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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2820 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO BO, ha pronunciato, in esito all'udienza del 15 dicembre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3784/2018 R.G.
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, dall' Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Freni, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maurizio Falqui Cao
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3 pro tempore
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 25 luglio 2018, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59520180001036818000, notificatogli il 5 luglio 2018, con cui gli era stato richiesto l'importo complessivo di € 6.421,19 di cui € 186,86 a titolo di oneri di riscossione, per contributi dovuti a titolo di gestione lavoratori domestici per il periodo 04/2012- 04/2016.
Eccepiva la nullità dell'avviso di addebito impugnato per carenza di motivazione e difetto di forma, in violazione dell'art. 30, comma 2, del D. L. 78/2010 nonché della Circolare n. 168/2010. CP_1
Eccepiva la decadenza dell'Istituto opposto dalla pretesa impositiva ex art. 25 D.L.gs. n. 46/1999. Contesta, poi, nel merito la fondatezza della pretesa, rilevando che nell'avviso di addebito opposto era stato indicato un rapporto di lavoro identificato con il n. 9811085801, che non era tuttavia collegato ad alcun soggetto identificabile e precisava che l'unica occasione in cui egli ricorrente aveva preso contatti con il call-center telefonico dell' risaliva al 2011, quando aveva reperito CP_1 informazioni circa la possibilità di poter assumere una badante extracomunitaria affinché si prendesse cura dell'anziana madre, assunzione che però non si era mai perfezionata poiché la badante era ritornata nel paese di origine, pertanto, appariva inverosimile che fosse stata aperta la relativa posizione lavorativa, non avendo egli mai presentato alcuna documentazione, né tantomeno aveva mai fornito i dati anagrafici della persona da assumere.
Evidenziava che a seguito della notifica dell'avviso bonario prodromico all'avviso di addebito impugnato, egli aveva già proposto ricorso in via amministrativa in data 11 dicembre 2017, senza ottenere alcun riscontro riscontro.
Rilevava, poi, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, che l'importo delle sanzioni come comminate dall'Ente impositore era illegittimo e non dovuto, in quanto in base all'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388/2000, ai fini dell'irrogazione della sanzione civile, occorreva che il contribuente avesse, coscientemente e volontariamente, omesso di presentare le denunce obbligatorie, assistito dall'intenzione specifica di non versare i contributi previdenziali e con tale intento avesse occultato rapporti di lavoro eseguiti o retribuzioni percepite e/o erogate, con il dolo specifico diretto a porre in essere un atto di evasione e/o elusione fiscale, dolo che mancava nel caso di specie, in quanto egli ricorrente non aveva mai posto in essere alcun rapporto lavorativo subordinato, pertanto, non erano applicabili al caso di specie le sanzioni come quantificate nell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare, che venisse sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59520180001036818000, notificato in data 5 luglio 2018, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. Chiedeva, poi, in via preliminare, che venisse accertata e dichiarata la decadenza e che, per l'effetto, venisse annullato l'avviso di addebito n. 59520180001036818000; chiedeva poi, in via gradata, nel merito, che venisse annullata e/o dichiarata nulla e/o illegittima la pretesa e che, per l'effetto, venissero accertate e dichiarate non dovute le somme pretese CP_1 dall' come contributi dovuti a titolo di gestione lavoratori domestici per il periodo 04/2012 – CP_1
04/2016 e, in via subordinata, che venissero annullate le sanzioni applicate, per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso/colposo di egli ricorrente, o in estremo subordine, che venissero ricondotte a norma di legge;
chiedeva, altresì, che venisse emessa ogni altra statuizione necessaria e/o consequenziale;
instava per le spese di lite.
2.- L' , costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. CP_1 Rappresentava, in particolare, che il 14 luglio 2011 era stato instaurato il rapporto di lavoro domestico con la e che la comunicazione di assunzione, da parte del datore di lavoro, era Controparte_4 avvenuta il giorno precedente, tramite call center - codice sicurezza OPCC6903LDRIN11- senza che fosse mai pervenuta comunicazione di cessazione né versamenti.
Rilevava, altresì, che a maggio 2017, l'AVA relativo al periodo da luglio 2011 a marzo 2012, era stato iscritto a ruolo e debitamente notificato, senza mai essere stato opposto dal ricorrente, il quale nulla aveva eccepito, e in più, a novembre 2017, esso resistente aveva inviato apposta diffida stragiudiziale, regolarmente ricevuta il 27 novembre 2017, per chiedere il pagamento delle somme maturate successivamente, da aprile 2012, e, laddove il rapporto non fosse più in essere, l'invio delle comunicazioni di cessazione, tuttavia, in assenza di riscontro, il credito era stato iscritto a ruolo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e che, ove fossero stati accerti vizi del procedimento di iscrizione a ruolo, venisse condannato l'opponente al pagamento delle somme indicate in AVA ovvero determinate in corso di causa;
instava per le spese di lite.
3.-L'udienza del 15 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., e in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non costituitasi in giudizio, Controparte_2 nonostante la regolare notifica del ricorso.
5.- Nel merito, parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59520180001036818000, con cui l' gli ha richiesto il pagamento della somma totale di euro CP_1
6.421,19, a titolo di Gestione Lavoratori Domestici, relativamente al periodo 04/ 2012 – 04/ 2016.
Al fine di risolvere la controversia, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “E' principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorchè sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo (cfr. in tal senso Cass.
4.10.12 n. 16197, 10.11.2010 n. 22862, 10.9.2010 n. 19354 e 18.5.2010 n. 12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cass. civ. sez. lav., CP_1
5 giugno 2015, n.11685).
Nel caso di specie, incombe sull' , titolare della pretesa contributiva, provare i fatti costitutivi CP_1 sui quali essa si fonda, ossia la sussistenza del rapporto di lavoro domestico tra Controparte_4
e il ricorrente, in forza del quale, quest'ultimo avrebbe dovuto versare i relativi contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto. L' , nella propria memoria di costituzione, ha affermato che il suindicato rapporto di lavoro CP_1 sarebbe stato istaurato in data 14 luglio 2011, telematicamente, tramite comunicazione al call center.
Tuttavia, l' non ha provato l'avvenuta assunzione tramite call center né l'effettiva sussistenza CP_1 del rapporto di lavoro domestico in questione.
D'altronde, il ricorrente, ha confermato che nel 2011 ha contattato il call-center telefonico dell' , CP_1 ma solo al fine di chiedere informazioni sulla possibilità di poter assumere una badante extracomunitaria e non per l'assunzione effettiva, che non si sarebbe mai perfezionata, poiché la donna sarebbe ritornata nel paese di origine.
Pertanto, non avendo l' fornito la prova della sussistenza della propria pretesa contributiva, CP_1 quest'ultima appare illegittima.
6.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520180001036818000, che va pertanto annullato.
7.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'esito complessivo della lite, le spese vengono poste a carico dell' , titolare della pretesa contributiva e vengono liquidate, in favore di CP_1 Pt_1
, come da dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55 mentre vengono compensate nei confronti
[...] della Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520180001036818000, che annulla;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese giudiziali, in favore di , che liquida nella somma di euro 5391,00, Parte_1 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) compensa le spese nei confronti della Controparte_2
Messina, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO BO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa RO BO, ha pronunciato, in esito all'udienza del 15 dicembre
2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 3784/2018 R.G.
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, dall' Avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Freni, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maurizio Falqui Cao
RESISTENTE
in persona del legale rappresentante Controparte_2 Controparte_3 pro tempore
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 25 luglio 2018, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'avviso di addebito n. 59520180001036818000, notificatogli il 5 luglio 2018, con cui gli era stato richiesto l'importo complessivo di € 6.421,19 di cui € 186,86 a titolo di oneri di riscossione, per contributi dovuti a titolo di gestione lavoratori domestici per il periodo 04/2012- 04/2016.
Eccepiva la nullità dell'avviso di addebito impugnato per carenza di motivazione e difetto di forma, in violazione dell'art. 30, comma 2, del D. L. 78/2010 nonché della Circolare n. 168/2010. CP_1
Eccepiva la decadenza dell'Istituto opposto dalla pretesa impositiva ex art. 25 D.L.gs. n. 46/1999. Contesta, poi, nel merito la fondatezza della pretesa, rilevando che nell'avviso di addebito opposto era stato indicato un rapporto di lavoro identificato con il n. 9811085801, che non era tuttavia collegato ad alcun soggetto identificabile e precisava che l'unica occasione in cui egli ricorrente aveva preso contatti con il call-center telefonico dell' risaliva al 2011, quando aveva reperito CP_1 informazioni circa la possibilità di poter assumere una badante extracomunitaria affinché si prendesse cura dell'anziana madre, assunzione che però non si era mai perfezionata poiché la badante era ritornata nel paese di origine, pertanto, appariva inverosimile che fosse stata aperta la relativa posizione lavorativa, non avendo egli mai presentato alcuna documentazione, né tantomeno aveva mai fornito i dati anagrafici della persona da assumere.
Evidenziava che a seguito della notifica dell'avviso bonario prodromico all'avviso di addebito impugnato, egli aveva già proposto ricorso in via amministrativa in data 11 dicembre 2017, senza ottenere alcun riscontro riscontro.
Rilevava, poi, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del ricorso, che l'importo delle sanzioni come comminate dall'Ente impositore era illegittimo e non dovuto, in quanto in base all'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388/2000, ai fini dell'irrogazione della sanzione civile, occorreva che il contribuente avesse, coscientemente e volontariamente, omesso di presentare le denunce obbligatorie, assistito dall'intenzione specifica di non versare i contributi previdenziali e con tale intento avesse occultato rapporti di lavoro eseguiti o retribuzioni percepite e/o erogate, con il dolo specifico diretto a porre in essere un atto di evasione e/o elusione fiscale, dolo che mancava nel caso di specie, in quanto egli ricorrente non aveva mai posto in essere alcun rapporto lavorativo subordinato, pertanto, non erano applicabili al caso di specie le sanzioni come quantificate nell'atto impugnato.
Chiedeva, pertanto, in via cautelare, che venisse sospesa l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 59520180001036818000, notificato in data 5 luglio 2018, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris che il periculum in mora. Chiedeva, poi, in via preliminare, che venisse accertata e dichiarata la decadenza e che, per l'effetto, venisse annullato l'avviso di addebito n. 59520180001036818000; chiedeva poi, in via gradata, nel merito, che venisse annullata e/o dichiarata nulla e/o illegittima la pretesa e che, per l'effetto, venissero accertate e dichiarate non dovute le somme pretese CP_1 dall' come contributi dovuti a titolo di gestione lavoratori domestici per il periodo 04/2012 – CP_1
04/2016 e, in via subordinata, che venissero annullate le sanzioni applicate, per l'accertata insussistenza di un comportamento doloso/colposo di egli ricorrente, o in estremo subordine, che venissero ricondotte a norma di legge;
chiedeva, altresì, che venisse emessa ogni altra statuizione necessaria e/o consequenziale;
instava per le spese di lite.
2.- L' , costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso. CP_1 Rappresentava, in particolare, che il 14 luglio 2011 era stato instaurato il rapporto di lavoro domestico con la e che la comunicazione di assunzione, da parte del datore di lavoro, era Controparte_4 avvenuta il giorno precedente, tramite call center - codice sicurezza OPCC6903LDRIN11- senza che fosse mai pervenuta comunicazione di cessazione né versamenti.
Rilevava, altresì, che a maggio 2017, l'AVA relativo al periodo da luglio 2011 a marzo 2012, era stato iscritto a ruolo e debitamente notificato, senza mai essere stato opposto dal ricorrente, il quale nulla aveva eccepito, e in più, a novembre 2017, esso resistente aveva inviato apposta diffida stragiudiziale, regolarmente ricevuta il 27 novembre 2017, per chiedere il pagamento delle somme maturate successivamente, da aprile 2012, e, laddove il rapporto non fosse più in essere, l'invio delle comunicazioni di cessazione, tuttavia, in assenza di riscontro, il credito era stato iscritto a ruolo.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e che, ove fossero stati accerti vizi del procedimento di iscrizione a ruolo, venisse condannato l'opponente al pagamento delle somme indicate in AVA ovvero determinate in corso di causa;
instava per le spese di lite.
3.-L'udienza del 15 dicembre 2025 veniva sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter
c.p.c., e in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia della non costituitasi in giudizio, Controparte_2 nonostante la regolare notifica del ricorso.
5.- Nel merito, parte ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59520180001036818000, con cui l' gli ha richiesto il pagamento della somma totale di euro CP_1
6.421,19, a titolo di Gestione Lavoratori Domestici, relativamente al periodo 04/ 2012 – 04/ 2016.
Al fine di risolvere la controversia, si richiama l'orientamento della Corte di Cassazione, condiviso da questo decidente, secondo cui “E' principio generale che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, di modo che è l'istituto previdenziale a dover dimostrare i fatti costitutivi del proprio credito, ancorchè sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo (cfr. in tal senso Cass.
4.10.12 n. 16197, 10.11.2010 n. 22862, 10.9.2010 n. 19354 e 18.5.2010 n. 12108). Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque, incombe all l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva” (Cass. civ. sez. lav., CP_1
5 giugno 2015, n.11685).
Nel caso di specie, incombe sull' , titolare della pretesa contributiva, provare i fatti costitutivi CP_1 sui quali essa si fonda, ossia la sussistenza del rapporto di lavoro domestico tra Controparte_4
e il ricorrente, in forza del quale, quest'ultimo avrebbe dovuto versare i relativi contributi richiesti con l'avviso di addebito opposto. L' , nella propria memoria di costituzione, ha affermato che il suindicato rapporto di lavoro CP_1 sarebbe stato istaurato in data 14 luglio 2011, telematicamente, tramite comunicazione al call center.
Tuttavia, l' non ha provato l'avvenuta assunzione tramite call center né l'effettiva sussistenza CP_1 del rapporto di lavoro domestico in questione.
D'altronde, il ricorrente, ha confermato che nel 2011 ha contattato il call-center telefonico dell' , CP_1 ma solo al fine di chiedere informazioni sulla possibilità di poter assumere una badante extracomunitaria e non per l'assunzione effettiva, che non si sarebbe mai perfezionata, poiché la donna sarebbe ritornata nel paese di origine.
Pertanto, non avendo l' fornito la prova della sussistenza della propria pretesa contributiva, CP_1 quest'ultima appare illegittima.
6.- In ragione di quanto esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, va dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520180001036818000, che va pertanto annullato.
7.- Tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'esito complessivo della lite, le spese vengono poste a carico dell' , titolare della pretesa contributiva e vengono liquidate, in favore di CP_1 Pt_1
, come da dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n. 55 mentre vengono compensate nei confronti
[...] della Controparte_2
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59520180001036818000, che annulla;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese giudiziali, in favore di , che liquida nella somma di euro 5391,00, Parte_1 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
c) compensa le spese nei confronti della Controparte_2
Messina, 16 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
RO BO