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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 15620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15620 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1746/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 14 maggio 2025, con termine per memorie di repliche al 3 settembre 2025, e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio dell'Avvocato Elisabetta Marini
[...]
ATTORI
E
, con il patrocinio degli Avvocati Gaetano LE e Controparte_1
OS IV LE
CONVENUTA
NONCHE'
, con il patrocinio dell'Avv. Annamaria Lovelli Controparte_2
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
1 Cfr note di trattazione scritta per l'udienza del 14 maggio 2025, e, segnatamente
, e : “Piaccia all'Ecc.mo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del SI. , della SI.ra Controparte_3 CP_4
e di , in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra
[...] Controparte_5 loro… nella causazione dell'incidente stradale che si verificava in Roma, il 01.01.2009…
Per l'effetto di quanto sopra, condannare i SInori , e Controparte_3 CP_4
nonché , in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra
[...] Controparte_5 loro e ciascuno per il proprio titolo e ragione, a risarcire tutti i danni patiti, in ogni caso oltre interessi e rivalutazioni dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo, come di seguito specificati. In favore della : accertare, dichiarare e Parte_4 liquidare l'integrale danno non patrimoniale patito che si quantifica in: - € 1.104.350,69 per il grado di Invalidità Permanente dell‟85%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice;
- € 22.120,00 per 200 giorni
d'invalidità temporanea totale, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata;
- € 11.060,00 per ulteriori 200 giorni d'invalidità temporanea parziale al 50%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata;
- € 916.611,07 a titolo di ulteriore danno non patrimoniale nella misura dell'83%, pari alla massima oscillazione del danno biologico permanente come prevista dalla Tabella in uso presso il Tribunale di Roma per l'anno 2019, per tenere conto e liquidare tutti gli aspetti del danno non patrimoniale, ivi compreso il danno morale, alla c.d. vita di relazione o relazionale e/o esistenziale nonché il danno estetico o comunque lo si voglia qualificare, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice. In favore della : accertare, dichiarare e liquidare altresì Parte_4
l'integrale danno patrimoniale patito per la perdita di chance;
per la totale perdita della capacità lavorativa anche specifica di addetto ai servizi sociali, che si ritiene equo stimare e quantificare in base al c.d. triplo della pensione sociale per l'importo complessivo di € 803.790,00 (giusto il conteggio su esposto) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice, anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. In favore dei Pt_5 Parte_2
E : accertare, dichiarare e liquidare il danno non
[...] Parte_3 patrimoniale riflesso che per tutto quanto su esposto, tenuto conto del criterio equitativo in uso presso il Tribunale di Roma (Tabella per l'anno 2019), si indica nell'importo di €
208.800,00 per ciascun genitore (€ 417.600,00 in totale per entrambi i genitori), da cui
2 si deve sottrarre la provvisionale penale di € 50.000,00 (€ 25.000,00 per ciascun genitore) con conseguente liquidazione dell'importo di € 183.800,00 per ciascun genitore
(€ 367.600,00 in totale per entrambi i genitori), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice, anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. In favore della : accertare, dichiarare Parte_6
e liquidare il danno per l'invalidità permanente non inferiore al 10% di IP nella misura non inferiore ad € 16.586,36, oltre spese mediche per € 662,50, salvo ulteriori da produrre nei termini di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata
e ritenuta congrua dal Giudice, anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. In favore dei E : alla luce di Pt_5 Parte_2 Parte_3 tutto quanto su esposto, accertare, dichiarare e liquidare il danno patrimoniale per
l'assistenza e la cura della IG , come da dettagliato elenco che si allega, per Parte_4 un importo complessivo di € 103.597,60, salvo altre, errori o omissioni, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. Accertare e dichiarare, inoltre, che per adeguare l'abitazione in Sesto San Giovanni allo stato di disabilità della IG
(ristrutturazione del bagno, apposizione di montascale, apertura di varchi per la sedia a rotelle) i sigg.ri e hanno sostenuto spese in economia per l'importo di € Pt_4 Pt_3
12.000,00 e prevedono come necessarie ulteriori opere per le quali hanno acquisito preventivi della somma di € 107.345,00 che si chiede di liquidare in favore degli attori, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. Si chiede, pertanto, di liquidare in favore dei sigg.ri e le somme suddette ovvero i Parte_2 Parte_3 maggiori o minori importi che siano accertati e ritenuti congrui dal Giudice, oltre alle somme dovute per l'installazione di un vero e proprio ascensore per il costo pari ad €
89.860,00 (con costi di manutenzione pari ad € 5.000,00 annui per l'età media della sig.ra , per un importo complessivo di € 315.000,00). Con condanna Parte_4 di , in persona del legale rapp.te pro tempore, ultra massimale per le Controparte_5 ragioni sopra esposte. Con vittoria del compenso professionale, delle spese, del rimborso delle spese forfettarie ex D.M. 55/2014 e ss. oltre Iva e Cpa, come per legge…”.
: “Piaccia al Tribunale civile di Roma, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza ed eccezione: 1) Respingere ogni domanda proposta da nei Parte_1 confronti della , perché inammissibile, infondata in fatto e diritto Controparte_1
e comunque non provata. Subordinatamente accertare come congruo e satisfattivo il
3 pagamento delle somme già versate in favore della stessa, ad oggi pari a € 153.671,92, tenuto conto del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.. In ogni caso limitare la condanna di nei limiti del massimale residuo, tenuto Controparte_1 conto della riduzione proporzionale del massimale fra gli aventi diritto 2) Respingere ogni domanda proposta da e perché Parte_2 Parte_3 inammissibile e infondata in fatto e diritto e comunque non provata. In via subordinata accertare la congruità dei pagamenti di € 25.000 eseguiti in favore di ciascuno, tenuto conto del concorso di colpa della sig.ra . In ogni caso limitare la Parte_1 condanna di nei limiti del massimale residuo, tenuto conto della Controparte_1 riduzione proporzionale del massimale fra gli aventi diritto. In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 140 D.Lgs. 209/05 e, nei limiti del residuo massimale di € 426.630,31, dichiarare le somme eventualmente dovute dalla
[...]
a ciascuno dei soggetti danneggiati per i danni loro subiti in Controparte_1 conseguenza del sinistro descritto in narrativa, anche tenuto conto dei pagamenti già effettuati. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 14 D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge;
salvo ogni altro diritto nella più ampia e generale formula…”.
: “Piaccia all'On. Tribunale adito, respinta e disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, in virtù di tutti i motivi esposti in narrativa, in via principale rigettare la domanda attrice in punto di quantum debeatur. In subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, accertare e dichiarare l'obbligo di a tenere indenne la Controparte_5
SI.ra di ogni somma che sarà tenuta a corrispondere agli attori per Controparte_2
i fatti di cui è causa. Sempre in subordine, accertare la mala gestio di nella CP_5 gestione del sinistro e liquidazione dei danni come ex adverso patiti e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rapp.te pro tempore, a tenere indenne Controparte_5 la sig.ra anche ultra massimale di ogni somma che sarà tenuta a Controparte_2 corrispondere agli attori per i fatti di cui è causa. In ogni caso, condannare la CP_5 al ristoro delle spese giudiziali sopportate dalla SI.ra , così
[...] Controparte_2 come sancito dall'art. 1917, co. 3, c.c…”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 e hanno convenuto in Parte_4 Parte_2 Parte_3 giudizio la , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
4 chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni – quantificati complessivamente in Euro 3.780.723,22,00– subiti nel sinistro verificatosi in Roma, in data 1 gennaio 2009.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
- in data 1 gennaio 2009 la sig.ra stava viaggiando in qualità di Parte_4 trasportata sul sedile posteriore del veicolo Volkswagen Beatle Tg. DK438LL, di proprietà della sig.ra e condotto nell'occasione dal sig. Controparte_4 CP_3
[...]
- il sig. in stato di ebbrezza alcolica e conducendo il veicolo ad una velocità CP_3 inadeguata, si era distratto per cercare con lo sguardo una ragazza che era appena scesa dalla sua auto ed aveva perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro un ostacolo fisso;
- in sede penale, con sentenza n. 4549/2013, era stata accertata la responsabilità del sig. nella determinazione delle lesioni occorse alla trasportata, con condanna CP_3 dell'imputato e del responsabile civile (la ) a risarcire il danno Controparte_1 subito dalle parti civili costituite, con una provvisionale pari ad € 150.000,00 in favore della sig.ra ed € 25.000,00 in favore di ciascuno dei genitori;
Parte_4
- la aveva proposto appello e la Corte d'Appello Penale di Roma, Controparte_1 con la sentenza n. 4111/2014, aveva confermato la responsabilità del sig. CP_3 nonché tutte le statuizioni civili;
- le statuizioni penali erano passate in giudicato all'esito di sentenza di improcedibilità emessa dalla Corte di Cassazione;
- a seguito della sentenza della Corte d'Appello Penale di Roma, e precisamente in data
27.05.2014, la aveva provveduto al pagamento della Controparte_1 provvisionale liquidata dal Tribunale di Roma, corrispondendo alla sig.ra Parte_4 la somma di Euro € 153.671,92 ed ai sigg.ri e
[...] Parte_2 Parte_3
la somma di € 25.611,99 ciascuno, comprensive degli interessi legali maturati fino a
[...] quella data;
- la Compagnia assicuratrice, a seguito della stabilizzazione dei postumi invalidanti, aveva sottoposto la danneggiata a visita medico legale presso un proprio consulente di fiducia il quale aveva quantificato il danno come segue: IP 35%, ITA 60 gg, ITP al 75%
60 gg ed ITP al 50% 120 gg.;
- la Società convenuta, effettuato il conteggio del danno sulla base dei parametri in uso presso il Tribunale di Milano, con missiva dell'1 luglio 2015 aveva comunicato alla
5 danneggiata di ritenere satisfattiva la somma già liquidata, e ciò in considerazione di un preteso, ma insussistente, contributo causale ascrivibile alla stessa nella misura del 40% per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per avere accettato il rischio di viaggiare su un veicolo condotto da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- la sentenza irrevocabile di condanna penale a carico del ai sensi dell'art. CP_3
651 c.p.p. svolgeva efficacia di giudicato nell'odierno giudizio civile quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
- in particolare, la sentenza penale aveva condannato il per i reati “... di cui CP_3 all'art. 186 lett. b) del C.d.S. perché si poneva alla guida del veicolo VW New Beetle Tg.
DK438LL in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche con tasso superiore al 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l (mg/dl 143,94); ... di cui all'art. 590 terzo comma
c.p., perché provenendo da via Casilina ad elevata velocità, con l'intento di svoltare a sinistra verso Piazza di Porta Maggiore alla guida dell'autoveicolo Tg. CP_6
DK438LL, giunto su piazzale Labicano, a causa dell'alta velocità, della pioggia, dello stato di ebbrezza e di alterazione ... di bevande alcoliche, essendo risultato positivo all'alcol test con tasso superiore al 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l (mg/dl 143,94) ed altresì ai cannabinoidi, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e violazione delle norme del codice della strada (art. 142 C.d.S., art. 186 C.d.S. e 187 C.d.S.) andava a scontrarsi violentemente con il basamento di cemento della palina semaforica, così cagionando alla
, terza trasportata dal veicolo condotto dal lesioni Parte_1 CP_3 gravi consistenti in trauma contusivo del cranio con ferita LC e frattura al sacrale destra
e sinistra, con prognosi di giorni clinici 30 e trattamento incruento con riposo a letto per
6/8 settimane...”;
- era infondata la contestazione formulata dalla Compagnia assicuratrice circa il mancato uso della cintura di sicurezza, dal momento che la circostanza era stata già discussa nell'ambito del procedimento penale senza trovare alcuna conferma, tenuto anche conto del fatto che, in conseguenza dell'urto del veicolo contro il manufatto stradale, lo stesso si era ribaltato più volte, rendendo superfluo ogni accertamento relativo all'utilizzo del sistema di contenimento;
- del pari, non poteva avere ingresso in questo giudizio neppure il preteso addebito mosso alla danneggiata per essere salita a bordo di un veicolo condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e ciò anche in quanto il Tribunale Penale aveva
6 escluso la responsabilità del relativamente al consumo di sostanze CP_3 stupefacenti tali da alterarne le condizioni di guida;
- ed infatti il Tribunale Penale aveva accertato che l'incidente dell'1.1.2009 si era verificato non perché il sig. fosse in stato di ebbrezza o di incoscienza per CP_3 aver assunto sostanze stupefacenti, ma solo perché era distratto dalla necessità di cercare con lo sguardo la propria ragazza, che a causa di un diverbio era scesa dal veicolo qualche attimo prima. In particolare, il Tribunale Penale nella motivazione della sentenza aveva evidenziato che “... le modalità specifiche del fatto inducono ad affermare che la negligenza e l'imprudenza dell'imputato, se non la sua imperizia (coincidente forse proprio con lo stato di ebbrezza di cui si è appena detto) risulterebbero chiare anche indipendentemente dall'inosservanza dell'art. 186 CdS. Infatti il urtò, CP_3 senza porre in essere alcuna manovra d'emergenza, e dunque senza neanche avvedersene, un ostacolo ben visibile e che non avrebbe potuto ignorare se solo avesse adottato una velocità minore e provveduto a controllare effettivamente e costantemente la strada davanti a sé, più che cercare con gli occhi altrove…”;
- la domanda attorea inoltre doveva trovare accoglimento anche oltre il limite del massimale previsto dalla polizza RCA, considerato il comportamento tenuto dalla
Compagnia che aveva costretto i danneggiati alla notifica dell'atto di precetto per il pagamento della provvisionale ed aveva omesso di esaminare la documentazione (medica e di spesa) tempestivamente messa a sua disposizione;
- la Compagnia assicuratrice doveva essere condannata per mala gestio poiché, nonostante avesse a disposizione tutti gli elementi richiesti per la liquidazione del danno, non aveva messo a disposizione l'intero massimale di polizza.
La sig.ra ha quindi avanzato richiesta di risarcimento del danno Parte_4 biologico, permanente e temporaneo, con applicazione della personalizzazione massima, nonché del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
I sigg.ri e hanno richiesto il risarcimento del Parte_2 Parte_3 danno non patrimoniale riflesso conseguente alla “…radicale trasformazione delle loro vite, inevitabilmente impegnate in larga misura nell'ausilio e nell'assistenza alla propria IG…”.
La sig.ra ha, altresì, avanzato richiesta di risarcimento del danno non Parte_3 patrimoniale subito iure proprio, quantificato nella misura del 10% di IP, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute.
7 I genitori della sig.ra hanno, infine, richiesto il rimborso delle spese di Pt_4 assistenza sostenute per la IG nonché di quelle sostenute per modificare strutturalmente l'appartamento in cui vivono allo scopo di renderne più agevole la fruizione da parte della stessa;
hanno, di poi, richiesto il rimborso delle spese future necessarie al fine di installare e manutenere un ascensore all'interno dell'abitazione.
1.2 La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 contestandone integralmente il contenuto e deducendo che:
- la sentenza penale passata in giudicato non precludeva l'accertamento del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c. per avere la stessa accettato il rischio di salire a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica e per non aver fatto uso dei mezzi di ritenzione;
- non era provato il danno biologico, permanente e temporaneo, nella misura chiesta dall'attrice, non potendo essere opposto alla Compagnia l'esito della Commissione
Medica INPS;
- il medico legale fiduciario sella Società convenuta aveva accertato che “…gli accertamenti clinici e strumentali effettuati nei mesi successivi all'incidente stradale non evidenziano alcuna lesione dell'organo della deambulazione…”;
- non aveva fondamento la domanda di un ulteriore risarcimento a titolo di personalizzazione massima;
- del pari infondata, in assenza di prova, era la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica;
- nella liquidazione dell'eventuale danno patrimoniale doveva tenersi conto degli emolumenti assistenziali corrisposti dall'INPS alla danneggiata, riconosciuta invalida al
100%, al fine di compensare il danno civilistico con le somme percepite dall'assicuratore sociale, tenuto conto che l' ha facoltà di agire in regresso nei confronti della CP_7
Compagnia assicuratrice;
- erano infondate e non provate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso avanzate dai genitori della vittima principale nonché del danno non patrimoniale lamentato dalla sig.ra ; Parte_3
- del pari da respingere erano le domande di risarcimento del danno patrimoniale quanto alle spese, presenti e future, sostenute dai genitori per l'assistenza e la cura a domicilio della IG e per la ristrutturazione della casa adibita ad abitazione familiare;
- non poteva, infine, essere accolta la domanda di condanna della Compagnia per mala gestio, dovendosi ascrivere il ritardo nella liquidazione del danno alla condotta della
8 danneggiata che aveva consentito a sottoporsi a visita medico legale solo in data 6 giugno
2015, rendendo impossibile l'istruzione del sinistro prima di tale data;
- la polizza assicurativa era stata stipulata per un massimale € 774.685,35. Da tale importo andavano detratte le somme già versate dalla Compagnia (€ 153.671,92 in favore di € 25.000 in favore di , € 25.000 in favore di Parte_1 Parte_2
€ 79.383,14 + € 65.000 in favore di ), con la Parte_3 CP_8 conseguenza che il massimale assicurativo residuo ancora disponibile ammontava ad €
429.630,31. Vista quindi l'incapienza del massimale residuo, doveva trovare applicazione la regola di ripartizione proporzionale del massimale di cui all'art. 140 D.lgs 209/2005.
1.3 La sig.ra si è costituita nel presente giudizio, contestando Controparte_2 unicamente il quantum debeatur e chiedendo che venisse accertata la mala gestio da parte della , per aver colposamente ritardato la liquidazione del danno e Controparte_1 la definizione del sinistro. La convenuta ha, altresì, chiesto la condanna della Compagnia al pagamento delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato ex art. 1917 co. 3 c.c.
1.4 Successivamente alla costituzione della sig.ra , la CP_2 Controparte_1 ha eccepito la tardività della domanda riconvenzionale (trasversale) formulata nei
[...] propri confronti dall'assicurata, contestandone anche nel merito il fondamento.
1.5 Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, dichiarata la contumacia del sig. istruito il giudizio mediante prova orale, ordine di Controparte_3 esibizione documentale ed espletamento di CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 1 gennaio 2009, alle ore 6.30 circa, in
Roma, in corrispondenza dell'intersezione tra Piazzale Labicano e Via Prenestina, ed ha interessato l'autovettura Volkswagen New Beetle con targa DK438LL, di proprietà di e condotta nell'occasione da con a bordo i Controparte_2 CP_3 CP_3 sigg.ri ed in qualità di trasportati. Parte_4 CP_8
Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Municipale di Roma Capitale che ha redatto apposito verbale di incidente, così ricostruendone la dinamica: “…il veicolo A proveniente da Via Casilina si immetteva a forte velocità su piazzale Labicano con
l'intento di svoltare a sinistra ma, a causa della stessa velocità, della pioggia battente e dello stato di alterazione del conducente conseguente all'assunzione di alcolici e stupefacenti il veicolo urtava il basamento di cemento della palina semaforica. A seguito
9 di ciò il veicolo subiva un ribaltamento…ed il forte urto provocava dei danni strutturali talmente gravi da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per permettere l'estrazione degli occupanti…”.
A seguito del sinistro, è stato rubricato, avanti al Tribunale di Roma ed a carico del sig.
il procedimento penale con RGNR n. 8920/2009 per i reati di cui Controparte_3 agli artt. 186 e 187 CdS e di cui all'art. 583 co. 3 c.p.
All'esito del menzionato procedimento, il Tribunale penale di Roma ha pronunciato la sentenza n. 4549/13 con la quale ha dichiarato il sig. colpevole dei Controparte_3 reati di cui agli artt. 186 CdS e 590 co. 3 c.p. (assolvendolo invece per il reato di cui all'art. 187 CdS), e condannandolo per l'effetto alla pena di otto mesi di reclusione e di un mese di arresto, oltre ad ammenda di Euro 2.000,00; ha, altresì, condannato il
[...] ed il responsabile civile, , al pagamento in favore delle CP_9 Controparte_1 parti civili costituite della provvisionale pari ad Euro 150.000,00 in favore della sig.ra ed Euro 25.000,00 ciascuno in favore dei sigg.ri Parte_4 Parte_2
e Parte_3
In sede di appello (cfr. sentenza della Corte di Appello n. 4111/2014) è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto alla contravvenzione di cui all'art. 186 del Codice della Strada (relativa alla condotta di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica); la sentenza di primo grado è stata poi confermata quanto al reato di cui all'art. 590 comma 3 cp, sul presupposto che il sig. - a causa CP_3 dell'alta velocità, della pioggia, e dello stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall'assunzione di bevande alcoliche (essendo risultato positivo all'alcol test con tasso superiore al 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l) - aveva cagionato il sinistro stradale al cui esito la sig.ra aveva riportato lesioni gravi. Con conferma delle statuizioni civili. Pt_4
Le statuizioni sono divenute irrevocabili all'esito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione, n. 33955/2016, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Nel provvedimento di primo grado, ormai passato in giudicato, si legge, in particolare, che la responsabilità penale doveva essere ascritta al sig. poiché “…il CP_3 sinistro ebbe luogo mentre l'imputato guidava, in condizioni di tempo pessimo, ad una velocità comunque inadeguata e lasciandosi distrarre dalla necessità di cercare con lo sguardo, in ora notturna, la ragazza che dall'auto era appena scesa, verosimilmente a seguito di un rapido diverbio che poteva averlo turbato ulteriormente, e per di più in stato d'ebbrezza…le modalità specifiche del fatto inducono ad affermare che la negligenza e l'imprudenza dell'imputato, se non la sua imperizia (coincidente forse
10 proprio con lo stato di ebbrezza di cui si è appena detto) risulterebbero chiare anche indipendentemente dall'inosservanza dell'art. 186 CdS. Infatti il urtò, CP_3 senza porre in essere alcuna manovra di emergenza, e dunque senza neanche avvedersene, un ostacolo ben visibile e che non avrebbe potuto ignorare se solo avesse adottato una velocità minore e provveduto a controllare effettivamente e costantemente la strada davanti a sé, più che cercare con gli occhi altrove…”.
Orbene, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel processo civile l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla commissione dello stesso da parte dell'imputato.
Si può, dunque, ritenere accertato in modo incontrovertibile che la responsabilità dell'evento, nonché delle lesioni personali prodotte alla sig.ra sia Parte_4 ascrivibile alla condotta di guida del sig. così come Controparte_3 dettagliatamente motivato dal giudice nella sentenza penale di condanna.
La difesa di ha chiesto di accertarsi il concorso della sig.ra Controparte_1 nella produzione delle lesioni, per avere la stessa accettato il rischio di salire a Pt_7 bordo di un veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica e per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza.
E' noto che “In via generale, ogniqualvolta un fatto integra al contempo un illecito civile ed un illecito penale, il giudice civile è legittimamente chiamato a compiere un autonomo accertamento dei fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile, proprio perché diversi da quelli rilevanti ai fini della condanna penale. Pertanto, in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale, nel processo civile, l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato” (cfr. Cass. 27901/2023), con l'unica eccezione quanto ai casi in cui vi sia stato accertamento, in sede penale e con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato, costituitosi parte civile
(cfr. Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26009).
Orbene, nel caso di specie, non essendosi il giudice penale pronunciato in merito al possibile concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c, spetta a questo giudicante esaminare la fondatezza o meno delle deduzioni formulate dalla Società convenuta.
11 Quanto al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, il CTU medico legale nominato nel corso del presente giudizio, ha valutato che: “…La natura e l'entità delle lesioni, nonché dei postumi permanenti da esse derivati e medicolegalmente accertati, risultano causalmente compatibili con la dinamica del sinistro per cui è causa, così come descritta agli atti, e con i mezzi in questione”. Con la locuzione “mezzi in questione” il CTU si è riferito ai sistemi di ritenzione (oggetto del quesito n. 1 di cui al verbale di conferimento incarico).
Peralto, tenuto conto della tipologia di lesioni riportate dalla sig.ra (trauma Pt_4 cranico non commotivo;
trauma del bacino con frattura delle alette sacrali bilateralmente) nonché del fatto che il veicolo, dopo aver colpito il cordolo di cemento, si era capovolto più volte su sé stesso (cfr. sentenza Trib. penale e verbale di incidente), risulta del tutto ininfluente l'utilizzo o meno dei mezzi di ritenzione da parte della trasportata la quale, per effetto del “cappotamento” della vettura, ha verosimilmente impattato più volte contro i montanti e le strutture interne dell'abitacolo, procurandosi i traumi sopra indicati. Deve inoltre osservarsi come il medico fiduciario della , Dr. Controparte_1 Per_1
, non ha, nella propria relazione, fatto alcuna menzione circa l'eventuale
[...] incompatibilità delle lesioni subite con il corretto uso delle cinture di sicurezza ed anzi, a pag. 8 del proprio elaborato (cfr. doc. 10 comparsa cost. , ha esplicitamente CP_10 riportato la dicitura “OK” in corrispondenza della sezione dedicata agli “ausili di sicurezza”.
Per tutto quanto considerato, dunque, l'eccezione non è fondata e deve essere respinta.
ha, inoltre, invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per avere la Controparte_1 danneggiata consentito a farsi trasportare da soggetto in condizioni di alterazione psico fisica dovuta all'ebrezza alcolica.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in conformità alle norme poste dal diritto unionale, “obiettivo del legislatore comunitario è includere tutte le persone trasportate nei benefìci assicurativi (salvo ovviamente il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illegale), e che questo obiettivo verrebbe posto
a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell'incidente… un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d'intossicazione del conducente…resta salva, però, la responsabilità dei
12 passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico... l'eventuale concorso colposo del passeggero alla concausazione del sinistro andrà accertato con giudizio sintetico a posteriori, e non con giudizio analitico a priori.
Si tratterà dunque di vagliare, caso per caso, le condizioni della vittima e quelle del conducente;
l'entità del tasso alcolemico;
le circostanze di tempo e di luogo;
la prevedibilità del rischio. Il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricadrà
a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima è fatto impeditivo od estintivo della pretesa attorea, e il fatto costitutivo della relativa eccezione va dimostrato da chi la solleva…” (Cass. Civ. 24920/24).
Tanto premesso, dagli atti di causa, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel procedimento penale (cfr. dichiarazioni e CP_8 Testimone_1 in sent. penale doc. 1 atto di citazione), è emerso che il prima
[...] CP_3 di porsi alla guida dell'autovettura, aveva consumato solo una bevanda alcolica e che non presentava i segni di stordimento tipici dell'ebrezza alcolica;
ha aggiunto il teste CP_8 che, ove avesse percepito lo stato di alterazione psico fisica del di certo CP_3 non sarebbe salito sul veicolo.
A ciò si aggiunga che, sebbene sia stato riscontrato sulla persona del un CP_3 tasso alcolemico superiore a quello legalmente consentito, il giudice penale ha accertato che “…le modalità specifiche del fatto inducono ad affermare che la negligenza e
l'imprudenza dell'imputato, se non la sua imperizia (coincidente forse proprio con lo stato di ebbrezza di cui si è appena detto) risulterebbero chiare anche indipendentemente dall'osservanza dell'art. 186 CdS…” (cfr. sent. penale pag. 10).
Oltre a quanto osservato, si rileva che la Compagnia assicuratrice non ha in ogni caso fornito la prova obiettiva della percezione dello stato di ebbrezza del conducente da parte della sig.ra tanto che non può in nessun caso muoversi alla stessa un Pt_4 rimprovero specifico e, di conseguenza, decurtare il compendio risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Anche l'eccezione in discussione risulta infondata e deve, dunque, essere respinta, con la conseguenza che nessun addebito può essere mosso alla danneggiata la quale, pertanto, avrà diritto al risarcimento del danno in misura integrale.
3. Sulla liquidazione del danno
3.1 Danno patrimoniale e non patrimoniale occorso a Parte_4
13 In conseguenza del sinistro la sig.ra ha subito lesioni personali che Parte_4 il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “a) trauma cranico non commotivo;
b) trauma del bacino con frattura delle alette sacrali bilateralmente.”
Il CTU ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 60 di I.T.A, di gg.
75 di I.T.P al 75% e di gg. 120 di I.T.P. al 50%, con una IP in termini di danno biologico nella misura del 45%. Ha riferito che sono state prodotte agli atti spese mediche e di cura per Euro 36.051,45, giudicate congrue e pertinenti al sinistro.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre farsi applicazione dei criteri di cui alle Tabelle formulate dal Tribunale di Roma.
Pur dandosi, infatti, atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 20 anni) può essere così quantificato:
- euro 308.764,06 per invalidità permanente (45%);
- euro 22.956,15 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 7.815,00 per inabilità temporanea totale (euro 130,25x60 gg.)
14 - euro 7.326,75 per inabilità temporanea parziale al 75% (euro 97,69x75 gg.)
- euro 7.814,40 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 65,12x120 gg.)
e così in totale euro 331.720,21.
Si ritiene equo liquidare, viste le tabelle romane, altresì, alla danneggiata una somma a titolo di danno morale subiettivo, di Euro 100.000,00, anche alla luce della sentenza delle
SS.UU della Corte di Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del lungo disagio subito dall'attrice a seguito dei traumi riportati, dell'intervento chirurgico, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad Euro 36.051,45.
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad
Euro 467.771,66.
La sig.ra ha, poi, avanzato richiesta di risarcimento del danno Parte_4 patrimoniale conseguito all'evento che avrebbe determinato una perdita di chance nonchè la totale compromissione della capacità lavorativa specifica in ragione della ridotta deambulazione e del “disturbo neuropsicologico complesso su basi cognitive” riportato.
In merito alla pretesa avanzata, la danneggiata si è riportata le conclusioni cui è pervenuto il proprio consulente medico il quale testualmente ha affermato che la sig.ra Pt_7
“…sulla base dei bilanci valutativi neuropsichiatrici eseguiti…non sia in grado di riprendere un normale corso di studi e di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Tutto ciò determina un'incapacità lavorativa pari al 100%...”.
Sul punto, il CTU nel proprio esame obiettivo ha riferito, tra l'altro: “…deambulazione e passaggi posturali espletabili in autonomia…Vista: utile. Udito: ode la voce di conversazione. Esame psichico: soggetto lucido, orientato nel tempo, nello spazio e alle persone;
contegno decoroso e comportamento congruo e consono alla situazione;
attenzione spontanea e conativa stabile e conservata;
capacità percettiva pronta e corretta, non riferite dispercezioni;
non alterazioni logico-formali del pensiero;
non evidenti alterazioni del tono dell'umore; intelligenza nei limiti, critica e giudizio congrui, non rallentamento ideativo…”.
Ad analoghe conclusioni, peraltro, è pervenuta anche la Commissione Disabilità Inps la quale, nella comunicazione alla danneggiata del 26 agosto 2013 (cfr. doc. 9 comparsa
, così testualmente ha descritto l'esame obiettivo della danneggiata: “…buone CP_10 condizioni generali, eloquio fluido, sensorio integro…deambulazione autonoma con
15 appoggio cautelativo e lieve zoppia…Diagnosi: algodistrofia post traumatica del bacino, portatrice di neurostimolatore peridurale, sofferenza del nervo pudendo, disturbo misto dello svuotamento vescicale…”. Anche da tale accertamento non si ricavano, dunque, né impedimenti insuperabili alla deambulazione né tantomeno una riduzione delle facoltà psico-cognitive.
Il consulente d'ufficio non ha, inoltre, ravvisato alcuna incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata, limitandosi a riferire che gli esiti invalidanti comporteranno solo una incidenza sulla cenestesi lavorativa.
Tanto considerato, si deve ritenere che i postumi permanenti reliquati alla non Pt_4 siano tali da precluderle la continuazione del corso di studio intrapreso né tantomeno di svolgere, sia pure con maggiore usura e difficoltà, l'attività di operatore dei servizi sociali ovvero attività consistente in una prestazione intellettiva analoga.
Peraltro, risulta che alla danneggiata è stato riconosciuto il diritto a percepire la pensione di invalidità (cfr. doc. depositato in data 6 dicembre 2022 nel fascicolo telematico) che, dall'anno 2014, è stata regolarmente corrisposta. Quandanche si fosse riconosciuto un danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica – ciò che tuttavia è da escludersi- avrebbe comunque dovuto operare il principio della compensatio lucri cum damno, con conseguente decurtazione degli importi (cfr. Cass. 11657/22 e 6031/2025).
Ciò detto, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica mentre deve provvedersi al c.d.
“appesantimento” della percentuale di danno biologico per l'accertata cenestesi lavorativa.
Sulla cenestesi lavorativa, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la stessa debba essere intesa quale “compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione” (Cass. Civ. 28988/19).
Orbene, tenuto conto delle lesioni subite dalla vittima, ritiene questo giudice di appesantire il capitale liquidato a titolo di danno biologico nella misura del 20%, per un importo pari ad Euro 61.752,81.
In conclusione, il danno complessivo spettante alla sig.ra ammonta Parte_4 ad Euro 529.524,47, al lordo dell'acconto già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice.
3.2 Sul danno non patrimoniale riflesso lamentato dai sigg.ri e Parte_2
Parte_3
16 I genitori della danneggiata principale hanno avanzato richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso, in considerazione della radicale trasformazione delle loro vite impegnate in larga misura nell'ausilio e nell'assistenza prestata alla propria IG.
In particolare, hanno dedotto che in conseguenza dell'incidente, hanno dovuto: assistere la IG in occasione dei numerosi ricoveri ospedalieri, visite specialistiche e spostamenti;
assistere la IG mentre affrontava la mortificazione e vergogna della perdita delle naturali funzioni fisiologiche;
modificare tutta la loro vita in funzione delle gravissime lesioni subite dalla IG;
sopportare la frustrazione di assistere alla perdita di tutte le sue opportunità lavorative e di vita di relazione.
Orbene, è' affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità che
“ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (cfr Cass. n. 8546 del 2008).
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
Peraltro, non sussiste alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
Per determinare la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice “dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione
17 dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”
(Cass.Ord. 13540/23).
Nel caso di specie, tenuto conto del significativo grado di invalidità permanente accertato dal CTU, deve ritenersi accertato, anche in via presuntiva, che, in ragione del rapporto parentale intercorrente tra le parti nonché della stabile e comprovata convivenza tra le stesse, i genitori della vittima primaria abbiano subito e continueranno a patire in futuro un intenso patema d'animo ed un rilevante sconvolgimento delle abitudini di vita in ragione delle gravi lesioni subite dalla propria congiunta.
A tale riguardo si riportano anche le considerazioni svolte dal giudice penale il quale testualmente riporta che “…non può non prendersi in considerazione la stessa radicale trasformazione delle vite del e della , inevitabilmente impegnati in larga Pt_4 Pt_3 misura nell'ausilio e nell'assistenza alla propria IG…” (cfr. pagg. 12-13 sentenza penale).
La domanda, dunque, deve essere accolta. Per la quantificazione del danno, così come affermato dalla Corte di Cassazione, deve farsi riferimento ai parametri tabellari formulati dal Tribunale di Roma.
Il sistema di calcolo concepito dal Tribunale romano prevede un importo base per la componente del danno morale (sub specie di dolore, vergogna, paura, disperazione, ansia ed incertezza in ordine al futuro del congiunto) ed uno per la componente dinamico – relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Detti importi sono stati quantificati per l'anno 2025 in Euro 3.533,06 per il danno relativo all'aspetto interiore ed in un importo compreso tra Euro 3.533,06 e 2.491,65 in funzione della presenza o meno del riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del risarcimento da parte del responsabile civile.
La tabella prevede, poi, un sistema a punti da computare in ragione della tipologia del rapporto parentale, dell'età del danneggiato, dell'età del soggetto istante nonché dei coefficienti variabili in relazione al numero di soggetti da cui è composto il nucleo familiare.
Passando alla quantificazione del danno per il caso in esame, la somma spettante alla sig.ra viene calcolata come segue: Parte_3
20 punti per il rapporto parentale
18 9 punti per l'età del danneggiato
4 punti per l'età del congiunto
- 33 punti X coeff. 0.8
- 26,4 X 6.024,71 (3.533,06 per danno soggettivo + 2491,65 per sconvolgimento vita, decurtato per riconoscimento del diritto alla indennità di assistenza da parte dell'INPS, così come documentato)
- 159.052,34 x IP 45%
- Euro 71.573,55.
Relativamente alla posizione del sig. il danno viene calcolato come Parte_2 segue:
20 punti per il rapporto parentale
9 punti per l'età del danneggiato
4 punti per l'età del congiunto
- 33 punti X coeff. 0.8
- 26,4 X 6.024,71 (3.533,06 per danno soggettivo + 2491,65 per sconvolgimento vita, decurtato per riconoscimento del diritto alla indennità di assistenza da parte dell'INPS, così come documentato)
- 159.052,34 x IP 45%
- Euro 71.573,55.
3.3 Sul danno non patrimoniale biologico della sig.ra Parte_3
La sig.ra ha avanzato richiesta di risarcimento del danno da Invalidità Parte_3 permanente subito in ragione della necessità di adempiere alle necessarie attività di assistenza e cura della IG . In particolare, ha dedotto di dover sostenere Parte_4 fisicamente la IG per l'espletamento delle attività quotidiane (doccia, sollevamento dal letto, sollevamento per attività defecatoria e di minzione ecc…). Lo svolgimento di tali attività avrebbe determinato nell'attrice un danno da invalidità permanente non inferiore al 10%.
Al riguardo, tuttavia, in assenza di documentazione medica, già ritenuta del tutto esplorativa la CTU richiesta, tale voce di danno in assenza di prova, non può essere riconosciuta.
19
3.4 Sul danno patrimoniale rivendicato dai sigg.ri e Parte_2 [...]
Parte_3
I sigg.ri e hanno avanzato: a) richiesta di rimborso Parte_2 Parte_3 della somma pari ad Euro 103.597,60 impiegata per l'assistenza e la cura della IG
; b) richiesta di rimborso delle spese, già sostenute, e di quelle future, pari Parte_4 complessivamente ad Euro 119.345,00, necessarie per l'adeguamento dell'abitazione familiare in ragione delle condizioni di disabilità della IG;
c) richiesta di rimborso della somma di Euro 89.860,00 necessaria all'installazione di un ascensore, oltre ai costi di manutenzione dello stesso.
Le richieste avanzate sono state corredate unicamente dalla copia di alcuni preventivi emessi dalle ditte consultate dai coniugi per l'espletamento dei lavori. Parte_8
Allo stato, le parti attrici non hanno fornito la prova né della necessità di sostenere la spesa preventivata né tantomeno la riconducibilità causale della stessa alle lesioni personali subite dalla Pt_4
I preventivi di spesa, invero, non costituiscono prova del danno subito ma costituiscono mere allegazioni difensive.
D'altro canto, dall'esame medico legale condotto dal consulente d'ufficio non è stato accertato a carico della danneggiata alcun significativo problema di deambulazione né tantomeno sono state riscontrate altre particolari necessità che richiedono l'adeguamento dell'abitazione familiare alle asserite disabilità della sig.ra Pt_4
Per tali motivi, la domanda risulta non provata e, pertanto, deve essere respinta.
4. Acconti, interessi e rivalutazione monetaria
L'assicurazione, in data 20 maggio 2014, ha versato acconti di euro 153.671,91 alla sig.ra ed euro 25.000,00 ciascuno ai sigg.ri e Parte_4 Parte_2 [...]
. Parte_3
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato,
20 per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n.
6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale gli acconti versati (e così rispettivamente per euro 186.865,04, 30.400,00 e 30.400,00 all'attualità), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto gli acconti rivalutati. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, rispettivamente di € 342.659,43 in favore della sig.ra ed Euro 41.173,55 ciascuno in favore dei sigg.ri Parte_4 Parte_2
e .
[...] Parte_3
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla presente sentenza;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al
“quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale.
Tali essendo gli importi al cui pagamento devono condannarsi i convenuti in solido, la questione del massimale, rilevante nei solo confronti della compagnia assicurativa, dovrà essere esaminata separatamente, nel prossimo capo.
5. Sulla richiesta di condanna ultra massimale
La ha dedotto che il massimale assicurato ammonta ad Euro Controparte_1
774.685,35 e che è stato già corrisposto ai danneggiati (ivi incluso il sig. CP_8 altro trasportato) l'importo complessivo pari ad Euro 348.055,05, residuando così un massimale disponibile pari ad Euro 426.630,30.
21 Orbene, parte attrice ha chiesto, tra l'altro, la condanna della Compagnia assicuratrice per la c.d. mala gestio impropria, dovuta al colpevole ritardo nella messa a disposizione del massimale in favore dei danneggiati.
Come noto, la mala gestio impropria è una definizione convenzionale con cui spesso si indica la mora debendi dell'assicuratore. Essa riguarda il rapporto con il danneggiato (e non con l'assicurato come la mala gestio propria) e nell'ambito di tale rapporto l'assicuratore assume la veste di debitore (e non di mandatario o gestore di affari altrui).
La mora dell'assicuratore consiste nel colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria e comporta l'effetto di obbligare la compagnia a rispondere economicamente oltre il massimale convenuto ma solo a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. 24893/23).
Orbene, deve premettersi che il massimale in parola era capiente:
a) alla data del sinistro (1.1.12009), e ciò con riferimento agli importi indicati nella presente sentenza, ma devolutati, in base agli indici ISTAT, a tale data;
b) alla data del 20.5.2014 (data dei pagamenti eseguiti a titolo di acconto), e ciò anche tenuto conto della sorte dovuta a tale data (siccome devalutata), degli interessi medio tempore maturati sulla somma via via rivalutata (secondo i criteri già indicati sub 4) e delle somme complessivamente corrisposte al sig. CP_8
c) ugualmente capiente era il massimale alla data dell'1.7.2015, quando, sottoposta a visita medio legale la sig.ra l'assicurazione ha negato l'ulteriore risarcimento Pt_4
(e ciò sia in ragione della sottostima degli esiti del sinistro, sia di un concorso colposo rivelatosi inesistente). A Tale data infatti, tenuto conto della sorte, degli interessi medio tempore maturati (di cui ai criteri sub 4) e delle somme corrisposte al sig. CP_8
l'importo del massimale (euro 774.685,35) continuava ad essere capiente.
Il superamento del massimale si è verificato solo dopo, a fronte del maturare degli interessi sulle somme ancora dovute e dell'operatività della rivalutazione successiva.
Ciò è avvenuto in data posteriore a quella in cui l'assicurazione ha potuto sottoporre a visita medico legale la sig.ra (in ciò dandosi risposta alle argomentazioni Pt_4 dell'assicurazione in ordine alla mancata collaborazione del danneggiato, che non ha avuto rilevanza, visto che, quando il medesimo ha collaborato all'adempimento, il massimale era ancora capiente).
Nel caso di specie risulta per tabulas l'inadempimento della Compagnia assicuratrice, la quale, nonostante il tempo trascorso dalla verificazione dell'evento, ha omesso di corrispondere agli attori, entro i termini di legge (e comunque alla data dell'1.7.2015,
22 quando il massimale era ancora capiente), l'intero compendio risarcitorio, siccome determinato dallo scrivente Giudice a fronte delle risultanze istruttorie.
Alla data dell'1.7.2015, infatti, l'assicurazione avrebbe potuto mettere a disposizione l'intero importo del risarcimento (che non eccedeva il massimale), avendo avuto piena contezza della responsabilità del proprio assicurato, per essere stata parte del procedimento penale (già definito in primo grado con sentenza del 2014), nel quale peraltro non erano emersi elementi che giustificassero l'attribuzione di un concorso di colpa della danneggiata. Si ribadisce peraltro che il medico fiduciario della
[...]
, Dr. , non aveva, nella propria relazione, fatto Controparte_1 Persona_1 alcuna menzione circa l'eventuale incompatibilità delle lesioni subite con il corretto uso delle cinture di sicurezza ed anzi, a pag. 8 del proprio elaborato (cfr. doc. 10 comparsa cost. , aveva esplicitamente riportato la dicitura “OK” in corrispondenza della CP_10 sezione dedicata agli “ausili di sicurezza”. Ugualmente non era emerso, in sede penale, che il conducente si fosse messo alla guida in stato di evidente alterazione dovuta all'assunzione di alcol.
Ciò posto, non sussiste giustificato motivo nel ritardo con il quale il massimale è stato messo a disposizione degli aventi diritto, sicché, in ragione di quanto esposto, con riguardo alla mala gestio impropria, la Compagnia deve essere condannata a corrispondere ai danneggiati l'intero importo, siccome indicato sub 4 (atteso che il medesimo ha superato il massimale solo all'esito della rivalutazione e degli interessi maturati successivamente alla mancata corresponsione degli importi, che, alla data dell'1.7.2015, erano inferiori al massimale).
6. Sulla domanda di manleva dell'assicurato e di condanna al pagamento delle spese di lite.
La sig.ra si è costituita in data 18.1.2021 svolgendo domande Controparte_2 riconvenzionali, cd. trasversali, nei confronti della compagnia assicurativa.
Deve tuttavia darsi atto della tardiva costituzione della parte (al riguardo, alla prima udienza, in data 15.1.2020, era stato ordinato il rinnovo della notifica alla parte, con rinvio al 18.1.2021, sicché la sig.ra avrebbe dovuto costituirsi venti giorni prima di CP_2 tale data, onde poter utilmente svolgere domande riconvenzionali, ma tale termine non è stato rispettato).
Le domande risultano, dunque, tardive e non possono essere esaminata nel merito.
7. Sulla regolamentazione delle spese di lite
23 Le spese di lite, nei rapporti tra attori e convenuti, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Lo scaglione e le maggiorazioni vengono calcolati tenuto conto che (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367):
a) “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del
2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”.
b) “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).
Spese compensate nei rapporti tra e compagnia assicurativa. Controparte_2
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
24 1) dichiara che il sinistro per cui è causa è stato determinato in via esclusiva dalla condotta di guida del sig. Controparte_3
2) condanna la , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 solido, a pagare in favore della signora a titolo risarcitorio per i Parte_4 danni subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di Euro € 342.659,43 determinato come in motivazione;
in favore dei sigg.ri e Parte_2 [...]
l'importo complessivo di Euro € 41.173,55 ciascuno, determinato come in Parte_3 motivazione;
oltre, per tutti, lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna la , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 solido, a rimborsare ai sigg.ri e Parte_4 Parte_2 Parte_3
(in solido dal lato attivo) le spese di lite che liquida in euro 26.000,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre ad Euro 871,10 per rimborso spese non imponibili;
4) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla sig.ra
[...]
; CP_2
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico della , di Controparte_1 [...]
e di in solido. CP_3 Controparte_2
Roma, 1.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica nella persona del giudice unico, dott.ssa Daniela D'Auria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1746/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi, trattenuta in decisione in data 14 maggio 2025, con termine per memorie di repliche al 3 settembre 2025, e vertente
TRA
, e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, con il patrocinio dell'Avvocato Elisabetta Marini
[...]
ATTORI
E
, con il patrocinio degli Avvocati Gaetano LE e Controparte_1
OS IV LE
CONVENUTA
NONCHE'
, con il patrocinio dell'Avv. Annamaria Lovelli Controparte_2
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONLUSIONI DELLE PARTI
1 Cfr note di trattazione scritta per l'udienza del 14 maggio 2025, e, segnatamente
, e : “Piaccia all'Ecc.mo Parte_1 Parte_2 Parte_3
Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità del SI. , della SI.ra Controparte_3 CP_4
e di , in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra
[...] Controparte_5 loro… nella causazione dell'incidente stradale che si verificava in Roma, il 01.01.2009…
Per l'effetto di quanto sopra, condannare i SInori , e Controparte_3 CP_4
nonché , in persona del legale rapp.te pro tempore, in solido tra
[...] Controparte_5 loro e ciascuno per il proprio titolo e ragione, a risarcire tutti i danni patiti, in ogni caso oltre interessi e rivalutazioni dal dì del sinistro sino all'effettivo soddisfo, come di seguito specificati. In favore della : accertare, dichiarare e Parte_4 liquidare l'integrale danno non patrimoniale patito che si quantifica in: - € 1.104.350,69 per il grado di Invalidità Permanente dell‟85%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice;
- € 22.120,00 per 200 giorni
d'invalidità temporanea totale, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata;
- € 11.060,00 per ulteriori 200 giorni d'invalidità temporanea parziale al 50%, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata;
- € 916.611,07 a titolo di ulteriore danno non patrimoniale nella misura dell'83%, pari alla massima oscillazione del danno biologico permanente come prevista dalla Tabella in uso presso il Tribunale di Roma per l'anno 2019, per tenere conto e liquidare tutti gli aspetti del danno non patrimoniale, ivi compreso il danno morale, alla c.d. vita di relazione o relazionale e/o esistenziale nonché il danno estetico o comunque lo si voglia qualificare, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice. In favore della : accertare, dichiarare e liquidare altresì Parte_4
l'integrale danno patrimoniale patito per la perdita di chance;
per la totale perdita della capacità lavorativa anche specifica di addetto ai servizi sociali, che si ritiene equo stimare e quantificare in base al c.d. triplo della pensione sociale per l'importo complessivo di € 803.790,00 (giusto il conteggio su esposto) ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice, anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. In favore dei Pt_5 Parte_2
E : accertare, dichiarare e liquidare il danno non
[...] Parte_3 patrimoniale riflesso che per tutto quanto su esposto, tenuto conto del criterio equitativo in uso presso il Tribunale di Roma (Tabella per l'anno 2019), si indica nell'importo di €
208.800,00 per ciascun genitore (€ 417.600,00 in totale per entrambi i genitori), da cui
2 si deve sottrarre la provvisionale penale di € 50.000,00 (€ 25.000,00 per ciascun genitore) con conseguente liquidazione dell'importo di € 183.800,00 per ciascun genitore
(€ 367.600,00 in totale per entrambi i genitori), ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice, anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. In favore della : accertare, dichiarare Parte_6
e liquidare il danno per l'invalidità permanente non inferiore al 10% di IP nella misura non inferiore ad € 16.586,36, oltre spese mediche per € 662,50, salvo ulteriori da produrre nei termini di legge, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata
e ritenuta congrua dal Giudice, anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. In favore dei E : alla luce di Pt_5 Parte_2 Parte_3 tutto quanto su esposto, accertare, dichiarare e liquidare il danno patrimoniale per
l'assistenza e la cura della IG , come da dettagliato elenco che si allega, per Parte_4 un importo complessivo di € 103.597,60, salvo altre, errori o omissioni, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. Accertare e dichiarare, inoltre, che per adeguare l'abitazione in Sesto San Giovanni allo stato di disabilità della IG
(ristrutturazione del bagno, apposizione di montascale, apertura di varchi per la sedia a rotelle) i sigg.ri e hanno sostenuto spese in economia per l'importo di € Pt_4 Pt_3
12.000,00 e prevedono come necessarie ulteriori opere per le quali hanno acquisito preventivi della somma di € 107.345,00 che si chiede di liquidare in favore degli attori, ovvero nella misura maggiore o minore che sarà accertata e ritenuta congrua dal Giudice anche, eventualmente, secondo criterio equitativo. Si chiede, pertanto, di liquidare in favore dei sigg.ri e le somme suddette ovvero i Parte_2 Parte_3 maggiori o minori importi che siano accertati e ritenuti congrui dal Giudice, oltre alle somme dovute per l'installazione di un vero e proprio ascensore per il costo pari ad €
89.860,00 (con costi di manutenzione pari ad € 5.000,00 annui per l'età media della sig.ra , per un importo complessivo di € 315.000,00). Con condanna Parte_4 di , in persona del legale rapp.te pro tempore, ultra massimale per le Controparte_5 ragioni sopra esposte. Con vittoria del compenso professionale, delle spese, del rimborso delle spese forfettarie ex D.M. 55/2014 e ss. oltre Iva e Cpa, come per legge…”.
: “Piaccia al Tribunale civile di Roma, respinta ogni contraria Controparte_1 istanza ed eccezione: 1) Respingere ogni domanda proposta da nei Parte_1 confronti della , perché inammissibile, infondata in fatto e diritto Controparte_1
e comunque non provata. Subordinatamente accertare come congruo e satisfattivo il
3 pagamento delle somme già versate in favore della stessa, ad oggi pari a € 153.671,92, tenuto conto del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.. In ogni caso limitare la condanna di nei limiti del massimale residuo, tenuto Controparte_1 conto della riduzione proporzionale del massimale fra gli aventi diritto 2) Respingere ogni domanda proposta da e perché Parte_2 Parte_3 inammissibile e infondata in fatto e diritto e comunque non provata. In via subordinata accertare la congruità dei pagamenti di € 25.000 eseguiti in favore di ciascuno, tenuto conto del concorso di colpa della sig.ra . In ogni caso limitare la Parte_1 condanna di nei limiti del massimale residuo, tenuto conto della Controparte_1 riduzione proporzionale del massimale fra gli aventi diritto. In via riconvenzionale accertare e dichiarare l'applicabilità dell'art. 140 D.Lgs. 209/05 e, nei limiti del residuo massimale di € 426.630,31, dichiarare le somme eventualmente dovute dalla
[...]
a ciascuno dei soggetti danneggiati per i danni loro subiti in Controparte_1 conseguenza del sinistro descritto in narrativa, anche tenuto conto dei pagamenti già effettuati. Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario del 15% ex art. 14 D.M. 55/14, IVA e CAP come per legge;
salvo ogni altro diritto nella più ampia e generale formula…”.
: “Piaccia all'On. Tribunale adito, respinta e disattesa ogni Controparte_2 contraria istanza, in virtù di tutti i motivi esposti in narrativa, in via principale rigettare la domanda attrice in punto di quantum debeatur. In subordine, nella denegata ipotesi di soccombenza, accertare e dichiarare l'obbligo di a tenere indenne la Controparte_5
SI.ra di ogni somma che sarà tenuta a corrispondere agli attori per Controparte_2
i fatti di cui è causa. Sempre in subordine, accertare la mala gestio di nella CP_5 gestione del sinistro e liquidazione dei danni come ex adverso patiti e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rapp.te pro tempore, a tenere indenne Controparte_5 la sig.ra anche ultra massimale di ogni somma che sarà tenuta a Controparte_2 corrispondere agli attori per i fatti di cui è causa. In ogni caso, condannare la CP_5 al ristoro delle spese giudiziali sopportate dalla SI.ra , così
[...] Controparte_2 come sancito dall'art. 1917, co. 3, c.c…”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 e hanno convenuto in Parte_4 Parte_2 Parte_3 giudizio la , e , Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
4 chiedendone la condanna in solido al risarcimento di tutti i danni – quantificati complessivamente in Euro 3.780.723,22,00– subiti nel sinistro verificatosi in Roma, in data 1 gennaio 2009.
In particolare, gli attori hanno dedotto che:
- in data 1 gennaio 2009 la sig.ra stava viaggiando in qualità di Parte_4 trasportata sul sedile posteriore del veicolo Volkswagen Beatle Tg. DK438LL, di proprietà della sig.ra e condotto nell'occasione dal sig. Controparte_4 CP_3
[...]
- il sig. in stato di ebbrezza alcolica e conducendo il veicolo ad una velocità CP_3 inadeguata, si era distratto per cercare con lo sguardo una ragazza che era appena scesa dalla sua auto ed aveva perso il controllo del mezzo andando ad impattare contro un ostacolo fisso;
- in sede penale, con sentenza n. 4549/2013, era stata accertata la responsabilità del sig. nella determinazione delle lesioni occorse alla trasportata, con condanna CP_3 dell'imputato e del responsabile civile (la ) a risarcire il danno Controparte_1 subito dalle parti civili costituite, con una provvisionale pari ad € 150.000,00 in favore della sig.ra ed € 25.000,00 in favore di ciascuno dei genitori;
Parte_4
- la aveva proposto appello e la Corte d'Appello Penale di Roma, Controparte_1 con la sentenza n. 4111/2014, aveva confermato la responsabilità del sig. CP_3 nonché tutte le statuizioni civili;
- le statuizioni penali erano passate in giudicato all'esito di sentenza di improcedibilità emessa dalla Corte di Cassazione;
- a seguito della sentenza della Corte d'Appello Penale di Roma, e precisamente in data
27.05.2014, la aveva provveduto al pagamento della Controparte_1 provvisionale liquidata dal Tribunale di Roma, corrispondendo alla sig.ra Parte_4 la somma di Euro € 153.671,92 ed ai sigg.ri e
[...] Parte_2 Parte_3
la somma di € 25.611,99 ciascuno, comprensive degli interessi legali maturati fino a
[...] quella data;
- la Compagnia assicuratrice, a seguito della stabilizzazione dei postumi invalidanti, aveva sottoposto la danneggiata a visita medico legale presso un proprio consulente di fiducia il quale aveva quantificato il danno come segue: IP 35%, ITA 60 gg, ITP al 75%
60 gg ed ITP al 50% 120 gg.;
- la Società convenuta, effettuato il conteggio del danno sulla base dei parametri in uso presso il Tribunale di Milano, con missiva dell'1 luglio 2015 aveva comunicato alla
5 danneggiata di ritenere satisfattiva la somma già liquidata, e ciò in considerazione di un preteso, ma insussistente, contributo causale ascrivibile alla stessa nella misura del 40% per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e per avere accettato il rischio di viaggiare su un veicolo condotto da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- la sentenza irrevocabile di condanna penale a carico del ai sensi dell'art. CP_3
651 c.p.p. svolgeva efficacia di giudicato nell'odierno giudizio civile quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso;
- in particolare, la sentenza penale aveva condannato il per i reati “... di cui CP_3 all'art. 186 lett. b) del C.d.S. perché si poneva alla guida del veicolo VW New Beetle Tg.
DK438LL in stato di ebbrezza conseguente all'uso di bevande alcoliche con tasso superiore al 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l (mg/dl 143,94); ... di cui all'art. 590 terzo comma
c.p., perché provenendo da via Casilina ad elevata velocità, con l'intento di svoltare a sinistra verso Piazza di Porta Maggiore alla guida dell'autoveicolo Tg. CP_6
DK438LL, giunto su piazzale Labicano, a causa dell'alta velocità, della pioggia, dello stato di ebbrezza e di alterazione ... di bevande alcoliche, essendo risultato positivo all'alcol test con tasso superiore al 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l (mg/dl 143,94) ed altresì ai cannabinoidi, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e violazione delle norme del codice della strada (art. 142 C.d.S., art. 186 C.d.S. e 187 C.d.S.) andava a scontrarsi violentemente con il basamento di cemento della palina semaforica, così cagionando alla
, terza trasportata dal veicolo condotto dal lesioni Parte_1 CP_3 gravi consistenti in trauma contusivo del cranio con ferita LC e frattura al sacrale destra
e sinistra, con prognosi di giorni clinici 30 e trattamento incruento con riposo a letto per
6/8 settimane...”;
- era infondata la contestazione formulata dalla Compagnia assicuratrice circa il mancato uso della cintura di sicurezza, dal momento che la circostanza era stata già discussa nell'ambito del procedimento penale senza trovare alcuna conferma, tenuto anche conto del fatto che, in conseguenza dell'urto del veicolo contro il manufatto stradale, lo stesso si era ribaltato più volte, rendendo superfluo ogni accertamento relativo all'utilizzo del sistema di contenimento;
- del pari, non poteva avere ingresso in questo giudizio neppure il preteso addebito mosso alla danneggiata per essere salita a bordo di un veicolo condotto da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e ciò anche in quanto il Tribunale Penale aveva
6 escluso la responsabilità del relativamente al consumo di sostanze CP_3 stupefacenti tali da alterarne le condizioni di guida;
- ed infatti il Tribunale Penale aveva accertato che l'incidente dell'1.1.2009 si era verificato non perché il sig. fosse in stato di ebbrezza o di incoscienza per CP_3 aver assunto sostanze stupefacenti, ma solo perché era distratto dalla necessità di cercare con lo sguardo la propria ragazza, che a causa di un diverbio era scesa dal veicolo qualche attimo prima. In particolare, il Tribunale Penale nella motivazione della sentenza aveva evidenziato che “... le modalità specifiche del fatto inducono ad affermare che la negligenza e l'imprudenza dell'imputato, se non la sua imperizia (coincidente forse proprio con lo stato di ebbrezza di cui si è appena detto) risulterebbero chiare anche indipendentemente dall'inosservanza dell'art. 186 CdS. Infatti il urtò, CP_3 senza porre in essere alcuna manovra d'emergenza, e dunque senza neanche avvedersene, un ostacolo ben visibile e che non avrebbe potuto ignorare se solo avesse adottato una velocità minore e provveduto a controllare effettivamente e costantemente la strada davanti a sé, più che cercare con gli occhi altrove…”;
- la domanda attorea inoltre doveva trovare accoglimento anche oltre il limite del massimale previsto dalla polizza RCA, considerato il comportamento tenuto dalla
Compagnia che aveva costretto i danneggiati alla notifica dell'atto di precetto per il pagamento della provvisionale ed aveva omesso di esaminare la documentazione (medica e di spesa) tempestivamente messa a sua disposizione;
- la Compagnia assicuratrice doveva essere condannata per mala gestio poiché, nonostante avesse a disposizione tutti gli elementi richiesti per la liquidazione del danno, non aveva messo a disposizione l'intero massimale di polizza.
La sig.ra ha quindi avanzato richiesta di risarcimento del danno Parte_4 biologico, permanente e temporaneo, con applicazione della personalizzazione massima, nonché del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
I sigg.ri e hanno richiesto il risarcimento del Parte_2 Parte_3 danno non patrimoniale riflesso conseguente alla “…radicale trasformazione delle loro vite, inevitabilmente impegnate in larga misura nell'ausilio e nell'assistenza alla propria IG…”.
La sig.ra ha, altresì, avanzato richiesta di risarcimento del danno non Parte_3 patrimoniale subito iure proprio, quantificato nella misura del 10% di IP, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute.
7 I genitori della sig.ra hanno, infine, richiesto il rimborso delle spese di Pt_4 assistenza sostenute per la IG nonché di quelle sostenute per modificare strutturalmente l'appartamento in cui vivono allo scopo di renderne più agevole la fruizione da parte della stessa;
hanno, di poi, richiesto il rimborso delle spese future necessarie al fine di installare e manutenere un ascensore all'interno dell'abitazione.
1.2 La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda attorea, Controparte_1 contestandone integralmente il contenuto e deducendo che:
- la sentenza penale passata in giudicato non precludeva l'accertamento del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c. per avere la stessa accettato il rischio di salire a bordo di un veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica e per non aver fatto uso dei mezzi di ritenzione;
- non era provato il danno biologico, permanente e temporaneo, nella misura chiesta dall'attrice, non potendo essere opposto alla Compagnia l'esito della Commissione
Medica INPS;
- il medico legale fiduciario sella Società convenuta aveva accertato che “…gli accertamenti clinici e strumentali effettuati nei mesi successivi all'incidente stradale non evidenziano alcuna lesione dell'organo della deambulazione…”;
- non aveva fondamento la domanda di un ulteriore risarcimento a titolo di personalizzazione massima;
- del pari infondata, in assenza di prova, era la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica;
- nella liquidazione dell'eventuale danno patrimoniale doveva tenersi conto degli emolumenti assistenziali corrisposti dall'INPS alla danneggiata, riconosciuta invalida al
100%, al fine di compensare il danno civilistico con le somme percepite dall'assicuratore sociale, tenuto conto che l' ha facoltà di agire in regresso nei confronti della CP_7
Compagnia assicuratrice;
- erano infondate e non provate le domande di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso avanzate dai genitori della vittima principale nonché del danno non patrimoniale lamentato dalla sig.ra ; Parte_3
- del pari da respingere erano le domande di risarcimento del danno patrimoniale quanto alle spese, presenti e future, sostenute dai genitori per l'assistenza e la cura a domicilio della IG e per la ristrutturazione della casa adibita ad abitazione familiare;
- non poteva, infine, essere accolta la domanda di condanna della Compagnia per mala gestio, dovendosi ascrivere il ritardo nella liquidazione del danno alla condotta della
8 danneggiata che aveva consentito a sottoporsi a visita medico legale solo in data 6 giugno
2015, rendendo impossibile l'istruzione del sinistro prima di tale data;
- la polizza assicurativa era stata stipulata per un massimale € 774.685,35. Da tale importo andavano detratte le somme già versate dalla Compagnia (€ 153.671,92 in favore di € 25.000 in favore di , € 25.000 in favore di Parte_1 Parte_2
€ 79.383,14 + € 65.000 in favore di ), con la Parte_3 CP_8 conseguenza che il massimale assicurativo residuo ancora disponibile ammontava ad €
429.630,31. Vista quindi l'incapienza del massimale residuo, doveva trovare applicazione la regola di ripartizione proporzionale del massimale di cui all'art. 140 D.lgs 209/2005.
1.3 La sig.ra si è costituita nel presente giudizio, contestando Controparte_2 unicamente il quantum debeatur e chiedendo che venisse accertata la mala gestio da parte della , per aver colposamente ritardato la liquidazione del danno e Controparte_1 la definizione del sinistro. La convenuta ha, altresì, chiesto la condanna della Compagnia al pagamento delle spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato ex art. 1917 co. 3 c.c.
1.4 Successivamente alla costituzione della sig.ra , la CP_2 Controparte_1 ha eccepito la tardività della domanda riconvenzionale (trasversale) formulata nei
[...] propri confronti dall'assicurata, contestandone anche nel merito il fondamento.
1.5 Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo, dichiarata la contumacia del sig. istruito il giudizio mediante prova orale, ordine di Controparte_3 esibizione documentale ed espletamento di CTU medico legale, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Sulla dinamica del sinistro e sulla responsabilità
Il sinistro oggetto di causa si è verificato in data 1 gennaio 2009, alle ore 6.30 circa, in
Roma, in corrispondenza dell'intersezione tra Piazzale Labicano e Via Prenestina, ed ha interessato l'autovettura Volkswagen New Beetle con targa DK438LL, di proprietà di e condotta nell'occasione da con a bordo i Controparte_2 CP_3 CP_3 sigg.ri ed in qualità di trasportati. Parte_4 CP_8
Il sinistro è stato rilevato dalla Polizia Municipale di Roma Capitale che ha redatto apposito verbale di incidente, così ricostruendone la dinamica: “…il veicolo A proveniente da Via Casilina si immetteva a forte velocità su piazzale Labicano con
l'intento di svoltare a sinistra ma, a causa della stessa velocità, della pioggia battente e dello stato di alterazione del conducente conseguente all'assunzione di alcolici e stupefacenti il veicolo urtava il basamento di cemento della palina semaforica. A seguito
9 di ciò il veicolo subiva un ribaltamento…ed il forte urto provocava dei danni strutturali talmente gravi da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per permettere l'estrazione degli occupanti…”.
A seguito del sinistro, è stato rubricato, avanti al Tribunale di Roma ed a carico del sig.
il procedimento penale con RGNR n. 8920/2009 per i reati di cui Controparte_3 agli artt. 186 e 187 CdS e di cui all'art. 583 co. 3 c.p.
All'esito del menzionato procedimento, il Tribunale penale di Roma ha pronunciato la sentenza n. 4549/13 con la quale ha dichiarato il sig. colpevole dei Controparte_3 reati di cui agli artt. 186 CdS e 590 co. 3 c.p. (assolvendolo invece per il reato di cui all'art. 187 CdS), e condannandolo per l'effetto alla pena di otto mesi di reclusione e di un mese di arresto, oltre ad ammenda di Euro 2.000,00; ha, altresì, condannato il
[...] ed il responsabile civile, , al pagamento in favore delle CP_9 Controparte_1 parti civili costituite della provvisionale pari ad Euro 150.000,00 in favore della sig.ra ed Euro 25.000,00 ciascuno in favore dei sigg.ri Parte_4 Parte_2
e Parte_3
In sede di appello (cfr. sentenza della Corte di Appello n. 4111/2014) è stato dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione quanto alla contravvenzione di cui all'art. 186 del Codice della Strada (relativa alla condotta di essersi messo alla guida in stato di ebbrezza alcolica); la sentenza di primo grado è stata poi confermata quanto al reato di cui all'art. 590 comma 3 cp, sul presupposto che il sig. - a causa CP_3 dell'alta velocità, della pioggia, e dello stato di ebbrezza e di alterazione derivante dall'assunzione di bevande alcoliche (essendo risultato positivo all'alcol test con tasso superiore al 0,8 g/l ma non a 1,5 g/l) - aveva cagionato il sinistro stradale al cui esito la sig.ra aveva riportato lesioni gravi. Con conferma delle statuizioni civili. Pt_4
Le statuizioni sono divenute irrevocabili all'esito dell'ordinanza della Corte di
Cassazione, n. 33955/2016, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Nel provvedimento di primo grado, ormai passato in giudicato, si legge, in particolare, che la responsabilità penale doveva essere ascritta al sig. poiché “…il CP_3 sinistro ebbe luogo mentre l'imputato guidava, in condizioni di tempo pessimo, ad una velocità comunque inadeguata e lasciandosi distrarre dalla necessità di cercare con lo sguardo, in ora notturna, la ragazza che dall'auto era appena scesa, verosimilmente a seguito di un rapido diverbio che poteva averlo turbato ulteriormente, e per di più in stato d'ebbrezza…le modalità specifiche del fatto inducono ad affermare che la negligenza e l'imprudenza dell'imputato, se non la sua imperizia (coincidente forse
10 proprio con lo stato di ebbrezza di cui si è appena detto) risulterebbero chiare anche indipendentemente dall'inosservanza dell'art. 186 CdS. Infatti il urtò, CP_3 senza porre in essere alcuna manovra di emergenza, e dunque senza neanche avvedersene, un ostacolo ben visibile e che non avrebbe potuto ignorare se solo avesse adottato una velocità minore e provveduto a controllare effettivamente e costantemente la strada davanti a sé, più che cercare con gli occhi altrove…”.
Orbene, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., nel processo civile l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla commissione dello stesso da parte dell'imputato.
Si può, dunque, ritenere accertato in modo incontrovertibile che la responsabilità dell'evento, nonché delle lesioni personali prodotte alla sig.ra sia Parte_4 ascrivibile alla condotta di guida del sig. così come Controparte_3 dettagliatamente motivato dal giudice nella sentenza penale di condanna.
La difesa di ha chiesto di accertarsi il concorso della sig.ra Controparte_1 nella produzione delle lesioni, per avere la stessa accettato il rischio di salire a Pt_7 bordo di un veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza alcolica e per non aver fatto uso delle cinture di sicurezza.
E' noto che “In via generale, ogniqualvolta un fatto integra al contempo un illecito civile ed un illecito penale, il giudice civile è legittimamente chiamato a compiere un autonomo accertamento dei fatti costitutivi rilevanti ai fini della domanda civile, proprio perché diversi da quelli rilevanti ai fini della condanna penale. Pertanto, in materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 c.p.p., ai sensi del quale, nel processo civile, l'accertamento contenuto nella sentenza penale di condanna ha efficacia di giudicato in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato” (cfr. Cass. 27901/2023), con l'unica eccezione quanto ai casi in cui vi sia stato accertamento, in sede penale e con efficacia di giudicato, dell'assenza di un concorso di colpa del danneggiato, costituitosi parte civile
(cfr. Cassazione civile sez. III, 06/09/2023, n.26009).
Orbene, nel caso di specie, non essendosi il giudice penale pronunciato in merito al possibile concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c, spetta a questo giudicante esaminare la fondatezza o meno delle deduzioni formulate dalla Società convenuta.
11 Quanto al mancato utilizzo della cintura di sicurezza, il CTU medico legale nominato nel corso del presente giudizio, ha valutato che: “…La natura e l'entità delle lesioni, nonché dei postumi permanenti da esse derivati e medicolegalmente accertati, risultano causalmente compatibili con la dinamica del sinistro per cui è causa, così come descritta agli atti, e con i mezzi in questione”. Con la locuzione “mezzi in questione” il CTU si è riferito ai sistemi di ritenzione (oggetto del quesito n. 1 di cui al verbale di conferimento incarico).
Peralto, tenuto conto della tipologia di lesioni riportate dalla sig.ra (trauma Pt_4 cranico non commotivo;
trauma del bacino con frattura delle alette sacrali bilateralmente) nonché del fatto che il veicolo, dopo aver colpito il cordolo di cemento, si era capovolto più volte su sé stesso (cfr. sentenza Trib. penale e verbale di incidente), risulta del tutto ininfluente l'utilizzo o meno dei mezzi di ritenzione da parte della trasportata la quale, per effetto del “cappotamento” della vettura, ha verosimilmente impattato più volte contro i montanti e le strutture interne dell'abitacolo, procurandosi i traumi sopra indicati. Deve inoltre osservarsi come il medico fiduciario della , Dr. Controparte_1 Per_1
, non ha, nella propria relazione, fatto alcuna menzione circa l'eventuale
[...] incompatibilità delle lesioni subite con il corretto uso delle cinture di sicurezza ed anzi, a pag. 8 del proprio elaborato (cfr. doc. 10 comparsa cost. , ha esplicitamente CP_10 riportato la dicitura “OK” in corrispondenza della sezione dedicata agli “ausili di sicurezza”.
Per tutto quanto considerato, dunque, l'eccezione non è fondata e deve essere respinta.
ha, inoltre, invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c. per avere la Controparte_1 danneggiata consentito a farsi trasportare da soggetto in condizioni di alterazione psico fisica dovuta all'ebrezza alcolica.
Sul punto la Corte di Cassazione ha più volte affermato che, in conformità alle norme poste dal diritto unionale, “obiettivo del legislatore comunitario è includere tutte le persone trasportate nei benefìci assicurativi (salvo ovviamente il caso di circolazione consapevole su un veicolo di provenienza illegale), e che questo obiettivo verrebbe posto
a repentaglio se la legislazione nazionale o qualsiasi clausola contrattuale contenuta in un contratto di assicurazione escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento dell'incidente… un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d'intossicazione del conducente…resta salva, però, la responsabilità dei
12 passeggeri di veicoli condotti da persone in stato di ebbrezza secondo la legislazione nazionale applicabile, nonché il livello del risarcimento per danni in un incidente specifico... l'eventuale concorso colposo del passeggero alla concausazione del sinistro andrà accertato con giudizio sintetico a posteriori, e non con giudizio analitico a priori.
Si tratterà dunque di vagliare, caso per caso, le condizioni della vittima e quelle del conducente;
l'entità del tasso alcolemico;
le circostanze di tempo e di luogo;
la prevedibilità del rischio. Il residuo dubbio sulla prova della colpa della vittima ricadrà
a sfavore del debitore, in quanto la colpa della vittima è fatto impeditivo od estintivo della pretesa attorea, e il fatto costitutivo della relativa eccezione va dimostrato da chi la solleva…” (Cass. Civ. 24920/24).
Tanto premesso, dagli atti di causa, ed in particolare dalle dichiarazioni rese dai testi escussi nel procedimento penale (cfr. dichiarazioni e CP_8 Testimone_1 in sent. penale doc. 1 atto di citazione), è emerso che il prima
[...] CP_3 di porsi alla guida dell'autovettura, aveva consumato solo una bevanda alcolica e che non presentava i segni di stordimento tipici dell'ebrezza alcolica;
ha aggiunto il teste CP_8 che, ove avesse percepito lo stato di alterazione psico fisica del di certo CP_3 non sarebbe salito sul veicolo.
A ciò si aggiunga che, sebbene sia stato riscontrato sulla persona del un CP_3 tasso alcolemico superiore a quello legalmente consentito, il giudice penale ha accertato che “…le modalità specifiche del fatto inducono ad affermare che la negligenza e
l'imprudenza dell'imputato, se non la sua imperizia (coincidente forse proprio con lo stato di ebbrezza di cui si è appena detto) risulterebbero chiare anche indipendentemente dall'osservanza dell'art. 186 CdS…” (cfr. sent. penale pag. 10).
Oltre a quanto osservato, si rileva che la Compagnia assicuratrice non ha in ogni caso fornito la prova obiettiva della percezione dello stato di ebbrezza del conducente da parte della sig.ra tanto che non può in nessun caso muoversi alla stessa un Pt_4 rimprovero specifico e, di conseguenza, decurtare il compendio risarcitorio ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Anche l'eccezione in discussione risulta infondata e deve, dunque, essere respinta, con la conseguenza che nessun addebito può essere mosso alla danneggiata la quale, pertanto, avrà diritto al risarcimento del danno in misura integrale.
3. Sulla liquidazione del danno
3.1 Danno patrimoniale e non patrimoniale occorso a Parte_4
13 In conseguenza del sinistro la sig.ra ha subito lesioni personali che Parte_4 il CTU designato – al cui elaborato si rinvia, condividendolo – ha ritenuto causalmente ricollegabili al sinistro e da cui sono derivati: “a) trauma cranico non commotivo;
b) trauma del bacino con frattura delle alette sacrali bilateralmente.”
Il CTU ha, quindi, concluso per una valutazione medico legale di gg. 60 di I.T.A, di gg.
75 di I.T.P al 75% e di gg. 120 di I.T.P. al 50%, con una IP in termini di danno biologico nella misura del 45%. Ha riferito che sono state prodotte agli atti spese mediche e di cura per Euro 36.051,45, giudicate congrue e pertinenti al sinistro.
Ciò posto, per la liquidazione del danno biologico da IP, inteso come menomazione che incide sull'integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico relazionali, occorre farsi applicazione dei criteri di cui alle Tabelle formulate dal Tribunale di Roma.
Pur dandosi, infatti, atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano, deve tuttavia rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Pertanto, il danno biologico subito dall'attrice (che all'epoca dei fatti aveva 20 anni) può essere così quantificato:
- euro 308.764,06 per invalidità permanente (45%);
- euro 22.956,15 per inabilità temporanea, di cui:
- euro 7.815,00 per inabilità temporanea totale (euro 130,25x60 gg.)
14 - euro 7.326,75 per inabilità temporanea parziale al 75% (euro 97,69x75 gg.)
- euro 7.814,40 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 65,12x120 gg.)
e così in totale euro 331.720,21.
Si ritiene equo liquidare, viste le tabelle romane, altresì, alla danneggiata una somma a titolo di danno morale subiettivo, di Euro 100.000,00, anche alla luce della sentenza delle
SS.UU della Corte di Cassazione n. 26792/2008, tenuto conto dei patemi d'animo e del lungo disagio subito dall'attrice a seguito dei traumi riportati, dell'intervento chirurgico, dei vari controlli medici e diagnostici e delle cure cui si è dovuta sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica ed al fine di recuperare le pregresse condizioni di vita.
Quanto alle spese mediche, l'importo documentato e ritenuto congruo dal CTU ammonta ad Euro 36.051,45.
Complessivamente, pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'attrice ammonta ad
Euro 467.771,66.
La sig.ra ha, poi, avanzato richiesta di risarcimento del danno Parte_4 patrimoniale conseguito all'evento che avrebbe determinato una perdita di chance nonchè la totale compromissione della capacità lavorativa specifica in ragione della ridotta deambulazione e del “disturbo neuropsicologico complesso su basi cognitive” riportato.
In merito alla pretesa avanzata, la danneggiata si è riportata le conclusioni cui è pervenuto il proprio consulente medico il quale testualmente ha affermato che la sig.ra Pt_7
“…sulla base dei bilanci valutativi neuropsichiatrici eseguiti…non sia in grado di riprendere un normale corso di studi e di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. Tutto ciò determina un'incapacità lavorativa pari al 100%...”.
Sul punto, il CTU nel proprio esame obiettivo ha riferito, tra l'altro: “…deambulazione e passaggi posturali espletabili in autonomia…Vista: utile. Udito: ode la voce di conversazione. Esame psichico: soggetto lucido, orientato nel tempo, nello spazio e alle persone;
contegno decoroso e comportamento congruo e consono alla situazione;
attenzione spontanea e conativa stabile e conservata;
capacità percettiva pronta e corretta, non riferite dispercezioni;
non alterazioni logico-formali del pensiero;
non evidenti alterazioni del tono dell'umore; intelligenza nei limiti, critica e giudizio congrui, non rallentamento ideativo…”.
Ad analoghe conclusioni, peraltro, è pervenuta anche la Commissione Disabilità Inps la quale, nella comunicazione alla danneggiata del 26 agosto 2013 (cfr. doc. 9 comparsa
, così testualmente ha descritto l'esame obiettivo della danneggiata: “…buone CP_10 condizioni generali, eloquio fluido, sensorio integro…deambulazione autonoma con
15 appoggio cautelativo e lieve zoppia…Diagnosi: algodistrofia post traumatica del bacino, portatrice di neurostimolatore peridurale, sofferenza del nervo pudendo, disturbo misto dello svuotamento vescicale…”. Anche da tale accertamento non si ricavano, dunque, né impedimenti insuperabili alla deambulazione né tantomeno una riduzione delle facoltà psico-cognitive.
Il consulente d'ufficio non ha, inoltre, ravvisato alcuna incidenza delle lesioni sulla capacità lavorativa specifica della danneggiata, limitandosi a riferire che gli esiti invalidanti comporteranno solo una incidenza sulla cenestesi lavorativa.
Tanto considerato, si deve ritenere che i postumi permanenti reliquati alla non Pt_4 siano tali da precluderle la continuazione del corso di studio intrapreso né tantomeno di svolgere, sia pure con maggiore usura e difficoltà, l'attività di operatore dei servizi sociali ovvero attività consistente in una prestazione intellettiva analoga.
Peraltro, risulta che alla danneggiata è stato riconosciuto il diritto a percepire la pensione di invalidità (cfr. doc. depositato in data 6 dicembre 2022 nel fascicolo telematico) che, dall'anno 2014, è stata regolarmente corrisposta. Quandanche si fosse riconosciuto un danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica – ciò che tuttavia è da escludersi- avrebbe comunque dovuto operare il principio della compensatio lucri cum damno, con conseguente decurtazione degli importi (cfr. Cass. 11657/22 e 6031/2025).
Ciò detto, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa specifica mentre deve provvedersi al c.d.
“appesantimento” della percentuale di danno biologico per l'accertata cenestesi lavorativa.
Sulla cenestesi lavorativa, infatti, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che la stessa debba essere intesa quale “compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si presterà di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione” (Cass. Civ. 28988/19).
Orbene, tenuto conto delle lesioni subite dalla vittima, ritiene questo giudice di appesantire il capitale liquidato a titolo di danno biologico nella misura del 20%, per un importo pari ad Euro 61.752,81.
In conclusione, il danno complessivo spettante alla sig.ra ammonta Parte_4 ad Euro 529.524,47, al lordo dell'acconto già corrisposto dalla Compagnia assicuratrice.
3.2 Sul danno non patrimoniale riflesso lamentato dai sigg.ri e Parte_2
Parte_3
16 I genitori della danneggiata principale hanno avanzato richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale riflesso, in considerazione della radicale trasformazione delle loro vite impegnate in larga misura nell'ausilio e nell'assistenza prestata alla propria IG.
In particolare, hanno dedotto che in conseguenza dell'incidente, hanno dovuto: assistere la IG in occasione dei numerosi ricoveri ospedalieri, visite specialistiche e spostamenti;
assistere la IG mentre affrontava la mortificazione e vergogna della perdita delle naturali funzioni fisiologiche;
modificare tutta la loro vita in funzione delle gravissime lesioni subite dalla IG;
sopportare la frustrazione di assistere alla perdita di tutte le sue opportunità lavorative e di vita di relazione.
Orbene, è' affermazione consolidata nella giurisprudenza della Corte di legittimità che
“ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso. In tal caso, traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità” (cfr Cass. n. 8546 del 2008).
Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto (Cass. n. 11212 del 2019; Cass. n. 7748 del 2020).
Peraltro, non sussiste alcun "limite" normativo per il danno da lesione del rapporto parentale, nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati (Cass. n. 1752 del 2023). La questione è meramente di prova: il parente, secondo i principi generali - e dunque anche per via presuntiva - ha l'onere di dimostrare che è stato leso dalla condizione del congiunto, per cui ha subito un danno non patrimoniale parentale.
Per determinare la liquidazione del danno non patrimoniale spettante ai congiunti del soggetto macroleso, il giudice “dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione
17 dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni”
(Cass.Ord. 13540/23).
Nel caso di specie, tenuto conto del significativo grado di invalidità permanente accertato dal CTU, deve ritenersi accertato, anche in via presuntiva, che, in ragione del rapporto parentale intercorrente tra le parti nonché della stabile e comprovata convivenza tra le stesse, i genitori della vittima primaria abbiano subito e continueranno a patire in futuro un intenso patema d'animo ed un rilevante sconvolgimento delle abitudini di vita in ragione delle gravi lesioni subite dalla propria congiunta.
A tale riguardo si riportano anche le considerazioni svolte dal giudice penale il quale testualmente riporta che “…non può non prendersi in considerazione la stessa radicale trasformazione delle vite del e della , inevitabilmente impegnati in larga Pt_4 Pt_3 misura nell'ausilio e nell'assistenza alla propria IG…” (cfr. pagg. 12-13 sentenza penale).
La domanda, dunque, deve essere accolta. Per la quantificazione del danno, così come affermato dalla Corte di Cassazione, deve farsi riferimento ai parametri tabellari formulati dal Tribunale di Roma.
Il sistema di calcolo concepito dal Tribunale romano prevede un importo base per la componente del danno morale (sub specie di dolore, vergogna, paura, disperazione, ansia ed incertezza in ordine al futuro del congiunto) ed uno per la componente dinamico – relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
Detti importi sono stati quantificati per l'anno 2025 in Euro 3.533,06 per il danno relativo all'aspetto interiore ed in un importo compreso tra Euro 3.533,06 e 2.491,65 in funzione della presenza o meno del riconoscimento del diritto all'assistenza per il congiunto o attraverso sussidi pubblici o a seguito del risarcimento da parte del responsabile civile.
La tabella prevede, poi, un sistema a punti da computare in ragione della tipologia del rapporto parentale, dell'età del danneggiato, dell'età del soggetto istante nonché dei coefficienti variabili in relazione al numero di soggetti da cui è composto il nucleo familiare.
Passando alla quantificazione del danno per il caso in esame, la somma spettante alla sig.ra viene calcolata come segue: Parte_3
20 punti per il rapporto parentale
18 9 punti per l'età del danneggiato
4 punti per l'età del congiunto
- 33 punti X coeff. 0.8
- 26,4 X 6.024,71 (3.533,06 per danno soggettivo + 2491,65 per sconvolgimento vita, decurtato per riconoscimento del diritto alla indennità di assistenza da parte dell'INPS, così come documentato)
- 159.052,34 x IP 45%
- Euro 71.573,55.
Relativamente alla posizione del sig. il danno viene calcolato come Parte_2 segue:
20 punti per il rapporto parentale
9 punti per l'età del danneggiato
4 punti per l'età del congiunto
- 33 punti X coeff. 0.8
- 26,4 X 6.024,71 (3.533,06 per danno soggettivo + 2491,65 per sconvolgimento vita, decurtato per riconoscimento del diritto alla indennità di assistenza da parte dell'INPS, così come documentato)
- 159.052,34 x IP 45%
- Euro 71.573,55.
3.3 Sul danno non patrimoniale biologico della sig.ra Parte_3
La sig.ra ha avanzato richiesta di risarcimento del danno da Invalidità Parte_3 permanente subito in ragione della necessità di adempiere alle necessarie attività di assistenza e cura della IG . In particolare, ha dedotto di dover sostenere Parte_4 fisicamente la IG per l'espletamento delle attività quotidiane (doccia, sollevamento dal letto, sollevamento per attività defecatoria e di minzione ecc…). Lo svolgimento di tali attività avrebbe determinato nell'attrice un danno da invalidità permanente non inferiore al 10%.
Al riguardo, tuttavia, in assenza di documentazione medica, già ritenuta del tutto esplorativa la CTU richiesta, tale voce di danno in assenza di prova, non può essere riconosciuta.
19
3.4 Sul danno patrimoniale rivendicato dai sigg.ri e Parte_2 [...]
Parte_3
I sigg.ri e hanno avanzato: a) richiesta di rimborso Parte_2 Parte_3 della somma pari ad Euro 103.597,60 impiegata per l'assistenza e la cura della IG
; b) richiesta di rimborso delle spese, già sostenute, e di quelle future, pari Parte_4 complessivamente ad Euro 119.345,00, necessarie per l'adeguamento dell'abitazione familiare in ragione delle condizioni di disabilità della IG;
c) richiesta di rimborso della somma di Euro 89.860,00 necessaria all'installazione di un ascensore, oltre ai costi di manutenzione dello stesso.
Le richieste avanzate sono state corredate unicamente dalla copia di alcuni preventivi emessi dalle ditte consultate dai coniugi per l'espletamento dei lavori. Parte_8
Allo stato, le parti attrici non hanno fornito la prova né della necessità di sostenere la spesa preventivata né tantomeno la riconducibilità causale della stessa alle lesioni personali subite dalla Pt_4
I preventivi di spesa, invero, non costituiscono prova del danno subito ma costituiscono mere allegazioni difensive.
D'altro canto, dall'esame medico legale condotto dal consulente d'ufficio non è stato accertato a carico della danneggiata alcun significativo problema di deambulazione né tantomeno sono state riscontrate altre particolari necessità che richiedono l'adeguamento dell'abitazione familiare alle asserite disabilità della sig.ra Pt_4
Per tali motivi, la domanda risulta non provata e, pertanto, deve essere respinta.
4. Acconti, interessi e rivalutazione monetaria
L'assicurazione, in data 20 maggio 2014, ha versato acconti di euro 153.671,91 alla sig.ra ed euro 25.000,00 ciascuno ai sigg.ri e Parte_4 Parte_2 [...]
. Parte_3
Orbene “Qualora, prima della liquidazione definitiva del danno da fatto illecito, il responsabile versi un acconto al danneggiato, tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso un'operazione che consiste, preliminarmente, nel rendere omogenei entrambi (devalutandoli, alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli alla data della liquidazione), per poi detrarre l'acconto dal credito e, infine, calcolando, gli interessi compensativi - finalizzati a risarcire il danno da ritardato adempimento - sull'intero capitale, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, solo sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto rivalutato,
20 per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva” (Cass. n.
6347/2014).
Occorre pertanto rivalutare alla data attuale gli acconti versati (e così rispettivamente per euro 186.865,04, 30.400,00 e 30.400,00 all'attualità), e detrarre dall'importo risarcitorio riconosciuto gli acconti rivalutati. All'esito di tale operazione (condotta sulla base dell'Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati) si giunge ad un capitale risarcitorio residuo, computato ai valori attuali, rispettivamente di € 342.659,43 in favore della sig.ra ed Euro 41.173,55 ciascuno in favore dei sigg.ri Parte_4 Parte_2
e .
[...] Parte_3
Per quanto concerne gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat fino alla presente sentenza;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto al pagamento dell'acconto e quindi solo sulla somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data di effettivo pagamento, sul totale delle somme come sopra liquidate dovranno, invece, essere corrisposti, per effetto della pronuncia della liquidazione che attribuisce al
“quantum” dovuto natura di debito di valuta e in applicazione dell'art 1282 c.c, gli interessi annui al tasso legale.
Tali essendo gli importi al cui pagamento devono condannarsi i convenuti in solido, la questione del massimale, rilevante nei solo confronti della compagnia assicurativa, dovrà essere esaminata separatamente, nel prossimo capo.
5. Sulla richiesta di condanna ultra massimale
La ha dedotto che il massimale assicurato ammonta ad Euro Controparte_1
774.685,35 e che è stato già corrisposto ai danneggiati (ivi incluso il sig. CP_8 altro trasportato) l'importo complessivo pari ad Euro 348.055,05, residuando così un massimale disponibile pari ad Euro 426.630,30.
21 Orbene, parte attrice ha chiesto, tra l'altro, la condanna della Compagnia assicuratrice per la c.d. mala gestio impropria, dovuta al colpevole ritardo nella messa a disposizione del massimale in favore dei danneggiati.
Come noto, la mala gestio impropria è una definizione convenzionale con cui spesso si indica la mora debendi dell'assicuratore. Essa riguarda il rapporto con il danneggiato (e non con l'assicurato come la mala gestio propria) e nell'ambito di tale rapporto l'assicuratore assume la veste di debitore (e non di mandatario o gestore di affari altrui).
La mora dell'assicuratore consiste nel colpevole ritardo nell'adempimento dell'obbligazione indennitaria e comporta l'effetto di obbligare la compagnia a rispondere economicamente oltre il massimale convenuto ma solo a titolo di interessi o maggior danno ex art. 1224 c.c. (cfr. ex multis Cass. Civ. 24893/23).
Orbene, deve premettersi che il massimale in parola era capiente:
a) alla data del sinistro (1.1.12009), e ciò con riferimento agli importi indicati nella presente sentenza, ma devolutati, in base agli indici ISTAT, a tale data;
b) alla data del 20.5.2014 (data dei pagamenti eseguiti a titolo di acconto), e ciò anche tenuto conto della sorte dovuta a tale data (siccome devalutata), degli interessi medio tempore maturati sulla somma via via rivalutata (secondo i criteri già indicati sub 4) e delle somme complessivamente corrisposte al sig. CP_8
c) ugualmente capiente era il massimale alla data dell'1.7.2015, quando, sottoposta a visita medio legale la sig.ra l'assicurazione ha negato l'ulteriore risarcimento Pt_4
(e ciò sia in ragione della sottostima degli esiti del sinistro, sia di un concorso colposo rivelatosi inesistente). A Tale data infatti, tenuto conto della sorte, degli interessi medio tempore maturati (di cui ai criteri sub 4) e delle somme corrisposte al sig. CP_8
l'importo del massimale (euro 774.685,35) continuava ad essere capiente.
Il superamento del massimale si è verificato solo dopo, a fronte del maturare degli interessi sulle somme ancora dovute e dell'operatività della rivalutazione successiva.
Ciò è avvenuto in data posteriore a quella in cui l'assicurazione ha potuto sottoporre a visita medico legale la sig.ra (in ciò dandosi risposta alle argomentazioni Pt_4 dell'assicurazione in ordine alla mancata collaborazione del danneggiato, che non ha avuto rilevanza, visto che, quando il medesimo ha collaborato all'adempimento, il massimale era ancora capiente).
Nel caso di specie risulta per tabulas l'inadempimento della Compagnia assicuratrice, la quale, nonostante il tempo trascorso dalla verificazione dell'evento, ha omesso di corrispondere agli attori, entro i termini di legge (e comunque alla data dell'1.7.2015,
22 quando il massimale era ancora capiente), l'intero compendio risarcitorio, siccome determinato dallo scrivente Giudice a fronte delle risultanze istruttorie.
Alla data dell'1.7.2015, infatti, l'assicurazione avrebbe potuto mettere a disposizione l'intero importo del risarcimento (che non eccedeva il massimale), avendo avuto piena contezza della responsabilità del proprio assicurato, per essere stata parte del procedimento penale (già definito in primo grado con sentenza del 2014), nel quale peraltro non erano emersi elementi che giustificassero l'attribuzione di un concorso di colpa della danneggiata. Si ribadisce peraltro che il medico fiduciario della
[...]
, Dr. , non aveva, nella propria relazione, fatto Controparte_1 Persona_1 alcuna menzione circa l'eventuale incompatibilità delle lesioni subite con il corretto uso delle cinture di sicurezza ed anzi, a pag. 8 del proprio elaborato (cfr. doc. 10 comparsa cost. , aveva esplicitamente riportato la dicitura “OK” in corrispondenza della CP_10 sezione dedicata agli “ausili di sicurezza”. Ugualmente non era emerso, in sede penale, che il conducente si fosse messo alla guida in stato di evidente alterazione dovuta all'assunzione di alcol.
Ciò posto, non sussiste giustificato motivo nel ritardo con il quale il massimale è stato messo a disposizione degli aventi diritto, sicché, in ragione di quanto esposto, con riguardo alla mala gestio impropria, la Compagnia deve essere condannata a corrispondere ai danneggiati l'intero importo, siccome indicato sub 4 (atteso che il medesimo ha superato il massimale solo all'esito della rivalutazione e degli interessi maturati successivamente alla mancata corresponsione degli importi, che, alla data dell'1.7.2015, erano inferiori al massimale).
6. Sulla domanda di manleva dell'assicurato e di condanna al pagamento delle spese di lite.
La sig.ra si è costituita in data 18.1.2021 svolgendo domande Controparte_2 riconvenzionali, cd. trasversali, nei confronti della compagnia assicurativa.
Deve tuttavia darsi atto della tardiva costituzione della parte (al riguardo, alla prima udienza, in data 15.1.2020, era stato ordinato il rinnovo della notifica alla parte, con rinvio al 18.1.2021, sicché la sig.ra avrebbe dovuto costituirsi venti giorni prima di CP_2 tale data, onde poter utilmente svolgere domande riconvenzionali, ma tale termine non è stato rispettato).
Le domande risultano, dunque, tardive e non possono essere esaminata nel merito.
7. Sulla regolamentazione delle spese di lite
23 Le spese di lite, nei rapporti tra attori e convenuti, seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Lo scaglione e le maggiorazioni vengono calcolati tenuto conto che (cfr. Cassazione civile sez. III, 17/04/2024, n.10367):
a) “In caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del
2014) va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato”.
b) “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande, connesse per identità del titolo).
Spese compensate nei rapporti tra e compagnia assicurativa. Controparte_2
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando, così provvede:
24 1) dichiara che il sinistro per cui è causa è stato determinato in via esclusiva dalla condotta di guida del sig. Controparte_3
2) condanna la , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 solido, a pagare in favore della signora a titolo risarcitorio per i Parte_4 danni subiti in conseguenza del sinistro, l'importo complessivo di Euro € 342.659,43 determinato come in motivazione;
in favore dei sigg.ri e Parte_2 [...]
l'importo complessivo di Euro € 41.173,55 ciascuno, determinato come in Parte_3 motivazione;
oltre, per tutti, lucro cessante da calcolarsi con le modalità di cui alla parte motiva, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
3) condanna la , e , in Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 solido, a rimborsare ai sigg.ri e Parte_4 Parte_2 Parte_3
(in solido dal lato attivo) le spese di lite che liquida in euro 26.000,00 per compensi,
[...] oltre spese generali, iva e cpa come per legge, oltre ad Euro 871,10 per rimborso spese non imponibili;
4) dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dalla sig.ra
[...]
; CP_2
5) pone definitivamente le spese di CTU a carico della , di Controparte_1 [...]
e di in solido. CP_3 Controparte_2
Roma, 1.11.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Daniela D'Auria)
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