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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/12/2025, n. 1922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1922 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. 2791 / 2023 R.G., proposta da
Codice Fiscale , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Villa San Giovanni (RC), alla Via Giovanni
Calì n. 8, presso lo studio dell'avv. Antonio Granata, dalla quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti, contro
nato a [...] il [...], Codice CP_1
Fiscale , contumace C.F._2
nei confronti di avv. Gianfranco, Codice Fiscale CP_2 C.F._3
Codice Fiscale , CP_3 CP_4 C.F._4
Conclusioni delle parti: parte attrice ha precisato le conclusioni all'udienza del 4 dicembre 2025, il cui verbale è da intendersi qui di seguito integralmente trascritto;
il Giudice Istruttore ha assunto, quindi, la causa in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.. CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante,
Cassazione Civile, sentenze nn. 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Sig. Parte_1
- a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Reggio
[...]
Calabria n. 529/2023, che ha riformato la sentenza n. 879/219 e dichiarato la nullità della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado - ha riassunto la causa innanzi a questo Tribunale.
La vicenda trae origine da un prestito fatto dall'attore al convenuto, suggellato in una scrittura privata del 31 maggio 2006 nella quale CP_1
dichiarava di aver ricevuto da un prestito di € 27.525,00, Pt_1
impegnandosi a restituirlo entro il 31 dicembre 2006 senza accessori.
L'accordo, tuttavia, prevedeva che, in caso di mancato pagamento entro il predetto termine, la somma dovesse essere restituita con interessi e rivalutazione dalla data di sottoscrizione.
Nonostante varie diffide inviate, il non ha mai adempiuto CP_1
all'obbligazione, sicché il lo ha citato in giudizio per ottenere la Pt_1
condanna al pagamento di € 32.824,92 comprensivi di interessi e rivalutazione, oltre ulteriori interessi fino al soddisfo;
il Tribunale ha accolto la sua domanda con sentenza n. 879/2012, ma il Sig. ha CP_1
proposto appello eccependo la nullità della notifica dell'atto introduttivo. L'atto introduttivo, infatti, era stato notificato ai sensi dell'art.143 c.p.c. ed i Giudici del gravame hanno ritenuto e dichiarato nulla la notifica, “in quanto eseguita sul falso presupposto dell'irreperibilità del destinatario nonostante che il notificante fosse a conoscenza o potesse conoscere
l'effettivo luogo di dimora del destinatario al di là delle mere risultanze anagrafiche” con “la conseguente nullità della sentenza impugnata e delle notifiche della stessa effettuate successivamente”.
Nell'atto di riassunzione, ribadisce i fatti e sottolinea come Pt_1
, approfittando di un rapporto di amicizia, si sia sottratto CP_1
all'obbligo di restituzione di una somma rilevante, consacrata in un contratto scritto e nota anche a terzi, formulando le seguenti domande:
“Accertare e dichiarare l'inadempimento del signor CP_1
dell'obbligazione di cui in premessa;
Conformemente all'accordo delle parti consacrato nell'atto sottoscritto in data 31/05/2006, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di € 32.824,92 oltre interessi di mora e rivalutazione a far data dal 01/12/2010 e sino all'effettivo soddisfo. - Tutto ciò con vittoria di spese e competenze dei diversi gradi di giudizio, diritti ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c., il GI ha rilevato “la questione dell'erronea introduzione della causa con il nuovo rito, atteso che, trattandosi di riassunzione della controversia a seguito di dichiarazione di nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, ad opera della Corte di Appello di Reggio Calabria, la causa prosegue con il rito precedente, anteriore alla riforma Cartabia, con la conseguente specificazione che non devono essere depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., nonché la questione della legittimazione a contraddire dei signori e , avuto riguardo a quanto Parte_2 CP_5
esposto nell'atto di riassunzione”. Nessuno dei convenuti si è costituito in giudizio e, con ordinanza resa all'udienza del 4 aprile 2024, il GI ha dichiarato la contumacia del solo Sig.
, evidenziando l'estraneità degli altri convenuti (nel solo CP_1
giudizio di riassunzione) avvocati e Parte_2 CP_5
Sono stati concessi i termini ex art. 183, c. VI c.p.c., non rientrando la controversia tra quelle da trattare col rito della c.d. riforma Cartabia.
Nella memoria primo termine, l'attore ha rinunciato espressamente ad ogni domanda formulata nei confronti degli avvocati e CP_3 CP_2
La causa, quindi, è stata istruita a mezzo della produzione documentale e della prova orale articolata dall'attore.
II. Preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione passiva degli avvocati e evocati in giudizio solo in Parte_2 CP_5
quanto procuratori distrattari nella sentenza n. 879/2012 di questo Tribunale, ma nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda.
La rinuncia fatta nella memoria 183, c. VI c.p.c. primo termine non può avere alcun effetto, in quanto ha ad oggetto la rinuncia all'intera pretesa azionata contro due dei convenuti e costituisce rinuncia all'azione
(Cassazione n. 28146/2013).
Essa necessitava, quindi, di un mandato speciale ad hoc, non essendo a tal fine sufficiente quello ad litem versato in atti, che non contiene alcuna indicazione in tal senso.
III. Passando al merito, a mente dell'art. 1813 c.c., “il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”; non è necessaria la forma scritta ed è prevista la corresponsione degli interessi (salva diversa pattuizione, art. 1815 c.c.).
Sulla scorta di granitica giurisprudenza, consolidatasi dopo la nota pronunzia delle Sezioni Unite n. 13533/2001, quando il creditore agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del diritto ed il relativo termine di scadenza e ad allegare la circostanza dell'inadempimento (o dell'inesatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le tante, Cassazione civile, 28/06/2024 n. 17915).
La giurisprudenza (sia di legittimità che di merito) è concorde anche nel ritenere, in linea di principio, che la prova della datio di una somma di danaro non valga - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo posto alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova (Cassazione civile,
23/07/2025 n. 20964, Cassazione civile, 08/07/2024 n. 18516).
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo, quindi, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione
(giurisprudenza assolutamente costante: da Cassazione civile, 12/06/2024,
n.16332, via via fino a Cassazione civile, 20/08/1990 n. 8434).
In quest'ottica, tuttavia, va rimarcato che la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi (Cassazione civile,
29/03/2023 n. 8829)
IV. Il documento versato in atti (n. 1 del fascicolo cartaceo digitalizzato, allegato 5 del fascicolo , di cui è chiara la valenza anche ai sensi Pt_1
dell'art. 1988 c.c., è piuttosto chiaro sia riguardo alla somma data in prestito che al termine per la restituzione (31 dicembre 2006).
La prova testimoniale, d'altro canto, ha confermato integralmente gli assunti dell'attore: la Sig.ra e la Sig.ra Testimone_1 [...]
- sentite all'udienza del 16 gennaio 2025, sulla cui Testimone_2
credibilità non v'è ragione di dubitare - hanno ricordato senza ombra di dubbio il prestito effettuato dal Sig. al Sig. , al Pt_1 CP_1
quale si è dato grande risalto nella cerchia di amici (di cui facevano parte gli odierni contendenti e le due testimoni), all'epoca dell'accordo.
Non pare superfluo ricordare come nel nostro ordinamento processuale i fatti allegati da una delle parti possono esonerare il Giudice da un compiuto accertamento ed essere posti a fondamento della decisione soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dalla controparte oppure quando questa - pur non avendoli espressamente contestati - abbia tuttavia assunto una posizione difensiva assolutamente incompatibile con la loro negazione, così implicitamente ammettendone l'esistenza.
Com'è noto, la contumacia - di per sé sola considerata - non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore, ma può concorrere, insieme ad altri elementi, a formare il convincimento del giudice
(Cassazione civile, 29/03/2007 n. 7739 e, con riguardo al rito del lavoro,
Cassazione civile, 20/02/2006 n. 3601).
Se è pur vero, in linea di principio, che la contumacia non può essere equiparata ad una generale non contestazione dei fatti costitutivi dedotti dalla controparte, purtuttavia la scelta processuale non collaborativa costituisce elemento idoneo a rafforzare le emergenze istruttorie ricavabili dall'esame dei documenti prodotti dalla parte attrice, allorquando, in particolare, l'atto introduttivo già conteneva nel suo corpo un'analitica elencazione dei documenti offerti a corredo probatorio: in definitiva, la contumacia del convenuto può costituire un elemento rafforzativo delle circostanze dedotte dall'attore (Tribunale Roma, 04.10.2017, n. 8040,
Tribunale Genova 20.1.2016, n. 209, Tribunale Bari, 15.07.2015, n. 3275,
Tribunale Napoli, sez. lav., 05/11/2012, n. 27275).
La domanda, introdotta stavolta con atto notificato a mani proprie del convenuto, può essere accolta nei limiti che seguono: l'art. 1815 c.c. stabilisce che il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante, per la cui si osservano le disposizioni dell'articolo 1284 c.c., ma si tratta di debito di valuta soggetto al principio nominalistico, con la conseguenza che non può essere accordata la rivalutazione monetaria.
Il Sig. dev'essere condannato al pagamento della somma di CP_1
€ 27.525,00, oltre interessi al saggio legale dall'uno gennaio 2007 sino all'effettivo soddisfo.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Nulla sulle spese per quanto concerne il rapporto processuale con gli avvocati e , stante la mancata costituzione in giudizio. CP_2 CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile. in composizione monocratica in persona del G.O.T. Avv. Giuseppe Maria Orlando, definitivamente pronunciando sul giudizio iscritto al N. 2791/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione disattesa: 1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva degli avvocati Parte_2
e
[...] CP_5
2) In accoglimento delle domande dell'attore, condanna il Sig.
[...]
, nato a [...] il [...], Codice Fiscale CP_1
, al pagamento in favore del Sig. C.F._2 Parte_1
della somma pari ad € 27.525,00, interessi come in parte motiva;
[...]
3) DA il Sig. , nato a [...] il CP_1
03/05/1960, Codice Fiscale , alla rifusione delle C.F._2
spese di giudizio in favore dell'attore, che vengono liquidate in € 455,00 per spese vive ed € 6.164,00 per compensi (D.M. 55/2014, Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000, valori medi per tutte le fasi, ad eccezione che per la fase decisionale), oltre spese generali (15%), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge;
dispone la distrazione in favore dell'avv. Antonio
Granata, dichiaratosi antistatario.
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 15 dicembre 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)