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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/03/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14003/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco e alla MOT Samantha Napolitano, sono comparsi e ersonalmente con gli Avv.ti CHIARA VANNUCCI e Parte_1 Parte_1
BENEDETTI SCARCELLI VALENTINO e per l'Avv. VIOLA CRISTIANI. Controparte_1
I signori e evidenziano che i vicini del piano di sotto sono disperati e continuano a Pt_1 Pt_1 lamentarsi per le infiltrazioni d'acqua, come da documentazione depositata anche ieri dai propri
Difensori, e per la confusione che la signora fa giorno e notte. CP_1
L'Avv. Viola Cristiani evidenzia che la sua assistita è affetta da un disturbo bipolare e che sono stati allertati i servizi sociali da settembre, ma non sono stati in grado di trovarle una soluzione abitativa perché lei non lavora. Si riporta per il resto alla comparsa depositata.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, e in ciò assorbito il ricorso cautelare, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Entrambi i Difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e a quanto oggi dedotto e precisano le conclusioni come ivi rassegnate.
Rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N. R.G. 14003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. in epigrafe, promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valentino Benedetti Scarcelli ( ) e C.F._3
Chiara Vannucci ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo;
C.F._4
RICORRENTI contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._5
e difesa dall'Avv. Viola Cristiani ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RESISTENTE
Conclusioni per i ricorrenti: accertare che i ricorrenti Sig.ri e sono Parte_1 Parte_1 comproprietari dell'appartamento sito in Sesto Fiorentino (FI), Viale Ariosto 709, contraddistinto al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino al foglio 44, particella 176, sub 33, categoria A/2, rendita catastale euro 278,89; ordinare alla Sig.ra e i suoi aventi causa la restituzione del Controparte_1 predetto appartamento, lasciandolo libero da persone e/o cose;
condannare la Sig.ra Controparte_1 al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo del suddetto immobile per l'importo di 3.000,00, oltre rivalutazione e interessi, con riferimento a n. 6 mensilità ad oggi maturate (ciascuna dell'importo pari ad Euro 500,00); condannare la Sig.ra al pagamento delle Controparte_1 indennità di occupazione maturande sino all'effettivo rilascio, con scadenza il 5 di ogni mese (ciascuna dell'importo pari ad Euro 500,00; per la resistente: concedere un congruo termine per rilasciare l'immobile dei Sig.ri e Pt_1 sito in Viale Ariosto n.709, Sesto Fiorentino (FI) identificato al NCEU del Comune di Sesto Pt_1
Fiorentino al foglio 44, particella 176, sub 33, categoria A/2, rendita catastale euro 278,89 al fine di trovare un'idonea soluzione abitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5 dicembre 2024, i ricorrenti hanno promosso il presente giudizio al fine di vedere riconosciuto il loro diritto di proprietà sull'immobile sito in Sesto
Fiorentino (FI), Viale Ariosto 709 e di sentire condannare occupante senza titolo, al Controparte_1 rilascio dello stesso nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione. A sostegno del ricorso rappresentavano che, in forza di contratto sottoscritto il 7 gennaio 2022, avevano dato in locazione detto immobile a per la durata di anni 4 decorrenti dal 1 febbraio Parte_2
2022, per un canone di locazione pari a € 500,00 mensili, prevedendo altresì il divieto di sublocazione;
che con lettera del 3 luglio 2024 il comunicava la propria volontà di recedere dal contratto in Pt_2 quanto spossessato dall'odierna resistente che aveva occupato l'immobile ivi trasferendosi con la figlia minore e provvedendo al cambio delle serrature;
che malgrado i loro numerosi solleciti,
[...] persisteva nell'occupazione con ciò arrecando notevoli inconvenienti agli altri condomini, CP_1 in ragione dei suoi comportamenti inopportuni e molesti;
che anche il tentativo di mediazione esperito aveva avuto esito negativo.
2. Si costituiva in giudizio deducendo di essere già impegnata nella ricerca di nuova Controparte_1 soluzione abitativa e chiedendo la concessione di congruo termine per il rilascio dell'immobile.
3. Alla odierna udienza i Difensori insistevano in quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti introduttivi.
*********
4. Giova preliminarmente anteporre all'esame del merito alcune considerazioni in relazione alla qualificazione delle domande dei ricorrenti volte ad ottenere la condanna della convenuta alla immediata restituzione dell'immobile posto in Sesto Fiorentino (FI), Viale Ariosto 709, da lei occupato. Il rilascio di un immobile nella materiale disponibilità di altri è risultato conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica sia attraverso un'azione di restituzione. L'azione di rivendica, disciplinata dall'art. 948 c.c., è un'azione a carattere reale che ha quale causa petendi il diritto di proprietà e che impone all'attore la c.d. probatio diabolica della proprietà medesima, dimostrando un acquisto avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che solitamente deriva dall'usucapione, eventualmente maturata mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). L'azione di restituzione, invece, di natura personale, ha quale causa petendi il diritto di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario e onera l'attore di provare la sussistenza o il sopravvenuto venir meno di detto rapporto obbligatorio. In particolare, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento – per risoluzione, rescissione, esercizio della facoltà di recesso, decorso del termine di durata del rapporto e così via – del rapporto obbligatorio in base al quale era stata conseguita la detenzione del bene. La Corte di legittimità ha peraltro chiarito che il rigore probatorio gravante su chi propone l'azione di rivendica (che deve provare il diritto di proprietà sul bene fino a risalire all'acquisto a titolo originario) rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ipotesi nella quale l'onere del rivendicante si può limitare alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio valido titolo di acquisto (orientamento costante).
5. Alla luce di quanto sopra, bene, dunque, i ricorrenti hanno qualificato la loro domanda come azione di rivendicazione. Nel caso di specie, tuttavia, il loro titolo dominicale non è in contestazione;
la pagina 3 di 5 convenuta, infatti, non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà in capo ai ricorrenti, rendendo pertanto superflua la prova per testi da loro chiesta ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio su di loro altrimenti incombente.
6. Del pari la non ha contestato di dover restituire l'immobile che detiene senza alcun CP_1 titolo, essendosi limitata solo a chiedere un termine congruo per il rilascio dell'immobile.
7. Al riguardo tenuto conto del tempo dell'occupazione abusiva, da una parte, e, dall'altra parte, della notoria difficoltà per il reperimento di un'abitazione, tenuto anche conto delle condizioni di salute della convenuta, si ritiene congruo fissare per l'esecuzione la data del 12 aprile 2025.
8. Allo stesso modo deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
Il danno da occupazione abusiva discende dalla perdita della disponibilità del bene, da parte del
"dominus", e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
Sul punto, occorre dare atto dell'intervento delle SS.UU. della Cassazione che, con la sentenza n.
33645 del 2022, hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale esistente, enunciando i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Nel caso in esame, l'occupazione abusiva della convenuta ha privato i ricorrenti della disponibilità di un bene immobile che sarebbe stato concesso in locazione ad uso abitativo, come in effetti era avvenuto (al signor , al canone mensile di € 500,00 al mese. Pt_2
Il danno subito dai ricorrenti può pertanto essere determinato nell'importo complessivo di € 4.000,00 (€ 500 al mese da luglio 2024 a febbraio 2025), oltre al pagamento di € 500,00 per ogni mese successivo fino all'effettivo rilascio, in analogia a quanto disposto all'art. 1591 c.c.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori di cui ai paragrafi 2 e 25 bis delle tabelle allegate al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
CONDANNA a rilasciare l'immobile posto in Sesto Fiorentino (FI), Viale Controparte_1
Ariosto 709, sopra meglio descritto, vuoto e libero da persone e cose di sua proprietà, fissando per l'esecuzione la data del 12 aprile 2025;
CONDANNA a pagare ai ricorrenti la somma di € 4.000,00 per l'occupazione Controparte_1 illegittima dell'immobile sino a febbraio 2025 incluso, oltre ad € 500,00 per ogni mese successivo fino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
CONDANNA a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.500,00 e in € 977,32 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT Samantha Napolitano.
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1
[...]
RICORRENTI e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 13 marzo 2025 innanzi al Giudice Maria Filomena De Cecco e alla MOT Samantha Napolitano, sono comparsi e ersonalmente con gli Avv.ti CHIARA VANNUCCI e Parte_1 Parte_1
BENEDETTI SCARCELLI VALENTINO e per l'Avv. VIOLA CRISTIANI. Controparte_1
I signori e evidenziano che i vicini del piano di sotto sono disperati e continuano a Pt_1 Pt_1 lamentarsi per le infiltrazioni d'acqua, come da documentazione depositata anche ieri dai propri
Difensori, e per la confusione che la signora fa giorno e notte. CP_1
L'Avv. Viola Cristiani evidenzia che la sua assistita è affetta da un disturbo bipolare e che sono stati allertati i servizi sociali da settembre, ma non sono stati in grado di trovarle una soluzione abitativa perché lei non lavora. Si riporta per il resto alla comparsa depositata.
Il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, e in ciò assorbito il ricorso cautelare, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa.
Entrambi i Difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e a quanto oggi dedotto e precisano le conclusioni come ivi rassegnate.
Rinunziano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Il Giudice
dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Successivamente il Giudice pronuncia l'allegata sentenza di cui dà lettura.
pagina 1 di 5 N. R.G. 14003/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice monocratico Maria Filomena De Cecco, all'udienza del 13 marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c., la presente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. in epigrafe, promossa da:
(C.F. e Parte_1 C.F._1
(C.F. , Parte_1 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Valentino Benedetti Scarcelli ( ) e C.F._3
Chiara Vannucci ( ) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo;
C.F._4
RICORRENTI contro
(C.F. ), nata in [...] il [...], rappresentata Controparte_1 C.F._5
e difesa dall'Avv. Viola Cristiani ed ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
RESISTENTE
Conclusioni per i ricorrenti: accertare che i ricorrenti Sig.ri e sono Parte_1 Parte_1 comproprietari dell'appartamento sito in Sesto Fiorentino (FI), Viale Ariosto 709, contraddistinto al NCEU del Comune di Sesto Fiorentino al foglio 44, particella 176, sub 33, categoria A/2, rendita catastale euro 278,89; ordinare alla Sig.ra e i suoi aventi causa la restituzione del Controparte_1 predetto appartamento, lasciandolo libero da persone e/o cose;
condannare la Sig.ra Controparte_1 al risarcimento dei danni derivanti dall'occupazione senza titolo del suddetto immobile per l'importo di 3.000,00, oltre rivalutazione e interessi, con riferimento a n. 6 mensilità ad oggi maturate (ciascuna dell'importo pari ad Euro 500,00); condannare la Sig.ra al pagamento delle Controparte_1 indennità di occupazione maturande sino all'effettivo rilascio, con scadenza il 5 di ogni mese (ciascuna dell'importo pari ad Euro 500,00; per la resistente: concedere un congruo termine per rilasciare l'immobile dei Sig.ri e Pt_1 sito in Viale Ariosto n.709, Sesto Fiorentino (FI) identificato al NCEU del Comune di Sesto Pt_1
Fiorentino al foglio 44, particella 176, sub 33, categoria A/2, rendita catastale euro 278,89 al fine di trovare un'idonea soluzione abitativa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio. pagina 2 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 5 dicembre 2024, i ricorrenti hanno promosso il presente giudizio al fine di vedere riconosciuto il loro diritto di proprietà sull'immobile sito in Sesto
Fiorentino (FI), Viale Ariosto 709 e di sentire condannare occupante senza titolo, al Controparte_1 rilascio dello stesso nonché al pagamento di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione. A sostegno del ricorso rappresentavano che, in forza di contratto sottoscritto il 7 gennaio 2022, avevano dato in locazione detto immobile a per la durata di anni 4 decorrenti dal 1 febbraio Parte_2
2022, per un canone di locazione pari a € 500,00 mensili, prevedendo altresì il divieto di sublocazione;
che con lettera del 3 luglio 2024 il comunicava la propria volontà di recedere dal contratto in Pt_2 quanto spossessato dall'odierna resistente che aveva occupato l'immobile ivi trasferendosi con la figlia minore e provvedendo al cambio delle serrature;
che malgrado i loro numerosi solleciti,
[...] persisteva nell'occupazione con ciò arrecando notevoli inconvenienti agli altri condomini, CP_1 in ragione dei suoi comportamenti inopportuni e molesti;
che anche il tentativo di mediazione esperito aveva avuto esito negativo.
2. Si costituiva in giudizio deducendo di essere già impegnata nella ricerca di nuova Controparte_1 soluzione abitativa e chiedendo la concessione di congruo termine per il rilascio dell'immobile.
3. Alla odierna udienza i Difensori insistevano in quanto dedotto e richiesto nei rispettivi atti introduttivi.
*********
4. Giova preliminarmente anteporre all'esame del merito alcune considerazioni in relazione alla qualificazione delle domande dei ricorrenti volte ad ottenere la condanna della convenuta alla immediata restituzione dell'immobile posto in Sesto Fiorentino (FI), Viale Ariosto 709, da lei occupato. Il rilascio di un immobile nella materiale disponibilità di altri è risultato conseguibile sia attraverso un'azione di rivendica sia attraverso un'azione di restituzione. L'azione di rivendica, disciplinata dall'art. 948 c.c., è un'azione a carattere reale che ha quale causa petendi il diritto di proprietà e che impone all'attore la c.d. probatio diabolica della proprietà medesima, dimostrando un acquisto avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo (acquisto che solitamente deriva dall'usucapione, eventualmente maturata mediante i meccanismi dell'accessione o dell'unione dei possessi). L'azione di restituzione, invece, di natura personale, ha quale causa petendi il diritto di ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario e onera l'attore di provare la sussistenza o il sopravvenuto venir meno di detto rapporto obbligatorio. In particolare, costituiscono accadimenti idonei a fondare un'azione di restituzione l'invalidità o l'esaurimento – per risoluzione, rescissione, esercizio della facoltà di recesso, decorso del termine di durata del rapporto e così via – del rapporto obbligatorio in base al quale era stata conseguita la detenzione del bene. La Corte di legittimità ha peraltro chiarito che il rigore probatorio gravante su chi propone l'azione di rivendica (che deve provare il diritto di proprietà sul bene fino a risalire all'acquisto a titolo originario) rimane attenuato quando il convenuto abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere, ipotesi nella quale l'onere del rivendicante si può limitare alla dimostrazione di come il bene in contestazione abbia formato oggetto di un proprio valido titolo di acquisto (orientamento costante).
5. Alla luce di quanto sopra, bene, dunque, i ricorrenti hanno qualificato la loro domanda come azione di rivendicazione. Nel caso di specie, tuttavia, il loro titolo dominicale non è in contestazione;
la pagina 3 di 5 convenuta, infatti, non ha sollevato alcuna eccezione in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà in capo ai ricorrenti, rendendo pertanto superflua la prova per testi da loro chiesta ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio su di loro altrimenti incombente.
6. Del pari la non ha contestato di dover restituire l'immobile che detiene senza alcun CP_1 titolo, essendosi limitata solo a chiedere un termine congruo per il rilascio dell'immobile.
7. Al riguardo tenuto conto del tempo dell'occupazione abusiva, da una parte, e, dall'altra parte, della notoria difficoltà per il reperimento di un'abitazione, tenuto anche conto delle condizioni di salute della convenuta, si ritiene congruo fissare per l'esecuzione la data del 12 aprile 2025.
8. Allo stesso modo deve essere accolta la domanda di risarcimento del danno per l'occupazione sine titulo.
Il danno da occupazione abusiva discende dalla perdita della disponibilità del bene, da parte del
"dominus", e dall'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso.
Sul punto, occorre dare atto dell'intervento delle SS.UU. della Cassazione che, con la sentenza n.
33645 del 2022, hanno posto fine al dibattito giurisprudenziale esistente, enunciando i seguenti principi di diritto: “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato”.
Nel caso in esame, l'occupazione abusiva della convenuta ha privato i ricorrenti della disponibilità di un bene immobile che sarebbe stato concesso in locazione ad uso abitativo, come in effetti era avvenuto (al signor , al canone mensile di € 500,00 al mese. Pt_2
Il danno subito dai ricorrenti può pertanto essere determinato nell'importo complessivo di € 4.000,00 (€ 500 al mese da luglio 2024 a febbraio 2025), oltre al pagamento di € 500,00 per ogni mese successivo fino all'effettivo rilascio, in analogia a quanto disposto all'art. 1591 c.c.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo ai valori di cui ai paragrafi 2 e 25 bis delle tabelle allegate al DM 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza reietta, così provvede:
CONDANNA a rilasciare l'immobile posto in Sesto Fiorentino (FI), Viale Controparte_1
Ariosto 709, sopra meglio descritto, vuoto e libero da persone e cose di sua proprietà, fissando per l'esecuzione la data del 12 aprile 2025;
CONDANNA a pagare ai ricorrenti la somma di € 4.000,00 per l'occupazione Controparte_1 illegittima dell'immobile sino a febbraio 2025 incluso, oltre ad € 500,00 per ogni mese successivo fino al rilascio, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
CONDANNA a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.500,00 e in € 977,32 per esborsi, oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 4 di 5 Firenze, 13 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Maria Filomena De Cecco
Provvedimento redatto con la collaborazione della MOT Samantha Napolitano.
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