TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 2587/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
12.12.2024
da
, Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ZAMPIERI NICOLA, GANCI FABIO MICELI WALTER
RINALDI GIOVANNI, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Biella nella Via G. De Marchi, n. 4/A
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore,
– resistente -
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott.ri , CP_2
, e elettivamente Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
domiciliato in Via Forte Marghera, N. 191 - Venezia
OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
1 Per parte ricorrente:
1) Accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a fruire di 124,58 giorni per ferie e festività
soppresse e/o a percepire € 6110,64, per ferie e festività soppresse non godute, oppure i diversi giorni o somme risultanti spettanti ai sensi dei CCNL. a titolo di ferie e festività soppresse non fruite per gli anni scolastici 2018/19, 2019/2020, 2020/2021, 2022/23 e 2023/24 e di indennità
sostitutiva,
2) Condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento CP_6
della somma di cui al capo precedente o della diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta dovuta quale differenziale tra i giorni di ferie e di festività soppresse maturati e giorni di ferie e di festività soppresse concretamente fruiti a domanda.
3) In via subordinata, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro CP_6
tempore, al pagamento alla ricorrente di 124,58 giorni di ferie e festività soppresse e/o del diverso numero di giorni di ferie e di festività soppresse maturati e non goduti a domanda (condanna generica).
4) In ogni caso, condannarsi il convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_6
a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del cpc ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.
5) Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore distrarre in favore dei sottoscritti procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.
Per parte resistente:
Nel merito, in via principale:
rigettare comunque le domande tutte del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per le esposte ragioni;
Nel merito, in via subordinata:
nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, emettere condanna generica in danno dell'Amministrazione resistente, rimettendo alla stessa l'esatta quantificazione della voce per cui è causa;
2 In ogni caso:
con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ricorrente deduceva di avere prestato attività lavorativa quale docente a tempo determinato negli aa.ss. 2018/19, 2019/20, 2021/22 e 2022/23, lamentando la mancata integrale fruizione di ferie e festività soppresse durante i periodi contrattuali, ed agiva in giudizio nei confronti del al fine di ottenerne Controparte_1
la condanna all'erogazione dell'indennità sostituiva, per importo di € 6.110,64, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
2. Costituendosi in giudizio l'Amministrazione convenuta negava fondatezza alla domanda, sostenendo a sua volta che la monetizzazione delle ferie non poteva essere ammessa nei confronti dei docenti che non avessero formulato domanda di ferie, a fronte di una normativa legale e contrattuale chiara nel senso che per la fruizione delle ferie o loro monetizzazione fosse necessaria una domanda del dipendente.
3. Non essendo necessaria attività istruttoria, la causa perveniva in decisione all'udienza odierna, previo deposito di note conclusive.
§ § § § § § § § § § § § § § § § § § § § § §
4. La domanda di cui al ricorso è fondata.
5. Va chiarito in punto di fatto che la ricorrente non risulta aver fruito di ferie durante gli anni scolastici in cui ha operato come docente supplente ed ai quali si riferisce la causa odierna. Quanto dedotto da parte resistente secondo cui essa è stata considerata dall'Amministrazione in ferie nei periodi tra il termine delle attività didattiche e la scadenza del contratto va inteso evidentemente in senso atecnico, perché non vi é
riscontro nello stato matricolare di fruizione di ferie da parte della stessa in quei periodi,
né alcuna documentazione diversa che attesti che la ricorrente sia stata posta in ferie
3 d'ufficio in relazione ai giorni cui si riferisce il ricorso, mentre è pacifico che la docente non abbia presentato alcuna domanda di ferie.
5.1 Del resto, il personale docente sia a tempo determinato che a tempo indeterminato non può considerarsi automaticamente in ferie durante il periodo di sospensione delle attività
didattiche (cfr. Cassazione 16715/24; vedi anche Cass., 23934/20), come del resto avviene pacificamente per il personale a tempo indeterminato, sicché una diversa regolamentazione sul punto sarebbe anche contrastante con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 1999/70.
6. Quindi la questione è se alla ricorrente, nei limiti in cui non abbia fruito delle ferie nel corso del rapporto di lavoro, spetti o meno l'indennità sostitutiva.
7. La disciplina applicabile alla fattispecie di causa si ricava dall'art. 1, co. 54 e 55, della L.
128/12 e dal CCNL Comparto scuola, nonché dall'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012.
7.1 L'art. 1 co. 54 L. 128/12 così dispone: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione
fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici
regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività
valutative”.
7.2 Il CCNL (art. 13, co. 7, 8 e 15) stabilisce che “7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile
e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere
richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
8. Le ferie devono essere
fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale
docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative…….. 15. All'atto della
cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il personale a tempo
determinato che indeterminato.”
7.3 L'art. 5, co. 8, del D.L. 95/2012, a sua volta stabilisce: “8. Le ferie, i riposi ed i permessi
spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche
4 inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma
2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' delle autorita' indipendenti ivi inclusa
la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente
fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun
caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione
si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni,
risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni
normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione,
oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di
responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente
comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario
supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle
attivita' didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in
cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”……...
8. Innanzitutto va chiarito che la disposizione contrattuale di cui all'art. 13, co. 15, - secondo cui “All'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale
data non siano state fruite, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse, sia per il
personale a tempo determinato che indeterminato” – non può prevalere sulla diversa previsione normativa di cui all'art. 5, co. 8, DL 95/12, dettata esplicitamente anche per il personale scolastico. Essa pare stabilire il divieto di monetizzazione delle ferie, anche con riferimento alle ferie residue al momento della cessazione del rapporto di lavoro,
con l'eccezione valida per il personale scolastico (docenti ed ATA) supplente ma solo con riferimento alla “differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui e' consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. In sostanza, con riferimento ai docenti supplenti - come la ricorrente – la norma parrebbe imporre il divieto di monetizzazione
5 delle ferie a meno che i giorni di ferie spettanti siano superiori rispetto a quelli in cui avrebbero potuto godere delle ferie cioé, come da CCNL, di quelli in cui non si svolge attività didattica.
9. Si tratta ora di valutare, alla luce della giurisprudenza comunitaria e nazionale, se la norma nella sua interpretazione puramente letterale sia conforme all'ordinamento comunitario ed al principio di irrinunciabilità delle ferie ivi tutelato.
10. La giurisprudenza comunitaria sul punto (con tre sentenze della Grande Sezione del 6
novembre 2018, rese in cause riunite C-569 e C-570/2016 STADT WUPPERTAL;
in causa C-619/2016 ; in causa C-684/2016 Controparte_7 [...]
),) è piuttosto univoca nell'affermare che l'ordinamento comunitario osta a CP_8
che una normativa nazionale preveda la perdita del diritto alle ferie e a all'indennità
sostitutiva – contropartita intrinsecamente legata all'irrinunciabilità delle ferie - quando il dipendente non ne abbia fruito senza esserne stato posto nelle condizioni, anche solo per non aver avuto piena consapevolezza che la mancata richiesta da parte sua ne avrebbe impedito la fruizione ed anche la monetizzazione. In questo senso l'affermazione secondo cui il datore di lavoro dovrebbe dare completa informazione al dipendente delle conseguenze della sua mancata richiesta o mancata fruizione delle ferie.
10.1 Tale principio risulta recentemente ribadito dalla CGUE con sentenza del 18.1.2024
nella causa C-218/22, resa in via di interpretazione pregiudiziale sollecitata proprio da giudice italiano in relazione alla portata dell'art. 5, co. 8, LDL 95/12, ove si legge che
“54). Se, ….., il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse,
l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a
6 imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso,
sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der
Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56). A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6
novembre 2018, Max-Planck Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,
C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino,
rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6
novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,
C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55).”.
12. Reputa l'Amministrazione che le argomentazioni svolte dalla GCUE non possano essere traslate sic ed simpliciter nell'ambito scolastico, ove è esplicita la previsione
7 contrattuale per cui le ferie devono essere oggetto di richiesta del dipendente ed altrettanto esplicita é la previsione normativa del divieto di monetizzazione delle ferie non fruite.
13. In linea con l'orientamento della Corte di Cassazione sul tema (Cass., 14268/22;
26413/22; Cass., 13440/24; Cass., 16715/24), reputa invece il giudicante che anche in relazione alla fattispecie di causa imporre in ogni caso al lavoratore la perdita del diritto all'indennità sostitutiva delle ferie in caso di mancata richiesta da parte del dipendente sarebbe in contrasto con l'ordinamento comunitario, un tale effetto potendo prodursi solo quando il dipendente sia stato invitato a godere delle ferie se necessario formalmente e nel contempo avvisato − in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire − del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato.
14. Sulla quantificazione, si rileva che l'Amministrazione non ha contestato specificamente il dovuto come indicato in ricorso, sicché non è accoglibile la richiesta contenuta in memoria di provvedere con sentenza generica riservando all'Amministrazione la quantificazione precisa.
15. In conclusione, il convenuto va condannato a corrispondere alla ricorrente CP_1
l'importo di € 6.110,64, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
16. Le spese di lite sono compensate tra le parti, in ragione del solo recente consolidamento dell'orientamento favorevole alla ricorrente a fronte di questione che ha impegnato anche l'intervento della CGUE, e della persistenza di un orientamento di segno contrario nella giurisprudenza di merito.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna il convenuto a CP_1
corrispondere alla ricorrente l'importo di € 6.110,64, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Compensa le spese di lite tra le parti.
8 Venezia, 11/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
9