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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 3537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3537 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10195/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano codice fiscale C.F._1 residente a [...] professione operaio titolo di studio scuola secondaria di primo grado e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana codice fiscale C.F._2 residente a [...]° professione impiegata amministrativa titolo di studio diploma ragioneria entrambi con l'avv. Selenia Lippera del Foro di Milano presso il quale hanno eletto domicilio telematico
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BA (MI) il 14.09.2002 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di BA (MI) Anno 2002, numero 8, parte II, Serie A, Ufficio 1
In comunione legale dei beni. Con le seguenti figlie: nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_1
, cittadina italiana, minore di età; e a Milano (MI) il 09.07.2020, C.F._3 Parte_3 codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; C.F._4 entrambe residenti a [...].
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori (a.n. 2012) e (a.n. 2020) sono affidate ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Pt_3 congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre e fissazione di residenza delle stesse presso quest'ultima ai meri fini anagrafici.
2) La casa familiare sita a EZ SA (MI) in Via L. Pirandello, 3A viene assegnata alla madre, impegnandosi il signor a trasferirsi altrove entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Pt_1
Come meglio precisato in seguito, il signor trasferirà a titolo gratuito la propria quota dell'immobile Pt_1 casa coniugale e la propria quota del box di pertinenza alla signora a definizione dei rapporti Pt_2 patrimoniali tra i coniugi e scioglimento della comunione, entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione;
mentre la signora si impegna a far liberare e comunque a Pt_2 manlevare il signor dal pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale a far data dall'uscita del Pt_1 marito dalla casa stessa.
Il signor contribuirà al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale nella misura pari al 50% Pt_1 della rata mensile prevista nel prospetto prodotto (cfr. doc. 03), fino alla sua uscita dalla casa coniugale (anche quindi nel caso in cui dovesse essere, nel frattempo, liberato dall'intestazione del mutuo stesso);
3) il diritto di visita è concordato come segue, salvo diverso più ampio accordo: le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica dopo cena (ore 20.30) e ogni lunedì di inizio della stessa settimana del fine settimana di competenza paterno (facendo il padre turni lavorativi dalle ore 06 alle ore 14 e dalle ore 14 alle ore 22 a settimane alterne), il padre, nel periodo di propria competenza, andrà a prendere le figlie a scuola oppure, nei periodi non scolastici a casa, in orario da concordare, e le riaccompagnerà presso l'abitazione materna secondo quanto stabilito;
il padre, nella settimana con il turno mattutino, si impegna ad accompagnare e/o a prendere le figlie alle varie attività praticate, coordinandosi con la madre;
durante le vacanze estive le figlie staranno con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, con sospensione del diritto di visita ordinario;
durante le vacanze natalizie le figlie staranno con la madre e ad anni alterni con il padre dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino al rientro a scuola (con possibilità di rientro la sera precedente al giorno di rientro a scuola se necessario per il turno lavorativo del padre), l'alternanza inizierà con la permanenza con la madre il primo periodo e con il padre il secondo periodo;
durante le vacanze pasquali le figlie trascorreranno dall'ultimo giorno di scuola fino alle ore 20 del giorno di Pasqua con un genitore e dalle ore 20 del giorno di
Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro genitore, l'alternanza inizierà nell'anno 2026 con la permanenza con la madre il primo periodo e con il padre il secondo periodo;
nei ponti e nelle vacanze infra anno scolastico le figlie staranno con il padre e alternativamente, di anno in anno, con la madre anche unendo detto periodo al week end di competenza, con l'impegno di far riprendere l'alternanza eventualmente sospesa tenendo conto dei turni lavorativi paterni;
4) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 500,00 (€ 250,00 duecentocinquanta per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla madre mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese dell'uscita del padre dalla casa coniugale,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) L'assegno unico delle minori (circa € 150,00 per ciascuna figlia) sarà percepito interamente dalla signora
Parte_2
6) Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta anche via e- mail dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, sempre via e-mail, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In parziale deroga di quanto sopra stabilito le Parti concordano che la signora fino a quando percepirà Pt_2
l'assegno unico, sosterrà il costo integrale dell'abbonamento annuale del corso sportivo praticato dalle figlie.
Ad integrazione di quanto sopra le Parti precisano che le spese per la scuola privata frequentata da Per_1 sono state concordate e che vi concorreranno entrambi nella misura del 50% fino a tutto l'anno scolastico
2025/2026 compreso.
• PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
a) Trasferimento di immobili:
- il signor si impegna a trasferire gratuitamente alla signora che si impegna Parte_1 Parte_2
a sua volta di accettare tale trasferimento, la propria quota di 1/2 di proprietà dei beni immobili siti in EZ
SA (MI) Via L. Pirandello n. 3/A: quota di ½ di piena proprietà (per essere l'altro ½ di del signor Pt_1 di: a) appartamento sito al primo censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di EZ SA (MI): foglio
2, particella 337 sub 4, piano 1, categoria A7, classe 4, vani 11, superficie catastale totale mq 203, con rendita di Euro 852,15; b) quota di un quarto (per essere l'altro quarto di del signor : - pertinenziale Pt_1 autorimessa al piano terra, della consistenza catastale di trenta metri quadrati censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di EZ SA (MI): foglio 2, particella 337 sub 3, piano T, categoria C6, classe 5, mq 30, superficie catastale totale mq 36, con rendita di Euro 92,96;
- il signor e la signora si impegnano a collaborare per la formalizzazione dell'atto notarile Pt_1 Pt_2 da stipularsi entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione consensuale;
- il signor e la signora dichiarano che il trasferimento avviene a titolo gratuito, in Pt_1 Pt_2 adempimento degli accordi patrimoniali connessi alla presente separazione;
- il signor la signora concordano che le spese notarili, tributarie e ogni altro onere connesso Pt_1 Pt_2 al trasferimento della proprietà saranno sostenute in parti uguali da entrambi.
b) Accollo mutuo / AN
- la signora si impegna a trattare con la al fine di intestare a sé l'intero mutuo residuo contratto Pt_2 CP_1 con la filiale di TE (MI), conto mutui 0845334230 000000319714 Controparte_2 intestato a e per l'acquisto dei suddetti beni, e di far liberare il Parte_2 Parte_1 signor dalla predetta cointestazione sin dal trasferimento di proprietà sopra indicato;
Pt_1
- la signora (nella non voluta ipotesi in cui la non accettasse la liberazione del signor Pt_2 CP_1 Pt_1 dalla cointestazione di cui trattasi) dichiara di manlevare ed esonerare integralmente, comunque ed in ogni caso, il signor da ogni responsabilità relativa, conseguente o connessa al contratto di mutuo in Pt_1 questione e di accollarsi interamente il pagamento del mutuo residuo sopra indicato a far data dal mese successivo all'uscita di casa del signor Pt_1
c) CP_3
Le Parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento delle condizioni e pattuizioni separative, hanno definito ogni questione relativa al loro matrimonio e alla comunione legale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a tali titoli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed espressamente e si sono esonerati reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ex art. 473 bis.51, III comma, c.p.c., dichiarando di averne avuto piena visione e disponibilità.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, confermato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario a BA (MI) il 14.09.2002. 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti sopra indicate in merito al trasferimento dell'immobile e all'accollo del mutuo e manleva da intendersi qui interamente trascritte.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.09.2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino italiano codice fiscale C.F._1 residente a [...] professione operaio titolo di studio scuola secondaria di primo grado e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadina italiana codice fiscale C.F._2 residente a [...]° professione impiegata amministrativa titolo di studio diploma ragioneria entrambi con l'avv. Selenia Lippera del Foro di Milano presso il quale hanno eletto domicilio telematico
Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a BA (MI) il 14.09.2002 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di BA (MI) Anno 2002, numero 8, parte II, Serie A, Ufficio 1
In comunione legale dei beni. Con le seguenti figlie: nata a [...] il [...], codice fiscale Persona_1
, cittadina italiana, minore di età; e a Milano (MI) il 09.07.2020, C.F._3 Parte_3 codice fiscale , cittadina italiana, minore di età; C.F._4 entrambe residenti a [...].
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
11.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Le figlie minori (a.n. 2012) e (a.n. 2020) sono affidate ad entrambi i genitori, con esercizio Per_1 Pt_3 congiunto della responsabilità genitoriale e con collocamento prevalente presso la madre e fissazione di residenza delle stesse presso quest'ultima ai meri fini anagrafici.
2) La casa familiare sita a EZ SA (MI) in Via L. Pirandello, 3A viene assegnata alla madre, impegnandosi il signor a trasferirsi altrove entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente ricorso. Pt_1
Come meglio precisato in seguito, il signor trasferirà a titolo gratuito la propria quota dell'immobile Pt_1 casa coniugale e la propria quota del box di pertinenza alla signora a definizione dei rapporti Pt_2 patrimoniali tra i coniugi e scioglimento della comunione, entro un mese dalla pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione;
mentre la signora si impegna a far liberare e comunque a Pt_2 manlevare il signor dal pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale a far data dall'uscita del Pt_1 marito dalla casa stessa.
Il signor contribuirà al pagamento del mutuo gravante sulla casa coniugale nella misura pari al 50% Pt_1 della rata mensile prevista nel prospetto prodotto (cfr. doc. 03), fino alla sua uscita dalla casa coniugale (anche quindi nel caso in cui dovesse essere, nel frattempo, liberato dall'intestazione del mutuo stesso);
3) il diritto di visita è concordato come segue, salvo diverso più ampio accordo: le figlie staranno con il padre a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica dopo cena (ore 20.30) e ogni lunedì di inizio della stessa settimana del fine settimana di competenza paterno (facendo il padre turni lavorativi dalle ore 06 alle ore 14 e dalle ore 14 alle ore 22 a settimane alterne), il padre, nel periodo di propria competenza, andrà a prendere le figlie a scuola oppure, nei periodi non scolastici a casa, in orario da concordare, e le riaccompagnerà presso l'abitazione materna secondo quanto stabilito;
il padre, nella settimana con il turno mattutino, si impegna ad accompagnare e/o a prendere le figlie alle varie attività praticate, coordinandosi con la madre;
durante le vacanze estive le figlie staranno con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive da concordare entro il 30 aprile di ogni anno, con sospensione del diritto di visita ordinario;
durante le vacanze natalizie le figlie staranno con la madre e ad anni alterni con il padre dall'ultimo giorno di scuola fino al 30 dicembre e dal 30 dicembre fino al rientro a scuola (con possibilità di rientro la sera precedente al giorno di rientro a scuola se necessario per il turno lavorativo del padre), l'alternanza inizierà con la permanenza con la madre il primo periodo e con il padre il secondo periodo;
durante le vacanze pasquali le figlie trascorreranno dall'ultimo giorno di scuola fino alle ore 20 del giorno di Pasqua con un genitore e dalle ore 20 del giorno di
Pasqua fino al rientro a scuola con l'altro genitore, l'alternanza inizierà nell'anno 2026 con la permanenza con la madre il primo periodo e con il padre il secondo periodo;
nei ponti e nelle vacanze infra anno scolastico le figlie staranno con il padre e alternativamente, di anno in anno, con la madre anche unendo detto periodo al week end di competenza, con l'impegno di far riprendere l'alternanza eventualmente sospesa tenendo conto dei turni lavorativi paterni;
4) il padre verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 500,00 (€ 250,00 duecentocinquanta per ciascuna di esse), somma che sarà versata alla madre mediante bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese dell'uscita del padre dalla casa coniugale,
e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
5) L'assegno unico delle minori (circa € 150,00 per ciascuna figlia) sarà percepito interamente dalla signora
Parte_2
6) Ciascun genitore sosterrà il 50% delle spese extra assegno relative alle figlie secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017
e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche
o da enti territoriali); - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta anche via e- mail dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, sempre via e-mail, nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
In parziale deroga di quanto sopra stabilito le Parti concordano che la signora fino a quando percepirà Pt_2
l'assegno unico, sosterrà il costo integrale dell'abbonamento annuale del corso sportivo praticato dalle figlie.
Ad integrazione di quanto sopra le Parti precisano che le spese per la scuola privata frequentata da Per_1 sono state concordate e che vi concorreranno entrambi nella misura del 50% fino a tutto l'anno scolastico
2025/2026 compreso.
• PRENDERE ATTO delle seguenti ulteriori pattuizioni:
a) Trasferimento di immobili:
- il signor si impegna a trasferire gratuitamente alla signora che si impegna Parte_1 Parte_2
a sua volta di accettare tale trasferimento, la propria quota di 1/2 di proprietà dei beni immobili siti in EZ
SA (MI) Via L. Pirandello n. 3/A: quota di ½ di piena proprietà (per essere l'altro ½ di del signor Pt_1 di: a) appartamento sito al primo censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di EZ SA (MI): foglio
2, particella 337 sub 4, piano 1, categoria A7, classe 4, vani 11, superficie catastale totale mq 203, con rendita di Euro 852,15; b) quota di un quarto (per essere l'altro quarto di del signor : - pertinenziale Pt_1 autorimessa al piano terra, della consistenza catastale di trenta metri quadrati censito al Catasto dei Fabbricati del Comune di EZ SA (MI): foglio 2, particella 337 sub 3, piano T, categoria C6, classe 5, mq 30, superficie catastale totale mq 36, con rendita di Euro 92,96;
- il signor e la signora si impegnano a collaborare per la formalizzazione dell'atto notarile Pt_1 Pt_2 da stipularsi entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza di omologa della presente separazione consensuale;
- il signor e la signora dichiarano che il trasferimento avviene a titolo gratuito, in Pt_1 Pt_2 adempimento degli accordi patrimoniali connessi alla presente separazione;
- il signor la signora concordano che le spese notarili, tributarie e ogni altro onere connesso Pt_1 Pt_2 al trasferimento della proprietà saranno sostenute in parti uguali da entrambi.
b) Accollo mutuo / AN
- la signora si impegna a trattare con la al fine di intestare a sé l'intero mutuo residuo contratto Pt_2 CP_1 con la filiale di TE (MI), conto mutui 0845334230 000000319714 Controparte_2 intestato a e per l'acquisto dei suddetti beni, e di far liberare il Parte_2 Parte_1 signor dalla predetta cointestazione sin dal trasferimento di proprietà sopra indicato;
Pt_1
- la signora (nella non voluta ipotesi in cui la non accettasse la liberazione del signor Pt_2 CP_1 Pt_1 dalla cointestazione di cui trattasi) dichiara di manlevare ed esonerare integralmente, comunque ed in ogni caso, il signor da ogni responsabilità relativa, conseguente o connessa al contratto di mutuo in Pt_1 questione e di accollarsi interamente il pagamento del mutuo residuo sopra indicato a far data dal mese successivo all'uscita di casa del signor Pt_1
c) CP_3
Le Parti si danno reciprocamente atto che, con l'esatto adempimento delle condizioni e pattuizioni separative, hanno definito ogni questione relativa al loro matrimonio e alla comunione legale e di non aver più nulla reciprocamente a pretendere a tali titoli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed espressamente e si sono esonerati reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ex art. 473 bis.51, III comma, c.p.c., dichiarando di averne avuto piena visione e disponibilità.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, confermato di non essersi riconciliati e di non volersi riconciliare ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario a BA (MI) il 14.09.2002. 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti sopra indicate in merito al trasferimento dell'immobile e all'accollo del mutuo e manleva da intendersi qui interamente trascritte.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Nulla sulle spese di lite.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BA (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG