Sentenza 27 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/04/2026, n. 3199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3199 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03199/2026REG.PROV.COLL.
N. 08292/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8292 del 2023, proposto da TO CE, TO ER, LE LL, LE LL, IO IN, RO NO, LD De TI, AN Di SA, SA EL, EL IE, AN CO, CE Lo IA, CE EL, MA DI, RO ON, TO ET, TO LA, LU NA, IU IL, CO TR, RO AG, NA EC, CE VI, DI IN, IO RT, IU NO, IA DE, LE VI, rappresentati e difesi dall'avvocato IU Cavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione sesta, n. 2583 del 27 aprile 2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 il consigliere CA AD e udito per gli appellanti l’avvocato IU Cavone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e DI
1. L’oggetto del giudizio è il riconoscimento del diritto a percepire le indennità previste dall’art. 21 della l. 18 dicembre 1973, n. 836 e dall’art. 8 del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.
2. I fatti rilevanti al fine del decidere, come emergenti dalla documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e dalle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, sono di seguito esposti.
2.1. Gli odierni appellanti, tutti appartenenti all’Arma dei carabinieri, hanno prestato servizio presso la sede Nato di Bagnoli (NA) e, a seguito della soppressione di quest’ultima, sono stati trasferiti presso la sede di Lago Patria nel comune di Giugliano in Campania.
2.2. Con sentenza n. 7922 del 11 dicembre 2020 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del T.a.r. per la Campania n. 2402 del 6 maggio 2019, qualificava il trasferimento in questione come “d’autorità”, riconoscendo il diritto dei ricorrenti all’indennità prevista dall’art. 1 della l. 29 marzo 2001 n. 86.
2.3. Con istanza del 14 aprile 2021 gli interessati diffidavano l’amministrazione al pagamento dell’indennità c.d. di prima sistemazione di cui all’art. 21 l. n. 836 del 1976 e dell’indennità c.d. di masserizie prevista dall’art. 8 d.P.R. n. 163 del 2002, oltre agli interessi legali sulle somme già riconosciute a titolo di indennità per trasferimento d’autorità.
2.4. Con nota prot. n. 31/1-41 del 16 aprile 2021 l’amministrazione respingeva la richiesta, evidenziando che la sentenza del Consiglio di Stato n. 7922 del 2020 ha riconosciuto esclusivamente l’indennità prevista dall’art. 1 l. n. 86 del 2001 e non anche quella prevista dall’art. 21 l. n. 836 del 1973.
2.5. Con ricorso di primo grado gli odierni appellanti chiedevano il riconoscimento delle indennità sopra indicate e la conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle stesse, oltre che degli interessi legali sulle somme già liquidate a titolo di indennità per trasferimento d’autorità, articolando un unico motivo di gravame (esteso da pag. 6 a pag. 7) relativo a “ Violazione e falsa applicazione della L. 18 dicembre 1973, n. 836 e D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e nelle forme sintomatiche dell’ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento ”.
3. Il T.a.r. per la Campania, sez. VI, con sentenza 27 aprile 2023 n. 2583, respingeva il ricorso, compensando le spese di lite, attesa la mancata prova, da parte dei ricorrenti, dell’effettivo trasferimento della propria residenza o domicilio a seguito della modifica della sede di servizio da Napoli a Giugliano in Campania.
3.1. Quanto alla ulteriore domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi maturati e non corrisposti sulle somme già erogate a titolo di indennità di trasferimento ex art. 1 l. n. 86/2001, rilevava che tale domanda attiene alla corretta esecuzione del giudicato che si è formato sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 7922 del 2020 e che, pertanto, essa avrebbe dovuto essere proposta con giudizio di ottemperanza (tale capo non è stato impugnato ed è coperto dalla forza del giudicato interno).
4. I ricorrenti hanno interposto appello, notificato e depositato in data 19 ottobre 2023 e corredato da istanza istruttoria, articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 5 a pag. 10 dell’appello):
I. Error in iudicando, violazione di legge per violazione dell’art. 21 L. 836/1973. Ad avviso degli appellanti l’art. 21 l. 836 del 1973 non richiederebbe, ai fini del riconoscimento dell’indennità di prima sistemazione, anche la variazione della residenza, ma solo il requisito dell’avvenuto trasferimento d’autorità.
II. Error in iudicando, violazione di legge per violazione dell’art. 8 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163 – nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e 34 c.p.a. per omessa pronuncia su parte della domanda ritualmente introdotta nel giudizio . Il T.a.r. non si sarebbe pronunciato in ordine alla richiesta di pagamento della separata e differente indennità cui all’articolo 8, comma 5, del d.P.R. n. 163/2002, in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
5. Si è costituito in resistenza il Ministero della difesa.
6. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, il collegio osserva che:
a) tra gli appellanti non figurano gli originari ricorrenti signori Ciro Curcio, Andrea Cusumano e Dante De RO;
b) non è stato impugnato il capo n. 7 della sentenza di primo grado che ha respinto la domanda avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi maturati e non corrisposti sulle somme già erogate a titolo di indennità di trasferimento ex art. 1 l. n. 86/2001, con conseguente formazione del giudicato sul punto.
8. Premesso quanto sopra l’appello è infondato.
9. Questa sezione con sentenza 12 marzo 2026 n. 2046, cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d) c.p.a., ha statuito che l’indennità c.d. di prima sistemazione e quella c.d. di messerizie - di cui all’art. 21 l. 836 del 1973 (e le ulteriori indennità che integrano il trattamento economico complessivo del personale trasferito d’ufficio tra cui rientra anche l’indennità di cui all’art. 8, comma 5, del d.P.R. n. 163/2002) -:
a) sono distinte rispetto all’indennità di cui all’art. 1 l. n. 86 del 2001, e non discendono automaticamente dal mero trasferimento d’ufficio, essendo assoggettate a presupposti autonomi ed ulteriori;
b) richiedono l’effettivo mutamento della residenza o anche solo del domicilio del dipendente, da solo o con la sua famiglia, in quanto volte ad indennizzare forfetariamente il medesimo delle maggiori spese sostenute per reperire ed avviare una nuova sistemazione;
c) sono soggette al termine di prescrizione quinquennale contemplato dall’art. 2, comma 1, del r.d.l. 19 gennaio 1939 n. 295, al pari dell’indennità di trasferimento d’autorità, il cui dies a quo va individuato in ogni scadenza di pagamento successiva al trasferimento.
10. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno fornito la prova della sussistenza dell’elemento costitutivo del diritto di credito di cui invocano il riconoscimento, rappresentato dall’effettivo mutamento della residenza o del domicilio, limitandosi ad affermare-in contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza sopra richiamata- che il diritto alle indennità accessorie di cui si discute sorgerebbe automaticamente per effetto del solo trasferimento d’autorità, senza necessità di variazione della residenza.
11. Per converso, è sufficiente osservare che sia l’indennità di prima sistemazione che quella di masserizie mirano a compensare il militare del disagio derivante dall’effettivo spostamento del proprio centro di vita nella nuova sede, al fine di assicurare con regolarità e diligenza i propri doveri d’ufficio.
12. Era, quindi, onere dei richiedenti dimostrare l’effettivo mutamento del baricentro di vita e di interessi attraverso (almeno) il mutamento del domicilio conseguente all’avvenuto trasferimento d’autorità, se non della residenza anagrafica.
13. Il mancato assolvimento dell’onere probatorio in questione non può essere supplito con il ricorso ai poteri istruttori del giudice (specie in grado di appello ai sensi dell’art. 104 c.p.a.), poiché si controverte del riconoscimento di crediti di lavoro in relazione ai quali trova piena esplicazione il principio generale dell’onere della prova previsto dall’art. 2697 c.c. in luogo di quello dispositivo temperato dal metodo acquisitivo caratteristico dell’azione di annullamento.
14. Di qui la reiezione dell’istanza istruttoria formulata in sede di appello.
15. Ne discende che correttamente il T.a.r. ha respinto la domanda volta al riconoscimento delle indennità in questione, sia quella dell’art. 21 della legge n. 836 del 1973 che quella di cui all’art. 8 del d.P.R. n. 163 del 2002 per difetto di prova della sussistenza del requisito costituito dalla variazione della residenza o del domicilio.
16. Tanto basta per respingere anche la censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, formulata con il secondo motivo di appello, poiché le due indennità in questione sono accomunate dai medesimi presupposti che era onere dei ricorrenti dimostrare.
17. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
18. Le spese del presente grado di giudizio, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore del Ministero della difesa delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
CA AD, Consigliere, Estensore
AN Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| CA AD | Vito Poli |
IL SEGRETARIO