Art. 11.
I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio, creati dalla presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.
Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.
I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e percio', come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositati a garanzia in titoli del Debito pubblico dello Stato, o, comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nei riguardi di depositi cauzionali per lo esercizio del commercio, la disposizione dell' art. 15 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2148 , riflettente l'investimento di tali depositi in rendita 5 per cento.
I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.
I buoni del Tesoro novennali 5 per cento a premio, creati dalla presente legge, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico.
Alla emissione dei buoni medesimi sono estese tutte le disposizioni che regolano il Gran Libro ed il servizio del Debito pubblico, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nella presente legge.
I buoni stessi sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli di Debito pubblico attualmente esistenti e percio', come questi, sono accettati tutte le volte che, per disposizione legislativa o regolamentare, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali, provvisori o definitivi, o in genere depositati a garanzia in titoli del Debito pubblico dello Stato, o, comunque, rinvestimenti di capitali in siffatti titoli, sia per conto di persone fisiche, sia per conto di enti di qualsiasi natura, fermo rimanendo, nei riguardi di depositi cauzionali per lo esercizio del commercio, la disposizione dell' art. 15 del regio decreto 16 dicembre 1935, n. 2148 , riflettente l'investimento di tali depositi in rendita 5 per cento.
I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi relativi concessi alle rendite del Debito pubblico.