Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/03/2026, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00748/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00059/2026 REG.RIC.
N. 00137/2026 REG.RIC.
N. 00139/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 59 del 2026, proposto da
GI LE RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2026, proposto da
CH La OS, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
sul ricorso numero di registro generale 139 del 2026, proposto da
NU IS, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Angeleri, Elisabetta Munaron, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
quanto al ricorso n. 59 del 2026:
per l'esecuzione della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott. Lorenzo AUDISIO n. 1325/2023 pubblicata il 29.06.2023 (R.G. n. 8430/2022) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: a) accertato e dichiarato il diritto di LA GI LE, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e, per l'effetto; b) condannato il Ministero resistente a provvedere in tal senso; c) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite, che liquida[va] in complessivi Euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA, CPA come per legge, ed oltre al contributo unificato pagato, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Luca ANGELERI, antistatario.
quanto al ricorso n. 137 del 2026:
della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott.ssa Roberta PASTORE n. 1348/2025 pubblicata il 22.05.2024 (R.G. n. 5763/2023) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: a) accertato il diritto di LA RO CH di usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; b) condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a mettere a disposizione di CH LA RO, tramite consegna della carta elettronica del docente, la somma complessiva di Euro 2.000,00; c) condannata la parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi Euro 1.030, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA, CPA, oltre al contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. ANGELERI.
quanto al ricorso n. 139 del 2026:
della sentenza del Tribunale Civile di Torino - Sezione: Lavoro - G.L. Dott. Gian Luca ROBALDO n. 67/2025 pubblicata il 14.01.2025 (R.G. n. 5734/2024) con la quale in accoglimento del ricorso veniva: - dichiarato tenuto e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attribuire a AR NU la Carta Docente di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, in relazione agli aa.ss. 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione; - dichiarato tenuto e condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, che liquidava in € 1.030,00, oltre rimb. forf., CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto 10 marzo 2025 n. 3 del Presidente della 3^ Sezione del Tar Piemonte che adotta misure organizzative volte allo snellimento dell’arretrato in materia di “carta del docente”, stante che nel corso del corrente anno 2025 la percentuale dei ricorsi in materia si è attestata sul 59% del totale dei ricorsi introitati presso l’intero Tar Piemonte;
Rilevato che il suddetto decreto n. 3/2025 dispone “La trattazione congiunta dei ricorsi proposti dallo stesso difensore in tema di “carta del docente” nonché la riunione dei medesimi in caso di esito omogeneo dei ricorsi. Nulla è innovato in merito alla liquidazione delle spese di lite.”;
Rilevato che, ai sensi del decreto n. 3/2005, la riunione di ricorsi viene disposta e operata a soli fini di pronta e sollecita redazione e pubblicazione del provvedimento - e dunque delle decisioni in esso contenute -, non altera i meccanismi decisionali del giudizio, non incide sul contenuto delle singole decisioni;
Ritenuto che, per i ricorsi in epigrafe indicati, ricorrano le condizioni previste dal decreto n. 3/2025 per disporne la riunione, trattandosi di ricorsi le cui decisioni si presentano identiche nella motivazione e nel dispositivo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa OS PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la memoria depositata da parte ricorrente in vista della odierna camera di consiglio, nella quale si dava atto che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalle sentenze oggetto dei ricorsi in ottemperanza;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando, previa riunione, sui ricorsi in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione intimata a rifondere alla parte ricorrente, per ciascun ricorso, le spese di lite, che liquida complessivamente in € 800,00 (ottocento/00), a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo, dichiaratosi antistatario; e alla refusione del contributo unificato, alle condizioni di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OS PE, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| OS PE |
IL SEGRETARIO