Articolo 1 della Legge 2 febbraio 1970, n. 14
Articolo 2
Versione
15 febbraio 1970
Art. 1.
Agli operai dipendenti da aziende artigiane operanti nel settore dell'edilizia e affini sono concessi i medesimi benefici previsti dall' articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 77 .
Entrata in vigore il 15 febbraio 1970
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