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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 29/05/2025, n. 488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 488 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R. G. n. 251 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG. 251/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. Carmelo Mobilia, per gli attori opponenti – il quale ha concluso riportandosi a “tutte le difese svolte nei propri atti e scritti difensivi” – sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in data 27.1.2025 (rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. fissata con provvedimento del 23.05.2022, poi reiterato) – pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. fisc.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Mobilia, giusta procura in atti. ATTORI OPPONENTI
contro
(cod. fisc.: , con sede legale in 75383 Uppsala, CP_1 P.IVA_1
Svizzera, in persona del procuratore speciale dott.ssa , elettivamente CP_2
domiciliata in indiritto telematico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola M.
Sculco, Andrea M. Sculco e Maria Caterina Ficarra, giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A D.I. N. 466/2018 EMESSO DA QUESTO TRIBUNALE IN DATA
14.12.2018.-
Pag. 1 a 8 R. G. n. 251 / 2019
IN FATTO E IN DIRITTO premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che gli attori meglio generalizzati in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno citato in giudizio al fine CP_1
di proporre formale opposizione avverso il D.I. n. 466/2018 emesso – nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2012/2018 R.G. – dal Tribunale di Barcellona
P.G. in data 14.12.2018 su richiesta della e notificato ai debitori in CP_1
data 29.12.2018 e 2.1.2019, ove il Tribunale adito ingiungeva a questi ultimi il pagamento – in solido – “della somma di euro 16.524,13, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento”.
A sostegno della propria pretesa creditoria, la deduceva di: a) CP_1
avere acquistato dall' (alla quale si è fusa per Controparte_3 Controparte_4
incorporazione a far data dal 19.10.2010) la titolarità di crediti tra i quali “quello vantato nei confronti di e di ; b) essersi determinata Parte_1 Parte_2
ad agire per il recupero delle somme dovute quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 300408382 stipulato con in data 4.3.1996 e Controparte_4
quale saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato con Controparte_4
in data 6.11.2006.
[...]
A sostegno della domanda di opposizione a D.I. ex art. 645 c.p.c., in particolare, gli attori opponenti eccepivano: a) la nullità del D.I. opposto per “carenza di prova scritta del credito azionato” atteso che la dichiarazione rilasciata in calce a ciascuno dei due estratti conto prodotti dalla creditrice opposta – riferiti, rispettivamente, al
“rapporto: 910000041132, relativo a “mutui chirografari non agev.”, ed al “rapporto:
300408382” – difetta dei requisiti prescritti dall'art. 50 T.U.B.; b) la nullità del contratto di finanziamento di credito al consumo e di quello afferente al rapporto di conto corrente per violazione degli obblighi formali e di contenuto previsti a tutela del consumatore dal d.lgs.
6.9.2005 n. 206 atteso che in esso non era dato riscontrare
“alcunché anzitutto in ordine al piano di ammortamento o finanziario, la cui mancata produzione già di per sé non consente di ritenere provato il presunto credito derivante dallo stesso, e ciò neppure sotto il profilo della sua esatta quantificazione” nonché “a qualsivoglia informazione inerente al TAEG, rispetto al quale la legge prevede un preciso obbligo informativo a garanzia della trasparenza nei confronti del consumatore, quale contraente
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debole del rapporto”; c) la nullità della clausola di pattuizione di interessi usurari stante la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e l'applicazione della disposizione ex art. 1815, co II. c.c. ai sensi della quale la “clausola con cui si pattuiscono interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi”; d) la “incongruità” dell'importo ingiunto stante l'assenza di menzione - da parte della creditrice opposta - dei versamenti interposti dal “che non solo non ne dà neanche formalmente atto, ma neppure Pt_1
ne tiene conto ai fini della loro detrazione rispetto agli importi ingiunti”; e) la mancata
“prova certa del credito ingiunto” atteso che l'istituto di credito cessionario non avrebbe provato, in sede monitoria, l'effettiva stipulazione del contratto di mutuo e del rapporto di conto corrente in violazione dell'art. 117 T.U.B. non risultando, nel caso di specie, la consegna al cliente della copia sottoscritta dalla Banca mutuante e non rilevando, ad ogni modo, la prova della “erogazione della somma finanziata, non essendo tale circostanza idonea a convalidare un negozio nullo per inesistenza ab origine dell'accordo delle parti”; f) la nullità per usurarietà del “tasso di interesse applicato e per anatocismo” atteso che la – ritenendo di “lucrare interessi ben maggiori di quelli CP_5
consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario” – ha onerato i clienti
“di un costo del denaro non dovuto ed indebito che ha concorso ad appesantire la situazione economica e finanziaria dei medesimi” in frode alla legge ex artt. 1344 c.c. e 117 T.U.B., con indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato attesa
“l'indicazione già nel contratto di un i.s.c. (indicatore sintetico di costo) diverso rispetto a quello effettivamente applicato”; g) la nullità ex art. 1815, co. II, c.c. delle “clausole relative agli interessi compensativi e moratori” posto che “dai documenti di causa è emersa
l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi usurari contra legem” stante la sproporzione (rectius a fronte del “tasso soglia individuato dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo in cui si è perfezionato il contratto di credito al consumo de quo”) del
“tasso globale degli interessi compensativi (comprensivo degli interessi moratori individuati nella comunque abnorme misura del 3%) che la ha dichiarato di aver applicato in CP_5
ordine al finanziamento concesso agli odierni opponenti”; h) la nullità dei “criteri di calcolo degli interessi compensativi sul mutuo chirografario” stante l'applicazione - da parte dell'istituto di credito opposto - alla fattispecie in esame di “un piano di ammortamento cd. alla francese (in luogo di quello italiano che da una prima sommaria analisi della mera documentazione in suo possesso – non avendo la Società mutuataria mai avuto nella propria disponibilità la copia del contratto di mutuo – sembrava fosse stato
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applicato)” e l'assenza di una “specifica ed inequivocabile individuazione del tasso di interesse (o del complessivo carico di accessori) imputato al mutuatario nel complesso dell'intero rapporto” in violazione degli artt. 117, co IV, T.U.B., 1346, 1284, co. III, e
1283 c.c.; i) la riduzione ex art. 1384 c.c. della “clausola penale relativa agli interessi moratori” stante l'assimilazione, secondo la Suprema Corte di Cassazione, della clausola penale con quella “con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie”; l) la “illegittima” applicazione e richiesta di interessi anatocistici atteso che, dall'analisi della documentazione versata in atti, emerge che la ha “provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute in CP_5 quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi”, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 24.6.2019, si costituiva chiedendo, in CP_1
via preliminare, la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto ex art. 648 c.p.c., e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto ovvero, in via subordinata, in ipotesi di revoca del predetto D.I., la condanna degli attori opponenti al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 16.524,13, “o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre ulteriori interessi sino al saldo”, con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie difese, in particolare, rilevava: a) l'adempimento, da parte della cedente degli obblighi informativi “sugli elementi centrali del Controparte_3
regolamento contrattuale in ordine a entrambi i rapporti ceduti” e, nella specie, con riguardo sia al tasso applicato (pari al 15,125%) nonché annuo (pari al 16,005%) e di mora (pari al 15,125%) applicato al contratto di conto corrente del 4.3.1996 – “con la precisazione che sugli interessi moratori, dovuti a seguito della chiusura del conto, non opera la capitalizzazione periodica” – e sia al TAEG (pari al 9,698%) e al tasso di mora
(pari al 14,10%) applicato al contratto di finanziamento del 6.11.2006; b) la mancata produzione delle ricevute di versamenti asseritamente effettuate dal al Pt_1 nel periodo 2009-2010 ovvero, ad ogni modo, in “date anteriori Controparte_4
alla cessione intercorsa tra ed AK NO AB (29.6.2015)”; c) la Controparte_3
“irrilevanza” della doglianza mossa dal debitore opponente alla prova certa - da parte dell'istituto opposto - del credito ingiunto atteso che “gli opponenti nulla hanno eccepito sulla validità della loro sottoscrizione apposta sui contratti, e che la produzione in
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giudizio del contratto dalla parte che non lo ha sottoscritto equivale a sottoscrizione, come puntualizzato, per tutte, dalla Cassazione con sentenza n. 11409/2006”; d) la
“contraddittorietà” delle deduzioni svolte dagli opponenti stante, da un lato, la doglianza relativa alla “mancata indicazione nei contratti de quibus del TAEG applicato”
e, dall'altro, quella relativa all'“applicazione di un tasso effettivo differente, comunque, maggiore rispetto a quello pattuito” posto che, ad ogni modo, “il TAEG è indicato in entrambi i contratti oggetto di causa e, in relazione al contratto di finanziamento, lo stesso, così come il tasso di mora poi concretamente applicato, sono indicati anche nel piano di ammortamento dimesso”; e) la circostanza che - contrariamente a quanto asserito dagli attori opponenti - l'art. 4 del contratto di finanziamento dispone che “l'importo complessivamente dovuto e non pagato alla scadenza di ciascuna rata produce interessi di mora, nella misura indicata al successivo comma, dal giorno delle scadenze fino al giorno del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore del Su detti interessi non è CP_4
consentita la capitalizzazione periodica”.
Concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto (cfr. provvedimento del
19.2.2020 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.2.2020), la causa – previa assegnazione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e precisazione delle conclusioni svolte alla udienza del 23.05.2022 – era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 24.04.2023 e cosi, dopo altri rinvii, rimessa a quella del 28.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Ciò premesso, si osserva.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. I e I bis, D.Lgs 28/2010,
“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia nelle materie ivi indicate è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti da specifiche normative di settore. Nelle materie indicate al comma 1-bis D.Lgs. 28/2010 l'obbligo del preventivo ricorso alla mediazione, tale da essere configurato quale condizione di procedibilità, è rafforzato dall'ordine da parte del giudice di procedere alla mediazione quando, per l'appunto, sia eccepita l'improcedibilità o
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rilevata d'ufficio con attribuzione del termine di quindici giorni per provvedervi” (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 18 dice,bre 2024, n. 33216; conf. Cass. 27 marzo 2019, n.
8473).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame, si rileva come con provvedimento del
19.2.2020 – reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.2.2020 – questo Giudicante ha onerato – previa concessione dei termini ex art. 183, co. VI,
c.p.c. e della provvisoria esecuzione del D.I. opposto ex art. 648 c.p.c. – le parti ad
“avviare il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di legge, non risultando già esperito”, fissando l'udienza di prosecuzione del giudizio al 9.11.2020 (poi differita d'ufficio all'udienza dell'8.3.2021 e, di poi, all'udienza dell'11.10.2021) “per i medesimi adempimenti ed agli stessi orari in precedenza stabiliti” ex art. 5, co. II, D.Lgs.
28/2010.
Giova rammentare, a tal proposito, che i commi II e VI dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 statuiscono che “il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale” e che “il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Il d.lgs. 28/2010, all'art. 5, ha introdotto, invero - quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra gli altri, i contratti bancari/finanziari (ex art. 5, co. I e I bis) - l'esperimento di un procedimento di mediazione e ha previsto che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o, come nel caso in esame, rilevato dal giudice entro la prima udienza
(rectius alle condizioni ex art. 5, co. VI), quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento a pena d'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò detto, appare, ad ogni modo, opportuno rilevare come alla data del 19.2.2020
(rectius data di deposito del provvedimento di concessione termine esperimento procedura di mediazione/provvisoria esecuzione D.I. ex art. 648 c.p.c.) vi erano orientamenti diversi, sia in dottrina sia in giurisprudenza, su quale fosse la parte onerata ad introdurre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al
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decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte a sezioni unite con pronuncia del 18 settembre 2020, n. 19596 ha chiarito – dirimendo, in via definitiva, tale contrasto giurisprudenziale – come
“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 , comma 1-bis , del
d.lgs n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è
a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, la declaratoria di improcedibilità della domanda di opposizione ex art. 645 c.p.c., con conseguente revoca del D.I. n. 466/2018 qui opposto ed emesso – nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2012/2018 R.G. – da questo Tribunale in data 14.12.2018 in assenza di prova, da parte della creditrice opposta, di avere avviato la mediazione depositando l'istanza ovvero l'avviso di convocazione o il verbale ed ogni altro documento comprovante l'effettivo svolgimento della procedura conciliativa ex art. 4 D.Lgs. 28/2010.
Sulle spese.
In ragione anche del mutamento giurisprudenziale in base al quale si fonda la decisione, appare congruo compensare – tra le parti – le spese di lite ex art. 92, co.
II, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G.
251/2019:
1. DICHIARA la improcedibilità della domanda introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da e, quindi, la improcedibilità del CP_1
giudizio avente ad oggetto l'opposizione al medesimo D.I. proposta da e nei Parte_1 Parte_2
Pag. 7 a 8 R. G. n. 251 / 2019
confronti di per le causali di cui in motivazione;
CP_1
2. REVOCA, per l'effetto, il D.I. n. 466/2018 emesso da questo Tribunale
qui opposto;
3. COMPENSA le spese.
Barcellona P.G. 29.5.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
Pag. 8 a 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice
Nel procedimento iscritto al n. RG. 251/2019, viste le note di trattazione depositate telematicamente dall'Avv. Carmelo Mobilia, per gli attori opponenti – il quale ha concluso riportandosi a “tutte le difese svolte nei propri atti e scritti difensivi” – sulla scorta del decreto di regolamentazione dell'udienza adottato ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in data 27.1.2025 (rinviato per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. fissata con provvedimento del 23.05.2022, poi reiterato) – pronuncia la seguente
SENTENZA
TRA
(cod. fisc.: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(cod. fisc.: ), elettivamente domiciliati in Parte_2 C.F._2
indirizzo telematico, rappresentati e difesi dall'Avv. Carmelo Mobilia, giusta procura in atti. ATTORI OPPONENTI
contro
(cod. fisc.: , con sede legale in 75383 Uppsala, CP_1 P.IVA_1
Svizzera, in persona del procuratore speciale dott.ssa , elettivamente CP_2
domiciliata in indiritto telematico, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nicola M.
Sculco, Andrea M. Sculco e Maria Caterina Ficarra, giusta procura in atti.
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A D.I. N. 466/2018 EMESSO DA QUESTO TRIBUNALE IN DATA
14.12.2018.-
Pag. 1 a 8 R. G. n. 251 / 2019
IN FATTO E IN DIRITTO premesso che la presente sentenza è redatta ai sensi dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., si espone che gli attori meglio generalizzati in intestazione, con atto di citazione ritualmente notificato, hanno citato in giudizio al fine CP_1
di proporre formale opposizione avverso il D.I. n. 466/2018 emesso – nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2012/2018 R.G. – dal Tribunale di Barcellona
P.G. in data 14.12.2018 su richiesta della e notificato ai debitori in CP_1
data 29.12.2018 e 2.1.2019, ove il Tribunale adito ingiungeva a questi ultimi il pagamento – in solido – “della somma di euro 16.524,13, oltre interessi al tasso, con i limiti e le decorrenze indicati in ricorso, fino al soddisfo e le spese legali del presente procedimento”.
A sostegno della propria pretesa creditoria, la deduceva di: a) CP_1
avere acquistato dall' (alla quale si è fusa per Controparte_3 Controparte_4
incorporazione a far data dal 19.10.2010) la titolarità di crediti tra i quali “quello vantato nei confronti di e di ; b) essersi determinata Parte_1 Parte_2
ad agire per il recupero delle somme dovute quale saldo debitore del contratto di conto corrente n. 300408382 stipulato con in data 4.3.1996 e Controparte_4
quale saldo debitore del contratto di finanziamento stipulato con Controparte_4
in data 6.11.2006.
[...]
A sostegno della domanda di opposizione a D.I. ex art. 645 c.p.c., in particolare, gli attori opponenti eccepivano: a) la nullità del D.I. opposto per “carenza di prova scritta del credito azionato” atteso che la dichiarazione rilasciata in calce a ciascuno dei due estratti conto prodotti dalla creditrice opposta – riferiti, rispettivamente, al
“rapporto: 910000041132, relativo a “mutui chirografari non agev.”, ed al “rapporto:
300408382” – difetta dei requisiti prescritti dall'art. 50 T.U.B.; b) la nullità del contratto di finanziamento di credito al consumo e di quello afferente al rapporto di conto corrente per violazione degli obblighi formali e di contenuto previsti a tutela del consumatore dal d.lgs.
6.9.2005 n. 206 atteso che in esso non era dato riscontrare
“alcunché anzitutto in ordine al piano di ammortamento o finanziario, la cui mancata produzione già di per sé non consente di ritenere provato il presunto credito derivante dallo stesso, e ciò neppure sotto il profilo della sua esatta quantificazione” nonché “a qualsivoglia informazione inerente al TAEG, rispetto al quale la legge prevede un preciso obbligo informativo a garanzia della trasparenza nei confronti del consumatore, quale contraente
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debole del rapporto”; c) la nullità della clausola di pattuizione di interessi usurari stante la violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e l'applicazione della disposizione ex art. 1815, co II. c.c. ai sensi della quale la “clausola con cui si pattuiscono interessi usurari è nulla e non sono dovuti interessi”; d) la “incongruità” dell'importo ingiunto stante l'assenza di menzione - da parte della creditrice opposta - dei versamenti interposti dal “che non solo non ne dà neanche formalmente atto, ma neppure Pt_1
ne tiene conto ai fini della loro detrazione rispetto agli importi ingiunti”; e) la mancata
“prova certa del credito ingiunto” atteso che l'istituto di credito cessionario non avrebbe provato, in sede monitoria, l'effettiva stipulazione del contratto di mutuo e del rapporto di conto corrente in violazione dell'art. 117 T.U.B. non risultando, nel caso di specie, la consegna al cliente della copia sottoscritta dalla Banca mutuante e non rilevando, ad ogni modo, la prova della “erogazione della somma finanziata, non essendo tale circostanza idonea a convalidare un negozio nullo per inesistenza ab origine dell'accordo delle parti”; f) la nullità per usurarietà del “tasso di interesse applicato e per anatocismo” atteso che la – ritenendo di “lucrare interessi ben maggiori di quelli CP_5
consentiti e contrari ad un ordinario sviluppo di rapporto bancario” – ha onerato i clienti
“di un costo del denaro non dovuto ed indebito che ha concorso ad appesantire la situazione economica e finanziaria dei medesimi” in frode alla legge ex artt. 1344 c.c. e 117 T.U.B., con indeterminatezza del tasso di interesse convenuto ed applicato attesa
“l'indicazione già nel contratto di un i.s.c. (indicatore sintetico di costo) diverso rispetto a quello effettivamente applicato”; g) la nullità ex art. 1815, co. II, c.c. delle “clausole relative agli interessi compensativi e moratori” posto che “dai documenti di causa è emersa
l'applicazione da parte dell'Istituto di credito di tassi usurari contra legem” stante la sproporzione (rectius a fronte del “tasso soglia individuato dalla Banca d'Italia con riferimento al periodo in cui si è perfezionato il contratto di credito al consumo de quo”) del
“tasso globale degli interessi compensativi (comprensivo degli interessi moratori individuati nella comunque abnorme misura del 3%) che la ha dichiarato di aver applicato in CP_5
ordine al finanziamento concesso agli odierni opponenti”; h) la nullità dei “criteri di calcolo degli interessi compensativi sul mutuo chirografario” stante l'applicazione - da parte dell'istituto di credito opposto - alla fattispecie in esame di “un piano di ammortamento cd. alla francese (in luogo di quello italiano che da una prima sommaria analisi della mera documentazione in suo possesso – non avendo la Società mutuataria mai avuto nella propria disponibilità la copia del contratto di mutuo – sembrava fosse stato
Pag. 3 a 8 R. G. n. 251 / 2019
applicato)” e l'assenza di una “specifica ed inequivocabile individuazione del tasso di interesse (o del complessivo carico di accessori) imputato al mutuatario nel complesso dell'intero rapporto” in violazione degli artt. 117, co IV, T.U.B., 1346, 1284, co. III, e
1283 c.c.; i) la riduzione ex art. 1384 c.c. della “clausola penale relativa agli interessi moratori” stante l'assimilazione, secondo la Suprema Corte di Cassazione, della clausola penale con quella “con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie”; l) la “illegittima” applicazione e richiesta di interessi anatocistici atteso che, dall'analisi della documentazione versata in atti, emerge che la ha “provveduto ad effettuare addebiti di somme non dovute in CP_5 quanto derivanti da una illegittima capitalizzazione degli interessi”, con vittoria delle spese di giudizio.
Con comparsa di risposta del 24.6.2019, si costituiva chiedendo, in CP_1
via preliminare, la provvisoria esecutorietà del D.I. opposto ex art. 648 c.p.c., e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto ovvero, in via subordinata, in ipotesi di revoca del predetto D.I., la condanna degli attori opponenti al pagamento, in suo favore, dell'importo di € 16.524,13, “o di quella diversa somma che risulterà in corso di causa, oltre ulteriori interessi sino al saldo”, con vittoria delle spese di giudizio.
A sostegno delle proprie difese, in particolare, rilevava: a) l'adempimento, da parte della cedente degli obblighi informativi “sugli elementi centrali del Controparte_3
regolamento contrattuale in ordine a entrambi i rapporti ceduti” e, nella specie, con riguardo sia al tasso applicato (pari al 15,125%) nonché annuo (pari al 16,005%) e di mora (pari al 15,125%) applicato al contratto di conto corrente del 4.3.1996 – “con la precisazione che sugli interessi moratori, dovuti a seguito della chiusura del conto, non opera la capitalizzazione periodica” – e sia al TAEG (pari al 9,698%) e al tasso di mora
(pari al 14,10%) applicato al contratto di finanziamento del 6.11.2006; b) la mancata produzione delle ricevute di versamenti asseritamente effettuate dal al Pt_1 nel periodo 2009-2010 ovvero, ad ogni modo, in “date anteriori Controparte_4
alla cessione intercorsa tra ed AK NO AB (29.6.2015)”; c) la Controparte_3
“irrilevanza” della doglianza mossa dal debitore opponente alla prova certa - da parte dell'istituto opposto - del credito ingiunto atteso che “gli opponenti nulla hanno eccepito sulla validità della loro sottoscrizione apposta sui contratti, e che la produzione in
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giudizio del contratto dalla parte che non lo ha sottoscritto equivale a sottoscrizione, come puntualizzato, per tutte, dalla Cassazione con sentenza n. 11409/2006”; d) la
“contraddittorietà” delle deduzioni svolte dagli opponenti stante, da un lato, la doglianza relativa alla “mancata indicazione nei contratti de quibus del TAEG applicato”
e, dall'altro, quella relativa all'“applicazione di un tasso effettivo differente, comunque, maggiore rispetto a quello pattuito” posto che, ad ogni modo, “il TAEG è indicato in entrambi i contratti oggetto di causa e, in relazione al contratto di finanziamento, lo stesso, così come il tasso di mora poi concretamente applicato, sono indicati anche nel piano di ammortamento dimesso”; e) la circostanza che - contrariamente a quanto asserito dagli attori opponenti - l'art. 4 del contratto di finanziamento dispone che “l'importo complessivamente dovuto e non pagato alla scadenza di ciascuna rata produce interessi di mora, nella misura indicata al successivo comma, dal giorno delle scadenze fino al giorno del pagamento a carico della parte finanziata ed a favore del Su detti interessi non è CP_4
consentita la capitalizzazione periodica”.
Concessa la provvisoria esecuzione del D.I. opposto (cfr. provvedimento del
19.2.2020 a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.2.2020), la causa – previa assegnazione dei termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. e precisazione delle conclusioni svolte alla udienza del 23.05.2022 – era rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. alla udienza del 24.04.2023 e cosi, dopo altri rinvii, rimessa a quella del 28.04.2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (con scambio di note in sostituzione della presenza fisica dei procuratori delle parti) e così incamerata in decisione.
Ciò premesso, si osserva.
Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, quello secondo cui, in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, co. I e I bis, D.Lgs 28/2010,
“chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia nelle materie ivi indicate è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto, ovvero uno degli altri sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti da specifiche normative di settore. Nelle materie indicate al comma 1-bis D.Lgs. 28/2010 l'obbligo del preventivo ricorso alla mediazione, tale da essere configurato quale condizione di procedibilità, è rafforzato dall'ordine da parte del giudice di procedere alla mediazione quando, per l'appunto, sia eccepita l'improcedibilità o
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rilevata d'ufficio con attribuzione del termine di quindici giorni per provvedervi” (ex plurimis, Cass. civ., Sez. III, 18 dice,bre 2024, n. 33216; conf. Cass. 27 marzo 2019, n.
8473).
Venendo, funditus, alla fattispecie in esame, si rileva come con provvedimento del
19.2.2020 – reso a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.2.2020 – questo Giudicante ha onerato – previa concessione dei termini ex art. 183, co. VI,
c.p.c. e della provvisoria esecuzione del D.I. opposto ex art. 648 c.p.c. – le parti ad
“avviare il tentativo obbligatorio di mediazione nel termine di legge, non risultando già esperito”, fissando l'udienza di prosecuzione del giudizio al 9.11.2020 (poi differita d'ufficio all'udienza dell'8.3.2021 e, di poi, all'udienza dell'11.10.2021) “per i medesimi adempimenti ed agli stessi orari in precedenza stabiliti” ex art. 5, co. II, D.Lgs.
28/2010.
Giova rammentare, a tal proposito, che i commi II e VI dell'art. 5 D.Lgs. 28/2010 statuiscono che “il giudice, quando rileva che la mediazione non è stata esperita o è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale” e che “il comma 1 e l'articolo 5-quater non si applicano: nei procedimenti per ingiunzione, inclusa
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis”.
Il d.lgs. 28/2010, all'art. 5, ha introdotto, invero - quale condizione di procedibilità per le controversie aventi ad oggetto, tra gli altri, i contratti bancari/finanziari (ex art. 5, co. I e I bis) - l'esperimento di un procedimento di mediazione e ha previsto che, qualora il mancato esperimento della mediazione venga eccepito dal convenuto o, come nel caso in esame, rilevato dal giudice entro la prima udienza
(rectius alle condizioni ex art. 5, co. VI), quest'ultimo assegni alle parti il termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento a pena d'improcedibilità della domanda giudiziale.
Ciò detto, appare, ad ogni modo, opportuno rilevare come alla data del 19.2.2020
(rectius data di deposito del provvedimento di concessione termine esperimento procedura di mediazione/provvisoria esecuzione D.I. ex art. 648 c.p.c.) vi erano orientamenti diversi, sia in dottrina sia in giurisprudenza, su quale fosse la parte onerata ad introdurre il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione al
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decreto ingiuntivo.
La Suprema Corte a sezioni unite con pronuncia del 18 settembre 2020, n. 19596 ha chiarito – dirimendo, in via definitiva, tale contrasto giurisprudenziale – come
“nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 , comma 1-bis , del
d.lgs n. 28/2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è
a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1- bis, conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Ne segue, quindi, per il coacervo di argomentazioni stese, la declaratoria di improcedibilità della domanda di opposizione ex art. 645 c.p.c., con conseguente revoca del D.I. n. 466/2018 qui opposto ed emesso – nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al n. 2012/2018 R.G. – da questo Tribunale in data 14.12.2018 in assenza di prova, da parte della creditrice opposta, di avere avviato la mediazione depositando l'istanza ovvero l'avviso di convocazione o il verbale ed ogni altro documento comprovante l'effettivo svolgimento della procedura conciliativa ex art. 4 D.Lgs. 28/2010.
Sulle spese.
In ragione anche del mutamento giurisprudenziale in base al quale si fonda la decisione, appare congruo compensare – tra le parti – le spese di lite ex art. 92, co.
II, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona P. G., definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa nel giudizio iscritto al n. R.G.
251/2019:
1. DICHIARA la improcedibilità della domanda introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo da e, quindi, la improcedibilità del CP_1
giudizio avente ad oggetto l'opposizione al medesimo D.I. proposta da e nei Parte_1 Parte_2
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confronti di per le causali di cui in motivazione;
CP_1
2. REVOCA, per l'effetto, il D.I. n. 466/2018 emesso da questo Tribunale
qui opposto;
3. COMPENSA le spese.
Barcellona P.G. 29.5.2025.
Il Giudice on.
Dott. Francesco Montera
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