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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/12/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.P.U. 80-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. , con sede in Terni, Piazzale Bosco, n. 3. P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 12.11.2025 dal creditore (C. F. Parte_1
), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Castellini ed elettivamente domiciliato presso il difensore con studio in Bastia Umbra (PG), Via Roma n. 71 int. 19; esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 17.11.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 18.11.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna); rilevato che la debitrice si è costituita con memoria difensiva depositata in data 15.12.2025, chiedendo il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, per insussistenza di prova del credito della società ricorrente e carenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni (TR), comune coincidente con la sede del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal ricorrente con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito risulta fondato, in parte (per l'importo di € 10.811,58), sul decreto ingiuntivo n. 252/23
1 depositato da questo Tribunale in data 01.03.2023 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 15.05.2023 e sul successivo atto di precetto (richiamato nel verbale di pignoramento tentato in data 25.09.2023 dall'Ufficiale Giudiziario, v. all. 1 e 3 al ricorso) e, per la restante parte (€ 17.260,54), su fatture recanti la medesima causale (servizi di alloggiamento di apparecchiature della resistente nelle postazioni di e di quelle sulla scorta delle quali è stato emesso il Pt_2 Parte_3 predetto decreto ingiuntivo non opposto dalla società debitrice, la quale si è limitata a contestarne, in via del tutto generica, la valenza probatoria (v. all. 7 al ricorso, dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); considerato, in particolare, che la debitrice si è limitata a produrre un'“elencazione delle fatture attive e passive” formata su fogli excel, le “movimentazioni bancarie complete” (rappresentate da meri estratti conto periodici), nonché un “riepilogo poste attive e passive” (formato su unico foglio excel recante le sole voci di “attivo” e “passivo”, senza alcuna esplicitazione del relativo criterio di calcolo) relative agli anni 2022-2025, documentazione che, in quanto a formazione unilaterale, priva di qualsivoglia riscontro in scritture contabili (libro giornale, registro dei beni ammortizzabili, registri IVA etc.), si appalesa del tutto inidonea a dimostrare i reali valori di riferimento di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, specialmente alla luce del mancato deposito dei bilanci sin dall'anno 2004 (v. visura camerale aggiornata) e dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi a
2 decorrere dall'anno d'imposta 2014, come attestato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Terni;
considerato, peraltro, con particolare riguardo all'esposizione debitoria attuale, che la debitrice, per sua stessa ammissione, presenta un'esposizione debitoria di € 231.026,98 nei confronti dell'Agenzia delle SI (v. anche comunicazione trasmessa in atti da quest'ultima), nonché di ulteriori € 123.455,96, oltre a interessi e spese di lite nei confronti del Comune di Terni in forza della sentenza n. 792/2025 di questo Tribunale, depositata in data 25.11.2025 (v. all. 3 alla comparsa, ancora passibile di impugnazione ma la cui statuizione non è stata specificamente dalla debitrice nel presente procedimento); considerato, altresì, che detti debiti vanno sommati a quello indicato in ricorso (pari a circa € 28.072,12) e a quelli nei confronti di banche, fornitori e soci che, già dall'ultimo bilancio depositato per l'anno 2004, risultavano pari ad € 86.938,00 (a fronte di soli € 1.866,00 di debiti tributari ivi indicati); ritenuto che, pertanto, il Collegio non ritiene di dover assegnare alla debitrice un termine per depositare in atti una “situazione economica e patrimoniale aggiornata” che si appaleserebbe comunque inidonea a colmare le lacune documentali sopra ripercorse e a superare le risultanze istruttorie già acquisite, specialmente con riguardo alla soglia prevista dall'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3) CCII per i debiti attuali, anche non scaduti, pari ad € 500.000,00;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della debitrice (v. Cass. 5067/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 10 luglio 2012) e dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente (già di per sé particolarmente sintomatico della condizione di dissesto, in quanto - almeno in parte - fondato su titolo giudiziale definitivo: v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04): dall'irreperibilità della debitrice presso la sede risultante dal Registro delle Imprese (circostanza che emerge dal verbale di pignoramento negativo redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 04.08.2023, v. all. 2 al ricorso); dall'esito infruttuoso dei tentativi di pignoramento effettuati dalla ricorrente, anche presso i locali da lei affittati alla resistente, siti in Terni, loc. Miranda Vetta (v. all.ti 3 e 4 al ricorso e cfr. Cass. 26246/2021); dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi all'anno 2004 (v. la visura camerale in atti;
sul punto, v. Cass. 30209/2017); dall'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da oltre dieci anni attestata dall'Agenzia delle Entrate;
dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 231.026,98, già iscritti nei ruoli della riscossione (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01);
3
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito vantato dal ricorrente sia inferiore (peraltro soltanto con riguardo alla sorte, escluse spese e interessi) alla suddetta soglia (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in Terni, Piazzale Bosco, n. 3; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore l'avv. Leonardo Vecchione, invitandolo: a) a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di
4 pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 15/04/2026, ore 11:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
CP_2 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE
5 la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
- dott.ssa Emilia Fargnoli Presidente
- dott. Alessandro Nastri Giudice
- dott.ssa Francesca Grotteria Giudice rel. ha emesso la seguente SENTENZA dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
(C.F. , con sede in Terni, Piazzale Bosco, n. 3. P.IVA_1
Letto il ricorso ex art. 40 CCII presentato in data 12.11.2025 dal creditore (C. F. Parte_1
), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Sabrina Castellini ed elettivamente domiciliato presso il difensore con studio in Bastia Umbra (PG), Via Roma n. 71 int. 19; esaminata la documentazione in atti;
udita la relazione del giudice relatore, designato in data 17.11.2025; dato atto della ritualità e tempestività della notificazione alla debitrice del predetto ricorso e del decreto di convocazione ex art. 41, co. 1, CCII sottoscritto dal giudice delegato all'audizione delle parti ai sensi del comma 6 del medesimo articolo (notificazione perfezionatasi in data 18.11.2025 mediante comunicazione effettuata dalla Cancelleria all'indirizzo di posta elettronica certificata della società debitrice risultante dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 40, co. 6, CCII, come dimostrato, fino a prova contraria, dalla ricevuta di avvenuta consegna); rilevato che la debitrice si è costituita con memoria difensiva depositata in data 15.12.2025, chiedendo il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, per insussistenza di prova del credito della società ricorrente e carenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII;
ritenuto che
sussiste la competenza per materia e per territorio di questo Tribunale, trattandosi di procedimento ricompreso tra quelli indicati dall'art. 27, co. 2, CCII, ed essendo il centro degli interessi principali del debitore (che si presume, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, coincidente con la sede legale risultante dal registro delle imprese) sito in Terni (TR), comune coincidente con la sede del Tribunale adito, da più di un anno prima del deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
dato atto che risulta rispettato il disposto degli artt. 9, co. 2, e 40, co. 2, CCII, poiché il ricorso, presentato dal ricorrente con il patrocinio del difensore che lo ha regolarmente sottoscritto, reca l'indicazione dell'ufficio giudiziario, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni;
ritenuto che
sussiste la legittimazione attiva ex art. 37, co. 2, CCII in capo alla ricorrente, il cui credito risulta fondato, in parte (per l'importo di € 10.811,58), sul decreto ingiuntivo n. 252/23
1 depositato da questo Tribunale in data 01.03.2023 e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. in data 15.05.2023 e sul successivo atto di precetto (richiamato nel verbale di pignoramento tentato in data 25.09.2023 dall'Ufficiale Giudiziario, v. all. 1 e 3 al ricorso) e, per la restante parte (€ 17.260,54), su fatture recanti la medesima causale (servizi di alloggiamento di apparecchiature della resistente nelle postazioni di e di quelle sulla scorta delle quali è stato emesso il Pt_2 Parte_3 predetto decreto ingiuntivo non opposto dalla società debitrice, la quale si è limitata a contestarne, in via del tutto generica, la valenza probatoria (v. all. 7 al ricorso, dovendo sottolinearsi, al riguardo, che la legittimazione del creditore a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del debitore non presuppone necessariamente un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale o il possesso di un titolo esecutivo, spettando in mancanza – ovvero in presenza di un titolo provvisoriamente esecutivo – al giudice del procedimento prefallimentare compiere un accertamento incidentale sull'esistenza del credito all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante: su tale principio, enunciato in tema di legittimazione a proporre istanza di fallimento ma valido anche per la legittimazione a proporre ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, si vedano Cass., SS.UU., 1521/2013, Cass. 26246/2021, Cass. 24650/2020, Cass. 23494/2020, Cass. 21144/2020, Cass. 12678/2020, Cass. 30827/2018, Cass. 2810/2018, Cass. 163/2016, Cass. 22855/2015, Cass. 576/2015, Cass. 11421/2014 e Cass. 3472/2011); considerato che sussistono i presupposti dettati dagli artt. 1 e 121 CCII per l'applicazione nei confronti del debitore delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale;
rilevato, infatti, che risulta provata la qualità di imprenditore commerciale in capo alla società debitrice (v. la visura camerale in atti, dalla quale risulta che l'impresa ha principalmente ad oggetto l'attività di fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni;
sul tema, si vedano Cass. 6989/2019, Cass. 25730/2016, Cass. 28015/2013, Cass. 21991/2012, Cass. 8849/05, Cass. 8694/01 e Cass. 9084/94, nonché, con specifico riguardo all'onere della prova, Cass. 12382/2017 e Cass. 6835/2014); considerato inoltre che la debitrice non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti dimensionali dell'impresa minore di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, non ottemperando alla disposizione del decreto di convocazione che la invitava a produrre gli ultimi tre bilanci unitamente ad una situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, inibendo al riguardo ogni potere istruttorio officioso ex art. 41, co. 6, CCII (sul tema dell'onere in capo al debitore dell'allegazione e della prova dei suddetti requisiti, con riferimento all'analoga disposizione di cui all'art. 1, co. 2, l.f., v. Corte Cost. 198/09, Cass. 6991/2019, Cass. 9573/2018, Cass. 7372/2018, Cass. 29629/2017, Cass. 625/2016, Cass. 25588/2015, Cass. 24721/2015, Cass. 17521/2015, Cass. 13643/2013, Cass. 13542/2012, Cass. 2290/2012 e Cass. 17281/2010); considerato, in particolare, che la debitrice si è limitata a produrre un'“elencazione delle fatture attive e passive” formata su fogli excel, le “movimentazioni bancarie complete” (rappresentate da meri estratti conto periodici), nonché un “riepilogo poste attive e passive” (formato su unico foglio excel recante le sole voci di “attivo” e “passivo”, senza alcuna esplicitazione del relativo criterio di calcolo) relative agli anni 2022-2025, documentazione che, in quanto a formazione unilaterale, priva di qualsivoglia riscontro in scritture contabili (libro giornale, registro dei beni ammortizzabili, registri IVA etc.), si appalesa del tutto inidonea a dimostrare i reali valori di riferimento di cui all'art. 2, co. 1, lett. d), CCII, specialmente alla luce del mancato deposito dei bilanci sin dall'anno 2004 (v. visura camerale aggiornata) e dell'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi a
2 decorrere dall'anno d'imposta 2014, come attestato dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Terni;
considerato, peraltro, con particolare riguardo all'esposizione debitoria attuale, che la debitrice, per sua stessa ammissione, presenta un'esposizione debitoria di € 231.026,98 nei confronti dell'Agenzia delle SI (v. anche comunicazione trasmessa in atti da quest'ultima), nonché di ulteriori € 123.455,96, oltre a interessi e spese di lite nei confronti del Comune di Terni in forza della sentenza n. 792/2025 di questo Tribunale, depositata in data 25.11.2025 (v. all. 3 alla comparsa, ancora passibile di impugnazione ma la cui statuizione non è stata specificamente dalla debitrice nel presente procedimento); considerato, altresì, che detti debiti vanno sommati a quello indicato in ricorso (pari a circa € 28.072,12) e a quelli nei confronti di banche, fornitori e soci che, già dall'ultimo bilancio depositato per l'anno 2004, risultavano pari ad € 86.938,00 (a fronte di soli € 1.866,00 di debiti tributari ivi indicati); ritenuto che, pertanto, il Collegio non ritiene di dover assegnare alla debitrice un termine per depositare in atti una “situazione economica e patrimoniale aggiornata” che si appaleserebbe comunque inidonea a colmare le lacune documentali sopra ripercorse e a superare le risultanze istruttorie già acquisite, specialmente con riguardo alla soglia prevista dall'art. 2, co. 1, lett. d), n. 3) CCII per i debiti attuali, anche non scaduti, pari ad € 500.000,00;
ritenuto che
dalla documentazione in atti emerge lo stato di insolvenza della debitrice (da intendersi
– in base alla definizione di cui all'art. 2, co. 1, lett. b, CCII, identica a quella già contenuta nell'art. 5 l.f. – come situazione di impotenza, strutturale e non solo transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, sussistente al momento dell'emissione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale: v. Cass., SS.UU., 115/01, Cass. 23993/2022, Cass. 1797/2021, Cass. 11254/2020, Cass. 15572/2019, Cass. 12561/2019, Cass. 6978/2019, Cass. 29913/2018, Cass. 29520/2017, Cass. 23437/2017, Cass. 441/2016, Cass. 19790/2015, Cass. 10952/2015, Cass. 21802/2013, Cass. 9253/2012, Cass. 24330/2011, Cass. 5215/08, Cass. 15769/04 e Cass. 2470/94, anche per quanto attiene all'irrilevanza delle relative cause), reso manifesto, oltre che dalla mancanza di specifiche contestazioni sul punto da parte della debitrice (v. Cass. 5067/2017, nonché, nella giurisprudenza di merito, Trib. Monza, 10 luglio 2012) e dall'inadempimento dell'obbligazione nei confronti della ricorrente (già di per sé particolarmente sintomatico della condizione di dissesto, in quanto - almeno in parte - fondato su titolo giudiziale definitivo: v. Cass. 3194/2021, Cass. 9297/2019, Cass. 1465/2019, Cass. 7750/2018, Cass. 7589/2018, Cass. 670/2017, Cass. 25588/2015, Cass. 583/2015 e Cass. 19611/04): dall'irreperibilità della debitrice presso la sede risultante dal Registro delle Imprese (circostanza che emerge dal verbale di pignoramento negativo redatto dall'Ufficiale Giudiziario in data 04.08.2023, v. all. 2 al ricorso); dall'esito infruttuoso dei tentativi di pignoramento effettuati dalla ricorrente, anche presso i locali da lei affittati alla resistente, siti in Terni, loc. Miranda Vetta (v. all.ti 3 e 4 al ricorso e cfr. Cass. 26246/2021); dall'omesso deposito presso l'ufficio del registro delle Imprese dei bilanci relativi agli esercizi successivi all'anno 2004 (v. la visura camerale in atti;
sul punto, v. Cass. 30209/2017); dall'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi da oltre dieci anni attestata dall'Agenzia delle Entrate;
dall'elevata esposizione debitoria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria e degli Enti previdenziali, pari a circa € 231.026,98, già iscritti nei ruoli della riscossione (v. Cass. 9218/2020, Cass. 8903/2017 e Cass. 15407/01);
3
considerato che
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati ad oggi risultante dalla documentazione agli atti del presente procedimento è complessivamente superiore alla soglia di € 30.000,00 stabilita dall'art. 49, co. 5, CCII, essendo irrilevante il fatto che l'entità del solo credito vantato dal ricorrente sia inferiore (peraltro soltanto con riguardo alla sorte, escluse spese e interessi) alla suddetta soglia (si vedano, con riferimento al momento e alle fonti della verifica sull'identica soglia già fissata dall'art. 15, co., 9, l.f., Cass. 17216/2021, Cass. 16683/2018, Cass. 26926/2017, Cass. 18997/2017, Cass. 14727/2016, Cass. 5377/2016, Cass. 10952/2015, Cass. 5257/2012, Cass. 25961/2011 e Cass. 17116/2011); ritenuto che, in definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, ricorrono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1 tenuto conto, ai fini della nomina del curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
ritenuto che
non appare utile nominare, ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b), CCII, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 121, 125, 356 e 358 CCII, DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (C.F. Controparte_1
), con sede in Terni, Piazzale Bosco, n. 3; P.IVA_1
NOMINA giudice delegato per la procedura la dott.ssa Francesca Grotteria;
NOMINA curatore l'avv. Leonardo Vecchione, invitandolo: a) a) a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi dell'art. 126, co. 1, CCII, dichiarando espressamente di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, co. 1 e 2, CCII;
b) a procedere all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario, ai sensi dell'art. 193 CCII;
c) a redigere l'inventario ai sensi dell'art. 195 CCII nel più breve termine possibile secondo le norme del codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori (se nominato), formando un processo verbale delle attività compiute con l'allegazione della documentazione fotografica dei beni inventariati, e depositando poi in cancelleria uno dei due originali dell'inventario redatto;
d) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società, ai sensi dell'art. 130, co. 1, CCII;
e) ad informare senza indugio (direttamente, salvo successivo deposito dell'informativa nel fascicolo della procedura) il Pubblico Ministero, ai sensi dell'art. 130, co. 2, CCII, se i debitori o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'art. 49, co. 3, lett. c), CCII, e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'art. 198, co. 2, CCII;
f) a predisporre il programma di liquidazione di cui all'art. 213 CCII entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla data di
4 pubblicazione della presente sentenza, trasmettendolo nel predetto termine al giudice delegato ai sensi del comma 7 del summenzionato articolo;
g) a presentare al giudice delegato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente sentenza, il parere di cui all'art. 138, co. 1, CCII in merito all'individuazione dei creditori potenzialmente nominabili quali membri del comitato dei creditori, in base alle risultanze documentali, alle disponibilità (o espresse indisponibilità) eventualmente manifestate e alle altre indicazioni raccolte, e avuto riguardo ai criteri di cui al comma 2 del medesimo articolo;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
INFORMA il debitore che dovrà inoltre presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, ai sensi dell'art. 198, co. 2, CCII;
FISSA in data 15/04/2026, ore 11:00, l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo dinanzi al predetto giudice delegato, nel suo ufficio, nella sede di questo Tribunale;
ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta udienza per la presentazione delle domande di insinuazione con le modalità indicate dall'art. 201 CCII, avvisandoli che le domande presentate oltre il suindicato termine ed entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo saranno considerate tardive ai sensi dell'art. 208 CCII, e che, decorso anche tale termine di sei mesi, le domande tardive saranno considerate ammissibili solo in presenza dei presupposti di cui al comma 3 del medesimo articolo;
CP_2 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo PEC relativo alla procedura;
DISPONE
5 la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 D.P.R. 115/02, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
MANDA alla Cancelleria per la comunicazione (al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale) e la pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII, richiamato dall'art. 49, co. 4, CCII. Così deciso nella camera di consiglio del 17/12/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Francesca Grotteria) (dott.ssa Emilia Fargnoli)
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