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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 14/07/2025, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
Varrecchione, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo R.G. n. 73/2024 vertente
TRA
Parte_1
C.F. , in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
Paola (CS), Piazza del Popolo n. 5, presso lo studio dell'avv. Graziella Idone, che la rappresenta e difende in virtù di decreto di autorizzazione del Giudice della volontaria giurisdizione del 30.3.2023, in atti.
ATTRICE
e
C.F. e P. IVA n. , e per essa, quale Controparte_1 P.IVA_2 mandataria, (già , in persona del legale rappresentante CP_2 CP_3 pro tempore, elettivamente domiciliata in Bagnara Calabra (RC), via Giovanni XXIII, n. 3, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Galletta, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti.
CONVENUTA
OGGETTO: nullità di iscrizione di ipoteca giudiziale ex art. 2830 c.c.
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sul difetto di legittimazione attiva della curatela, eccepito in via preliminare dalla parte resistente.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Con ricorso promosso ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., l'avv. Graziella Idone, in qualità di curatore dell'eredità giacente di ha chiesto accertarsi e Parte_1 dichiararsi la nullità ex art. 2830 c.c. delle iscrizioni dell'ipoteca giudiziale del
18.5.1993 e dell'ipoteca giudiziale del 18.6.1993, rinnovate in epoca successiva rispetto all'apertura dell'eredità giacente, rispettivamente il 17.5.2013 e il 17.6.2013, gravanti sull'immobile denominato Palazzo Manes censito al catasto fabbricati del Comune di San Lucido (CS), al foglio 7, particella 234, sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, oggi identificato al foglio 7, particella 234, sub 2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, facente parte, dal 12.6.1998, dei beni della massa della curatela dell'eredità giacente di
, iscritta a R.G.V.G. n. 59/1998 presso il Tribunale di Paola;
per Parte_1
l'effetto, ha chiesto ordinarsi al Conservatore dell'Agenzia del Territorio di Cosenza la cancellazione delle suindicate iscrizioni ipotecarie.
Costituitasi in giudizio, ha in primo luogo eccepito il difetto di Controparte_1 legittimazione attiva della curatela poiché, essendo decorso il termine decennale stabilito dalla legge per l'accettazione dell'eredità decorrente dall'apertura della successione, il patrimonio ereditario risulterebbe devoluto allo Stato ai sensi dell'art. 586 c.c.
L'eccezione sollevata in via preliminare dalla società resistente è fondata e merita accoglimento.
Com'è noto, colui che è chiamato all'eredità acquista la qualità di erede non automaticamente alla morte del de cuius ma in virtù di una manifestazione di volontà in cui dichiara di accettare il patrimonio ereditario;
se ciò avviene, gli effetti dell'accettazione retroagiscono al momento dell'apertura della successione (art. 459 c.c.), di modo che non si verifichi alcuna soluzione di continuità tra la situazione giuridica del de cuius e quella dell'erede.
Il diritto del chiamato ad accettare l'eredità si prescrive in dieci anni a decorrere dall'apertura della successione (art. 480 c.c.).
Il chiamato all'eredità può anche rinunciare al patrimonio ereditario mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione e inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.); fino a che il diritto di accettare l'eredità non è prescritto, i rinunzianti possono sempre accettare pagina 2 di 4 l'eredità, purché questa non sia già stata acquistata da altri chiamati e non arrechi pregiudizio alle ragioni acquistate dai terzi su beni ereditari (art. 525 c.c.).
Ai sensi dell'art. 586 c.c., l'eredità è devoluta ex lege allo Stato, senza necessità di accettazione e senza possibilità di rinunzia, in caso di mancanza di altri successibili (ipotesi che si verifica allorquando non è stata dichiarata l'accettazione dell'eredità entro il termine di prescrizione o perché è stata formalizzata la rinuncia o è decorso il termine per revocare la rinuncia).
Orbene, il legislatore ha previsto l'istituto dell'eredità giacente per assicurare l'amministrazione e la conservazione del patrimonio ereditario nel periodo di tempo che intercorre tra la morte del de cuius e l'accettazione del patrimonio ereditario da parte del chiamato, periodo che, come visto, può anche avere durata decennale: infatti, i presupposti per l'operatività di tale istituto sono che il chiamato non abbia ancora accettato l'eredità e non sia nel possesso dei beni ereditari (art. 528 c.c.).
Ne discende che la curatela dell'eredità giacente rappresenta una soluzione provvisoria, volta a soddisfare le esigenze dell'eredità e dei terzi (creditori) nel periodo in cui l'asse ereditario è privo di titolare, e cessa: per prescrizione del diritto del chiamato di accettare l'eredità, se entro dieci anni dall'apertura della successione non interviene una manifestazione di volontà in tal senso o non viene revocata la rinuncia eventualmente già espressa, con conseguente devoluzione ex lege del patrimonio ereditario allo Stato (in tal caso, mancando i successibili, non si discorre più di eredità giacente ma di eredità vacante); oppure, con l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato (art. 532 c.c.) o con l'esaurimento dell'attivo ereditario, venendo in tali casi meno la ratio giustificatrice dell'istituto poiché, nella prima ipotesi il patrimonio ereditario viene acquistato dall'erede che provvede ad amministrarlo e a gestirlo in qualità di titolare, mentre nella seconda ipotesi non residuano beni da conservare e amministrare.
Così delineata la disciplina dell'istituto dell'eredità giacente nei tratti che in questa sede rilevano, occorre ora evidenziare che, nel caso di specie, pur non essendo rinvenibile agli atti il certificato di morte di può ragionevolmente ritenersi che Parte_1
l'apertura della successione del de cuius risalga all'anno 1998 in quanto, per come dichiarato dalla parte ricorrente nell'atto introduttivo, la curatela dell'eredità giacente sarebbe iscritta a R.G.V.G. n. 59/1998 e sarebbe stata disposta con provvedimento del
12.6.1998, con il quale era stato nominato curatore il dott. , poi sostituito, Persona_1
a seguito di revoca, con l'attuale curatore nominato con provvedimento del 11.2.2022.
Ebbene, dall'apertura della successione di fino alla introduzione del Parte_1 presente giudizio risulta ampliamente decorso il termine decennale stabilito dalla legge pagina 3 di 4 per la prescrizione del diritto ad accettare l'eredità e non risulta intervenuta, medio tempore, alcuna accettazione dell'eredità da parte dei successibili, né alcuna revoca di rinuncia già eventualmente espressa.
Per tali motivi, deve ritenersi integrato il presupposto di cui all'art. 586 c.c. per l'acquisto del patrimonio ereditario di da parte dello Stato. Parte_1
L'accoglimento dell'eccezione preliminare sollevata dalla parte resistente rende superfluo pronunciarsi sulle ulteriori questioni dedotte nel merito.
2. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché va disposta la condanna della parte ricorrente alla loro rifusione in favore della parte resistente. Esse sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori minimi di riferimento di cui al decreto ministeriale n.
55/2014, così come modificato dal decreto ministeriale del 13 agosto 2022, n. 147, esclusa la fase istruttoria, in relazione allo scaglione fino ad € 26.000,00, trattandosi di giudizio di valore indeterminabile, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, della natura e del valore indeterminabile della controversia, nonché della non particolare complessità delle questioni, di fatto e di diritto, trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, sez. civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la domanda inammissibile per carenza di legittimazione attiva della Curatela dell'eredità giacente di;
Parte_1
2. condanna la Curatela dell'eredità giacente di , in Parte_1 persona del curatore pro tempore, alla rifusione in favore di
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, delle Controparte_1 spese di lite, che si liquidano in complessivi € 1.698,50, di cui € 1.698,50 per compensi ed € 00,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.A.P. e I.V.A., come per legge.
Così deciso in Paola, 11.07.2025
IL GIUDICE
(dott. Luigi Varrecchione)
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