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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/12/2025, n. 2916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2916 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella persona del G.O.P., Avv. Chiara Malerba, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3134/2020 del ruolo generale affari contenziosi in data 21/12/2020 spedita alla pubblica udienza del 08/7/2025, tenutasi in modalità cartolare, vertente tra
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Amarena e Parte_1
MA Di IT, come da mandato in atti
parte attrice contro
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Limatola, giusta procura in Controparte_1 atti parte convenuta
OGGETTO: inadempimento contrattuale e risarcimento danni
CONCLUSIONI: I difensori delle parti costituite concludono riportandosi alle conclusioni rassegnate nel corso del giudizio che qui si intendono come riportate integralmente.
PREMESSA IN FATTO ED IN DIRITTO
In via preliminare si premette che la presente sentenza è stata redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), ossia mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (omettendo lo svolgimento del processo).
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato il sig. Parte_1
conveniva in giudizio la , al fine di sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_1 conclusioni: “- accertare e dichiarare la violazione ad opera della Controparte_1 dell'impegno da questa assunto in data 9.3.2017 innanzi al non avendo la Parte_2 predetta rispettato il termine di giorni 120, e comunque avendo la stessa, a partire dal luglio 2017, aumentato arbitrariamente ed illegittimamente il canone mensile al solo fine di eludere di fatto la previsione transattiva del versamento di €. 150,00 mediante accredito sulle fatture di successiva emissione;
- accertare e dichiarare, ai sensi degli art. 1218, 1559 e 1375 c.c., la responsabilità civile
1 della per l'inadempimento del contratto di somministrazione stipulato con Controparte_1
l'Ing. e, dunque, per violazione di quanto contrattualmente Parte_1 sancito in ordine al canone mensile, alla garanzia di efficienza e continuità del servizio internet offerto, nonché per violazione dei principi di trasparenza e buona fede precontrattuale;
- accertare
e dichiarare l'illegittimità delle fatture emesse nei confronti dell'attore dalla convenuta società a far data dal luglio 2017 e, conseguentemente, dichiarare non dovuto l'importo portato dalle stesse;
- accertare e dichiarare la risoluzione ex art 1453 c.c. del contratto intervenuto tra le parti per inadempimento imputabile alla convenuta in persona del suo legale Controparte_1 rappresentate p.t., - per l'effetto, tenuto conto del fatto che all'attore non è stato consentito di conservare il proprio numero di telefono, condannare, ai sensi dell'art 1218 c.c., la società convenuta, in persona del suo legale rappresentate p.t. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali sofferti dall'Ing. , da determinarsi nella Parte_1 misura di €. 16.280,00 ovvero nella diversa misura che dovesse ritenersi di giustizia, o, in subordine, laddove si ritenesse non compiutamente provato il preciso ammontare del danno ovvero si ritenesse impossibile o quantomeno difficoltosa la dimostrazione, condannare, previa valutazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c., la società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali sofferti dall'attore nella misura ritenuta di giustizia e nei limiti di valore qui dichiarati. - Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Deduceva l'attore di aver stipulato con la contratto di telefonia fissa e servizio Controparte_1
ADSL e che nel gennaio 2017 quest'ultimo servizio subiva una interruzione per presunti guasti tecnici per diversi giorni.
Assumeva ancora l'attore di aver attivato la procedura di conciliazione innanzi al Corecom e che nella circostanza veniva raggiunto l'accordo con la in forza del quale detta Controparte_1 società si impegnava a versare la somma di € 150,00 a titolo di indennizzo da versarsi in n. 3 rate di
€ 50.00 cadauna, mediante accredito sulle fatture di prossima emissione, entro 120 giorni;
tale termine però non veniva rispettato avendo la società provveduto al versamento oltre il termine previsto.
Deduceva l'attore che a distanza di alcuni mesi dall'accordo, il servizio di telefonia veniva sospeso per presunta irregolarità nei pagamenti e che a seguito di tale sospensione lo stesso si rivolgeva ad altro gestore e che, atteso il rifiuto da parte della società opposta di eseguire la portabilità del numero telefonico, lo stesso era stato costretto a richiedere un nuovo numero telefonico con conseguente disaggio e danno per la propria attività professionale.
Deduceva ancora l'attore che la società opposta aveva unilateralmente aumentato il canone così rendendosi inadempiente al contratto stipulato.
2 Concludeva pertanto rassegnando le conclusioni sopra riportate.
Con comparsa depositata il 294/2021 si costituiva la , nella persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, chiedendo il rigetto della domanda attorea in considerazione della inesistenza di qualunque inadempimento contrattuale alla stessa attribuibile;
in ogni caso la domanda era priva di fondamento oltre che sfornita di prova.
Con ordinanza del 30/4/2021, celebratasi in modalità cartolare, veniva fissata l'udienza del
23/11/2022 per la precisazione delle conclusioni;
la causa subiva diversi rinvii d'ufficio e all'udienza dell'8/7/2025, tenutasi in modalità cartolare, veniva riservata per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale da parte della società in relazione alle obbligazioni contrattuali derivanti dal contratto di Controparte_1 fornitura del servizio di telefonia, nonché il risarcimento dei danni per l'illegittima perdita del numero telefonico e per la mancata continuità del servizio internet, oltre che per la illegittima emissione di fatture.
Orbene, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che ha trovato cristallizzazione nel noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento - salvo che si tratti di obbligazioni negative - deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
Con riferimento al tipo di contratto dedotto in giudizio, inquadrabile nello schema del contratto di somministrazione, e in applicazione delle regole in materia di inadempimento delle obbligazioni e del relativo onere della prova, può ritenersi che all'attore spetta allegare l'inadempimento, mentre spetta al convenuto (gestore) dimostrare di aver adempiuto o la mancanza di colpa, ivi compresa la sussistenza di cause impeditive di natura eccezionale.
Nel caso di specie, pacifico ed incontestato tra le parti il rapporto di somministrazione, sebbene non sia stato prodotto in giudizio il relativo contratto, la domanda proposta va qualificata come domanda di danno da inadempimento contrattuale ed è noto che ogni disservizio o interruzione della linea telefonica in astratto integrano un inadempimento da parte della convenuta, atteso che il contratto di somministrazione pone a carico del somministrante sia l'obbligo di fornire il servizio in via
3 continuativa sia quello di garantire all'utente un ripristino tempestivo della eventuale interruzione, essendosi impegnato a garantire nel tempo la funzionalità dell'utenza.
Orbene, nel caso di specie, però, l'attore si è limitato a generiche allegazioni, prive di riferimenti a concreti pregiudizi aventi ad oggetto diritti inviolabili della persona, avendo sostenuto che il mancato ripristino della linea telefonica e del servizio internet gli avrebbe causato enorme danno atteso che il numero telefonico rappresentava da anni l'unico recapito telefonico dello studio tecnico
C.R.A.F.D.A.; né ha fornito adeguati elementi probatori idonei a dimostrare la verificazione di lesioni dei suoi diritti costituzionalmente rilevanti (non sono state articolate richieste istruttorie idonee a dimostrare il disagio subito, non è stato prodotto il contratto di telefonia intercorso con la società convenuta, etc.)
A tale ultimo proposito, infatti, giova rilevare che, anche secondo il consolidato e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'inadempimento del gestore telefonico tale da impedire l'uso del telefono fisso, quale che ne sia la durata, non può per ciò solo legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali in quanto il diritto a comunicare con un solo telefono non è un diritto fondamentale della persona, perché non necessario alla sopravvivenza, e l'impedimento dell'uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell'essere umano, né costituisce violazione di alcuna libertà costituzionalmente garantita, tanto meno quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso di servirsi di altri mezzi ( v. Cass n. 17894/2020).
E' consolidato il principio in base al quale (all'esito delle pronunzie della Cassazione a Sezioni Unite del 2008) deve escludersi che il danno non patrimoniale rimanga integrato dalla mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita ovvero da “meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità” (cfr. Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass.,
3/10/2016, n. 19641; Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., Sez.
Un., 11/11/2008, n. 26973).
I diritti fondamentali della persona costituiscono senz'altro un "catalogo aperto” ma ciò non vuol dire, però, che tutte le volte in cui la tecnica o gli usi facciano sorgere nuovi commoda, la pretesa d'avvalersene assurga automaticamente al rango di diritto fondamentale della persona ( v. Cass n.
17894/2020) . Né nel caso di specie è stato dimostrato (comunque neanche allegato) che l'impedimento all'uso del telefono abbia menomato libertà costituzionalmente garantite ovvero leso un diritto inviolabile della persona.
In conclusione, non può dirsi che il disservizio alla linea telefonica lamentato o la perdita del numero telefonico abbia integrato la violazione di un diritto della persona costituzionalmente garantito, o comunque non vi è la prova in tal senso, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali.( v. Cass n.17894 /2020; SU nn. 26972 e 26973).
4 Quanto al lamentato inadempimento all'accordo stipulato innanzi al , la società Pt_2 convenuta ha fornito la prova di aver provveduto al pagamento, mediante detrazione in fattura, dell'importo concordato di € 150,00, come rilevasi dalle fatture dalla stessa prodotta (doc. n. 4, 5 e
6)
Alla luce di quanto sopra la domanda attorea va rigettata non essendo stata fornita prova alcuna del danno lamentato.
In considerazione dell'andamento dei fatti di causa, si stimano sussistenti giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P. Q. M.
il G.O.P., avv. Chiara Malerba, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto regolarmente notificato da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:
[...]
1)rigetta la domanda attorea per quanto esposto in narrativa;
2)compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Potenza, li 19/12/2025
IL G.O.P.
avv. Chiara Malerba
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