Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02221/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04297/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4297 del 2025, proposto da NA LA, CE IC e NC EL RB, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefania Lorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1896/2024 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. NG SO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che parte ricorrente ha agito innanzi a questo T.A.R. per l’esecuzione della sentenza n. 1896/2024, pubblicata il 20/10/2024, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata – Sezione lavoro condannava l’A.S.L. NA 3 Sud al pagamento in favore di NA LA dell’importo di € 164,34 oltre interessi, nonché al pagamento delle spese legali in favore degli avvocati CE IC e NC EL RB pari ad € 750,00 oltre accessori di legge;
Considerato che, l’A.S.L. NA 3 Sud con determina n. 9132 del 16/09/2025 ha poco dopo provveduto a dare esecuzione al titolo azionato, eseguendo poi materialmente il pagamento nell’ottobre dello stesso anno, sia in favore di NA LA, mendante accredito della somma a lei dovuta in busta paga, sia in favore dei difensori mediante mandato di pagamento del 10/10/2025;
Considerato pertanto che, in ragione dell’avvenuto integrale adempimento, entrambe le parti hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto dunque, in ragione di quanto rappresentato e documentato, di dover effettivamente dichiarare cessata la materia del contendere, risultando conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso, e infine, quanto alle spese di giudizio, che debba disporsene il pagamento a carico dell’Amministrazione resistente, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, avendo la P.A. adempiuto al dictum giudiziale solo successivamente all’incardinamento della causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la resistente P.A. al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00) oltre accessori, come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
NG SO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NG SO | NI Gaviano |
IL SEGRETARIO