Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 43
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Sussistenza del credito della società ricorrente

    Il Tribunale ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva del creditore, poiché il credito risulta fondato su un decreto ingiuntivo e su fatture, e ha escluso la necessità di un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale per la legittimazione a proporre ricorso.

  • Rigettato
    Sussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII

    La debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore, non avendo prodotto i bilanci richiesti e avendo presentato documentazione inidonea a dimostrare i valori di riferimento. Inoltre, ha omesso il deposito dei bilanci dal 2004 e la presentazione delle dichiarazioni dei redditi dal 2014.

  • Accolto
    Stato di insolvenza

    La debitrice è qualificata come imprenditore commerciale. Lo stato di insolvenza è provato dalla mancanza di contestazioni specifiche, dall'inadempimento dell'obbligazione verso la ricorrente, dall'irreperibilità presso la sede legale, dall'esito infruttuoso dei pignoramenti, dall'omesso deposito dei bilanci e delle dichiarazioni dei redditi, e dall'elevata esposizione debitoria verso l'amministrazione finanziaria e gli enti previdenziali. L'ammontare dei debiti scaduti supera la soglia di € 30.000,00.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 43
    Giurisdizione : Trib. Terni
    Numero : 43
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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