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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/12/2025, n. 2107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2107 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 138/2020
TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 138/2020 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Serra;
- attrice - Parte_1
E rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Marrosu. Controparte_1
- convenuto -
Oggi 18 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 138/2020 R.G. E' presente per l'attrice l'avv. Fabio Serra. Per il convenuto nessuno CP_1 compare. Si dà atto della dichiarazione di identità del difensore presente il quale assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo da cui è in collegamento. L'avv. Serra precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, si oppone alle difese della controparte, insiste per la rimessione della causa in istruttoria per come già richiesto nei precedenti scritti. Solo in subordine chiede che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 138/2020 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Fabio Serra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via G. B. Tuveri, n. 16, -attrice- CP_1
E (p.i.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Anna Maria Marrosu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via Satta, n. 7. -convenuto- CP_1
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Causa decisa all'udienza del 18 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.): “accertata la responsabilità civile del per quanto occorso all'attrice Controparte_1
e di cui meglio in premessa, giusta la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e/o all'art. 2043 c.c.: A) - condannare il a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti dalla concludente e di cui meglio oltre;
in particolare: A1) - condannare la parte convenuta a risarcire il danno patrimoniale subito dalla concludente e pari ad €. 2.559,88, di cui €. 2.057,88 a titolo di spese per le cure mediche praticate, mentre €. 502,00 quale costo della perizia medico legale a firma della dott.ssa A2) - condannare la parte convenuta al Per_1 risarcimento per il danno non patrimoniale cagionato alla concludente e pari ad €. 54.380,00, giuste le causali di cui al capo n. 23 della premessa che precede;
A3) - personalizzare il risarcimento del liquidando danno non patrimoniale, giuste quelle che saranno le risultanze dell'istruttoria processuale o in subordine, secondo equità; B)- in via subordinata, condannare il al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura Controparte_1 maggiore o minore (ma sempre di competenza del Giudicante su intestato) che risulterà provata
Pagina 2 di 7 in corso di causa;
C)- in ogni caso, riconoscere su quanto oggetto di domanda la rivalutazione e gli interessi c.d. “compensativi” nella misura del tasso legale, applicando il principio della previa devalutazione della somma liquidata in moneta attuale, sulla somma così ottenuta e progressivamente rivalutata dalla data dell'illecito sino alla data della sentenza;
D)- rigettare comunque tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto, anche per le decadenze in cui il è incorso, giusto il combinato disposto di cui agli artt. Controparte_1
171 – 167 c.p.c.; E)- con il favore delle spese e competenze del presente processo (e se del caso, comprese quelle di CTU)”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta): “1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il da ogni Controparte_1 pretesa;
3) con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio;
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attore, contenere il risarcimento dovuto alla signora entro i Pt_1 limiti del danno effettivamente subito, costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al dall'altro, alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze Controparte_1 di causa, con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che, in Parte_1 data 7/8/2018, alle ore 17:00 circa, mentre attraversava sulle strisce pedonali la via Aresu nel territorio del in prossimità dell'intersezione con Controparte_1 la via Asquer, inciampava sulle sconnessioni/avvallamenti presenti in corrispondenza delle due ultime strisce pedonali rovinando a terra. Soccorsa nell'immediatezza dai presenti, veniva condotta dal 118 presso il Pronto Soccorso del P.O. Marino di ove le veniva diagnosticata una frattura scomposta CP_1 dell'olecrano sinistro, nonché una frattura metaepifisaria del radio ed una frattura della rotula destra. Ha narrato di essere stata sottoposta, in data 14/8/2018, ad intervento di “sintesi secondo Weber della rotula destra e del gomito sinistro;
posizionamento di valva gessata arto inferiore destro e braccio sinistro” e dimessa in data 18/8/2018, con la prescrizione di effettuare terapia presso la residenza. L'attrice ha ascritto la responsabilità per l'incidente al in Controparte_1 quanto ente proprietario della strada, cui ha dedotto di avere presentato denuncia di sinistro in data 29/8/2018 e che, in riscontro, la invitava a trattare con la Sircus s.r.l., cui l'attrice provvedeva ad inviare la documentazione richiesta, sottoponendosi, in data 30/9/2019, alla visita medico legale presso Medexpert con il designato dr. . Persona_2
Ha pure evidenziato di avere sollecitato la predetta società a formulare una proposta risarcitoria, ma che tale sollecito è rimasto privo di riscontro. Sulla base della perizia di parte redatta dalla dottoressa ha dedotto il Persona_3 residuare all'attualità di un danno biologico del 18%.
Pagina 3 di 7 Falliti i tentativi stragiudiziali, la si è perciò rivolta al tribunale per chiedere Pt_1 la condanna del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro. Con comparsa di risposta depositata in data 24/2/2021, si è costituito in giudizio il per chiedere il rigetto della domanda, precisando che i rialzi Controparte_1
e gli avvallamenti presenti nella zona dell'attraversamento pedonale non costituivano insidia stradale, perché dipendenti dagli apparati radicali delle alberature storiche. L'ente convenuto ha imputato la responsabilità per il sinistro alla condotta negligente ed imprudente della deducendo che lo stato della Pt_1 pavimentazione era ben visibile e che esso era perfettamente noto all'attrice, residente nella medesima via. Ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attrice e ha chiesto, in via subordinata, che l'importo del risarcimento tenesse conto della responsabilità concorrente della Pt_1
Con la prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data 26/3/2021, l'attrice ha eccepito la tardività della costituzione del convenuto, con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare o proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e ha precisato come in epigrafe le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. La causa è stata istruita mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale del Sindaco del che però non è comparso per renderlo, e CP_1 CP_1
l'escussione dei testi indicati dalle parti. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/2/2024, il tribunale ha invitato le parti, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., alla conciliazione della vertenza attraverso la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite. All'udienza del 2/10/2024, l'attrice ha dichiarato di non avere intenzione di rinunciare all'azione e ha chiesto, a modifica della proposta conciliativa formulata dal tribunale, che si considerasse una responsabilità almeno concorsuale dell'ente convenuto. Quest'ultimo ha, invece, dichiarato di aderire alla proposta del giudice e, alla luce della mancata accettazione da parte dell'attrice, ha chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 15/4/2026 per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive sino a trenta giorni prima. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 18/12/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., è comparso il solo difensore dell'attrice, il quale ha reiterato le proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
Pagina 4 di 7 2. La domanda attorea è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. E invero, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la c.d. insidia stradale, la quale ricorre “quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dai concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso” (cfr. cass. n. 11511/2008), la corte di cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, primo comma, c.c. Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato;
elemento, quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto a valutare discrezionalmente al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti” (cfr. cass. n. 15859/2015; negli stessi termini cfr. cass. n. 13930/2015 secondo cui “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”). Orbene, posti tali principi di diritto, deve innanzitutto evidenziarsi che nessuno dei testi indicati dall'attrice ha dichiarato di avere assistito alla caduta, per essere tutti intervenuti successivamente. Si leggano le dichiarazioni del teste Tes_1
, figlio dell'attrice, il quale ha riferito di essere intervenuto “pochi minuti
[...] dopo la caduta”, avvenuta non molto lontano dal fabbricato condominiale in cui il teste abitava con la madre, trovando la madre “seduta sul marciapiede” in compagnia della signora che lo aveva chiamato al telefono fisso di casa della madre dove il teste in quel momento si trovava. Lo stesso teste ha dichiarato di aver appreso i fatti dalla madre, riconoscendo nelle foto in atti il luogo in cui l'ha rinvenuta. Allo stesso modo, il teste non legato da alcun rapporto di Testimone_2 parentela o affinità con la ha negato di aver assistito al fatto e di aver Pt_1 soltanto visto “la signora sdraiata a terra tra il marciapiede e l'asfalto”, oltre alle sconnessioni e agli avvallamenti presenti sulla strada a livello delle strisce pedonali. Il teste ha espressamente riferito di aver appreso dal marito della Pt_1 che la moglie era “inciampata nell'asfalto”, senza assistere personalmente alla caduta. Anche il teste , figlio dell'attrice, ha dichiarato di non essere stato Testimone_3 presente alla caduta e di aver appreso della circostanza dal fratello . Il CP_2 teste ha solo confermato di aver visto il luogo in cui la madre è caduta dopo il 20/8/2018 e che le condizioni della strada erano identiche a quelle rappresentate nelle foto che gli sono state mostrate e che la strada si trovava in tali condizioni già alla fine di luglio 2018. Nessuno spunto a favore della tesi attorea può trarsi dalle dichiarazioni rese dal teste , funzionario tecnico del il quale si è limitato Tes_4 Controparte_1
a riferire di essere venuto a conoscenza del sopralluogo disposto sulla strada per
Pagina 5 di 7 ragioni del suo ufficio senza però mai recarsi sul posto, né dalle mancate risposte del Sindaco del medesimo cui era stato deferito l'interrogatorio formale. CP_1
Infatti, quanto alla mancata risposta all'interrogatorio formale, essa costituisce un comportamento processuale qualificato che, solo nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Nel caso di specie, tuttavia, i fatti dedotti (identici a quelli sottoposti ai testi e finalizzati pertanto a provare la dinamica del sinistro per come descritta in citazione), per tutte le ragioni innanzi esposte non sono risultati suffragati da altri sufficienti elementi di riscontro e, dunque, va negato alla mancata risposta all'interrogatorio formale ogni valore probatorio con riferimento al verificarsi del sinistro a causa dei rigonfiamenti presenti sul manto stradale (cfr. cass. n. 5239/2006 secondo cui
“La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro”). D'altra parte, pur volendo per ipotesi ammettere che l'attrice sia caduta a causa dei rigonfiamenti e delle sconnessioni presenti sul manto stradale nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il sinistro sarebbe comunque ascrivibile al mero fatto colposo della danneggiata, con conseguente esclusione, sul piano della causalità materiale, del nesso eziologico tra il sinistro e il dovere di custodia dell'ente. Ciò emerge, da un lato, dalla circostanza fattuale per cui il sinistro si è verificato in pieno giorno e precisamente verso le ore 17:00 del 7/8/2025 (in cui notoriamente l'illuminazione solare in Italia e a in particolare, è piena, tramontando il CP_1 sole dopo le 20:00), con conseguente facile visibilità del rigonfiamento del tratto della pavimentazione stradale di via Aresu ove insistono le strisce pedonali, facilmente percepibile ed evitabile, per come si evince dalle fotografie in atti: le fotografie mostrano, infatti, la strada con un rigonfiamento e sconnessioni a ridosso del marciapiede dovuto alle radici degli alberi adiacenti e di dimensioni tali da risultare ben visibile, con la conseguenza che l'attrice avrebbe senz'altro potuto evitarlo con l'uso dell'ordinaria diligenza. Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che la strada in questione doveva considerarsi nota all'attrice residente e incontestatamente abitante nelle immediate vicinanze. La rilevanza di tali indici sul nesso causale nella fattispecie in questione è peraltro valorizzata dalla giurisprudenza di merito, che ha avuto modo di chiarire, in termini pienamente condivisibili, che “laddove il pericolo si profila in maniera obiettiva e manifesta, anche considerata l'ora dell'incidente e la visibilità dei luoghi, la imprudenza dell'interessato diventa la causa unica determinatrice del sinistro” (cfr. trib. Cagliari, 5 giugno 2018; trib. Bari, sez. III, 11 marzo 2016, n. 1419; più recentemente cfr. trib. Roma, 4 gennaio 2023, n. 199). E invero, per costante indirizzo giurisprudenziale, il grado della condotta diligente del pedone o, in generale, del danneggiato, deve essere adeguato in ogni caso alle condizioni di tempo e di luogo, secondo un'indagine da condursi in concreto
Pagina 6 di 7 circa lo stato della cosa e la relativa dinamica del sinistro. E, se tale condotta deve essere particolarmente oculata, allorché si sia in presenza di un tratto totalmente dissestato, che imponga al danneggiato un elevato grado di prudenza e diligenza, ciò non esclude che, non diversamente, “allorché la strada presenti sconnessioni solo in alcuni punti, ben visibili preventivamente, come in specie, egli dovrà invece diligentemente evitarli, transitando sui tratti sicuri e privi di ogni potenziale pericolo” (cfr. cass. n. 24215/2019). Ne deriva che, nel caso di specie, poiché, come evincibile dalle fotografie allegate, vi era un tratto di strada in ordine e liscio, l'attrice avrebbe dovuto evitare il tratto presentante il rigonfiamento, che era ben visibile, transitando sul restante sedime sicuro e del tutto privo di sconnessioni. Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea deve essere respinta, mancando la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il dovere di custodia dell'ente pubblico, essendo il primo ascrivibile esclusivamente al fatto colposo della danneggiata, tenuto conto che le condizioni della strada erano del tutto visibili e che, pertanto, doveva incedere prudenzialmente.
3. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in ragione della disconnessione comunque rilevata del manto stradale comunale.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Cosenza, 18 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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TRIBUNALE DI CAGLIARI
- seconda sezione civile -
VERBALE della causa iscritta al n. 138/2020 R.G.A.C. tra rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Serra;
- attrice - Parte_1
E rappresentata e difesa dall'avv. Anna Maria Marrosu. Controparte_1
- convenuto -
Oggi 18 dicembre 2025, davanti alla dott.ssa Ermanna Grossi, in servizio presso il tribunale di Cosenza, ma applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, è chiamata, mediante collegamento audiovisivo a distanza, la causa iscritta al n. 138/2020 R.G. E' presente per l'attrice l'avv. Fabio Serra. Per il convenuto nessuno CP_1 compare. Si dà atto della dichiarazione di identità del difensore presente il quale assicura che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nel luogo da cui è in collegamento. L'avv. Serra precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, si oppone alle difese della controparte, insiste per la rimessione della causa in istruttoria per come già richiesto nei precedenti scritti. Solo in subordine chiede che la causa venga decisa. Il giudice si ritira in camera di consiglio oscurando il video e silenziando il microfono, ma mantenendo il collegamento attivo. Rientrato, decide come da separata sentenza che definisce il giudizio e di cui dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto.
Il giudice dott.ssa Ermanna Grossi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cagliari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Ermanna Grossi, applicata a distanza ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, all'esito della discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 138/2020 R.G.A.C. vertente TRA (c.f.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 CodiceFiscale_1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, dall'avv. Fabio Serra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in alla via G. B. Tuveri, n. 16, -attrice- CP_1
E (p.i.: ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata alla comparsa di risposta, dall'avv. Anna Maria Marrosu ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in alla via Satta, n. 7. -convenuto- CP_1
Oggetto: risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Causa decisa all'udienza del 18 dicembre 2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della discussione orale delle parti.
Conclusioni delle parti: Per l'attrice (conclusioni rassegnate nella prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c.): “accertata la responsabilità civile del per quanto occorso all'attrice Controparte_1
e di cui meglio in premessa, giusta la disciplina di cui all'art. 2051 c.c. e/o all'art. 2043 c.c.: A) - condannare il a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali Controparte_1 subiti dalla concludente e di cui meglio oltre;
in particolare: A1) - condannare la parte convenuta a risarcire il danno patrimoniale subito dalla concludente e pari ad €. 2.559,88, di cui €. 2.057,88 a titolo di spese per le cure mediche praticate, mentre €. 502,00 quale costo della perizia medico legale a firma della dott.ssa A2) - condannare la parte convenuta al Per_1 risarcimento per il danno non patrimoniale cagionato alla concludente e pari ad €. 54.380,00, giuste le causali di cui al capo n. 23 della premessa che precede;
A3) - personalizzare il risarcimento del liquidando danno non patrimoniale, giuste quelle che saranno le risultanze dell'istruttoria processuale o in subordine, secondo equità; B)- in via subordinata, condannare il al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale nella misura Controparte_1 maggiore o minore (ma sempre di competenza del Giudicante su intestato) che risulterà provata
Pagina 2 di 7 in corso di causa;
C)- in ogni caso, riconoscere su quanto oggetto di domanda la rivalutazione e gli interessi c.d. “compensativi” nella misura del tasso legale, applicando il principio della previa devalutazione della somma liquidata in moneta attuale, sulla somma così ottenuta e progressivamente rivalutata dalla data dell'illecito sino alla data della sentenza;
D)- rigettare comunque tutte le avverse domande, siccome infondate in fatto ed in diritto, anche per le decadenze in cui il è incorso, giusto il combinato disposto di cui agli artt. Controparte_1
171 – 167 c.p.c.; E)- con il favore delle spese e competenze del presente processo (e se del caso, comprese quelle di CTU)”. Per il convenuto (conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta): “1) ogni avversa domanda, eccezione e deduzione respinta;
2) rigettare la domanda di parte attrice, in quanto infondata, e per l'effetto assolvere il da ogni Controparte_1 pretesa;
3) con vittoria di onorari, diritti e spese del presente giudizio;
In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversa domanda, previa declaratoria di responsabilità concorrente dell'attore, contenere il risarcimento dovuto alla signora entro i Pt_1 limiti del danno effettivamente subito, costituiti, da un lato, dalla quota di responsabilità addebitabile al dall'altro, alla stregua delle concrete ed obiettive risultanze Controparte_1 di causa, con compensazione delle spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha dedotto che, in Parte_1 data 7/8/2018, alle ore 17:00 circa, mentre attraversava sulle strisce pedonali la via Aresu nel territorio del in prossimità dell'intersezione con Controparte_1 la via Asquer, inciampava sulle sconnessioni/avvallamenti presenti in corrispondenza delle due ultime strisce pedonali rovinando a terra. Soccorsa nell'immediatezza dai presenti, veniva condotta dal 118 presso il Pronto Soccorso del P.O. Marino di ove le veniva diagnosticata una frattura scomposta CP_1 dell'olecrano sinistro, nonché una frattura metaepifisaria del radio ed una frattura della rotula destra. Ha narrato di essere stata sottoposta, in data 14/8/2018, ad intervento di “sintesi secondo Weber della rotula destra e del gomito sinistro;
posizionamento di valva gessata arto inferiore destro e braccio sinistro” e dimessa in data 18/8/2018, con la prescrizione di effettuare terapia presso la residenza. L'attrice ha ascritto la responsabilità per l'incidente al in Controparte_1 quanto ente proprietario della strada, cui ha dedotto di avere presentato denuncia di sinistro in data 29/8/2018 e che, in riscontro, la invitava a trattare con la Sircus s.r.l., cui l'attrice provvedeva ad inviare la documentazione richiesta, sottoponendosi, in data 30/9/2019, alla visita medico legale presso Medexpert con il designato dr. . Persona_2
Ha pure evidenziato di avere sollecitato la predetta società a formulare una proposta risarcitoria, ma che tale sollecito è rimasto privo di riscontro. Sulla base della perizia di parte redatta dalla dottoressa ha dedotto il Persona_3 residuare all'attualità di un danno biologico del 18%.
Pagina 3 di 7 Falliti i tentativi stragiudiziali, la si è perciò rivolta al tribunale per chiedere Pt_1 la condanna del ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine, Controparte_1 dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza del sinistro. Con comparsa di risposta depositata in data 24/2/2021, si è costituito in giudizio il per chiedere il rigetto della domanda, precisando che i rialzi Controparte_1
e gli avvallamenti presenti nella zona dell'attraversamento pedonale non costituivano insidia stradale, perché dipendenti dagli apparati radicali delle alberature storiche. L'ente convenuto ha imputato la responsabilità per il sinistro alla condotta negligente ed imprudente della deducendo che lo stato della Pt_1 pavimentazione era ben visibile e che esso era perfettamente noto all'attrice, residente nella medesima via. Ha contestato la quantificazione del danno operata dall'attrice e ha chiesto, in via subordinata, che l'importo del risarcimento tenesse conto della responsabilità concorrente della Pt_1
Con la prima memoria di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. depositata in data 26/3/2021, l'attrice ha eccepito la tardività della costituzione del convenuto, con conseguente decadenza dalla possibilità di sollevare o proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e ha precisato come in epigrafe le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo. La causa è stata istruita mediante l'ammissione dell'interrogatorio formale del Sindaco del che però non è comparso per renderlo, e CP_1 CP_1
l'escussione dei testi indicati dalle parti. Successivamente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7/2/2024, il tribunale ha invitato le parti, ai sensi dell'art. 185 c.p.c., alla conciliazione della vertenza attraverso la cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese di lite. All'udienza del 2/10/2024, l'attrice ha dichiarato di non avere intenzione di rinunciare all'azione e ha chiesto, a modifica della proposta conciliativa formulata dal tribunale, che si considerasse una responsabilità almeno concorsuale dell'ente convenuto. Quest'ultimo ha, invece, dichiarato di aderire alla proposta del giudice e, alla luce della mancata accettazione da parte dell'attrice, ha chiesto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni. La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 15/4/2026 per la precisazione delle conclusioni e la lettura del dispositivo ex art. 281-sexies c.p.c., con termine alle parti per il deposito di note conclusive sino a trenta giorni prima. Con decreto del 30/10/2025, lo scrivente magistrato, applicata a distanza al tribunale di Cagliari ai sensi dell'art. 3 del d.l. n. 117/2025 e in virtù della delibera adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 1/10/2025, prot. n. P15555/2025, ha anticipato l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. al 18/12/2025. All'odierna udienza, svoltasi mediante collegamento audiovisivo a distanza ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c., è comparso il solo difensore dell'attrice, il quale ha reiterato le proprie richieste, insistendo per l'accoglimento delle rispettive pretese.
Pagina 4 di 7 2. La domanda attorea è infondata e in quanto tale deve essere rigettata. E invero, in tema di responsabilità della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 2051 c.c. per la c.d. insidia stradale, la quale ricorre “quando lo stato dei luoghi è caratterizzato dai concorrenti requisiti della non visibilità oggettiva del pericolo e della non prevedibilità soggettiva dello stesso” (cfr. cass. n. 11511/2008), la corte di cassazione ha chiarito che “nell'ipotesi di danno da insidia stradale, la valutazione del comportamento del danneggiato è di imprescindibile rilevanza, potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227, primo comma, c.c. Ne deriva dunque che, in caso di insidia o trabocchetto stradale, la responsabilità colposa di tale ente va certamente riguardata anche nell'eventuale concorso del fatto colposo del danneggiato;
elemento, quest'ultimo, che il giudice del merito è tenuto a valutare discrezionalmente al fine di ricostruire l'effettiva eziologia del danno e la sua possibile ripartizione tra più parti” (cfr. cass. n. 15859/2015; negli stessi termini cfr. cass. n. 13930/2015 secondo cui “ai fini di cui all'art. 2051 c.c., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa - nella specie, il dissesto stradale - specie se nota o comunque facilmente rilevabile dal soggetto che entra in contatto con la stessa, impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile. E tale prevedibilità con l'ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell'art. 2051 c.c.”). Orbene, posti tali principi di diritto, deve innanzitutto evidenziarsi che nessuno dei testi indicati dall'attrice ha dichiarato di avere assistito alla caduta, per essere tutti intervenuti successivamente. Si leggano le dichiarazioni del teste Tes_1
, figlio dell'attrice, il quale ha riferito di essere intervenuto “pochi minuti
[...] dopo la caduta”, avvenuta non molto lontano dal fabbricato condominiale in cui il teste abitava con la madre, trovando la madre “seduta sul marciapiede” in compagnia della signora che lo aveva chiamato al telefono fisso di casa della madre dove il teste in quel momento si trovava. Lo stesso teste ha dichiarato di aver appreso i fatti dalla madre, riconoscendo nelle foto in atti il luogo in cui l'ha rinvenuta. Allo stesso modo, il teste non legato da alcun rapporto di Testimone_2 parentela o affinità con la ha negato di aver assistito al fatto e di aver Pt_1 soltanto visto “la signora sdraiata a terra tra il marciapiede e l'asfalto”, oltre alle sconnessioni e agli avvallamenti presenti sulla strada a livello delle strisce pedonali. Il teste ha espressamente riferito di aver appreso dal marito della Pt_1 che la moglie era “inciampata nell'asfalto”, senza assistere personalmente alla caduta. Anche il teste , figlio dell'attrice, ha dichiarato di non essere stato Testimone_3 presente alla caduta e di aver appreso della circostanza dal fratello . Il CP_2 teste ha solo confermato di aver visto il luogo in cui la madre è caduta dopo il 20/8/2018 e che le condizioni della strada erano identiche a quelle rappresentate nelle foto che gli sono state mostrate e che la strada si trovava in tali condizioni già alla fine di luglio 2018. Nessuno spunto a favore della tesi attorea può trarsi dalle dichiarazioni rese dal teste , funzionario tecnico del il quale si è limitato Tes_4 Controparte_1
a riferire di essere venuto a conoscenza del sopralluogo disposto sulla strada per
Pagina 5 di 7 ragioni del suo ufficio senza però mai recarsi sul posto, né dalle mancate risposte del Sindaco del medesimo cui era stato deferito l'interrogatorio formale. CP_1
Infatti, quanto alla mancata risposta all'interrogatorio formale, essa costituisce un comportamento processuale qualificato che, solo nel quadro degli altri elementi probatori acquisiti, può fornire elementi di valutazione idonei ad integrare il convincimento del giudice sulle circostanze articolate nei singoli capitoli. Nel caso di specie, tuttavia, i fatti dedotti (identici a quelli sottoposti ai testi e finalizzati pertanto a provare la dinamica del sinistro per come descritta in citazione), per tutte le ragioni innanzi esposte non sono risultati suffragati da altri sufficienti elementi di riscontro e, dunque, va negato alla mancata risposta all'interrogatorio formale ogni valore probatorio con riferimento al verificarsi del sinistro a causa dei rigonfiamenti presenti sul manto stradale (cfr. cass. n. 5239/2006 secondo cui
“La mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale costituisce un comportamento la cui valutazione, sul piano probatorio, è rimessa all'apprezzamento di fatto del giudice di merito, il quale, fermo l'obbligo di motivazione, può negare ad esso qualsiasi valore, qualora ritenga che i fatti dedotti non siano suffragati da alcun elemento di riscontro”). D'altra parte, pur volendo per ipotesi ammettere che l'attrice sia caduta a causa dei rigonfiamenti e delle sconnessioni presenti sul manto stradale nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, il sinistro sarebbe comunque ascrivibile al mero fatto colposo della danneggiata, con conseguente esclusione, sul piano della causalità materiale, del nesso eziologico tra il sinistro e il dovere di custodia dell'ente. Ciò emerge, da un lato, dalla circostanza fattuale per cui il sinistro si è verificato in pieno giorno e precisamente verso le ore 17:00 del 7/8/2025 (in cui notoriamente l'illuminazione solare in Italia e a in particolare, è piena, tramontando il CP_1 sole dopo le 20:00), con conseguente facile visibilità del rigonfiamento del tratto della pavimentazione stradale di via Aresu ove insistono le strisce pedonali, facilmente percepibile ed evitabile, per come si evince dalle fotografie in atti: le fotografie mostrano, infatti, la strada con un rigonfiamento e sconnessioni a ridosso del marciapiede dovuto alle radici degli alberi adiacenti e di dimensioni tali da risultare ben visibile, con la conseguenza che l'attrice avrebbe senz'altro potuto evitarlo con l'uso dell'ordinaria diligenza. Non può nemmeno trascurarsi di evidenziare che la strada in questione doveva considerarsi nota all'attrice residente e incontestatamente abitante nelle immediate vicinanze. La rilevanza di tali indici sul nesso causale nella fattispecie in questione è peraltro valorizzata dalla giurisprudenza di merito, che ha avuto modo di chiarire, in termini pienamente condivisibili, che “laddove il pericolo si profila in maniera obiettiva e manifesta, anche considerata l'ora dell'incidente e la visibilità dei luoghi, la imprudenza dell'interessato diventa la causa unica determinatrice del sinistro” (cfr. trib. Cagliari, 5 giugno 2018; trib. Bari, sez. III, 11 marzo 2016, n. 1419; più recentemente cfr. trib. Roma, 4 gennaio 2023, n. 199). E invero, per costante indirizzo giurisprudenziale, il grado della condotta diligente del pedone o, in generale, del danneggiato, deve essere adeguato in ogni caso alle condizioni di tempo e di luogo, secondo un'indagine da condursi in concreto
Pagina 6 di 7 circa lo stato della cosa e la relativa dinamica del sinistro. E, se tale condotta deve essere particolarmente oculata, allorché si sia in presenza di un tratto totalmente dissestato, che imponga al danneggiato un elevato grado di prudenza e diligenza, ciò non esclude che, non diversamente, “allorché la strada presenti sconnessioni solo in alcuni punti, ben visibili preventivamente, come in specie, egli dovrà invece diligentemente evitarli, transitando sui tratti sicuri e privi di ogni potenziale pericolo” (cfr. cass. n. 24215/2019). Ne deriva che, nel caso di specie, poiché, come evincibile dalle fotografie allegate, vi era un tratto di strada in ordine e liscio, l'attrice avrebbe dovuto evitare il tratto presentante il rigonfiamento, che era ben visibile, transitando sul restante sedime sicuro e del tutto privo di sconnessioni. Alla luce delle superiori argomentazioni, la domanda attorea deve essere respinta, mancando la prova della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento dannoso e il dovere di custodia dell'ente pubblico, essendo il primo ascrivibile esclusivamente al fatto colposo della danneggiata, tenuto conto che le condizioni della strada erano del tutto visibili e che, pertanto, doveva incedere prudenzialmente.
3. Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese di lite fra tutte le parti in ragione della disconnessione comunque rilevata del manto stradale comunale.
P.Q.M.
Il tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte, nel contraddittorio tra le parti:
- rigetta la domanda attorea;
- compensa integralmente le spese di giudizio.
Cosenza, 18 dicembre 2025
Il giudice
dott.ssa Ermanna Grossi
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