Art. 1.
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall' articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 .
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall' articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 .