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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/07/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2327/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 27/11/2024 al numero 2327/2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 3305/2024 emessa dal
Tribunale di FIRENZE il 23.10.2024, pubblicata il 24.10.2024, pendente fra
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. CIPRIANI Parte_1 C.F._1
MICHELE ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
PARTE APPELLATA - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: "Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza appellata: 1) sospendere con decreto inaudita altera parte l'esecutività della sentenza appellata per gravi e fondati motivi ex art. 283 e 351 comma 2 c.p.c.; 2) confermare e/o disporre con ordinanza collegiale ex art. 351 c.p.c. la sospensione dell'esecutività
1 della sentenza appellata per gravi e fondati motivi ex art. 283 c.p.c.; 3) nel merito, annullare la sentenza del Tribunale di Firenze dr.ssa Condò n.3305/2024 emessa il 23.10.2024, depositata e comunicata il 24.10.2024 ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE: I) dichiarare il diritto dell'appellante al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 30 comma 1 lett. d) del d.lgs. 286/1998; II) ordinare alla Questura di
Prato di rilasciare ad il permesso di soggiorno per motivi familiari Parte_1 previsto dall'art. 30 comma 1 lett. d) del d.lgs. 286/1998; II) condannare le
Amministrazioni appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.”
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.4.2023, , Parte_1 nato in [...] il [...], adiva il Tribunale di Firenze chiedendo, previo annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, di dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 30, comma 1 lett. d) del d. lgs. 286/1998, con vittoria di spese.
Allegava il ricorrente: di aver fatto ingresso in Italia il 17.1.2013 e contratto matrimonio in Pistoia il 23.9.2019 con la cittadina italiana , nata Persona_1 il 12.9.1997 a Pescara;
che dall'unione matrimoniale era nato Persona_2
a Savona il 28.11.2019; che, a causa di difficoltà economiche quando il
[...] ricorrente aveva dovuto scontare un periodo di detenzione e affidamento in prova al servizio sociale per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti risalenti al 2014, la moglie si era trasferita insieme al figlio presso la “casa famiglia” San Giuseppe in
TA, Via La Marmora n.18; che la all'epoca era disoccupata e il Per_1 ricorrente, sprovvisto di permesso di soggiorno e impossibilitato a stipulare un regolare contratto di lavoro, non aveva la possibilità di affittare un appartamento dove poter coabitare con la moglie e il figlio minore e quindi, pur mantenendo relazioni costanti con i medesimi, era stato costretto ad abitare temporaneamente in luogo diverso da quello di loro residenza, e cioè in , Via E. Niccoli n. 39, CP_1 dove era ospitato dal connazionale . In quanto genitore di minore Parte_2 avente cittadinanza italiana residente in Italia, il ricorrente aveva chiesto alla
Questura di , con istanza datata 11.10.2022, il rilascio del permesso di CP_1 soggiorno ex art. 30 comma 1 lett.d) d. lgs. 286/1998 ma gli era stato notificato
2 provvedimento di inammissibilità della richiesta, contestualmente al decreto di espulsione prot. n.27/EM/2023 adottato dal Prefetto di Prato il 22.02.2023 e al decreto del Questore di Prato n.37/2023 MIS. ESP adottato il 22.02.2023 con cui erano state disposte, quali misure alternative al trattenimento presso il C.P.R. per il tempo necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera, la consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione presso il Corpo di Guardia della Questura di nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, CP_1 venerdì e sabato dalle ore 09,00 alle ore 09,30, decreti entrambi impugnati dinanzi al Giudice di pace di . CP_1
In relazione al provvedimento di inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, il ricorrente eccepiva preliminarmente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, e nel merito la ricorrenza dei presupposti ex art. 30 comma 1 lett.d) D. Lgs. 286/1998, avendo il ricorrente documentato la qualità di genitore di minore avente cittadinanza italiana residente in Italia e mai privato della potestà genitoriale su quest'ultimo, la frequenza dei rapporti con il figlio e il superamento della valutazione di pericolosità sociale, con formale attivazione del procedimento di revoca davanti al Magistrato di Sorveglianza competente.
Sospesi con decreto del 26.4.2023 gli effetti del provvedimento impugnato e dichiarata la contumacia della , il Controparte_2 CP_1 CP_1
Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3305/2024 rigettava il ricorso.
Per quanto di rilievo ai fini della presente impugnazione, il primo giudice dava atto che la normativa in materia, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede il requisito della "convivenza effettiva" del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana, interpretazione da ritenere estensibile anche alla fattispecie in esame di “genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia”. Riteneva, tuttavia, non potersi prescindere dalla verifica dell'effettività del legame familiare tra padre e figlio, ai fini del suo bilanciamento con la pericolosità sociale di cui all'accertamento del Magistrato di sorveglianza del
26.2.2020, che è stata ritenuta prevalente nel decreto impugnato ai fini del rigetto dell'istanza proposta in via amministrativa. Al riguardo, osservava che in senso contrario alla costruzione di un effettivo legame familiare tra il ricorrente e il figlio, risultavano le stesse deduzioni di cui al ricorso, per cui sin dall'anno della sua nascita, il 2019, il figlio minore viveva a TA e, come risultava dalla relazione scritta allegata al ricorso, non aveva mai ricevuto una visita del padre, neppure
3 dopo che il giudice, in data 26.4.2023, aveva disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato proprio al fine di evitare l'espulsione e favorire la coesione familiare, anche attraverso la frequentazione padre-figlio; il ricorrente, invero, solo a seguito della richiesta dell'11.9.2024 da parte del Magistrato di sorveglianza di Firenze, di una “relazione aggiornata dall'UEPE di in merito CP_1 alle condizioni di vita dell'interessato e alla eventuale ripresa dei contatti con il figlio minore aveva presentato al Tribunale per i minorenni richiesta di Per_2 autorizzazione alla ripresa dei “contatti diretti continuativi visivi e telefonici in videochiamata” con il figlio tramite i Servizi sociali, mentre agli atti non vi era prova di precedenti contatti telefonici o di videochiamate, né era stata prodotta documentazione attestante che il ricorrente avesse mai provveduto ai bisogni materiali del figlio con invio di denaro o alcun tipo di dono. Riteneva, dunque, che il ricorrente non avesse in alcun modo dimostrato la rilevanza del proprio contributo morale e materiale alla crescita del figlio, ed anzi vi erano elementi di prova in senso contrario. Quanto al giudizio di pericolosità sociale effettuato dal
Magistrato di sorveglianza, esso non pareva frutto di un mero automatismo con riferimento esclusivo alla condanna della Corte di Appello di Firenze del 2017, ma era desunto da un insieme di elementi caratterizzanti in negativo la complessiva condotta del ricorrente durante un lungo arco temporale. Circa l'attualizzazione di tale giudizio, osservava come non si fosse modificata, ma si fosse protratta sino ad ora, la situazione di precarietà delle condizioni di vita del ricorrente (come attestato dalla relazione acquisita dal Tribunale di sorveglianza), sia per la mancanza di una situazione alloggiativa indipendente (essendo egli ospite di un connazionale), sia per la mancanza di lavoro continuativo e regolare, senza emersione delle fonti di sostentamento, elementi già alla base della valutazione di pericolosità sociale del 26.2.2020, unitamente all'accertamento dell'irreperibilità del ricorrente, della mancanza di titolo di soggiorno, della mancata collaborazione con l'Ufficio esecuzione penale esterna. Evidenziava, inoltre, che seppure il ricorrente avesse inteso rappresentare la modifica della sua situazione di vita, con la domanda del 20.2.2023 ex art. 207, 208 c.p. e 679 c.p.p., al fine del riesame della pericolosità sociale e revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, il
Magistrato di sorveglianza di Firenze non si era ancora pronunciato, ritenendo di dover attendere la decisione di questo Tribunale sulla impugnazione del rigetto di permesso di soggiorno, e richiedendo una nuova relazione di aggiornamento sulle condizioni di vita del ricorrente e sull'eventuale ripresa dei contatti padre-figlio.
4 Considerava, dunque, che la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, alla base dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione del 26.2.2020, allo stato non revocata, prevalesse nel bilanciamento con il legame familiare tra il ricorrente e il figlio minore, del tutto privo di riscontri di effettività, e portasse a escludere la concessione del permesso di soggiorno ex art. 30, comma 1 lett. d,
Dlgs 286/1998 con rigetto del ricorso.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha impugnato la sentenza n. 3305/2024 del Tribunale di Firenze Parte_1 sulla base del seguente motivo: “Erronea esclusione della effettività del legame familiare con il figlio e affermazione della prevalenza della valutazione di pericolosità sociale rispetto al legame familiare di con il figlio minore;
Parte_1 violazione e/o erronea e/omessa applicazione di legge (art. 30, comma 1 lett. d)
d.lgs. 286/1998; art. 8 Cedu)”.
I. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere, pur non ritenendo necessaria la convivenza, l'effettività della relazione familiare padre-figlio nonostante che il padre non sia stato privato della potestà genitoriale ma abbia fino al giugno 2024 intrattenuto contratti in videochiamata con il figlio e che gli impedimenti alla frequentazione del figlio minore siano dovuti alla mancanza di permesso di soggiorno del padre, al collocamento del figlio in comunità ad TA e alle evidenti limitazioni ai contatti dovute alla distanza
Il Tribunale avrebbe dovuto attribuire positivo rilievo, ai fini della valutazione della attuale e persistente effettività del legame familiare padre-figlio, alla circostanza che, a seguito di richiesta del Magistrato di Sorveglianza di Firenze di acquisire una relazione aggiornata dall'UEPE di in merito alle condizioni di vita di CP_1 Pt_1
e alla eventuale ripresa dei contatti con il figlio minore il ricorrente
[...] Per_2 aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Firenze, nel procedimento V.G.
866/2021 inerente l'affidamento del figlio minore al Servizio sociale, di Per_2 essere autorizzato, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore, a riprendere i contatti con il figlio, interrotti nel giugno 2024 dopo che la madre del bambino si era trasferita in Toscana dalla Comunità San Giuseppe di TA in cui precedentemente si trovava con il figlio nato dalla relazione con Per_2 Pt_1
[...]
II) La sentenza appellata sarebbe affetta dai rubricati vizi anche nella parte in cui ha fondato la decisione sulla circostanza che il giudizio di
5 pericolosità sociale effettuato dal Magistrato di Sorveglianza nel 2020 non sarebbe frutto di automatismo ma sarebbe desunto da un insieme di elementi caratterizzanti in negativo la condotta del ricorrente durante un lungo arco temporale.
Il primo giudice, infatti, avrebbe dovuto tener conto che la mancanza di permesso di soggiorno impediva a sia di stipulare un contratto di affitto o di Parte_1 acquistare un'abitazione, sia di stipulare un regolare contratto di lavoro e di conseguenza di essere retribuito con pagamenti tracciabili, non disponendo di conto corrente bancario (in mancanza di permesso di soggiorno). Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il ricorrente dispone di una stabile sistemazione alloggiativa (cfr. comunicazione ospitalità e contratto locazione ad uso abitativo registrato: docc. 32,33 fasc. 1° gr.) e di un'offerta di lavoro come operaio addetto alle consegne con contratto a tempo indeterminato da parte di un'impresa di servizi
(cfr. promessa lavoro 14.10.2023 e visura CCIAA Altea Servizi soc. coop. : docc.
29,30 fasc. 1° gr.), circostanze che escludono il giudizio presuntivo di precarietà della sua condizione di vita, nonostante il mancato rilascio del permesso di soggiorno.
La circostanza che il Magistrato di sorveglianza non si sia ancora pronunciato sull'istanza di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione disposta nel 2020 non sarebbe motivo idoneo a giustificare la persistente attualità del giudizio di pericolosità sociale formulato nell'ordinanza 26.2.2020 a seguito della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 846 del 23.2.2017 per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2014.
Il Tribunale avrebbe dovuto anche considerare che la pena irrogata è stata integralmente espiata, che il ricorrente ha concluso positivamente l'affidamento in prova al Servizio Sociale in data 20.7.2019 (cfr. nota UEPE Firenze 06.09.2019: doc. 23 fasc. 1° gr.), non ha subito condanne in data successiva ai fatti di reato commessi nel lontano 2014 (come risulta dal casellario giudiziale: doc. 31 fasc. 1° gr.) giudicati con la sentenza n. 846/2017 nella quale è stata disposta la misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p. e che tale misura di sicurezza non è idonea ad acquistare autorità di giudicato, dovendo la sua eseguibilità essere accertata allo stato attuale nel momento in cui dovrebbe essere effettivamente eseguita, ricordando come sia tuttora in corso il procedimento dinanzi al Magistrato di sorveglianza chiamato a pronunciarsi in proposito.
6 2.3. All'esito dell'udienza del 20.4.2024, dichiarata la contumacia delle amministrazioni convenute, la Corte ha disposto di richiedere ai Servizi sociali di
Livorno, affidatari del minore una dettagliata relazione sulle Persona_2 condizioni di vita del medesimo e sui suoi rapporti con l'uno e l'altro genitore, con facoltà di subdelega per quanto di rilievo ai Servizi sociali di TA, nonché al
Tribunale per i minorenni di Firenze la copia dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore medesimo.
Pervenuta la documentazione richiesta, all'udienza del 18.7.2025, sulle conclusioni della parte appellante riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
3. La richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione.
L'unico motivo di appello risulta infondato.
4. Occorre dare atto che è pervenuta relazione del Servizio sociale affidatario del minore, figlio dell'appellante, da cui risulta quanto segue:
7 Allegata alla relazione dei servizi sociali affidatari, vi è la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, datata 12.12.2024, di trasmettere relazione finalizzata all'apertura di una procedura per la dichiarazione di adottabilità del piccolo vista la situazione di grave criticità Per_2 della madre e la lunga istituzionalizzazione del minore, di fatto abbandonato.
È dunque comprovato come l'appellante non abbia alcun rapporto con il figlio, nato il [...], quantomeno dal 2020. Del tutto indimostrate sono le asserite videochiamate che il padre avrebbe effettuato con il minore per il tramite della madre quando ancora la stessa viveva con il figlio nella comunità di TA (ed alle quali, peraltro, non risulta essere mai stato autorizzato dal TM): al riguardo, è stato prodotto soltanto un file video di incerta comprensione, dal quale può al più evincersi come la madre possa aver condiviso con l'appellante una delle videochiamate avute con il figlio dopo il suo allontanamento dalla comunità di
TA (invero, da tempo anch'esse interrotte). Ciò che risulta dirimente è, piuttosto, quanto riferito dal Servizio sociale affidatario circa la totale assenza nella vita del minore del padre, il quale non ha mai contattato, neppur solo per avere notizie del figlio, né i servizi medesimi né la comunità che lo ospita. Invero, non soltanto sono già in atto provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale,
8 costituiti dall'affido del minore ai Servizi sociali, ma il PM presso il TM ha, di recente, chiesto di procedere in favore del medesimo alla dichiarazione di adottabilità, stante la condizione di totale abbandono in cui lo stessa versa.
In questo contesto, appare evidente la strumentalità della istanza che è stata avanzata dall'appellante al TM per essere autorizzato a riprendere i contatti con il figlio, soltanto dopo che il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha richiesto informazioni aggiornate sulle condizioni di vita del minore e sui rapporti con il padre.
In conclusione, pur non essendo stato ancora pronunciata la decadenza della responsabilità genitoriale in capo all'appellante, è certo come non vi sia alcun legame tra padre e figlio che debba essere tutelato, nell'interesse precipuo per il minore, il ché rende necessario valutare con particolare rigore il giudizio sulla pericolosità sociale dell' che è stata accertata dal Magistrato di Pt_1 sorveglianza con ordinanza del 26.2.2020, dando luogo all'applicazione della misura dell'espulsione, allo stato non revocata, restando peraltro ad oggi confermata la situazione di precarietà delle condizioni di vita del medesimo, il quale tuttora manca di una situazione abitativa autonoma (essendo ospite di un connazionale) e, quanto alla condizione lavorativa, ha prodotto soltanto una promessa di lavoro, senza tuttavia nulla allegare né tanto meno documentare circa le fonti lecite di sostentamento dal 2020 all'attualità e, più in generale, sulle iniziative concretamente adottate per inserirsi nella realtà sociale del nostro paese.
La sentenza impugnata, pertanto, va integralmente confermata.
Stante la contumacia delle parti appellate, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
3305/2024 del Tribunale di Firenze;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
9 Firenze, camera di consiglio del 18.7.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Savoia Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 27/11/2024 al numero 2327/2024 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 3305/2024 emessa dal
Tribunale di FIRENZE il 23.10.2024, pubblicata il 24.10.2024, pendente fra
( ) rappresentato e difeso dall'Avv. CIPRIANI Parte_1 C.F._1
MICHELE ( ) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del C.F._2 difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
Controparte_1
[...]
PARTE APPELLATA - CONTUMACE sulle seguenti conclusioni:
Parte appellante: "Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria domanda ed eccezione, in riforma della sentenza appellata: 1) sospendere con decreto inaudita altera parte l'esecutività della sentenza appellata per gravi e fondati motivi ex art. 283 e 351 comma 2 c.p.c.; 2) confermare e/o disporre con ordinanza collegiale ex art. 351 c.p.c. la sospensione dell'esecutività
1 della sentenza appellata per gravi e fondati motivi ex art. 283 c.p.c.; 3) nel merito, annullare la sentenza del Tribunale di Firenze dr.ssa Condò n.3305/2024 emessa il 23.10.2024, depositata e comunicata il 24.10.2024 ex artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. e per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE: I) dichiarare il diritto dell'appellante al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 30 comma 1 lett. d) del d.lgs. 286/1998; II) ordinare alla Questura di
Prato di rilasciare ad il permesso di soggiorno per motivi familiari Parte_1 previsto dall'art. 30 comma 1 lett. d) del d.lgs. 286/1998; II) condannare le
Amministrazioni appellate al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.”
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 24.4.2023, , Parte_1 nato in [...] il [...], adiva il Tribunale di Firenze chiedendo, previo annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, di dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dall'art. 30, comma 1 lett. d) del d. lgs. 286/1998, con vittoria di spese.
Allegava il ricorrente: di aver fatto ingresso in Italia il 17.1.2013 e contratto matrimonio in Pistoia il 23.9.2019 con la cittadina italiana , nata Persona_1 il 12.9.1997 a Pescara;
che dall'unione matrimoniale era nato Persona_2
a Savona il 28.11.2019; che, a causa di difficoltà economiche quando il
[...] ricorrente aveva dovuto scontare un periodo di detenzione e affidamento in prova al servizio sociale per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti risalenti al 2014, la moglie si era trasferita insieme al figlio presso la “casa famiglia” San Giuseppe in
TA, Via La Marmora n.18; che la all'epoca era disoccupata e il Per_1 ricorrente, sprovvisto di permesso di soggiorno e impossibilitato a stipulare un regolare contratto di lavoro, non aveva la possibilità di affittare un appartamento dove poter coabitare con la moglie e il figlio minore e quindi, pur mantenendo relazioni costanti con i medesimi, era stato costretto ad abitare temporaneamente in luogo diverso da quello di loro residenza, e cioè in , Via E. Niccoli n. 39, CP_1 dove era ospitato dal connazionale . In quanto genitore di minore Parte_2 avente cittadinanza italiana residente in Italia, il ricorrente aveva chiesto alla
Questura di , con istanza datata 11.10.2022, il rilascio del permesso di CP_1 soggiorno ex art. 30 comma 1 lett.d) d. lgs. 286/1998 ma gli era stato notificato
2 provvedimento di inammissibilità della richiesta, contestualmente al decreto di espulsione prot. n.27/EM/2023 adottato dal Prefetto di Prato il 22.02.2023 e al decreto del Questore di Prato n.37/2023 MIS. ESP adottato il 22.02.2023 con cui erano state disposte, quali misure alternative al trattenimento presso il C.P.R. per il tempo necessario alla rimozione degli impedimenti all'accompagnamento alla frontiera, la consegna del passaporto e l'obbligo di presentazione presso il Corpo di Guardia della Questura di nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, CP_1 venerdì e sabato dalle ore 09,00 alle ore 09,30, decreti entrambi impugnati dinanzi al Giudice di pace di . CP_1
In relazione al provvedimento di inammissibilità della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, il ricorrente eccepiva preliminarmente la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990, e nel merito la ricorrenza dei presupposti ex art. 30 comma 1 lett.d) D. Lgs. 286/1998, avendo il ricorrente documentato la qualità di genitore di minore avente cittadinanza italiana residente in Italia e mai privato della potestà genitoriale su quest'ultimo, la frequenza dei rapporti con il figlio e il superamento della valutazione di pericolosità sociale, con formale attivazione del procedimento di revoca davanti al Magistrato di Sorveglianza competente.
Sospesi con decreto del 26.4.2023 gli effetti del provvedimento impugnato e dichiarata la contumacia della , il Controparte_2 CP_1 CP_1
Tribunale di Firenze, con sentenza n. 3305/2024 rigettava il ricorso.
Per quanto di rilievo ai fini della presente impugnazione, il primo giudice dava atto che la normativa in materia, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede il requisito della "convivenza effettiva" del cittadino straniero con il coniuge di nazionalità italiana, interpretazione da ritenere estensibile anche alla fattispecie in esame di “genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia”. Riteneva, tuttavia, non potersi prescindere dalla verifica dell'effettività del legame familiare tra padre e figlio, ai fini del suo bilanciamento con la pericolosità sociale di cui all'accertamento del Magistrato di sorveglianza del
26.2.2020, che è stata ritenuta prevalente nel decreto impugnato ai fini del rigetto dell'istanza proposta in via amministrativa. Al riguardo, osservava che in senso contrario alla costruzione di un effettivo legame familiare tra il ricorrente e il figlio, risultavano le stesse deduzioni di cui al ricorso, per cui sin dall'anno della sua nascita, il 2019, il figlio minore viveva a TA e, come risultava dalla relazione scritta allegata al ricorso, non aveva mai ricevuto una visita del padre, neppure
3 dopo che il giudice, in data 26.4.2023, aveva disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato proprio al fine di evitare l'espulsione e favorire la coesione familiare, anche attraverso la frequentazione padre-figlio; il ricorrente, invero, solo a seguito della richiesta dell'11.9.2024 da parte del Magistrato di sorveglianza di Firenze, di una “relazione aggiornata dall'UEPE di in merito CP_1 alle condizioni di vita dell'interessato e alla eventuale ripresa dei contatti con il figlio minore aveva presentato al Tribunale per i minorenni richiesta di Per_2 autorizzazione alla ripresa dei “contatti diretti continuativi visivi e telefonici in videochiamata” con il figlio tramite i Servizi sociali, mentre agli atti non vi era prova di precedenti contatti telefonici o di videochiamate, né era stata prodotta documentazione attestante che il ricorrente avesse mai provveduto ai bisogni materiali del figlio con invio di denaro o alcun tipo di dono. Riteneva, dunque, che il ricorrente non avesse in alcun modo dimostrato la rilevanza del proprio contributo morale e materiale alla crescita del figlio, ed anzi vi erano elementi di prova in senso contrario. Quanto al giudizio di pericolosità sociale effettuato dal
Magistrato di sorveglianza, esso non pareva frutto di un mero automatismo con riferimento esclusivo alla condanna della Corte di Appello di Firenze del 2017, ma era desunto da un insieme di elementi caratterizzanti in negativo la complessiva condotta del ricorrente durante un lungo arco temporale. Circa l'attualizzazione di tale giudizio, osservava come non si fosse modificata, ma si fosse protratta sino ad ora, la situazione di precarietà delle condizioni di vita del ricorrente (come attestato dalla relazione acquisita dal Tribunale di sorveglianza), sia per la mancanza di una situazione alloggiativa indipendente (essendo egli ospite di un connazionale), sia per la mancanza di lavoro continuativo e regolare, senza emersione delle fonti di sostentamento, elementi già alla base della valutazione di pericolosità sociale del 26.2.2020, unitamente all'accertamento dell'irreperibilità del ricorrente, della mancanza di titolo di soggiorno, della mancata collaborazione con l'Ufficio esecuzione penale esterna. Evidenziava, inoltre, che seppure il ricorrente avesse inteso rappresentare la modifica della sua situazione di vita, con la domanda del 20.2.2023 ex art. 207, 208 c.p. e 679 c.p.p., al fine del riesame della pericolosità sociale e revoca della misura di sicurezza dell'espulsione, il
Magistrato di sorveglianza di Firenze non si era ancora pronunciato, ritenendo di dover attendere la decisione di questo Tribunale sulla impugnazione del rigetto di permesso di soggiorno, e richiedendo una nuova relazione di aggiornamento sulle condizioni di vita del ricorrente e sull'eventuale ripresa dei contatti padre-figlio.
4 Considerava, dunque, che la valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, alla base dell'applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione del 26.2.2020, allo stato non revocata, prevalesse nel bilanciamento con il legame familiare tra il ricorrente e il figlio minore, del tutto privo di riscontri di effettività, e portasse a escludere la concessione del permesso di soggiorno ex art. 30, comma 1 lett. d,
Dlgs 286/1998 con rigetto del ricorso.
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha impugnato la sentenza n. 3305/2024 del Tribunale di Firenze Parte_1 sulla base del seguente motivo: “Erronea esclusione della effettività del legame familiare con il figlio e affermazione della prevalenza della valutazione di pericolosità sociale rispetto al legame familiare di con il figlio minore;
Parte_1 violazione e/o erronea e/omessa applicazione di legge (art. 30, comma 1 lett. d)
d.lgs. 286/1998; art. 8 Cedu)”.
I. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nell'escludere, pur non ritenendo necessaria la convivenza, l'effettività della relazione familiare padre-figlio nonostante che il padre non sia stato privato della potestà genitoriale ma abbia fino al giugno 2024 intrattenuto contratti in videochiamata con il figlio e che gli impedimenti alla frequentazione del figlio minore siano dovuti alla mancanza di permesso di soggiorno del padre, al collocamento del figlio in comunità ad TA e alle evidenti limitazioni ai contatti dovute alla distanza
Il Tribunale avrebbe dovuto attribuire positivo rilievo, ai fini della valutazione della attuale e persistente effettività del legame familiare padre-figlio, alla circostanza che, a seguito di richiesta del Magistrato di Sorveglianza di Firenze di acquisire una relazione aggiornata dall'UEPE di in merito alle condizioni di vita di CP_1 Pt_1
e alla eventuale ripresa dei contatti con il figlio minore il ricorrente
[...] Per_2 aveva chiesto al Tribunale per i minorenni di Firenze, nel procedimento V.G.
866/2021 inerente l'affidamento del figlio minore al Servizio sociale, di Per_2 essere autorizzato, quale genitore esercente la potestà sul figlio minore, a riprendere i contatti con il figlio, interrotti nel giugno 2024 dopo che la madre del bambino si era trasferita in Toscana dalla Comunità San Giuseppe di TA in cui precedentemente si trovava con il figlio nato dalla relazione con Per_2 Pt_1
[...]
II) La sentenza appellata sarebbe affetta dai rubricati vizi anche nella parte in cui ha fondato la decisione sulla circostanza che il giudizio di
5 pericolosità sociale effettuato dal Magistrato di Sorveglianza nel 2020 non sarebbe frutto di automatismo ma sarebbe desunto da un insieme di elementi caratterizzanti in negativo la condotta del ricorrente durante un lungo arco temporale.
Il primo giudice, infatti, avrebbe dovuto tener conto che la mancanza di permesso di soggiorno impediva a sia di stipulare un contratto di affitto o di Parte_1 acquistare un'abitazione, sia di stipulare un regolare contratto di lavoro e di conseguenza di essere retribuito con pagamenti tracciabili, non disponendo di conto corrente bancario (in mancanza di permesso di soggiorno). Il Tribunale avrebbe dovuto considerare che il ricorrente dispone di una stabile sistemazione alloggiativa (cfr. comunicazione ospitalità e contratto locazione ad uso abitativo registrato: docc. 32,33 fasc. 1° gr.) e di un'offerta di lavoro come operaio addetto alle consegne con contratto a tempo indeterminato da parte di un'impresa di servizi
(cfr. promessa lavoro 14.10.2023 e visura CCIAA Altea Servizi soc. coop. : docc.
29,30 fasc. 1° gr.), circostanze che escludono il giudizio presuntivo di precarietà della sua condizione di vita, nonostante il mancato rilascio del permesso di soggiorno.
La circostanza che il Magistrato di sorveglianza non si sia ancora pronunciato sull'istanza di revoca della misura di sicurezza dell'espulsione disposta nel 2020 non sarebbe motivo idoneo a giustificare la persistente attualità del giudizio di pericolosità sociale formulato nell'ordinanza 26.2.2020 a seguito della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 846 del 23.2.2017 per reati in materia di stupefacenti commessi nel 2014.
Il Tribunale avrebbe dovuto anche considerare che la pena irrogata è stata integralmente espiata, che il ricorrente ha concluso positivamente l'affidamento in prova al Servizio Sociale in data 20.7.2019 (cfr. nota UEPE Firenze 06.09.2019: doc. 23 fasc. 1° gr.), non ha subito condanne in data successiva ai fatti di reato commessi nel lontano 2014 (come risulta dal casellario giudiziale: doc. 31 fasc. 1° gr.) giudicati con la sentenza n. 846/2017 nella quale è stata disposta la misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 235 c.p. e che tale misura di sicurezza non è idonea ad acquistare autorità di giudicato, dovendo la sua eseguibilità essere accertata allo stato attuale nel momento in cui dovrebbe essere effettivamente eseguita, ricordando come sia tuttora in corso il procedimento dinanzi al Magistrato di sorveglianza chiamato a pronunciarsi in proposito.
6 2.3. All'esito dell'udienza del 20.4.2024, dichiarata la contumacia delle amministrazioni convenute, la Corte ha disposto di richiedere ai Servizi sociali di
Livorno, affidatari del minore una dettagliata relazione sulle Persona_2 condizioni di vita del medesimo e sui suoi rapporti con l'uno e l'altro genitore, con facoltà di subdelega per quanto di rilievo ai Servizi sociali di TA, nonché al
Tribunale per i minorenni di Firenze la copia dei provvedimenti adottati nell'interesse del minore medesimo.
Pervenuta la documentazione richiesta, all'udienza del 18.7.2025, sulle conclusioni della parte appellante riportate in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
3. La richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata resta assorbita dalla presente decisione.
L'unico motivo di appello risulta infondato.
4. Occorre dare atto che è pervenuta relazione del Servizio sociale affidatario del minore, figlio dell'appellante, da cui risulta quanto segue:
7 Allegata alla relazione dei servizi sociali affidatari, vi è la richiesta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, datata 12.12.2024, di trasmettere relazione finalizzata all'apertura di una procedura per la dichiarazione di adottabilità del piccolo vista la situazione di grave criticità Per_2 della madre e la lunga istituzionalizzazione del minore, di fatto abbandonato.
È dunque comprovato come l'appellante non abbia alcun rapporto con il figlio, nato il [...], quantomeno dal 2020. Del tutto indimostrate sono le asserite videochiamate che il padre avrebbe effettuato con il minore per il tramite della madre quando ancora la stessa viveva con il figlio nella comunità di TA (ed alle quali, peraltro, non risulta essere mai stato autorizzato dal TM): al riguardo, è stato prodotto soltanto un file video di incerta comprensione, dal quale può al più evincersi come la madre possa aver condiviso con l'appellante una delle videochiamate avute con il figlio dopo il suo allontanamento dalla comunità di
TA (invero, da tempo anch'esse interrotte). Ciò che risulta dirimente è, piuttosto, quanto riferito dal Servizio sociale affidatario circa la totale assenza nella vita del minore del padre, il quale non ha mai contattato, neppur solo per avere notizie del figlio, né i servizi medesimi né la comunità che lo ospita. Invero, non soltanto sono già in atto provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale,
8 costituiti dall'affido del minore ai Servizi sociali, ma il PM presso il TM ha, di recente, chiesto di procedere in favore del medesimo alla dichiarazione di adottabilità, stante la condizione di totale abbandono in cui lo stessa versa.
In questo contesto, appare evidente la strumentalità della istanza che è stata avanzata dall'appellante al TM per essere autorizzato a riprendere i contatti con il figlio, soltanto dopo che il Magistrato di sorveglianza di Firenze ha richiesto informazioni aggiornate sulle condizioni di vita del minore e sui rapporti con il padre.
In conclusione, pur non essendo stato ancora pronunciata la decadenza della responsabilità genitoriale in capo all'appellante, è certo come non vi sia alcun legame tra padre e figlio che debba essere tutelato, nell'interesse precipuo per il minore, il ché rende necessario valutare con particolare rigore il giudizio sulla pericolosità sociale dell' che è stata accertata dal Magistrato di Pt_1 sorveglianza con ordinanza del 26.2.2020, dando luogo all'applicazione della misura dell'espulsione, allo stato non revocata, restando peraltro ad oggi confermata la situazione di precarietà delle condizioni di vita del medesimo, il quale tuttora manca di una situazione abitativa autonoma (essendo ospite di un connazionale) e, quanto alla condizione lavorativa, ha prodotto soltanto una promessa di lavoro, senza tuttavia nulla allegare né tanto meno documentare circa le fonti lecite di sostentamento dal 2020 all'attualità e, più in generale, sulle iniziative concretamente adottate per inserirsi nella realtà sociale del nostro paese.
La sentenza impugnata, pertanto, va integralmente confermata.
Stante la contumacia delle parti appellate, le spese di lite vanno interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
3305/2024 del Tribunale di Firenze;
2. compensa tra le parti le spese di lite;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
9 Firenze, camera di consiglio del 18.7.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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