Versione
15 febbraio 1970
15 febbraio 1970
Art. 1.
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall' articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 .
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall' articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 .
Giurisprudenza • 7
- 1. TAR Brescia, sez. I, sentenza 01/08/2016, n. 1080Provvedimento: […] A tale norma faceva rinvio l'art. 1 della legge 2 febbraio 1970 n. 14, che regolava il medesimo beneficio per le imprese artigiane del settore dell'edilizia. […] Non sembra possibile estendere oltre, vale a dire nel senso di gravare di oneri sproporzionati le imprese artigiane, l'equiparazione di queste ultime alle imprese industriali disposta dall'art. 1 della legge 14/1970.Leggi di più...
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