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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 22/11/2024, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Giovanni Iannielli, quale Giudice del Lavoro, nella causa iscritta al n. 617/2022 RG. alla udienza del 22/11/2024, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti, all'esito di discussione orale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Tra
, rapp. e dif. dagli Avv. A. Broglia Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente contumace
CP_
rapp. e dif. dall'Avv. G. Vittori
Resistente
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.6.2022, il ricorrente chiedeva di accertare e dichiarare di aver prestato la propria attività lavorativa per la società resistente, dal 1.7.2020 al 31.1.2021, dal lunedì al venerdì dalle ore 05:00 alle ore
18:00;
conseguentemente, chiedeva di condannare la società Controparte_3
a corrispondergli tutte le spettanze retributive discendenti dal
[...] suddetto rapporto di lavoro, in base alle ore effettivamente prestate per il periodo di ricorrenza del rapporto lavorativo intercorso, il tutto pari ad € 8.735,69;
chiedeva, altresì, di accertare, dichiarare e condannare la società a regolarizzare la posizione contributiva presso gli enti di competenza e CP_ conseguentemente a corrispondere all' i contributi previdenziali ed assistenziali in favore del ricorrente dal 1.7.2020 al 31.1.2021, calcolati sulla base della retribuzione effettivamente dovuta, detratto quanto già versato in relazione alle somme già corrisposte e per l'effetto, di condannare la società resistente al pagamento di quanto dovuto.
Il ricorrente osservava:
di aver prestato, dal 1.7.2020 al 26.7.2021, la propria attività lavorativa alle dipendenze della , con contratto di apprendistato Controparte_3 professionalizzante a tempo parziale con la qualifica di apprendista autista di mezzo di trasporto/consegnatario/addetto al magazzinaggio, livello 4°, CCNL applicato: Trasporti e logistica cooperative;
che l'orario contrattualmente previsto era il seguente: lunedì dalle 13:00 alle 17:00; martedì/mercoledì/giovedì/venerdì dalle 13:00 alle 18:00; sabato e domenica riposo;
2 che, in verità, l'orario effettivamente svolto dal ricorrente, dal 1.7.2020 al
31.1.2020, era il seguente: Lunedì: dalle ore 05:00 alle ore 18:00; Martedì: dalle ore
05:00 alle ore 18:00; Mercoledì: dalle ore 05:00 alle ore 18:00; Giovedì: dalle ore
05:00 alle ore 18:00; Venerdì: dalle ore 05:00 alle ore 18:00; Sabato e domenica:
Riposo;
di non aver, quindi, ricevuto la retribuzione spettante per le ore di lavoro effettivamente svolte, per la somma di € 8.735,69, nonché di aver diritto al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali calcolati in riferimento alla retribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto corrispondere.
, benché ritualmente citata, non si costituiva in Controparte_3 giudizio, dovendo, pertanto, esser dichiarata contumace.
CP_ si costituiva in giudizio, chiedendo la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi obbligatori dovuti sulla base delle somme riconosciute alla parte ricorrente, sulla scorta delle risultanze processuali, comunque sempre e solo nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente a ritroso dalla notifica del ricorso avvenuta, in questo caso, in data 30/09/2022.
Il ricorrente chiedeva emissione di ordinanza ex art. 423 c.p.c.
E' del tutto evidente che tale istanza non possa essere accolta, stanti le valutazioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato. Pertanto, non può essere accolto per quanto di seguito.
In tema di differenze retributive per lo svolgimento di ore in più di lavoro, rispetto a quelle contrattualmente previste, la giurisprudenza di legittimità osserva che “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì
3 tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cassazione n. 3714 del 2009).
E' opportuno richiamare, altresì, anche la giurisprudenza di merito, la quale, parimenti, sostiene che “in punto al lavoro straordinario, notturno e festivo,
è principio consolidato (ex plurimis Trib. Milano, 6.12.2011; Trib. Bari, 10.11.2014) quello per cui spetta al lavoratore che rivendica differenze retributive per motivi di orario di lavoro (comprendendo, in ciò, sia il lavoro straordinario, sia il lavoro domenicale e notturno) di fornire la prova precisa e puntuale delle ore e delle giornate di lavoro svolte, in modo che emerga senza equivoci non soltanto lo svolgimento di lavoro aggiuntivo rispetto alla durata contrattuale o legale (od altrimenti, in giornate festive o in orario notturno), ma anche la sua effettiva consistenza quantitativa. Se poi si tratta di lavoro oltre l'orario legale o contrattuale che si sostiene esser stato prestato in modo sistematico e continuativo per un determinato arco temporale, la prova dovrà riguardare altresì l'esatta collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedentarie. Ciò al fine di poter puntualmente ricostruire la prestazione resa e determinare, quindi, il quantum del compenso con le maggiorazioni contrattuali ex art. 2108 c.c.” (Tribunale di Torino, sentenza n. 1424 del 2018).
Nel corso del processo, all'udienza del 21.2.2023, venivano ammessi i testimoni, in particolare, con successiva ordinanza del 21.9.2023, sul capitolo n.1 articolato nel ricorso e relativo all'accertamento dello svolgimento di ore in più, da parte del ricorrente, rispetto a quelle contrattualmente previste, nonché
l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società datrice.
Parte ricorrente, all'udienza del 14.12.2023, rinunciava all'audizione dei testi ammessi nonché all'espletamento dell'interrogatorio formale.
Nel caso di specie, quindi, non sono state rese testimonianze idonee a fornire dati utili, in modo preciso, sull'articolazione oraria della prestazione resa
4 dal ricorrente, avendo quest'ultimo rinunciato all'audizione dei testi sul capitolo ammesso.
Né è stata prodotta documentazione sufficiente, avendo lo stesso ricorrente, versato in atti solo le buste paga.
Queste ultime sono, difatti, allegate al ricorso (v. doc. n. 4 e 4 bis ricorso) e dalle stesse è pacificamente desumibile la retribuzione ricevuta dal ricorrente, ma non l'effettivo svolgimento delle ore in più, non costituendo, queste, piena e rigida dimostrazione delle ore effettivamente lavorate.
Manca, pertanto, la prova circa il diritto vantato dal ricorrente, non potendo, lo svolgimento di ore in più di lavoro, desumersi dalle buste paga, né dal conteggio (doc.n.5 ricorso), versato in atti, essendo impossibile confrontare le ore retribuite con quelle effettivamente svolte dal ricorrente, così da pervenire ad un corretto calcolo delle differenze.
In definitiva, non vi è la concreta dimostrazione circa il preciso svolgimento delle ore di straordinario.
Le ragioni di cui sopra impediscono di accogliere la domanda relativa alle differenze contributive, dovendo, queste ultime, essere calcolate sulla base di quanto dovuto per le ore di straordinario.
Sulla base di quanto sopra, il ricorso non può che essere rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
5 2. Pone a carico del ricorrente le spese di giudizio, che liquida, in favore CP_ dell' nella somma di € 1.000,00 per competenze, oltre IVA e CAP come per legge e rimborso spese generali.
Ascoli Piceno, il 22/11/2024
Il Giudice del Lavoro
(dott. Giovanni Iannielli)
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