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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/12/2025, n. 2113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2113 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5595/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti CIUFFREDA CRISTIANA e MOSCA Parte_1
MARIALUISA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Rosati, n.159
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.11.2025 sulle conclusioni di parte ricorrente, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 21.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 29.11.2024 conveniva Parte_1 in giudizio , esponendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in data CP_1
10.8.2018 e che dall'unione sono nati due figli, (n.ta a Foggia il 10.8.2016) e (n.to a Per_1 Per_2
Foggia il 11.01.2019); che in un primo momento il matrimonio è stato sereno, ma successivamente CP_ CP_ il avrebbe mostrato “inquietudine e disinteresse per la propria famiglia”; che il avrebbe usato violenza verbale e fisica nei suoi confronti;
che il resistente avrebbe varie volte intrapreso CP_ delle relazioni extraconiugali, causa di litigi;
che il non provvede alla necessità economiche dei figli, né è attento alla loro crescita;
che lei ha sofferto di depressione per una sindrome ansiosa;
che ad agosto 2023 lei veniva aggredita verbalmente e fisicamente alla presenza dei figli minori e che, in conseguenza di ciò, presentava una denuncia/querela presso i Carabinieri di Ascoli Satriano, in seguito rimessa;
che un nuovo episodio di violenza è accaduto a gennaio 2024, quando il resistente, secondo la ricostruzione della ricorrente, l'avrebbe colpita con un pugno “nella zona orbitale/oculare cagionandole un severo ematoma”; che l'ultimo episodio di violenza è accaduto il
9 maggio 2024, quando secondo la tesi della ricorrente, lei sarebbe stata di nuovo aggredita dal resistente provocandole un “trauma cranico non commotivo, contusione emicostatico al braccio ed alla regione inguinale sinistra, stretta al collo ed escoriazione al braccio sinistro”; che dopo tale ultimo episodio la ricorrente ha deciso di terminare la relazione con il resistente;
che lei non svolge alcuna attività lavorativa, ma in passato ha svolto la professione di estetista;
che il resistente è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la con la qualifica di operaio CP_2 specializzato di 5° livello.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione con addebito della stessa al marito, ha chiesto: di adottare i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c.; la corresponsione da parte del resistente di un assegno di mantenimento in suo favore di € 250,00 mensili e di € 350,00 mensili per ciascun figlio;
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé e diritto di visita in favore del padre;
l'assegnazione della casa coniugale.
Il resistente, benché, regolarmente citato non ha inteso costituirsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 10.3.2025.
In conseguenza della richiesta della ricorrente, sulla base dei comportamenti di violenza tenuti dal resistente, il precedente Giudice, con decreto provvisoriamente esecutivo, ha adottato i CP_ provvedimenti indifferibili e urgenti, e, in particolare, ha ordinato al di allontanarsi dalla casa coniugale, rinviando per la loro conferma, modifica o revoca all'udienza del 23.12.2024.
In tale udienza, il precedente Giudice ha confermato i provvedimenti indifferibili assunti e ha rinviato per la trattazione del merito della causa all'udienza del 10.3.2025.
All'udienza del 10.3.2025 il Giudice ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa all'udienza del 17.11.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co
4 c.p.c., una volta acquisito il parere del P.M. in data 21.11.2025.
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso, il decreto di fissazione udienza e, anche, quello dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. sono stati regolarmente notificati al resistente, anche, per mezzo della Polizia Locale di CP_ Foggia, nelle mani proprie del (cfr. delega Tribunale – Polizia Municipale Foggia – CP_ notificazione provvedimento). Pertanto, il ha avuto diretta conoscenza del procedimento, ma, nonostante ciò, non ha inteso costituirsi, nemmeno nel prosieguo dello stesso.
Per tali motivi, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, già dichiarata all'udienza 10.3.2025.
2) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio. Inoltre,
è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti di , CP_1
CP_ fondandola su un atteggiamento violento del usato nei suoi confronti.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez.
n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent.
19328/2015).
Nel caso di specie deve essere accolta la domanda di addebito della separazione, formulata dalla ricorrente, per i motivi che seguono.
Preliminarmente, bisogna ricordare che il precedente Giudice ha ordinato l'allontanamento dalla CP_ casa coniugale del Tale misura indifferibile, adottata con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c., si è resa necessaria in ragione delle violenze, fisiche e psicologiche (messaggi anche di morte inviati dal CP_ CP_ alla ricorrente – cfr. foto 2A), tenute dal nei confronti della Parte_1
La ricorrente, infatti, ha affermato di vari episodi di violenza perpetrati dal resistente nei suoi confronti, che sono stati causa della dissoluzione del matrimonio.
In particolare, la ha indicato gli episodi verificatisi ad agosto 2023, a gennaio 2024 e da Parte_1 ultimo a maggio 2024, dove la ricorrente veniva aggredita fisicamente dal marito. Di tali episodi vi
è conferma nelle denunce/querele presentate dalla seppure successivamente rimesse, che Parte_1 sono in atti nel presente procedimento (cfr. R.G.N.R. 7026/2023 del 14.8.2023 e R.G.N.R.
4416/2024; vedi anche foto allegate alle denunce/querele). In data 09.5.2024 in seguito ad un litigio tra i coniugi, iniziato nella casa coniugale, per una CP_ presunta relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, il colpiva la moglie con vari pugni sulle braccia, con una sedia sul braccio sinistro e con calci nella zona dell'inguine, oltre a prenderla per il collo (cfr. verbale allegato alla annotazione di P.G. della Polizia di Stato – Questura di
Foggia, dove nella immediatezza dei fatti la ha dichiarato “successivamente mio marito mi Parte_1 iniziava a colpire con una serie di pugni che mi sferrava sulle braccia. Immediatamente dopo, mio marito afferrava una sedia presente in casa e la lanciava verso la mia direzione CP_1 colpendomi sul braccio sinistro, provocandomi alcuni lividi. Aggiungo inoltre che continuava a colpirmi con un calcio nella zona dell'inguine” e ancora “voglio aggiungere che nel mentre della lite passava alle vie di fatto, oltre al fatto di ricevere insulti del tipo “immondizia, gabinetto”, vista la situazione diventata abbastanza pericolosa decidevo di rifugiarmi all'interno della camera da letto chiudendomi a chiave. Mentre ero chiusa in stanza, sentivo che mio marito CP_1 distruggeva la porta della camera da letto per entrare all'interno e contemporaneamente diceva frasi del tipo “tuo padre ti viene a prendere col carro funebre”. Successivamente mi recavo fuori dal terrazzo lui mi seguiva e mi afferrava dal collo”). CP_ Il litigio e la violenza del continuavano anche in strada. Infatti, la ricorrente, dopo aver CP_ accompagnato i figli a scuola ed essere tornata presso la casa coniugale, trovava il “in strada” CP_ (cfr. ricorso). Il vista la ricorrente, la afferrava e la spingeva continuando nel litigio iniziato nella casa coniugale. Tale situazione ha indotto il vicinato a chiamare gli operatori della Polizia di
Stato, che intervenuti, relazionavano agli organi di competenza quanto accaduto (cfr. annotazione di
P.G. – Polizia di Stato – Questura di Foggia “in vero alle ore 09:00 antecedenti, la locale Sala
Operativa inviava questo equipaggio in Via Lussemburgo cv 32/A, ove era stata segnalata una lite in strada, nello specifico tra un uomo ed una donna. Immediatamente questa Squadra Volante si portava sul posto, ove si individuava immediatamente i due soggetti segnalati, precisamente si trovava una donna seduta al lato guida di una autovettura marca Peugeot di colore nero ed un uomo all'esterno dell'autovettura in questione che discuteva con la donna. Immediatamente si dividevano le due parti e si identificata la donna per […] A questo punto, si Parte_1 prendevano contatti con l'uomo, identificato per ”). CP_1
Compatibile con le violenze riferite dalla ricorrente è la relazione del Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti di Foggia, dove la era stata accompagnata da un equipaggio del locale Parte_1 nosocomio intervenuto nella immediatezza dei fatti (cfr. annotazione di P.G. Polizia di Stato “visto quanto sopra, si chiedeva alla cosa fosse successo con precisione nella giornata Parte_1 odierna, ma quest'ultima, abbastanza scossa, chiedeva sul posto l'intervento di personale sanitario, il quale veniva immediatamente attivato e giungeva in loco alle successive ore 09:30 circa, il quale trasportava la donna presso il Pronto Soccorso del Riuniti di Foggia”). La diagnosi della relazione di P.S. dell'Ospedale Riuniti di Foggia indica “trauma cranico non commotivo, trauma emicostato, braccio e regione inguinale sinistra”, con prognosi di giorni 7 (cfr. relazione di Pronto Soccorso;
vedi la stessa relazione pag. 1 “esame obiettivo: paz vigile ed orientata, non segni neurologici, algia emicostato sx e reg inguinale omolaterale, ecchimosi braccio sinistro, algia alla mobilizzazione”).
Oltre alle appena menzionate violenze fisiche, la è stata destinataria anche di violenze Parte_1 verbali e psicologiche/morali, pure con messaggi di morte a lei indirizzati (cfr. foto n.2A allegata al ricorso “Immondizia. Voi siete da massacro. Non da sputi. E da portarvi in macelleria”). Come già detto, tale situazione è già stata valutata dal precedente Giudice per l'adozione della misura dell'allontanamento della casa coniugale da parte del resistente.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (vedi Cass. civ. ord. 22294/2024 che aggiunge anche “ne consegue che il loro accertamento
[delle violenze] esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”; vedi anche Cass. civ. 27324/2022 e Cass. civ. sez. 1 n.7388/2017 secondo cui rileva anche un singolo episodio;
vedi anche Cass. civ. 19705/2025 secondo cui “in caso di condotte violente, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità. Inoltre, le condotte violente sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra i coniugi”).
Pertanto, le violenze fisiche e/o morali, consistenti anche in un unico episodio pure successivo alla irreversibile crisi del matrimonio, sono di per sé sole sufficienti per la pronuncia di separazione e la dichiarazione di addebito della stessa, se tali violenze vengono provate e allegate secondo i principi in materia di prova, seppure affievoliti. Infatti, le violenze fisiche e morali si concretizzano nella violazione dei doveri di assistenza morale nascenti dal matrimonio e, più in particolare, di quell'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, così come menzionata anche dalla nostra
Costituzione.
Nel caso di specie, l'onere della prova è stato assolto dalla ricorrente, che ha provato non solo le violenze subite, ma anche come queste siano state la causa della dissoluzione del matrimonio, a nulla rilevando ai fini di questo procedimento la circostanza che la ricorrente abbia rimesso la querela originariamente presentata (situazione che potrebbe rilevare ai fini della procedibilità nel procedimento penale, ma non rileva in quello civile che si basa su presupposti e principi diversi).
Dunque, alla luce di quanto detto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
4) Sull'assegno di mantenimento in proprio favore richiesto dalla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore di € 250,00 mensili, sulla base della circostanza che lei non svolge attività lavorativa stabile e come effetto della CP_ dichiarazione di addebito della separazione al
L'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Pertanto, gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti “dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti” (Cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
In tema di assegno di mantenimento è stato anche affermato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ. sez. 1 ord. n.8254/2023; si veda anche Cass. civ. sez. 1 n.29770/2008 secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; vedi anche Cass. Cass. Civ. Sez. 1 n.13592/2006).
Preliminarmente bisogna precisare che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste in un risarcimento del danno per l'addebitabilità della separazione, ma, come ampiamente visto, nel mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Infatti, la non addebitabilità della separazione costituisce solo uno degli elementi costitutivi al fine del riconoscimento del relativo assegno.
Orbene, precisato ciò, nel caso di specie non deve essere riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Infatti, la vita matrimoniale è stata di breve durata (circa 6 anni), durante la quale la ricorrente, di anni 32, ha anche esercitato la propria attività lavorativa almeno fino alla nascita del secondo figlio.
In passato, invece, ha svolto la professione di estetista, conseguendo anche il relativo titolo (cfr. ricorso “la signora dalla nascita dell'ultimo figlio non svolge alcuna attività lavorativa. Parte_1
Nel passato ha svolto la professione di estetista avendo conseguito il relativo titolo nell'anno
2018”).
Le condizioni economiche della coppia durante la breve vita matrimoniale sembrano modeste, anche alla luce dell'attività di operaio svolta dal resistente, che attualmente sembra si trovi all'estero (cfr. Relazione Servizi Sociali del Comune di Foggia). Inoltre, in atti non vi sono dichiarazioni dei redditi o altre informazioni economiche, che possano comprovare il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio.
Attualmente la sembrerebbe percepire un reddito, seppur minimo, oltre ad aver intrapreso Parte_1 una nuova relazione sentimentale (cfr. relazione Servizi Sociali del Comune di Foggia “riferiva altresì di sentirsi attualmente limitata dalla propria condizione economica, che non le consente piena autonomia” e ancora “specificando di aver intrapreso una nuova relazione affettiva”).
In conclusione, la di anni 32, ha mostrato avere competenze lavorative specifiche Parte_1
(estetista) e la possibilità di attivarsi prontamente nel reperire un impiego, in virtù sia delle competenze professionali maturate sia della sua giovane età, ancora pienamente in età lavorativa.
Pertanto, alla luce di tutte le precedenti argomentazioni, il Tribunale rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente.
5) Sull'affidamento dei figli.
La ricorrente ha formulato domanda di affidamento esclusivo dei figli, sulla base dei comportamenti CP_ violenti del e della sua assenza nella vita quotidiana dei bambini. La ricorrente, con le CP_ precisazioni delle conclusioni, ha chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale del sulla base del totale disinteresse del padre nei confronti dei figli.
La coppia ha avuto due figli: (n.ta a Foggia il 10.8.2016), successivamente riconosciuta Per_1
CP_ dal (allo stato non risulta esservi alcun disconoscimento di paternità) e (n.to a Foggia il Per_2
11.01.2019).
Nella presente fattispecie, quindi, trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 337 bis e ss. cc in materia di affidamento e mantenimento dei figli. Infatti, le disposizioni di cui al capo II del
Titolo IX del Libro I del Codice civile regolamentano l'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tali norme disciplinano, cioè, tutte quelle situazioni nelle quali il vincolo che lega o legava la coppia genitoriale è in fase patologica e sia in disgregazione il nucleo familiare che detti genitori hanno costituito.
L'art. 337 ter c.c. prevede, più nello specifico, che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017,
Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012; Cass. civ. n.18867/2011; Cass. civ. n.24526/2010).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Pertanto, il Tribunale al fine di adottare i provvedimenti relativi al minore, deve valutare non solo la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, ma anche la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori. Il Tribunale, inoltre, deve adottare la soluzione che esprima il miglior interesse del bambino, valutate tutte le circostanze del caso.
Preliminarmente si precisa che non ricorrono le condizioni al fine della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, anche in considerazione della circostanza che il miglior interesse dei figli (cd. best interest of the child) viene compiutamente contemperato, nella presente fattispecie, con l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo alla madre, con concentrazione in capo a quest'ultima delle competenze genitoriali ex art. 337 quater c.c.
Nel caso di specie si prende cura in maniera adeguata dei figli, essendo attenta Parte_1 alle loro istanze e ai loro bisogni sia scolastici che extra-scolastici.
Per quanto riguarda si può dire quanto segue. CP_1
CP_ Come già ampiamente visto, il ha più volte usato violenza contro la anche alla Parte_1 presenza dei figli, come accaduto nell'episodio del 09.5.2024 (cfr. verbale allegato Parte_1 all'annotazione di P.G. della Polizia di Stato – Questura di Foggia del 09.5.2024 “faccio presente che durante la lite avvenuta in casa assisteva a tali gesti mia figlia grande ovvero ”). Persona_3
CP_ Il dall'allontanamento dalla casa coniugale, disposto dal precedente giudice con decreto del
12.12.2024, ha avuto sporadiche relazioni con i figli attraverso contatti telefonici, che CP_ successivamente sono cessati (cfr. note del 06.3.2025 “il dal mese di dicembre 2024 non ha più incontrato i figli minori e , con i quali ha solo contatti telefonici tramite l'tenza Per_1 Per_4
CP_ della ; vedi anche precisazione delle conclusioni “dal mese di dicembre 2024, il è Parte_1 tornato in diverse occasioni nel territorio italiano e precisamente a Cerignola presso la casa dei suoi genitori ma non ha mai cercato di incontrare i figli”). CP_ La totale indifferenza mostrata dal nei confronti dei figli è emersa anche dalla relazione dei
Servizi Sociali del Comune di Foggia del 11.11.2025.
Infatti, il Centro Famiglie San CC UR, contattato dai Servizi Sociali del Comune di CP_ Foggia al fine di organizzare gli incontri padre/figli, ha affermato che il seppur ha più volte dichiarato l'intenzione di contattare il Centro per programmare tali incontri, in realtà si è totalmente disinteressato, non dando seguito alle sue intenzioni. In particolare, il Centro ha riferito che in CP_ occasione di un incontro programmato in data 19.6.2025, il non presentandosi allo stesso, ha affermato di “non ritenere tali incontri rilevanti” (cfr. nota Centro Famiglie San CC UR del 19.6.2025 in riferimento all'incontro che si sarebbe dovuto tenere in data 19.6.2025 “in data CP_ 16.06.2025, il sig. è stato contattato telefonicamente per confermare la sua presenza all'incontro del 19 giugno. In tale occasione, ha riferito che avrebbe fornito risposta entro la mattinata di mercoledì 18 giugno. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, nella mattinata del CP_ 19 giugno il sig. è stato nuovamente contattato. In tale circostanza, ha riferito di non poter partecipare all'incontro, di non sapere con certezza quando sarà a Foggia e ha aggiunto che, considerato il tentativo in atto con la coniuge di mantenere unita la famiglia – obiettivo per lui prioritario – non ritiene tali incontri rilevanti”; vedi anche nota Centro Famiglie San CC
UR del 19.9.2025 “a seguito della relazione di aggiornamento trasmessa in data 19.06.2025 CP_ (Prot. n.340), si segnala che, nonostante il signor abbia più volte dichiarato l'intenzione di contattare il Centro per concordare la programmazione degli incontri, essendo spesso all'estero per lavoro, tale comunicazione non è mai avvenuta da parte sua, non avendo mai mostrato in CP_ concreto interesse in tal senso. Il signor è stato comunque nuovamente ricontattato nei mesi di luglio e agosto. In tutte le circostanze ha riferito di trovarsi ancora all'estero, aggiungendo che avrebbe provveduto a contattare il servizio al proprio rientro, mostrando però un atteggiamento di distanza nei confronti dell'effettiva utilità del percorso. Tuttavia, ad oggi, non è mai pervenuta alcuna comunicazione spontanea da parte dell'interessato, nonostante le ripetute dichiarazioni in tal senso. Anche ieri, a seguito di un'ulteriore chiamata da parte della dott.ssa il signor Per_5
CP_ ha ribadito di trovarsi ancora all'estero, affermando nuovamente che provvederà a contattare il Centro al suo rientro, specificando che in questi mesi è rientrato a Foggia solo per un giorno.
Alla luce di quanto esposto, non è possibile iniziare il percorso da voi segnalato”).
Pertanto, il resistente non solo si è disinteressato di e , ma non ha inteso rispondere Per_1 Per_2 nemmeno alle sollecitazioni che provenivano dal Centro Famiglia per un graduale recupero del rapporto genitoriale con i figli, definendo addirittura tali incontri “non rilevanti” (cfr. nota del
Centro Famiglie San CC UR del 19.6.2025; vedi anche nota del Centro Famiglie San
CC UR del 19.9.2025 “alla luce di quanto esposto, non è possibile iniziare il percorso da voi segnalato a causa della persistente indisponibilità del genitore”). CP_ Pertanto, nel caso di specie emerge una inidoneità ed incapacità genitoriale del data dal fatto che il resistente si è totalmente disinteressato dei figli e di intrattenere o, quantomeno recuperare, un rapporto sereno e proficuo con loro, seppure corrisponda, saltuariamente, l'assegno di mantenimento in loro favore (cfr. precisazione delle conclusioni “per ciò che concerne poi l'aspetto CP_ economico, il non adempie puntualmente al versamento del contributo di mantenimento. Difatti la somma di € 500,00 viene versata nel corso del mese in più rate e, in diverse occasioni, anche solo parzialmente”).
Pertanto, il Tribunale ritiene meglio rispondente agli interessi di e che gli stessi Per_1 Per_2 vengano affidati in via esclusiva alla madre , collocati presso la stessa, Parte_1 concentrando in capo a quest'ultima le competenze genitoriali, in virtù di quanto disposto dall'art. 337 quater co 3 c.c. Con l'affido monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, ma, ciò nonostante “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può tuttavia trovare una deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Infatti, il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido esclusivo con concentrazione dei compiti alla madre è opportuno per evitare che sia pregiudicato, a fronte di questioni di fondamentale importanza, l'interesse dei minori.
Per quanto riguarda la disciplina di un diritto di visita del padre/figli nulla va disposto, dovendo il CP_ attivarsi presso i competenti Servizi ove intenda ricostruire un rapporto con i minori, atteso il suo attuale totale disinteresse mostrato verso i figli.
6) Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sul presupposto che i figli vivono con lei.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento
(si veda ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013
n.21334).
Ciò sulla base del principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale”
(Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023; si veda anche Cass. 18 settembre 2013 n. 21334 secondo cui
“il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006,
n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”). CP_ Si ricorda che la coppia ha avuto due figli, , riconosciuta dal e , entrambi ancora Per_1 Per_2 minorenni e collocati presso la madre.
Pertanto, in base ai superiori principi, la casa coniugale deve essere assegnata a . Parte_1
7) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli. CP_ La ricorrente ha chiesto disporsi la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del in favore dei figli per € 350,00 mensili per ciascuno di loro. CP_ La coppia ha avuto due figli: , di anni 9, successivamente riconosciuta dal e , di Per_1 Per_2 anni 6.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Pertanto, in base a tali principi deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore dei figli minori da versare alla , sulla circostanza che gli stessi sono ancora impegnati Parte_1 nel loro percorso formativo di scuola primaria (vedi piano di novembre 2024 “ Persona_3 frequenta la classe 3° della scuola primaria “G.Leopardi”, frequenta la scuola Parte_2 dell'infanzia”) e sono collocati presso la madre.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, si può osservare quanto segue.
, presso cui sono collocati i figli, ha affermato di aver conseguito il titolo di Parte_1 estetista e di aver svolto la relativa professione, seppure attualmente abbia dichiarato di non lavorare. Tuttavia, la ricorrente sembrerebbe percepire un reddito, seppur minimo, oltre ad aver intrapreso una nuova relazione sentimentale (cfr. relazione Servizi Sociali del Comune di Foggia
“riferiva altresì di sentirsi attualmente limitata dalla propria condizione economica, che non le consente piena autonomia” e ancora “specificando di aver intrapreso una nuova relazione affettiva”). In atti non vi sono sue dichiarazioni dei redditi.
svolge la professione di operaio e attualmente sembrerebbe all'estero (cfr. relazione CP_1 dei Servizi Sociali del Comune di Foggia). Non vi sono sue dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno che il corrisponda un assegno di CP_1 mantenimento in favore di e di € 400,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascun Per_1 Per_2 figlio), da versare alla entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base Parte_1 alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
Per quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto alla , in Parte_1 considerazione dell'affidamento esclusivo dei figli, dovendo lei prendere tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, in favore di e . Per_1 Per_2
7) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo, con l'accoglimento della domanda di addebito della separazione, il rigetto della domanda di corresponsione di assegno di mantenimento in suo favore formulata dalla ricorrente e l'accoglimento in misura ridotta della domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in considerazione anche della contumacia del resistente, si dispone che le spese di lite rimangano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
31.7.1993, e , nato a [...]-Ebingen (GERMANIA) il 19.11.1983, unitisi in CP_1 matrimonio celebrato in Foggia (FG) il 10.8.2018 (atto n.240 – parte II - Serie A – anno
2018);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, addebitando la stessa al , così come da parte motiva;
CP_1
• rigetta la domanda di corresponsione di assegno di mantenimento in proprio favore, formulata dalla ricorrente, così come da parte motiva;
• affida i minori e in via esclusiva alla madre, , prevedendo Per_1 Per_2 Parte_1 che restino collocati stabilmente presso la stessa;
la madre avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui minori, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggior interesse per i figli;
• nulla dispone per il diritto di visita figli/padre, così come da parte motiva;
• assegna la casa coniugale a , per viverci insieme ai figli;
Parte_1
CP_
• pone a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli e di complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascun figlio), da Per_1 Per_2 versare entro il 5 di ogni mese a , da rivalutarsi annualmente in base alla Parte_1 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto interamente alla
; Parte_1
• nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 9 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela M. Carbonelli - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5595/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti CIUFFREDA CRISTIANA e MOSCA Parte_1
MARIALUISA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Foggia alla Via Rosati, n.159
RICORRENTE contro
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: All'udienza del 17.11.2025 sulle conclusioni di parte ricorrente, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 21.11.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso per separazione giudiziale depositato in data 29.11.2024 conveniva Parte_1 in giudizio , esponendo: di aver contratto matrimonio con quest'ultimo in data CP_1
10.8.2018 e che dall'unione sono nati due figli, (n.ta a Foggia il 10.8.2016) e (n.to a Per_1 Per_2
Foggia il 11.01.2019); che in un primo momento il matrimonio è stato sereno, ma successivamente CP_ CP_ il avrebbe mostrato “inquietudine e disinteresse per la propria famiglia”; che il avrebbe usato violenza verbale e fisica nei suoi confronti;
che il resistente avrebbe varie volte intrapreso CP_ delle relazioni extraconiugali, causa di litigi;
che il non provvede alla necessità economiche dei figli, né è attento alla loro crescita;
che lei ha sofferto di depressione per una sindrome ansiosa;
che ad agosto 2023 lei veniva aggredita verbalmente e fisicamente alla presenza dei figli minori e che, in conseguenza di ciò, presentava una denuncia/querela presso i Carabinieri di Ascoli Satriano, in seguito rimessa;
che un nuovo episodio di violenza è accaduto a gennaio 2024, quando il resistente, secondo la ricostruzione della ricorrente, l'avrebbe colpita con un pugno “nella zona orbitale/oculare cagionandole un severo ematoma”; che l'ultimo episodio di violenza è accaduto il
9 maggio 2024, quando secondo la tesi della ricorrente, lei sarebbe stata di nuovo aggredita dal resistente provocandole un “trauma cranico non commotivo, contusione emicostatico al braccio ed alla regione inguinale sinistra, stretta al collo ed escoriazione al braccio sinistro”; che dopo tale ultimo episodio la ricorrente ha deciso di terminare la relazione con il resistente;
che lei non svolge alcuna attività lavorativa, ma in passato ha svolto la professione di estetista;
che il resistente è assunto con contratto a tempo indeterminato presso la con la qualifica di operaio CP_2 specializzato di 5° livello.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla separazione con addebito della stessa al marito, ha chiesto: di adottare i provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 bis.15 c.p.c.; la corresponsione da parte del resistente di un assegno di mantenimento in suo favore di € 250,00 mensili e di € 350,00 mensili per ciascun figlio;
l'affidamento condiviso dei figli, con collocamento presso di sé e diritto di visita in favore del padre;
l'assegnazione della casa coniugale.
Il resistente, benché, regolarmente citato non ha inteso costituirsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 10.3.2025.
In conseguenza della richiesta della ricorrente, sulla base dei comportamenti di violenza tenuti dal resistente, il precedente Giudice, con decreto provvisoriamente esecutivo, ha adottato i CP_ provvedimenti indifferibili e urgenti, e, in particolare, ha ordinato al di allontanarsi dalla casa coniugale, rinviando per la loro conferma, modifica o revoca all'udienza del 23.12.2024.
In tale udienza, il precedente Giudice ha confermato i provvedimenti indifferibili assunti e ha rinviato per la trattazione del merito della causa all'udienza del 10.3.2025.
All'udienza del 10.3.2025 il Giudice ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa all'udienza del 17.11.2025, all'esito della quale il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co
4 c.p.c., una volta acquisito il parere del P.M. in data 21.11.2025.
1) Sulla contumacia del resistente.
Il ricorso, il decreto di fissazione udienza e, anche, quello dei provvedimenti indifferibili ex art. 473 bis.15 c.p.c. sono stati regolarmente notificati al resistente, anche, per mezzo della Polizia Locale di CP_ Foggia, nelle mani proprie del (cfr. delega Tribunale – Polizia Municipale Foggia – CP_ notificazione provvedimento). Pertanto, il ha avuto diretta conoscenza del procedimento, ma, nonostante ciò, non ha inteso costituirsi, nemmeno nel prosieguo dello stesso.
Per tali motivi, va confermata la dichiarazione di contumacia del resistente, già dichiarata all'udienza 10.3.2025.
2) Sulla domanda di separazione.
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e merita pertanto accoglimento.
Infatti, l'art. 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, che la prosecuzione della convivenza tra le parti sia divenuta insopportabile risulta pacificamente dalle circostanze allegate dalla ricorrente, anche nel corso del giudizio. Inoltre,
è pacifico che i coniugi hanno interrotto già da tempo la convivenza e non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione e la mancata costituzione del resistente evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince pacificamente che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili diverge tra le parti.
Pertanto, la domanda di separazione può trovare accoglimento.
3) Sull'addebito della separazione.
La ricorrente ha formulato domanda di addebito della separazione nei confronti di , CP_1
CP_ fondandola su un atteggiamento violento del usato nei suoi confronti.
L'art. 151 co 2 c.c. prevede che “il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”.
L'art. 143 co 2 c.c. prevede che “dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione”. Pertanto, il Giudice, ove ne ricorrano le circostanze, tenendo conto dell'istruttoria compiuta, può dichiarare a chi sia addebitabile la separazione.
Infatti, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza” (ex multis Cass. civ. sez. 1, ord. n. 11208/2024, Cass. civ. ord. sez.
n.40795/2021).
Tale onere, anche in accordo ai generali principi ex art. 2967 c.c., grava sulla parte che richiede l'addebito. Infatti, quest'ultima deve provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia il rapporto causale tra tale comportamento e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (si veda Cass. civ. sez. 1, Ord. n.12662/2024 “è principio generale quello secondo cui il Tribunale deve verificare, alla stregua delle risultanze acquisite dalla compiuta istruttoria, se siano stati posti in essere – da un coniuge ovvero da entrambi – comportamenti coscienti e volontari in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 143
c.c., accertando la sussistenza del nesso di causalità tra questi ultimi ed il determinarsi della situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Quindi la pronunzia di addebito della separazione non solo presuppone la violazione dei doveri coniugali, ma anche il nesso causale in ordine alla determinazione specifica della crisi coniugale”; si veda anche ex multis
Cass. civ. sez. 1, ord. n. 35296/2023; Cass. civ. sez. 1 ord. 16691/2020; Cass. civ. sez. I sent.
19328/2015).
Nel caso di specie deve essere accolta la domanda di addebito della separazione, formulata dalla ricorrente, per i motivi che seguono.
Preliminarmente, bisogna ricordare che il precedente Giudice ha ordinato l'allontanamento dalla CP_ casa coniugale del Tale misura indifferibile, adottata con decreto ex art. 473 bis.15 c.p.c., si è resa necessaria in ragione delle violenze, fisiche e psicologiche (messaggi anche di morte inviati dal CP_ CP_ alla ricorrente – cfr. foto 2A), tenute dal nei confronti della Parte_1
La ricorrente, infatti, ha affermato di vari episodi di violenza perpetrati dal resistente nei suoi confronti, che sono stati causa della dissoluzione del matrimonio.
In particolare, la ha indicato gli episodi verificatisi ad agosto 2023, a gennaio 2024 e da Parte_1 ultimo a maggio 2024, dove la ricorrente veniva aggredita fisicamente dal marito. Di tali episodi vi
è conferma nelle denunce/querele presentate dalla seppure successivamente rimesse, che Parte_1 sono in atti nel presente procedimento (cfr. R.G.N.R. 7026/2023 del 14.8.2023 e R.G.N.R.
4416/2024; vedi anche foto allegate alle denunce/querele). In data 09.5.2024 in seguito ad un litigio tra i coniugi, iniziato nella casa coniugale, per una CP_ presunta relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, il colpiva la moglie con vari pugni sulle braccia, con una sedia sul braccio sinistro e con calci nella zona dell'inguine, oltre a prenderla per il collo (cfr. verbale allegato alla annotazione di P.G. della Polizia di Stato – Questura di
Foggia, dove nella immediatezza dei fatti la ha dichiarato “successivamente mio marito mi Parte_1 iniziava a colpire con una serie di pugni che mi sferrava sulle braccia. Immediatamente dopo, mio marito afferrava una sedia presente in casa e la lanciava verso la mia direzione CP_1 colpendomi sul braccio sinistro, provocandomi alcuni lividi. Aggiungo inoltre che continuava a colpirmi con un calcio nella zona dell'inguine” e ancora “voglio aggiungere che nel mentre della lite passava alle vie di fatto, oltre al fatto di ricevere insulti del tipo “immondizia, gabinetto”, vista la situazione diventata abbastanza pericolosa decidevo di rifugiarmi all'interno della camera da letto chiudendomi a chiave. Mentre ero chiusa in stanza, sentivo che mio marito CP_1 distruggeva la porta della camera da letto per entrare all'interno e contemporaneamente diceva frasi del tipo “tuo padre ti viene a prendere col carro funebre”. Successivamente mi recavo fuori dal terrazzo lui mi seguiva e mi afferrava dal collo”). CP_ Il litigio e la violenza del continuavano anche in strada. Infatti, la ricorrente, dopo aver CP_ accompagnato i figli a scuola ed essere tornata presso la casa coniugale, trovava il “in strada” CP_ (cfr. ricorso). Il vista la ricorrente, la afferrava e la spingeva continuando nel litigio iniziato nella casa coniugale. Tale situazione ha indotto il vicinato a chiamare gli operatori della Polizia di
Stato, che intervenuti, relazionavano agli organi di competenza quanto accaduto (cfr. annotazione di
P.G. – Polizia di Stato – Questura di Foggia “in vero alle ore 09:00 antecedenti, la locale Sala
Operativa inviava questo equipaggio in Via Lussemburgo cv 32/A, ove era stata segnalata una lite in strada, nello specifico tra un uomo ed una donna. Immediatamente questa Squadra Volante si portava sul posto, ove si individuava immediatamente i due soggetti segnalati, precisamente si trovava una donna seduta al lato guida di una autovettura marca Peugeot di colore nero ed un uomo all'esterno dell'autovettura in questione che discuteva con la donna. Immediatamente si dividevano le due parti e si identificata la donna per […] A questo punto, si Parte_1 prendevano contatti con l'uomo, identificato per ”). CP_1
Compatibile con le violenze riferite dalla ricorrente è la relazione del Pronto Soccorso degli
Ospedali Riuniti di Foggia, dove la era stata accompagnata da un equipaggio del locale Parte_1 nosocomio intervenuto nella immediatezza dei fatti (cfr. annotazione di P.G. Polizia di Stato “visto quanto sopra, si chiedeva alla cosa fosse successo con precisione nella giornata Parte_1 odierna, ma quest'ultima, abbastanza scossa, chiedeva sul posto l'intervento di personale sanitario, il quale veniva immediatamente attivato e giungeva in loco alle successive ore 09:30 circa, il quale trasportava la donna presso il Pronto Soccorso del Riuniti di Foggia”). La diagnosi della relazione di P.S. dell'Ospedale Riuniti di Foggia indica “trauma cranico non commotivo, trauma emicostato, braccio e regione inguinale sinistra”, con prognosi di giorni 7 (cfr. relazione di Pronto Soccorso;
vedi la stessa relazione pag. 1 “esame obiettivo: paz vigile ed orientata, non segni neurologici, algia emicostato sx e reg inguinale omolaterale, ecchimosi braccio sinistro, algia alla mobilizzazione”).
Oltre alle appena menzionate violenze fisiche, la è stata destinataria anche di violenze Parte_1 verbali e psicologiche/morali, pure con messaggi di morte a lei indirizzati (cfr. foto n.2A allegata al ricorso “Immondizia. Voi siete da massacro. Non da sputi. E da portarvi in macelleria”). Come già detto, tale situazione è già stata valutata dal precedente Giudice per l'adozione della misura dell'allontanamento della casa coniugale da parte del resistente.
Sul punto la giurisprudenza ha più volte precisato che “le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore” (vedi Cass. civ. ord. 22294/2024 che aggiunge anche “ne consegue che il loro accertamento
[delle violenze] esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei”; vedi anche Cass. civ. 27324/2022 e Cass. civ. sez. 1 n.7388/2017 secondo cui rileva anche un singolo episodio;
vedi anche Cass. civ. 19705/2025 secondo cui “in caso di condotte violente, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità. Inoltre, le condotte violente sono altresì insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra i coniugi”).
Pertanto, le violenze fisiche e/o morali, consistenti anche in un unico episodio pure successivo alla irreversibile crisi del matrimonio, sono di per sé sole sufficienti per la pronuncia di separazione e la dichiarazione di addebito della stessa, se tali violenze vengono provate e allegate secondo i principi in materia di prova, seppure affievoliti. Infatti, le violenze fisiche e morali si concretizzano nella violazione dei doveri di assistenza morale nascenti dal matrimonio e, più in particolare, di quell'uguaglianza morale e giuridica tra i coniugi, così come menzionata anche dalla nostra
Costituzione.
Nel caso di specie, l'onere della prova è stato assolto dalla ricorrente, che ha provato non solo le violenze subite, ma anche come queste siano state la causa della dissoluzione del matrimonio, a nulla rilevando ai fini di questo procedimento la circostanza che la ricorrente abbia rimesso la querela originariamente presentata (situazione che potrebbe rilevare ai fini della procedibilità nel procedimento penale, ma non rileva in quello civile che si basa su presupposti e principi diversi).
Dunque, alla luce di quanto detto, la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente deve essere accolta.
4) Sull'assegno di mantenimento in proprio favore richiesto dalla ricorrente.
La ricorrente ha chiesto disporsi un assegno di mantenimento in proprio favore di € 250,00 mensili, sulla base della circostanza che lei non svolge attività lavorativa stabile e come effetto della CP_ dichiarazione di addebito della separazione al
L'art. 156 c.c. prevede che “il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto a ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
Pertanto, gli elementi costitutivi dell'assegno di mantenimento sono rappresentanti “dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti” (Cass. civ. Sez. 1 sent. 1162/2017).
In tema di assegno di mantenimento è stato anche affermato che la separazione personale presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto “i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” (Cass. civ. sez. 1 ord. n.8254/2023; si veda anche Cass. civ. sez. 1 n.29770/2008 secondo cui ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento, “il giudice del merito deve anzitutto accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei rediti posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi”; vedi anche Cass. Cass. Civ. Sez. 1 n.13592/2006).
Preliminarmente bisogna precisare che la funzione dell'assegno di mantenimento non consiste in un risarcimento del danno per l'addebitabilità della separazione, ma, come ampiamente visto, nel mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio. Infatti, la non addebitabilità della separazione costituisce solo uno degli elementi costitutivi al fine del riconoscimento del relativo assegno.
Orbene, precisato ciò, nel caso di specie non deve essere riconosciuto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente.
Infatti, la vita matrimoniale è stata di breve durata (circa 6 anni), durante la quale la ricorrente, di anni 32, ha anche esercitato la propria attività lavorativa almeno fino alla nascita del secondo figlio.
In passato, invece, ha svolto la professione di estetista, conseguendo anche il relativo titolo (cfr. ricorso “la signora dalla nascita dell'ultimo figlio non svolge alcuna attività lavorativa. Parte_1
Nel passato ha svolto la professione di estetista avendo conseguito il relativo titolo nell'anno
2018”).
Le condizioni economiche della coppia durante la breve vita matrimoniale sembrano modeste, anche alla luce dell'attività di operaio svolta dal resistente, che attualmente sembra si trovi all'estero (cfr. Relazione Servizi Sociali del Comune di Foggia). Inoltre, in atti non vi sono dichiarazioni dei redditi o altre informazioni economiche, che possano comprovare il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio.
Attualmente la sembrerebbe percepire un reddito, seppur minimo, oltre ad aver intrapreso Parte_1 una nuova relazione sentimentale (cfr. relazione Servizi Sociali del Comune di Foggia “riferiva altresì di sentirsi attualmente limitata dalla propria condizione economica, che non le consente piena autonomia” e ancora “specificando di aver intrapreso una nuova relazione affettiva”).
In conclusione, la di anni 32, ha mostrato avere competenze lavorative specifiche Parte_1
(estetista) e la possibilità di attivarsi prontamente nel reperire un impiego, in virtù sia delle competenze professionali maturate sia della sua giovane età, ancora pienamente in età lavorativa.
Pertanto, alla luce di tutte le precedenti argomentazioni, il Tribunale rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno di mantenimento in proprio favore formulata dalla ricorrente.
5) Sull'affidamento dei figli.
La ricorrente ha formulato domanda di affidamento esclusivo dei figli, sulla base dei comportamenti CP_ violenti del e della sua assenza nella vita quotidiana dei bambini. La ricorrente, con le CP_ precisazioni delle conclusioni, ha chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale del sulla base del totale disinteresse del padre nei confronti dei figli.
La coppia ha avuto due figli: (n.ta a Foggia il 10.8.2016), successivamente riconosciuta Per_1
CP_ dal (allo stato non risulta esservi alcun disconoscimento di paternità) e (n.to a Foggia il Per_2
11.01.2019).
Nella presente fattispecie, quindi, trovano applicazione le disposizioni previste dagli artt. 337 bis e ss. cc in materia di affidamento e mantenimento dei figli. Infatti, le disposizioni di cui al capo II del
Titolo IX del Libro I del Codice civile regolamentano l'esercizio della responsabilità genitoriale nei casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio, annullamento, nullità del matrimonio o all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Tali norme disciplinano, cioè, tutte quelle situazioni nelle quali il vincolo che lega o legava la coppia genitoriale è in fase patologica e sia in disgregazione il nucleo familiare che detti genitori hanno costituito.
L'art. 337 ter c.c. prevede, più nello specifico, che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi. Il Tribunale, a tal fine, adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando “prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori”.
Invece, secondo l'art. 337 quater c.c. il Giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
In base a tali principi la regola dell'affidamento condiviso è la scelta tendenzialmente preferibile e regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, al fine di garantire il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, essendo possibile derogare a tale regime solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dello stesso (cfr. Cass. civ. sez. I Ord. n.21425/2022, Cass. civ. n.6535/2019, Cass. civ. 977/2017,
Cass. civ. n.5108/2012, Cass. civ. n.1777/2012; Cass. civ. n.18867/2011; Cass. civ. n.24526/2010).
Il Tribunale, pertanto, al fine di adottare i provvedimenti relativi alla prole, deve farsi “guidare” dall'esclusivo interesse morale e materiale dei minori, il quale “imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare ed assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore” (Cass. civ. sez. I ord. n.21425/2022).
Pertanto, il Tribunale al fine di adottare i provvedimenti relativi al minore, deve valutare non solo la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, ma anche la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori. Il Tribunale, inoltre, deve adottare la soluzione che esprima il miglior interesse del bambino, valutate tutte le circostanze del caso.
Preliminarmente si precisa che non ricorrono le condizioni al fine della pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale del resistente, anche in considerazione della circostanza che il miglior interesse dei figli (cd. best interest of the child) viene compiutamente contemperato, nella presente fattispecie, con l'adozione di un provvedimento di affidamento esclusivo alla madre, con concentrazione in capo a quest'ultima delle competenze genitoriali ex art. 337 quater c.c.
Nel caso di specie si prende cura in maniera adeguata dei figli, essendo attenta Parte_1 alle loro istanze e ai loro bisogni sia scolastici che extra-scolastici.
Per quanto riguarda si può dire quanto segue. CP_1
CP_ Come già ampiamente visto, il ha più volte usato violenza contro la anche alla Parte_1 presenza dei figli, come accaduto nell'episodio del 09.5.2024 (cfr. verbale allegato Parte_1 all'annotazione di P.G. della Polizia di Stato – Questura di Foggia del 09.5.2024 “faccio presente che durante la lite avvenuta in casa assisteva a tali gesti mia figlia grande ovvero ”). Persona_3
CP_ Il dall'allontanamento dalla casa coniugale, disposto dal precedente giudice con decreto del
12.12.2024, ha avuto sporadiche relazioni con i figli attraverso contatti telefonici, che CP_ successivamente sono cessati (cfr. note del 06.3.2025 “il dal mese di dicembre 2024 non ha più incontrato i figli minori e , con i quali ha solo contatti telefonici tramite l'tenza Per_1 Per_4
CP_ della ; vedi anche precisazione delle conclusioni “dal mese di dicembre 2024, il è Parte_1 tornato in diverse occasioni nel territorio italiano e precisamente a Cerignola presso la casa dei suoi genitori ma non ha mai cercato di incontrare i figli”). CP_ La totale indifferenza mostrata dal nei confronti dei figli è emersa anche dalla relazione dei
Servizi Sociali del Comune di Foggia del 11.11.2025.
Infatti, il Centro Famiglie San CC UR, contattato dai Servizi Sociali del Comune di CP_ Foggia al fine di organizzare gli incontri padre/figli, ha affermato che il seppur ha più volte dichiarato l'intenzione di contattare il Centro per programmare tali incontri, in realtà si è totalmente disinteressato, non dando seguito alle sue intenzioni. In particolare, il Centro ha riferito che in CP_ occasione di un incontro programmato in data 19.6.2025, il non presentandosi allo stesso, ha affermato di “non ritenere tali incontri rilevanti” (cfr. nota Centro Famiglie San CC UR del 19.6.2025 in riferimento all'incontro che si sarebbe dovuto tenere in data 19.6.2025 “in data CP_ 16.06.2025, il sig. è stato contattato telefonicamente per confermare la sua presenza all'incontro del 19 giugno. In tale occasione, ha riferito che avrebbe fornito risposta entro la mattinata di mercoledì 18 giugno. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione, nella mattinata del CP_ 19 giugno il sig. è stato nuovamente contattato. In tale circostanza, ha riferito di non poter partecipare all'incontro, di non sapere con certezza quando sarà a Foggia e ha aggiunto che, considerato il tentativo in atto con la coniuge di mantenere unita la famiglia – obiettivo per lui prioritario – non ritiene tali incontri rilevanti”; vedi anche nota Centro Famiglie San CC
UR del 19.9.2025 “a seguito della relazione di aggiornamento trasmessa in data 19.06.2025 CP_ (Prot. n.340), si segnala che, nonostante il signor abbia più volte dichiarato l'intenzione di contattare il Centro per concordare la programmazione degli incontri, essendo spesso all'estero per lavoro, tale comunicazione non è mai avvenuta da parte sua, non avendo mai mostrato in CP_ concreto interesse in tal senso. Il signor è stato comunque nuovamente ricontattato nei mesi di luglio e agosto. In tutte le circostanze ha riferito di trovarsi ancora all'estero, aggiungendo che avrebbe provveduto a contattare il servizio al proprio rientro, mostrando però un atteggiamento di distanza nei confronti dell'effettiva utilità del percorso. Tuttavia, ad oggi, non è mai pervenuta alcuna comunicazione spontanea da parte dell'interessato, nonostante le ripetute dichiarazioni in tal senso. Anche ieri, a seguito di un'ulteriore chiamata da parte della dott.ssa il signor Per_5
CP_ ha ribadito di trovarsi ancora all'estero, affermando nuovamente che provvederà a contattare il Centro al suo rientro, specificando che in questi mesi è rientrato a Foggia solo per un giorno.
Alla luce di quanto esposto, non è possibile iniziare il percorso da voi segnalato”).
Pertanto, il resistente non solo si è disinteressato di e , ma non ha inteso rispondere Per_1 Per_2 nemmeno alle sollecitazioni che provenivano dal Centro Famiglia per un graduale recupero del rapporto genitoriale con i figli, definendo addirittura tali incontri “non rilevanti” (cfr. nota del
Centro Famiglie San CC UR del 19.6.2025; vedi anche nota del Centro Famiglie San
CC UR del 19.9.2025 “alla luce di quanto esposto, non è possibile iniziare il percorso da voi segnalato a causa della persistente indisponibilità del genitore”). CP_ Pertanto, nel caso di specie emerge una inidoneità ed incapacità genitoriale del data dal fatto che il resistente si è totalmente disinteressato dei figli e di intrattenere o, quantomeno recuperare, un rapporto sereno e proficuo con loro, seppure corrisponda, saltuariamente, l'assegno di mantenimento in loro favore (cfr. precisazione delle conclusioni “per ciò che concerne poi l'aspetto CP_ economico, il non adempie puntualmente al versamento del contributo di mantenimento. Difatti la somma di € 500,00 viene versata nel corso del mese in più rate e, in diverse occasioni, anche solo parzialmente”).
Pertanto, il Tribunale ritiene meglio rispondente agli interessi di e che gli stessi Per_1 Per_2 vengano affidati in via esclusiva alla madre , collocati presso la stessa, Parte_1 concentrando in capo a quest'ultima le competenze genitoriali, in virtù di quanto disposto dall'art. 337 quater co 3 c.c. Con l'affido monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, ma, ciò nonostante “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può tuttavia trovare una deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Infatti, il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido esclusivo con concentrazione dei compiti alla madre è opportuno per evitare che sia pregiudicato, a fronte di questioni di fondamentale importanza, l'interesse dei minori.
Per quanto riguarda la disciplina di un diritto di visita del padre/figli nulla va disposto, dovendo il CP_ attivarsi presso i competenti Servizi ove intenda ricostruire un rapporto con i minori, atteso il suo attuale totale disinteresse mostrato verso i figli.
6) Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale, sul presupposto che i figli vivono con lei.
L'art. 337 sexies c.c. prevede che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli”.
Il Tribunale rileva come l'assegnazione della casa familiare sia strettamente connessa con la necessità di mantenere un idoneo habitat per i figli delle parti. In applicazione dell'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, l'assegnazione della casa familiare è diretta, in via esclusiva, a tutelare l'esigenza della prole a non veder turbato l'habitat domestico, e che pertanto, in caso di mancanza di figli minorenni ovvero maggiorenni ma non economicamente autosufficienti conviventi con il genitore non è ammissibile un provvedimento di assegnazione a favore del coniuge, anche se più debole, quale componente in natura dell'assegno di mantenimento
(si veda ex multis Cass. n. 18603 del 2021; Cass. n. 32231 del 2018; Cass. 18 settembre 2013
n.21334).
Ciò sulla base del principio, affermato dalla Cassazione, secondo cui “la casa familiare, ove il minore ha cominciato a vivere e a relazionarsi come persona, deve continuare ad essere il luogo in cui egli trova sicurezza e riparo, anche se i genitori non vivono più insieme, perché la casa è la proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale”
(Cass. civ. sez 1 ord. n.23501/2023; si veda anche Cass. 18 settembre 2013 n. 21334 secondo cui
“il previgente art.155 c.c. ed il vigente art. 155 quater c.c. (introdotto dalla legge 8 febbraio 2006,
n.54) facendo riferimento all'interesse dei figli, subordinano il provvedimento di assegnazione della casa coniugale alla presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione”). CP_ Si ricorda che la coppia ha avuto due figli, , riconosciuta dal e , entrambi ancora Per_1 Per_2 minorenni e collocati presso la madre.
Pertanto, in base ai superiori principi, la casa coniugale deve essere assegnata a . Parte_1
7) Sull'assegno di mantenimento in favore dei figli. CP_ La ricorrente ha chiesto disporsi la corresponsione di un assegno di mantenimento da parte del in favore dei figli per € 350,00 mensili per ciascuno di loro. CP_ La coppia ha avuto due figli: , di anni 9, successivamente riconosciuta dal e , di Per_1 Per_2 anni 6.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Pertanto, in base a tali principi deve essere riconosciuto un assegno di mantenimento in favore dei figli minori da versare alla , sulla circostanza che gli stessi sono ancora impegnati Parte_1 nel loro percorso formativo di scuola primaria (vedi piano di novembre 2024 “ Persona_3 frequenta la classe 3° della scuola primaria “G.Leopardi”, frequenta la scuola Parte_2 dell'infanzia”) e sono collocati presso la madre.
Per quanto riguarda il quantum di tale assegno, si può osservare quanto segue.
, presso cui sono collocati i figli, ha affermato di aver conseguito il titolo di Parte_1 estetista e di aver svolto la relativa professione, seppure attualmente abbia dichiarato di non lavorare. Tuttavia, la ricorrente sembrerebbe percepire un reddito, seppur minimo, oltre ad aver intrapreso una nuova relazione sentimentale (cfr. relazione Servizi Sociali del Comune di Foggia
“riferiva altresì di sentirsi attualmente limitata dalla propria condizione economica, che non le consente piena autonomia” e ancora “specificando di aver intrapreso una nuova relazione affettiva”). In atti non vi sono sue dichiarazioni dei redditi.
svolge la professione di operaio e attualmente sembrerebbe all'estero (cfr. relazione CP_1 dei Servizi Sociali del Comune di Foggia). Non vi sono sue dichiarazioni dei redditi.
Pertanto, il Tribunale ritiene opportuno che il corrisponda un assegno di CP_1 mantenimento in favore di e di € 400,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascun Per_1 Per_2 figlio), da versare alla entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base Parte_1 alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISAT e concorrendo, inoltre, nella misura del 50% alle spese mediche straordinarie, scolastiche e ricreative da sostenere nell'interesse dei figli.
Per quanto riguarda l'A.U.U., questo sarà interamente corrisposto alla , in Parte_1 considerazione dell'affidamento esclusivo dei figli, dovendo lei prendere tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, in favore di e . Per_1 Per_2
7) Sulle spese di lite.
In considerazione dell'esito del processo, con l'accoglimento della domanda di addebito della separazione, il rigetto della domanda di corresponsione di assegno di mantenimento in suo favore formulata dalla ricorrente e l'accoglimento in misura ridotta della domanda di corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, in considerazione anche della contumacia del resistente, si dispone che le spese di lite rimangano a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
31.7.1993, e , nato a [...]-Ebingen (GERMANIA) il 19.11.1983, unitisi in CP_1 matrimonio celebrato in Foggia (FG) il 10.8.2018 (atto n.240 – parte II - Serie A – anno
2018);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• accoglie la domanda di addebito della separazione formulata dalla ricorrente, addebitando la stessa al , così come da parte motiva;
CP_1
• rigetta la domanda di corresponsione di assegno di mantenimento in proprio favore, formulata dalla ricorrente, così come da parte motiva;
• affida i minori e in via esclusiva alla madre, , prevedendo Per_1 Per_2 Parte_1 che restino collocati stabilmente presso la stessa;
la madre avrà sia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sui minori, sia il potere-dovere di adottare le decisioni di maggior interesse per i figli;
• nulla dispone per il diritto di visita figli/padre, così come da parte motiva;
• assegna la casa coniugale a , per viverci insieme ai figli;
Parte_1
CP_
• pone a carico del la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli e di complessivi € 400,00 mensili (€ 200,00 mensili per ciascun figlio), da Per_1 Per_2 versare entro il 5 di ogni mese a , da rivalutarsi annualmente in base alla Parte_1 variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie. Per quanto riguarda l'A.U.U. questo sarà corrisposto interamente alla
; Parte_1
• nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 9 dicembre 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro