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Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2024, n. 3988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3988 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
1
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 4 aprile 2024, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 21086 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.ta e difesa dagli Avv,. Romualdo Maciejak e Parte_1
Francesca Maciejak – ricorrente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Loredana Leto – convenuto
Oggetto: merito assistenziale/previdenziale ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che la ricorrente versa, sebbene dal dicembre 2023, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
b) compensate le spese di difesa del procedimento per ATPO, condanna l' CP_1 alla rifusione, in favore della parte ricorrente, di un terzo delle spese di difesa del presente giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 4,00 per spese e €. 1.700,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensato il resto;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 10/11/2022 Parte_1 adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
fatto negato, a seguito di domanda amministrativa proposta il 27/2/2022, da verbale di accertamento amministrativo sanitario del 5/9/2022. Resistente l' , la CTU si pronunciava in senso negativo il 1/6/2023, e la CP_1 ricorrente la contestava con atto pervenuto il 19/6/2023.
Con ricorso telematico pervenuto il 23/6/2023 la introduceva il Pt_1 giudizio di merito chiedendo dichiararsi il diritto con le conseguenti condanne. Resisteva l' chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato CP_1 perché (in sintesi): il giudice doveva verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; ed art. 42, co.3, legge n.326/2003; le contestazioni 2
mosse alla CTU non erano fondate;
ed erano inammissibili per aspecificità; non era consentito pronunciare sul diritto.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dall' non appaiono fondate. CP_1
3. Il termine di decadenza di cui all'art.42, co.32, della legge n.326/2003 risulta rispettato, avendo la ricorrente agìto il 10/11/2022 rispetto ad un verbale del
5/9/2022, neppure risultante comunicato.
4. La contestazione risulta tempestiva, posto che il giudice dell'ATPO risulta aver assegnato per il deposito della perizia il termine del 10/6/2023, con termine per le contestazioni fino a 30 giorni dopo, ossia fino al 10/7/2023; la perizia risulta depositata il 1/6/2023 e contestata il 19/6/2023.
5. Il ricorso di merito risulta presentato il 23/6/2023, quindi entro i prescritti trenta giorni dalla contestazione.
6. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e di promozione di una eventuale omologazione per mancato dissenso e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la
CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico- giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
7. Nella specie in sede di opposizione è stata presentata documentazione medica sopravvenuta che, oltre a dover essere esaminata ex art. 149 d.a.c.p.c., è 3
apparsa idonea a sollevare il dubbio sulla sottoestimazione delle condizioni della ricorrente. Se ne è dunque disposto il rinnovo.
8. La CTU esperita in questa sede, ha giudicato che la originaria ricorrente versa, per aggravamento, solo dal dicembre 2023, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile.
9. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
10. Tanto va dichiarato.
11. Il giudicante ritiene invero di dover ormai prestar acquiescenza al fermo insegnamento di legittimità secondo il quale anche nel giudizio di opposizione/merito deve giudicarsi solo del requisito sanitario (Cass.
27010/2018, 9755/2019, 17787/2020). 12. Le spese di difesa sono compensate quanto al procedimento per ATPO, per essere il requisito sorto dopo la perizia di prime cure ed anzi nel corso del presente giudizio. Quelle del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., tenuto conto del fatto che la causa non è di valore indeterminabile ma è regolata dall'art. 13, co.1, c.p.c. – Cass.SU n.
10454/2015- (valore tra 5200 e 26000), seguono per un terzo la soccombenza parziale dell' per aver ingiustamente resistito in rito, sia nella prima fase, CP_1 chiedendo immotivatamente dichiararsi il ricorso inammissibile e formulando una gratuita opposizione all'espletamento della CTU, che è invece obbligatoria se non ci sono impedimenti di rito;
sia nella presente fase, formulando ancora una volta una eccezione di inammissibilità per certi versi infondata, e per altri manifestamente esplorativa. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. 13. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' La ricorrente risulta peraltro esente ai sensi dell'art. 42, CP_1 co.11, della legge n.326/2003.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)
TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE TERZA LAVORO REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 4 aprile 2024, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 21086 del RGAC dell'anno 2023, vertente tra:
rappr.ta e difesa dagli Avv,. Romualdo Maciejak e Parte_1
Francesca Maciejak – ricorrente E
, rappr.to e difeso Controparte_1 dall'Avv. Loredana Leto – convenuto
Oggetto: merito assistenziale/previdenziale ex art. 445 bis, co.6, c.p.c.
DISPOSITIVO definitivamente pronunciando, contrariis reiectis: a) dichiara che la ricorrente versa, sebbene dal dicembre 2023, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
b) compensate le spese di difesa del procedimento per ATPO, condanna l' CP_1 alla rifusione, in favore della parte ricorrente, di un terzo delle spese di difesa del presente giudizio, che liquida, per questa parte, in €. 4,00 per spese e €. 1.700,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi;
compensato il resto;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, liquidate con CP_1 separati decreti.
OGGETTO DEL PROCESSO, DOMANDE PROPOSTE, ECCEZIONI
SOLLEVATE E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. pervenuto il 10/11/2022 Parte_1 adìva questo Ufficio per sentir accertare di versare in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile;
fatto negato, a seguito di domanda amministrativa proposta il 27/2/2022, da verbale di accertamento amministrativo sanitario del 5/9/2022. Resistente l' , la CTU si pronunciava in senso negativo il 1/6/2023, e la CP_1 ricorrente la contestava con atto pervenuto il 19/6/2023.
Con ricorso telematico pervenuto il 23/6/2023 la introduceva il Pt_1 giudizio di merito chiedendo dichiararsi il diritto con le conseguenti condanne. Resisteva l' chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e/o infondato CP_1 perché (in sintesi): il giudice doveva verificare il rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 445 bis c.p.c.; ed art. 42, co.3, legge n.326/2003; le contestazioni 2
mosse alla CTU non erano fondate;
ed erano inammissibili per aspecificità; non era consentito pronunciare sul diritto.
La causa, istruita per documenti e nuova CTU medico-legale, è stata decisa come da dispositivo.
/////////////
1. Le domande attoree appaiono parte fondate e meritano accoglimento per quanto di ragione.
2. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dall' non appaiono fondate. CP_1
3. Il termine di decadenza di cui all'art.42, co.32, della legge n.326/2003 risulta rispettato, avendo la ricorrente agìto il 10/11/2022 rispetto ad un verbale del
5/9/2022, neppure risultante comunicato.
4. La contestazione risulta tempestiva, posto che il giudice dell'ATPO risulta aver assegnato per il deposito della perizia il termine del 10/6/2023, con termine per le contestazioni fino a 30 giorni dopo, ossia fino al 10/7/2023; la perizia risulta depositata il 1/6/2023 e contestata il 19/6/2023.
5. Il ricorso di merito risulta presentato il 23/6/2023, quindi entro i prescritti trenta giorni dalla contestazione.
6. Nel ricorso in opposizione appare assolto l'onere di rapportazione critica al giudizio peritale in ATP, trovandovisi esposte le ragioni per le quali non lo si ritiene condivisibile, ed in ciò si esaurisce, ad avviso del giudicante, l'onere di specificità imposto dall'art. 445 bis c.p.c.. La CTU esperita in ATPO, ove contestata, resta infatti un parere tecnico con funzione probatoria e di promozione di una eventuale omologazione per mancato dissenso e non è e non può essere un provvedimento giurisdizionale, con la conseguenza che il giudizio di cui all'art. 445 bis, co.6, c.p.c., in quanto destinato, invece, ad una pronuncia giurisdizionale rispetto alla quale la CTU costituisce un mero strumento di indagine probatoria, non è e non può essere un mezzo di impugnazione, sì che il requisito di ammissibilità possa essere inteso nel senso di condizionare l'azione ad una precisa evidenziazione degli errori tecnici o delle lacune di indagine di cui sia affetta la perizia, come se si trattasse addirittura di una sentenza definitiva di merito soggetta a mero sindacato di legittimità. All'onere di specificazione dei motivi della contestazione non può quindi attribuirsi altro significato che quello inerente alla necessità di specificare i motivi per i quali la perizia è ritenuta erronea, mentre all'eventuale inidoneità di tali motivi a revocarne in dubbio le conclusioni deve conseguire il rigetto nel merito della domanda, posto che la
CTU esperita in sede di ATPO è pienamente utilizzabile come mezzo di prova nel seguente giudizio a cognizione piena, sicchè, ove essa appaia esaurientemente motivata ed immune da vizi di carattere tecnico o logico- giuridico o da carenze di indagine, ed idonea a resistere ai motivi di contestazione, il giudice ben può/deve porla a fondamento della decisione senza disporne il rinnovo.
7. Nella specie in sede di opposizione è stata presentata documentazione medica sopravvenuta che, oltre a dover essere esaminata ex art. 149 d.a.c.p.c., è 3
apparsa idonea a sollevare il dubbio sulla sottoestimazione delle condizioni della ricorrente. Se ne è dunque disposto il rinnovo.
8. La CTU esperita in questa sede, ha giudicato che la originaria ricorrente versa, per aggravamento, solo dal dicembre 2023, in condizione sanitaria utile, ai sensi dell'art.1 della legge n.18/80 e s.m., per fruire dell'indennità di accompagnamento per invalidità civile.
9. Tali conclusioni, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico giuridico, appaiono convincenti e meritano condivisione, tanto più che contro esse non sono state spese specifiche osservazioni.
10. Tanto va dichiarato.
11. Il giudicante ritiene invero di dover ormai prestar acquiescenza al fermo insegnamento di legittimità secondo il quale anche nel giudizio di opposizione/merito deve giudicarsi solo del requisito sanitario (Cass.
27010/2018, 9755/2019, 17787/2020). 12. Le spese di difesa sono compensate quanto al procedimento per ATPO, per essere il requisito sorto dopo la perizia di prime cure ed anzi nel corso del presente giudizio. Quelle del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm n.55/2014 e s.m., tenuto conto del fatto che la causa non è di valore indeterminabile ma è regolata dall'art. 13, co.1, c.p.c. – Cass.SU n.
10454/2015- (valore tra 5200 e 26000), seguono per un terzo la soccombenza parziale dell' per aver ingiustamente resistito in rito, sia nella prima fase, CP_1 chiedendo immotivatamente dichiararsi il ricorso inammissibile e formulando una gratuita opposizione all'espletamento della CTU, che è invece obbligatoria se non ci sono impedimenti di rito;
sia nella presente fase, formulando ancora una volta una eccezione di inammissibilità per certi versi infondata, e per altri manifestamente esplorativa. Esse sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c.. Nel resto sono compensate per l'accoglimento parziale. 13. Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, seguono la soccombenza parziale dell' La ricorrente risulta peraltro esente ai sensi dell'art. 42, CP_1 co.11, della legge n.326/2003.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024
IL GIUDICE
(dr. Dario Conte)