsabile Parte_2 Testimone_1 dell'Ufficio Gestione Sofferenze, del 13 gennaio 2023, nella quale sono individuati i rapporti oggetto di cessione tra i quali il mutuo fondiario n. 30083833 in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo. È stata inoltre prodotta copia della raccomandata del 4 luglio 2021 con la quale parte debitrice era stata informata dell'avvenuta cessione del credito originariamente vantato da a Parte_2
nonché l'elenco delle posizioni cedute pubblicato sul sito internet del servicer Controparte_1 [...]
CP_1
3. DECISIONE IMPUGNATA
Il Tribunale di Alessandria, con sentenza n. 729/2024 emessa in data 4 ottobre 2024 e pubblicata in data 7 ottobre 2024, ha rigettato integralmente l'opposizione promossa dalla e ha Parte_1 condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 37.951,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge.
La sentenza ha affrontato sistematicamente tutte le eccezioni sollevate dall'opponente, respingendole integralmente. In ordine all'eccezione preliminare di tardività della costituzione in giudizio da parte dell'opposta, il Tribunale ha ritenuto che la costituzione tardiva non precludesse alla convenuta la possibilità di svolgere mere difese e di chiedere il rigetto della domanda attorea, né di depositare ritualmente le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., osservando che la tardiva costituzione in giudizio del convenuto preclude solo la possibilità di eccepire l'incompetenza del giudice adito nonché tutte le eccezioni in senso stretto non rilevabili d'ufficio, di proporre domande riconvenzionali e chiamate di terzi.
Quanto alla prospettata nullità del precetto per mancata rinotifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c., il Tribunale ha osservato che nessuna norma prevede la necessità di provvedere ad una seconda notifica del decreto ingiuntivo a seguito del provvedimento ex art. 647 c.p.c., ritenendo sufficiente che nel precetto sia menzionato il provvedimento che attribuisce esecutività al decreto. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la menzione della conseguita esecutività del titolo costituito da un decreto ingiuntivo sostituisce la formalità di una nuova notificazione del titolo in forma esecutiva, venendo ad integrare la precedente notificazione del titolo precedentemente privo di efficacia esecutiva.
pagina 4 di 12 Relativamente alla nullità del precetto per vizio della notifica effettuata nei confronti di già CP_2 deceduto, il Tribunale ha ritenuto irrilevante l'eventuale nullità di tale notifica, essendo sovrabbondante rispetto ad un atto già perfezionato con la notifica presso la sede legale della società. Il giudice ha osservato che il precetto risultava regolarmente notificato presso la sede della società a mezzo di raccomandata non ritirata e restituita per compiuta giacenza.
In ordine al difetto di legittimazione passiva di il Tribunale ha ritenuto che la morte Parte_1 di un legale rappresentante della società non possa paralizzare le azioni dei terzi, essendo onere della società ricostituire la rappresentanza organica qualora intenda difendersi in giudizio. Il giudice ha osservato che la dopo il decesso di resta pienamente rappresentata dall'altro Parte_1 CP_2 amministratore , poiché in caso contrario sarebbe viziata la procura ad litem rilasciata ai fini Parte_3 dell'introduzione del giudizio di opposizione.
Quanto alla nullità del precetto per mancato assolvimento della condizione di procedibilità della mediazione obbligatoria, il Tribunale ha osservato che il tentativo di mediazione non è obbligatorio prima della notifica di un atto di precetto o dell'esperimento di un'azione esecutiva, mentre l'eventuale illegittimità del decreto ingiuntivo per non essere stato preceduto dal medesimo adempimento avrebbe dovuto essere dedotta unicamente in sede di opposizione al decreto stesso ex art. 645 c.p.c.
Relativamente alla mancata comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito, il Tribunale ha richiamato la speciale disciplina della cessione prevista dall'art. 58 TUB, osservando che tale disciplina derogatoria subordina l'efficacia della cessione alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c. Il giudice ha ritenuto che la comunicazione personale della cessione del credito risultasse supplita ope legis dall'avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione in blocco.
Infine, quanto alla nullità del precetto per mancanza della prova in merito all'inclusione del credito precettato tra quelli ricompresi nella cessione, il Tribunale ha ritenuto che, alla luce della documentazione tempestivamente e ritualmente versata in atti dall'opposta entro la barriera preclusiva costituita dalla seconda memoria istruttoria, fosse emersa documentalmente l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione in favore della cessionaria Controparte_1
4. LE DIFESE DELLE PARTI NEL GIUDIZIO DI APPELLO
Con atto di citazione in appello del 4 aprile 2025, la ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Alessandria, chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado e nel merito la riforma della decisione ai capi 3, 7 e 10. L'appellante ha formulato istanza di sospensione della provvisoria esecutività argomentando il pericolo di esborso di somme non dovute derivanti da una sentenza viziata da illogica motivazione, evidenziando che il Giudice di primo grado avrebbe adottato la decisione senza prestare alcuna lettura alle argomentazioni giuridiche proposte, soffermandosi su valutazioni meramente aprioristiche.
Il primo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui rigetta la nullità del precetto per mancata rinotifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c. L'appellante deduce che la notifica a una persona giuridica deve essere effettuata presso la sede legale della stessa come previsto dall'art. 145 c.p.c., ma la giurisprudenza consolidata ha stabilito che la notifica del precetto e del titolo pagina 5 di 12 esecutivo deve essere indirizzata alla persona fisica che rappresenta l'ente. Nel caso in esame, la notifica del precetto non sarebbe stata correttamente eseguita nei confronti dei soggetti legittimati, poiché effettuata nei confronti di deceduto prima della notifica, rendendo tale notifica giuridicamente inesistente. CP_2
Il secondo motivo di appello contesta il rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva sostanziale e processuale in capo a L'appellante argomenta che l'atto costitutivo della società Parte_1 stabilisce che la rappresentanza legale è attribuita a due amministratori con poteri distinti, e la notifica dell'atto di precetto è stata effettuata esclusivamente nei confronti di uno dei due amministratori legali della società, il Sig. , deceduto il 16 aprile 2022, senza che fosse stata notificata l'impugnata comunicazione CP_2 all'altro amministratore, Tale notifica, effettuata nei confronti di un soggetto deceduto, Parte_3 sarebbe giuridicamente inesistente e non produrrebbe alcun effetto.
Il terzo motivo di appello censura la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa alla nullità del precetto per mancata comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione del credito. L'appellante argomenta che la sentenza impugnata si fonda su una errata interpretazione della normativa applicabile in materia di cessione di crediti in blocco, omettendo di considerare che ai sensi dell'art. 58, comma 2, TUB la cessione in blocco deve essere, oltre che pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, anche iscritta nel Registro delle Imprese, richiedendo espressamente che entrambe le modalità di pubblicità siano realizzate cumulativamente. L'appellante contesta inoltre l'erronea valutazione delle prove documentali, ritenendo che non sia stato fornito l'elenco dettagliato dei crediti oggetto della cessione, elemento fondamentale per identificare con certezza i crediti ceduti.
Negli atti successivi, l'appellante ha sviluppato ulteriormente le proprie argomentazioni, richiamando la recente giurisprudenza di legittimità in tema di prova della cessione di crediti in blocco. In particolare, ha citato la Cassazione ordinanza n. 3405 del 6 febbraio 2024, secondo cui in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. L'appellante ha inoltre richiamato la Cassazione ordinanza del 29 febbraio 2024 n. 5478, che ha ribadito il principio secondo cui la pubblicazione da parte della società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo ed ha i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 c.c., ma non costituisce di per sé prova della cessione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 23 maggio 2025, la i è costituita in giudizio Controparte_1 contestando integralmente il contenuto dell'atto di appello e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado. L'appellata ha richiamato integralmente le proprie difese svolte nel primo grado di giudizio, argomentando che deve essere condiviso il pensiero del Giudice di prime cure quando afferma che nessuna norma prevede la necessità di provvedere ad una seconda notifica del decreto ingiuntivo a seguito del provvedimento ex art. 647 c.p.c., essendo sufficiente che nel precetto sia menzionato il provvedimento che attribuisce esecutività al decreto.
Quanto alla legittimazione passiva della società, l'appellata ha osservato che la notifica dell'atto di precetto era stata effettuata presso la sede legale della società debitrice, perfezionandosi per compiuta giacenza, e che tale circostanza non rileva ai fini della regolarità e legittimità dell'atto di precetto impugnato. L'appellata ha specificato che dalla visura camerale della società, estratta in data 13 luglio 2022, il Sig. CP_2 risultava ancora rappresentante legale in carica, e che in ogni caso l'eventuale nullità della notifica effettuata pagina 6 di 12 nei confronti del legale rappresentante già deceduto sarebbe irrilevante, essendo sovrabbondante rispetto a un atto già perfezionato con la notifica presso la sede legale.
Relativamente alla cessione del credito, l'appellata ha evidenziato di aver prontamente integrato in primo grado i propri documenti producendo la dichiarazione di avvenuta cessione di crediti rilasciata dalla cedente la raccomandata del 4 luglio 2021 con la quale parte debitrice era stata informata Parte_2 dell'avvenuta cessione del credito e l'elenco delle posizioni cedute pubblicato sul sito internet del servicer L'appellata ha argomentato che tali produzioni sono ritenute dalla giurisprudenza Controparte_1 sufficienti per dimostrare la cessione stessa e la legittimazione attiva in capo alla cessionaria.
La Corte d'Appello di Torino, con ordinanza del 21 ottobre 2025, ha rigettato l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza appellata. Successivamente, con ordinanza del 23 ottobre 2025, ha fissato udienza al 2 dicembre 2025 per la remissione della causa in decisione, disponendo la trattazione scritta e assegnando i termini per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle note di replica.
Nelle note scritte e negli atti conclusivi, l'appellante ha ribadito le proprie argomentazioni, insistendo sulla illogica e contraddittoria motivazione della sentenza di primo grado relativamente ai tre capi impugnati. L'appellante ha sottolineato che il Giudice di prime cure ha omesso di analizzare adeguatamente i principi giuridici applicabili, cadendo in errore nella valutazione delle questioni controverse. L'appellata, dal canto suo, ha confermato le proprie difese, richiamando la correttezza delle valutazioni operate dal Tribunale di Alessandria e l'infondatezza delle censure mosse dall'appellante.
5. TEMA DEL CONTENDERE
Le questioni controverse si articolano attorno a tre nuclei tematici
Il primo profilo controverso attiene alla necessità di una seconda notifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c. La questione si inserisce nel più ampio tema dei rapporti tra il procedimento monitorio e l'esecuzione forzata, con particolare riferimento alle modalità attraverso cui il titolo esecutivo deve essere portato a conoscenza del debitore per consentire l'avvio dell'azione esecutiva. L'appellante sostiene che il decreto ingiuntivo, una volta ottenuta la provvisoria esecutività, debba essere nuovamente notificato al debitore prima di poter procedere con l'atto di precetto, mentre l'appellata argomenta che sia sufficiente la menzione nel precetto del provvedimento che ha attribuito l'esecutività al decreto, in conformità ai principi consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il secondo profilo controverso riguarda la legittimazione passiva di in relazione alla Parte_1 notifica del precetto effettuata nei confronti di un amministratore deceduto. L'appellante deduce che la notifica del precetto, essendo stata effettuata nei confronti del Sig. già deceduto al momento CP_2 della notificazione, risulta giuridicamente inesistente e non può produrre gli effetti previsti dalla legge, determinando una carenza di legittimazione passiva della società.
Il terzo profilo controverso attiene all'efficacia della cessione del credito e alla legittimazione attiva della
[...]
La questione si inserisce nel seriale contenzioso inerente alle cessioni di crediti in blocco Controparte_1 disciplinate dall'art. 58 TUB e delle modalità attraverso cui tali cessioni devono essere comunicate ai debitori ceduti per produrre i propri effetti. L'appellante contesta l'efficacia della cessione per mancato adempimento degli obblighi pubblicitari previsti dalla normativa applicabile, sostenendo che la mera pubblicazione in pagina 7 di 12 Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione del credito specifico oggetto di controversia.
È invece pacifico tra le parti che il decreto ingiuntivo n. 702/2020 è stato regolarmente emesso dal Tribunale di Asti e che successivamente è stata concessa la provvisoria esecutività con provvedimento del 26 novembre 2020. È altresì pacifico che il Sig. è deceduto il 16 aprile 2022 e che la notifica del precetto è CP_2 avvenuta il 9 settembre 2022. Non è controverso che sia stata stipulata un'operazione di cessione di crediti in blocco da parte della e che tale operazione sia stata comunicata mediante Parte_2 pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono invece controverse l'efficacia di tale cessione nei confronti del debitore ceduto, l'inclusione del credito specifico oggetto di causa nell'operazione di cessione e la conseguente legittimazione attiva della Controparte_1
6. RAGIONI DELLA DECISIONE
6.1 Sulla (insussistente) necessità di una seconda notifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività ex art. 647 c.p.c.
Il primo motivo di appello, relativo alla presunta nullità del precetto per mancata rinotifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività, deve essere respinto per manifesta infondatezza. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “poiché il decreto ingiuntivo è stato già notificato all'intimato al fine della decorrenza del termine per la proposizione dell'opposizione, il secondo comma dell'art. 654 c.p.c. esclude la necessità, ai fini dell'esecuzione, di una nuova notificazione del decreto, quale titolo esecutivo, ma impone al creditore ingiungente l'onere di fare menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto la esecutorietà del decreto nonché dell'apposizione della formula esecutiva. Elementi questi, richiesti dalla norma quali strutturali dell'atto di precetto, che sono indispensabili per il raggiungimento dello scopo di tale atto. Si tratta, infatti, di elementi formali dell'atto di precetto che sostituiscono la notificazione, che sarebbe necessaria, del titolo esecutivo - cioè il decreto ingiuntivo munito del provvedimento che gli conferisce esecutorietà e con apposizione della formula esecutiva -e viene integrata, con la menzione di essi, la precedente notificazione del decreto ingiuntivo non avente ancora qualità di titolo esecutivo (Cass. 4 giugno 1980 n. 3624, 20 giugno 1972 n. 1975, 21 giugno 1971 n. 1948,23 gennaio 1962 n. 97, 16 maggio 1968 n. 1539). Sicché la loro mancanza, appunto perché indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, comporta la nullità del precetto a norma dell'art. 156, secondo comma c.p.c.” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 330 del 16/01/1987; cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14729 del 21/11/2001; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12731 del 30/05/2007; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10294 del 05/05/2009). Alla stregua del costante indirizzo di legittimità, costituisce jus receptum il principio secondo cui il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo successivamente alla sua notifica non necessita di una nuova notificazione, essendo sufficiente che nel precetto sia menzionato il provvedimento che attribuisce esecutività al decreto.
Il principio trova la sua ratio nella peculiarità del procedimento monitorio, che costituisce una deroga alla norma generale secondo cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo in forma esecutiva.
La Cassazione ha ulteriormente precisato che quando il decreto ingiuntivo è già provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., non trova neppure applicazione la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., "trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio" (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 11376 del 2 maggio 2023).
pagina 8 di 12 Nel caso in esame, il precetto contiene la regolare menzione del provvedimento del 26 novembre 2020 con cui è stata concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo n. 702/2020 e tale menzione è sufficiente a rendere l'atto processualmente valido. L'argomentazione dell'appellante, secondo cui la notifica a una persona giuridica dovrebbe essere effettuata alla persona fisica che rappresenta l'ente, confonde i profili relativi alla validità della notifica con quelli attinenti alla necessità di una seconda notificazione del titolo esecutivo, che costituiscono questioni giuridicamente distinte.
6.2 Sulla legittimazione passiva di Parte_1
Il secondo motivo di appello, concernente la presunta carenza di legittimazione passiva per la notifica del precetto effettuata nei confronti di un amministratore deceduto, deve parimenti essere respinto. La questione deve essere inquadrata nei principi generali che regolano la notificazione alle persone giuridiche e gli effetti del venir meno di uno dei rappresentanti legali sulla capacità processuale dell'ente.
È pacifico che la notifica del precetto sia stata regolarmente effettuata presso la sede legale della società debitrice, perfezionandosi per compiuta giacenza. L'art. 145 c.p.c. stabilisce che "la notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede". Tale circostanza è sufficiente a garantire la validità dell'atto, indipendentemente dall'eventuale nullità della notifica effettuata anche nei confronti del rappresentante legale già deceduto.
La giurisprudenza, sin da epoca risalente, ha consolidato il principio secondo cui "qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario risulti che la notifica sia stata fatta ad una società nella sede sociale, mediante consegna ad una persona che si trovava nei locali della sede stessa è da presumere che detta persona era addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, mentre la società, per vincere la presunzione derivante dalla consegna dell'atto a persona trovata nella sua sede sociale e che abbia accettato l'atto medesimo, ha l'onere di provare che il consegnatario, oltre a non essere suo dipendente, non era neppure persona addetta alla sede per non averne mai ricevuto incarico alcuno" (Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 2506 del 15 aprile 1985).
Nel caso in esame, la dopo il decesso di , resta pienamente Parte_1 CP_2 rappresentata dall'altro amministratore come dimostrato dalla validità della procura ad Parte_3 litem rilasciata ai fini dell'introduzione del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. La Cassazione ha precisato che l'iscrizione nel registro delle imprese di un institore o di un procuratore generale di una società a responsabilità limitata non comporta la cessazione della legittimazione processuale dell'amministratore unico e legale rappresentante della società iscritto nel medesimo registro, ma attribuisce al creditore la facoltà di notificare l'atto a una qualsiasi delle persone fisiche che rappresentino l'ente (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 19457 del 9 novembre 2012).
L'argomentazione dell'appellante secondo cui la notifica ad una persona deceduta sarebbe giuridicamente inesistente non tiene conto del fatto che la notifica principale è avvenuta presso la sede legale della società, e che l'eventuale nullità della notifica aggiuntiva non inficia la validità dell'atto già perfezionato. La circostanza che dalla visura camerale del 13 luglio 2022 il Sig. risultasse ancora rappresentante legale in CP_2 carica dimostra inoltre che la parte creditrice non poteva essere a conoscenza del decesso al momento della notifica. Come chiarito dalla giurisprudenza, "ai fini della regolarità della notifica effettuata ex art. 145 c.p.c. presso il domicilio dell'amministratore di una società nella sua qualità di legale rappresentante, è irrilevante che l'atto indichi come destinatario la società anziché l'amministratore personalmente, purché sia specificato che la notifica viene comunque effettuata nei confronti del legale rappresentante, costituendo tale pagina 9 di 12 specificazione il dato sostanzialmente rilevante per la validità dell'atto" (Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 9365 del 8 maggio 2015).
6.3 Sull'efficacia della cessione del credito e sulla legittimazione attiva della Controparte_1
La disciplina della cessione prevista dall'art. 58 TUB presenta carattere derogatorio rispetto a quella generale dettata dal codice civile, consentendo la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Tale disciplina subordina l'efficacia della cessione alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.
La disciplina derogatoria trova giustificazione nell'oggetto della cessione, costituito da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici individuati per tipologia sulla base di caratteristiche comuni. Per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, la norma prevede la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
Nel caso in esame, la documentazione prodotta dall'appellata dimostra l'avvenuta cessione del credito specifico oggetto di controversia. In particolare, la dichiarazione di avvenuta cessione rilasciata dalla cedente in persona della Dott.ssa del 13 gennaio 2023 individua Parte_2 Testimone_1 specificamente i rapporti oggetto di cessione, tra cui il mutuo fondiario n. 30083833 in forza del quale è stato ottenuto il decreto ingiuntivo. L'elenco delle posizioni cedute pubblicato sul sito internet del servicer
[...] conferma l'inclusione del credito nell'operazione di cessione, riportando gli identificativi CP_1
NDG delle posizioni oggetto di cessione verificabili nel medesimo allegato.
L'appellante contesta l'efficacia di tale documentazione richiamando la recente giurisprudenza di legittimità secondo cui la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tuttavia, tale orientamento non esclude che la cessione possa essere dimostrata attraverso altri mezzi di prova, ivi inclusa la dichiarazione di natura confessoria effettuata dalla società cedente, come nel caso in esame.
Al riguardo va ricordato che, secondo gli attuali indirizzi di legittimità in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, occorre distinguere l'ipotesi in cui il debitore ceduto contesti l'esistenza stessa del contratto di cessione da quella in cui sia negata solo l'inclusione dello specifico credito controverso tra quelli ceduti. Nel primo caso, ai fini della prova dell'esistenza del contratto di cessione non è sufficiente la mera notificazione della cessione al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata pubblicazione può rivestire valore indiziario, specialmente quando avvenuta su iniziativa della parte cedente, e la dichiarazione del cedente che attesti l'avvenuta cessione costituisce elemento documentale rilevante. Nel secondo caso, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'operazione conclusa, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco. L'accertamento in ordine all'esistenza della cessione e all'inclusione del credito specifico, fondato sulla valutazione complessiva degli elementi probatori acquisiti e sorretto da adeguata motivazione, costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice pagina 10 di 12 di merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 29807 del 12 novembre 2025).
La giurisprudenza ha precisato che quando il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto. Nel caso in esame, tale accertamento è stato correttamente effettuato dal Tribunale di Alessandria, che ha valutato la documentazione prodotta dall'appellata ritenendola sufficiente a dimostrare l'inclusione del credito nell'operazione di cessione.
La dichiarazione del cedente, unitamente all'elenco delle posizioni cedute e alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, costituisce un complesso probatorio idoneo a dimostrare l'avvenuto trasferimento del credito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la dichiarazione del cedente notificata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio costituisce un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo.
L'argomentazione dell'appellante secondo cui sarebbe necessaria anche l'iscrizione nel Registro delle Imprese non trova riscontro nella documentazione di causa, che non consente di verificare se tale adempimento sia stato effettuato. Tuttavia, la mancanza di tale prova non è decisiva, poiché la cessione risulta sufficientemente dimostrata attraverso gli altri elementi probatori prodotti.
6.4 Conclusioni
Alla luce delle considerazioni svolte, tutti i motivi di appello devono essere respinti. Il primo motivo è infondato perché non è necessaria una seconda notifica del decreto ingiuntivo dopo la concessione dell'esecutività, essendo sufficiente la menzione nel precetto del provvedimento che ha attribuito l'esecutività. Il secondo motivo è infondato perché la notifica del precetto è stata regolarmente effettuata presso la sede legale della società, e l'eventuale nullità della notifica aggiuntiva nei confronti del rappresentante legale deceduto non inficia la validità dell'atto. Il terzo motivo è infondato perché la cessione del credito risulta sufficientemente dimostrata attraverso la documentazione prodotta dall'appellata, che comprende la dichiarazione del cedente, l'elenco delle posizioni cedute e la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
La sentenza del Tribunale di Alessandria ha correttamente applicato i principi di diritto vigenti e deve essere confermata integralmente. L'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'appellata, attesa la soccombenza integrale.
Il compenso va determinato come da seguente dispositivo, a valori medi (arrotondati per comodità di calcolo) del pertinente scaglione (fino a due milioni), applicato per le sole fasi in concreto esplicate (esclusa quella istruttoria), oltre accessori di legge, così per complessivi € 24.000,00, oltre accessori di legge.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
pagina 11 di 12 - conferma, per l'effetto, la sentenza del Tribunale di Alessandria n. 729/2024 emessa in data 4 ottobre 2024
e pubblicata in data 7 ottobre 2024;
- condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 24.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se prevista per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di parte appellante.
Così deciso dalla prima sezione civile della Corte d'Appello di Torino, nella camera di consiglio del 5 dicembre 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Bruno Conca Dott.ssa Gabriella Ratti
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