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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/09/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1785/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. brasiliano, celibe, nato in data [...], a [...], Parte_1
Stato di São Paulo, Brasile, Documento di identità n° e CPF (codice fiscale) NumeroDiC_1
n° , residente in [...]de Janeiro, N° 20, Quartiere Centro, CAP C.F._1
12120- 045, Tremembé, Stato di São Paulo, Brasile;
rappresentato e difeso dall' Avv. Gabriele Allegrucci e dall'Advogada Olga Paladino Marques Parte_2
ricorrente e
Controparte_1
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù CP_1 della discendenza con nato nel Comune di Persona_1
Santa Maria di Sala (VE) il 02.06.1884 emigrato in Brasile e ivi sposatosi il 25.07.1908 con senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza Persona_2 naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva in data 12.10.1926 la figlia Persona_2 determinando il passaggio per linea femminile della Persona_3 discendenza. Pertanto, il ricorrente ha come ascendente l'avo Persona_1 che, non avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così
[...] trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza odierna, il legale del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_1
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_1
Nel merito Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di prima dell'entrata in vigore della Costituzione Persona_3
Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio il 24 febbraio 1947 con Persona_4
e dalla cui unione nasceva il 19.07.1948 unitosi in
[...] Persona_5 matrimonio con il 10.04.1974 e dalla cui unione nasceva l'odierno Persona_6 ricorrente. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all' odierno ricorrente, discendente da si rileva Persona_3 che il figlio di quest'ultima è nato successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata a lui trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: Controparte_1
"Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_4
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda del ricorrente dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_1 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente: 1. brasiliano, celibe, nato in data [...], a [...], Parte_1
Stato di São Paulo, Brasile, Documento di identità n° e CPF (codice fiscale) NumeroDiC_1
n° , residente in [...]de Janeiro, N° 20, Quartiere Centro, CAP C.F._1
12120- 045, Tremembé, Stato di São Paulo, Brasile;
è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 08.09.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Per_7
[...]
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, lette le note scritte depositate da parte ricorrente, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa pendente tra 1. brasiliano, celibe, nato in data [...], a [...], Parte_1
Stato di São Paulo, Brasile, Documento di identità n° e CPF (codice fiscale) NumeroDiC_1
n° , residente in [...]de Janeiro, N° 20, Quartiere Centro, CAP C.F._1
12120- 045, Tremembé, Stato di São Paulo, Brasile;
rappresentato e difeso dall' Avv. Gabriele Allegrucci e dall'Advogada Olga Paladino Marques Parte_2
ricorrente e
Controparte_1
contumace con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Venezia Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza jure sanguinis per discendenza in linea femminile Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente ha citato in giudizio il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù CP_1 della discendenza con nato nel Comune di Persona_1
Santa Maria di Sala (VE) il 02.06.1884 emigrato in Brasile e ivi sposatosi il 25.07.1908 con senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza Persona_2 naturalizzarsi cittadino brasiliano. Dall'unione dell'avo con nasceva in data 12.10.1926 la figlia Persona_2 determinando il passaggio per linea femminile della Persona_3 discendenza. Pertanto, il ricorrente ha come ascendente l'avo Persona_1 che, non avendo mai perduto la cittadinanza italiana, l'ha potuta così
[...] trasmettere validamente ai discendenti, come risulta da documenti in atti, tradotti e apostillati. All'udienza odierna, il legale del ricorrente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, mentre nessuno è comparso per il , neppure costituito. CP_1
Il Pubblico Ministero, a cui sono stati comunicati gli atti trattandosi di procedimento attinente lo status della persona, è intervenuto nel Giudizio.
***** In via preliminare Si dichiara la contumacia del , accertata la regolarità della notifica. Controparte_1
Nel merito Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Brasile. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola “iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza su riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge appunto il passaggio per linea femminile con la nascita di prima dell'entrata in vigore della Costituzione Persona_3
Italiana nel 1° gennaio 1948, unitasi in matrimonio il 24 febbraio 1947 con Persona_4
e dalla cui unione nasceva il 19.07.1948 unitosi in
[...] Persona_5 matrimonio con il 10.04.1974 e dalla cui unione nasceva l'odierno Persona_6 ricorrente. Secondo la normativa italiana la cittadinanza si trasmette per discendenza ("iure sanguinis"), per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore (articolo 1 della Legge n. 91/92: "è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini"), confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna e materna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita. Pertanto, nell'ipotesi di discendenza paterna, chi è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto "cittadino italiano" se dimostra di avere un avo italiano (maschio), senza limiti generazionali (con l'unico limite che l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno D'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano non era mai stato naturalizzato cittadino brasiliano e pertanto non avesse perso la cittadinanza italiana, trasmettendola
“iure sanguinis” ai propri discendenti. La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti come sopra indicata, in particolare, né il ricorrente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane e apostillati. Con riferimento all' odierno ricorrente, discendente da si rileva Persona_3 che il figlio di quest'ultima è nato successivamente al 1948, quindi all'entrata in vigore della Costituzione, per cui la cittadinanza è stata a lui trasmessa dalla madre iure sanguinis, in forza della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1 n. 1 della legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, in violazione degli artt. 3 e 29 Cost., che a sua volta l'ha trasmessa ai discendenti, come anche stabilito dalla circolare del n. K 28.1 dell'8 aprile 1991: Controparte_1
"Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana". Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere, come hanno fatto, ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana dall'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno 10 anni. In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R Parte_4
362/1994, che fissa in due anni il termine per definire il procedimento di cittadinanza. Queste lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, dichiarerà la cittadinanza italiana dei richiedenti. Pertanto, la domanda del ricorrente dev'essere accolta. La mancata costituzione del e l'applicazione di principi di derivazione CP_1 giurisprudenziale posti alla base della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che il ricorrente: 1. brasiliano, celibe, nato in data [...], a [...], Parte_1
Stato di São Paulo, Brasile, Documento di identità n° e CPF (codice fiscale) NumeroDiC_1
n° , residente in [...]de Janeiro, N° 20, Quartiere Centro, CAP C.F._1
12120- 045, Tremembé, Stato di São Paulo, Brasile;
è cittadino italiano;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello Stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- spese di lite interamente compensate. Si comunichi. Venezia, 08.09.2025
Il Giudice onorario dott. ssa Giuseppina Zito
Provvedimento redatto con la collaborazione della Funzionaria AUPP dott.ssa Per_7
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