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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 03/11/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. BR CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PU MA ER e dall'avv. TESSARO ANDREA e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Verona, Via Prato Santo nr. 4
ATTORE
contro in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig.ra Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIACON Controparte_2 P.IVA_1
PP e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in San
NI (VR), via Camporosolo nr. 26
CONVENUTA
avente ad oggetto: Impugnazione di delibera esclusione associato da associazione sportiva pagina 1 di 22 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
in via principale: accertata l'inesistenza di ogni e pur minimo motivo che possa giustificare l'esclusione del signor dall'Associazione Sportiva Parte_1
Dilettantistica BA '98, annullarsi la delibera assembleare del 6/4/2023,
comunicata allo stesso in data 17/4/2023, con ogni conseguenza di legge;
Cont in via riconvenzionale: condannarsi l' , per quanto esposto in CP_1
narrativa, al risarcimento del danno cagionato al signor e Parte_1
quantificato nella somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito
Rigettare integralmente le domande formulate dal sig. nei Parte_1
confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le Controparte_1
ragioni esposte in atti.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova per interpello del sig. e per Parte_1
testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nei mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio
2023, la sig.ra richiedeva più volte personalmente al sig. Controparte_2 [...]
di comunicarle le credenziali e la password di Fiponline dell Pt_1 CP_1
pagina 2 di 22 98 per provvedere ad aggiornare la composizione del nuovo consiglio direttivo dell'Associazione dopo la sua nomina a Presidente?
2. Vero che nei mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio
2023, la sig.ra richiedeva personalmente più volte al sig. Controparte_2 [...]
la comunicazione dalla password della posta @spes dell'AS 98? Pt_1 CP_1
3. Vero che sino al 30.03.2023, giorno della sua radiazione dall'Associazione, il sig. si rifiutava di consegnare alla nuova Parte_1
Presidente sig.ra le credenziali e la password di Fiponline e la password CP_2
della posta @spes dell' 98? CP_1
4. Vero che in data 09.02.2023 il sig. autorizzava il Parte_1
differimento al 14.02.2023 della partita degli “scoiattoli” AS BA 98 contro
Valchiampo Basket inizialmente prevista per il 12.02.2023?
5. Vero che in data 09.02.2023 il sig. , senza comunicarlo agli Parte_1
altri membri del consiglio direttivo dell'Associazione AS BA 98, autorizzava il differimento al 14.02.2023 della partita degli “scoiattoli” contro Controparte_1
Valchiampo Basket inizialmente prevista per il 12.02.2023?
6. Vero che il sig. curava in via esclusiva l'organizzazione Parte_1
della partita degli “scoiattoli” 98
contro
Valchiampo Basket del CP_1
14.02.2023?
7. Vero che al fischio di inizio della partita degli “scoiattoli” del 14.02.2023
il sig. era l'unico soggetto del Consiglio Direttivo dell'Associazione Parte_1
AS BA 98 presente presso la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a
LO (VI)?
pagina 3 di 22 8. Vero che durante la partita degli “scoiattoli” del 14.02.2023 il sig.
[...]
era l'unico soggetto presente del Consiglio Direttivo dell'Associazione AS Pt_1
BA 98 presso la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a LO (VI) a detenere le chiavi dello stanzino dove veniva dallo stesso chiuso a chiave il defibrillatore?
9. Vero che lo stanzino ove il sig. teneva chiuso a chiave il Parte_1
defibrillatore durante la partita degli “scoiattoli” del 14.02.2023 presso la Palestra
Centro Giovanile Viale della Vittoria a LO (VI) risulta essere quello raffigurato nelle foto che si mostrano al teste (doc.16)?
10. Vero che per raggiungere lo stanzino ove il sig. teneva Parte_1
chiuso a chiave il defibrillatore durante la partita degli “scoiattoli” del 14.02.2023 dal campo di gioco della Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a LO (VI)
risultava necessario superare le transenne e lo spazio anti-magazzino raffigurati nelle foto che si mostrano al teste (doc.16-17)?
11. Vero che la sig.ra visionava la partita degli “scoiattoli”, CP_3
tenutasi in data 14.02.2023 presso la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a
LO (VI), dalla tribuna in qualità di mera spettatrice?
12. Vero che la sig.ra durante la partita degli “scoiattoli”, Testimone_1
tenutasi in data 14.02.2023 presso la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a
LO (VI), svolgeva mansione diversa da quella di addetta al defibrillatore?
13. Vero che in data 14.02.2023 la sig.ra giungeva presso Controparte_2
la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a LO (VI) quando la partita degli
“scoiattoli” era quasi ultimata ovvero dopo il quarto tempo?
pagina 4 di 22 14. Vero che, dopo la nomina della sig.ra quale presidente CP_2
avvenuta in data 25.10.2022 dell'Associazione AS BA 98, il sig.
[...]
screditava il direttivo dell'Associazione BA '98 definendolo Pt_1
inaffidabile avanti ai membri dell'associazione stessa?
15. Vero che, dopo la nomina della sig.ra quale presidente CP_2
dell'Associazione AS BA 98 avvenuta in data 25.10.2022, il sig.
[...]
invitava l'allenatore ad estendersi dal confrontarsi con Pt_1 Controparte_4
il nuovo Presidente dell'Associazione in merito al calendario delle partite, come da comunicazione che si mostra al teste (doc.18)?
Si indicano a testi i sig.ri , , , e Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
. Testimone_6
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari e, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ammessa la prova orale chiesta da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testimoni indicati a prova diretta.
In ogni caso:
Spese e competenze di causa rifuse, oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio avanti l'intestato Tribunale l' , in persona del Controparte_1
Presidente e l.r.p.t. sig.ra (d'ora in avanti ) al Controparte_2 CP_1
fine di far accertare, in via principale, l'inesistenza di motivi che potessero giustificare la sua esclusione dall'associazione e, conseguentemente annullare la delibera assembleare del 06.04.23. In via riconvenzionale chiedeva la condanna pagina 5 di 22 di al risarcimento del danno cagionatogli, nella misura ritenuta di CP_1
giustizia.
A fondamento delle proprie domande l'attore esponeva, in sintesi, quanto segue:
- di essere stato fondatore e per 42 anni socio di attualmente CP_1
presieduta dalla sig.ra , avendo ricoperto negli anni la Controparte_2
carica di membro del Consiglio Direttivo e Vice Presidente;
Cont
- che, in data 06.04.23, l'Assemblea dei Soci del' , ratificando quanto deciso dal Consiglio Direttivo in data 30.03.23, aveva delibera la sua radiazione dall'Associazione. La relativa delibera era stata comunicata in data 17.04.23;
- che il predetto provvedimento era motivato principalmente dalla circostanza che l'attore non aveva provveduto alla consegna al neo eletto
Presidente sig.ra delle credenziali, in suo possesso, per l'accesso al CP_2
Cont portale Fiponline e, inoltre, aveva screditato il nuovo management dell' e in una partita degli “scoiattoli”, disputatasi in data 14.02.23, non aveva provveduto a convocare l'addetto al DAE e non aveva provveduto a mettere il defibrillatore a disposizione, lasciandolo chiuso a chiave nel magazzino della palestra ove si disputava l'incontro.
Ciò premesso in fatto il sig. impugnava la delibera relativa alla Pt_1
sua radiazione ritenendo che mancassero i gravi motivi, previsti per l'esclusione dell'associato dal combinato disposto degli artt. 24 e 2286 c.c.,
contestando singolarmente e specificamente i singoli addebiti che avevano motivato la sua esclusione.
pagina 6 di 22 II. Si costituiva in giudizio rilevando che l'attore, fin dalla CP_1
nomina del nuovo Presidente del sodalizio, nella persona della sig.ra
, avvenuta in data 25.10.22, aveva iniziato ad ostacolare il buon CP_2
andamento dell'associazione, ponendo in essere condotte ritenute disonorevoli dal Direttivo e specificamente esposte in atti e poste a fondamento della delibera oggi impugnata, regolarmente deliberata dal Consiglio Direttivo,
validamente convocato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e ratificata dall'Assemblea dei Soci convocata in data 06.04.23.
Tale delibera, secondo la convenuta, era conforme all'art. 6 dello Statuto
che prevedeva la cessazione dei soci, che commettessero azioni ritenute disonorevoli o che con la loro condotta costituissero ostacolo al buon andamento del sodalizio, dall'appartenenza all'associazione, con votazione assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti e da ratificarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria.
Concludeva, quindi, come in atti, chiedendo il rigetto delle domande attoree, ivi compresa quella di risarcimento del danno.
III. La causa era istruita mediante prove per testi come da ordinanza del
04.12.24 e quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.25, con termine anteriore per note conclusive. All'esito di tale udienza il giudice tratteneva la causa in decisione,
riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies,
comma 3, c.p.c..
IV. Le domande attoree non meritano accoglimento.
pagina 7 di 22 IV.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia si deve premettere che “L'esclusione degli associati nelle associazioni non riconosciute è regolata dall'art. 24 c.c., dettato per le associazioni riconosciute,
ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale. Ne deriva che l'esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere prevista nello statuto dell'associazione” (cfr. Cass. 3575/2024). Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi -
ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo;
in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità
complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione
(cfr. Cass. 2117/2024, negli stessi termini Cass. 22986/2019: “In tema di associazioni, la norma dettata dall'art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza,
cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e pagina 8 di 22 dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo,
prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa.”).
Quanto alla valutazione della gravità del motivo fondante l'esclusione dell'associato la Corte di legittimità ha precisato che: “La norma dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi,
e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria,
implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità
sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei motivi, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può
prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa;
di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione;
quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche,
destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la pagina 9 di 22 prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto
(giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro.” (cfr. Cass. 17907/2004).
IV.
2. Passando quindi all'analisi del caso di cui trattasi, lo Statuto di
(prodotto sub. doc. 13 convenuta) prevede all'art. 6 rubricato CP_1
“Decadenza dei Soci” quanto segue:
Il verbale del Consiglio Direttivo del 30.03.23 così motiva la radiazione del sig. , poi ratificata all'unanimità dalla successiva Assemblea Pt_1
Ordinaria del 06.04.23:
pagina 10 di 22 Si riproducono, per maggiore chiarezza, sia la convocazione del Consiglio
Direttivo sia la risposta del sig. citate per relationem nel verbale e la Pt_1
risposta alla stessa del Presidente sig.ra . CP_2
pagina 11 di 22 pagina 12 di 22 pagina 13 di 22 pagina 14 di 22 L'assemblea dei soci ha poi confermato la radiazione all'unanimità anche per ulteriori motivi risultanti dal verbale della riunione:
pagina 15 di 22 IV.
3. Ad avviso del giudicante sia il motivo relativo alla mancata consegna delle credenziali di accesso al sistema FIPonline, sia quello relativo al discredito operato, dentro e fuori l'Associazione, nei confronti della Presidente
eletta siano risultati fondati, alla luce della documentazione prodotta in atti e delle dichiarazioni dei testi escussi, e si connotino di quel requisito di gravità,
anche singolarmente considerati, necessario a fondare la disposta esclusione dell'attore dal sodalizio.
pagina 16 di 22 IV.
3.1. Quanto alla vicenda relativa alla consegna delle credenziali
FIPonline di (ripetutamente richieste dalla Presidente al sig. CP_1
, si veda mail del 11.03.23 in atti) non può essere addotto a Pt_1
giustificazione dal sig. che tali credenziali siano dati personali non Pt_1
divulgabili a terzi, in quanto, poiché l'anagrafica dell'associazione non era stata aggiornata (e il sig. era l'unico che poteva farlo non facendo più parte Pt_1
il Presidente risultante in anagrafica, sig. del sodalizio) risultava Per_1
impossibile per la Presidente sig.ra , in assenza di cooperazione del CP_2
sig. , accedere a tale portale, indispensabile per svolgere mansioni Pt_1
inerenti la vita societaria e l'organizzazione delle partite di basket delle squadre appartenenti al Sodalizio. Per la verità emerge, ed è compatibile anche con i successivi comportamenti del sig. di cui si dirà, una pervicace volontà Pt_1
oppositiva dell'attore verso la Presidente del Sodalizio (per ragioni probabilmente dovute a pregresse vicende societarie ed a disaccordi sulla gestione della “prima squadra”, che, in questa sede appare superfluo approfondire). Lo stesso, pur senza consegnare le proprie credenziali avrebbe potuto (e anzi avrebbe dovuto), ove non intendesse, appunto, comunicare le credenziali alla Presidente, modificare l'organigramma societario nel portale,
onde permettere alla sig.ra di richiedere le credenziali a suo nome CP_2
quale Presidente della Società (essendo diversamente la stessa impossibilitata a farlo, si veda doc. 9 convenuta). Per la verità, così agendo, il sig. era in Pt_1
grado di poter operare a nome della società prescindendo del tutto dalle determinazione della legale rappresentante. Poco importa se ciò abbia creato o meno singole problematiche allo svolgersi dell'attività sociale, ciò che pagina 17 di 22 sicuramente ha comportato è stata la necessità per la Presidente di dover operare con la costante e indispensabile “mediazione” del Vice Presidente,
situazione che non corrispondeva ai ruoli societari in essere.
E' da escludere che, come dallo stesso affermato, il sig. Parte_1
abbia consegnato le credenziali in data 30.03.23 (circostanza confermata dal solo teste ma in forma dubitativa “Mi sembra di sì”, ma smentita dai Per_1
testi e ), in quanto, come risulta dal verbale del Consiglio Direttivo Tes_3 Tes_2
in pari data, lo stesso aveva dichiarato espressamente che non le avrebbe consegnate. Allo stesso modo non appare rilevante la dichiarazione dell'ex
Presidente ovvero che le credenziali di accesso di FIPonline relative Per_1
allo stesso erano in possesso della sig.ra , che svolgeva mansioni di CP_2
segreteria della società, in quanto la sig.ra non poteva operare sul CP_2
portale con credenziali di un soggetto che non era più il l.r. e Presidente della
Società, essendosi da tempo dimesso, come dallo stesso dichiarato in istruttoria.
(“io diedi le dimissioni a ottobre, mi sembra il 19.10.22”).
IV.
3.2. Ulteriormente appare fondato e integrante il grave motivo di esclusione il comportamento del sig. volto a screditare la Presidente Pt_1
all'interno e fuori l'Associazione. Tale condotta è stata confermata dal teste e soprattutto dal teste (ud. 25.02.25): Tes_2 Tes_3
“teste : 14. Vero che, dopo la nomina della sig.r quale Tes_3 CP_2
presidente avvenuta in data 25.10.2022 dell'Associazione AS BA 98, il sig. screditava il direttivo dell'Associazione BA '98 Parte_1
definendolo inaffidabile avanti ai membri dell'associazione stessa? Sì, ero presente, l'ha detto in un direttivo in cui poi ha portato anche un suo scritto.
pagina 18 di 22 Ce l'aveva in particolare con la sig.ra e con me, in quanto il CP_2
direttivo in quel momento era formato da tre persone noi e il sig. . Pt_1
15. Vero che, dopo la nomina della sig.ra quale presidente CP_2
dell'Associazione AS BA 98 avvenuta in data 25.10.2022, il sig.
[...]
invitava l'allenatore ad estendersi dal Pt_1 Controparte_4
confrontarsi con il nuovo Presidente dell'Associazione in merito al calendario delle partite, come da comunicazione che si mostra al teste (doc.18)? Sì, ho letto la mail, che siamo riusciti a recuperare una volta avute le password della
Email_1
In particolare appaiono gravi, e ulteriormente probanti l'intento del sig.
di escludere o comunque ostacolare la sig.ra dalla Pt_1 CP_2
gestione societaria dopo la sua nomina a Presidente, avvenuta in data 25.10.22,
le due mail depositate in atti sub. doc. 10 convenuta:
pagina 19 di 22 Nella prima, inviata con la mail spes di al Settore Scolastico e CP_1
Minibasket di Fip Veneto il sig. comunicava alla Federazione sportiva Pt_1
che la stessa doveva ritenere nulla ogni comunicazione in arrivo dalla ASD non a sua firma, comunicazione infondata in quanto lo stesso non era il l.r. della all'epoca, essendolo la sig.ra . Nella seconda mail, inviata CP_1 CP_2
all'allenatore quindi a persona interna al sodalizio, lo Controparte_4
stesso palesava di voler escludere Lei (ovvero la Presidente ) da una CP_2
discussione riguardante questione societaria. Ulteriormente, con mail doc. 18
convenuta, il sig. , reiterando la condotta, comunicava, in data Pt_1
20.02.23, a personale del Comune di LO un organigramma societario non
Cont corretto (ove il Presidente dell' risultava ancora il sig. e non la Per_1
sig.ra ), facendo presente all'Ente che le uniche persone autorizzate CP_2
ad operare per la società erano lui stesso e il sig. con ciò, volutamente Per_1
in quanto non vi può essere altra spiegazione, omettendo di comunicare che il
Presidente e l.r.p.t. dell'epoca era la sig.ra , sì da ingenerare nei CP_2
destinatari della mail una convinzione errata dell'organigramma societario.
pagina 20 di 22 IV.4 Alla luce di quanto sopra esposto la domanda di annullamento della delibera assembleare del 06.04.23 deve essere respinta, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. per lo scaglione di valore indicato dall'attore in citazione.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite del presente procedimento che liquida in € 5.077 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 03/11/2025
pagina 21 di 22 Il Giudice
BR ON
pagina 22 di 22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del dott. BR CONTI ha pronunciato la seguente
- S E N T E N Z A -
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4598/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PU MA ER e dall'avv. TESSARO ANDREA e con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore in Verona, Via Prato Santo nr. 4
ATTORE
contro in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. sig.ra Controparte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIACON Controparte_2 P.IVA_1
PP e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in San
NI (VR), via Camporosolo nr. 26
CONVENUTA
avente ad oggetto: Impugnazione di delibera esclusione associato da associazione sportiva pagina 1 di 22 CONCLUSIONI:
PER LA PARTE ATTRICE:
in via principale: accertata l'inesistenza di ogni e pur minimo motivo che possa giustificare l'esclusione del signor dall'Associazione Sportiva Parte_1
Dilettantistica BA '98, annullarsi la delibera assembleare del 6/4/2023,
comunicata allo stesso in data 17/4/2023, con ogni conseguenza di legge;
Cont in via riconvenzionale: condannarsi l' , per quanto esposto in CP_1
narrativa, al risarcimento del danno cagionato al signor e Parte_1
quantificato nella somma che verrà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali come per legge.
PER LA PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis,
Nel merito
Rigettare integralmente le domande formulate dal sig. nei Parte_1
confronti di in quanto infondate in fatto e in diritto per tutte le Controparte_1
ragioni esposte in atti.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova per interpello del sig. e per Parte_1
testimoni sui seguenti capitoli di prova:
1. Vero che nei mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio
2023, la sig.ra richiedeva più volte personalmente al sig. Controparte_2 [...]
di comunicarle le credenziali e la password di Fiponline dell Pt_1 CP_1
pagina 2 di 22 98 per provvedere ad aggiornare la composizione del nuovo consiglio direttivo dell'Associazione dopo la sua nomina a Presidente?
2. Vero che nei mesi di novembre e dicembre 2022, gennaio e febbraio
2023, la sig.ra richiedeva personalmente più volte al sig. Controparte_2 [...]
la comunicazione dalla password della posta @spes dell'AS 98? Pt_1 CP_1
3. Vero che sino al 30.03.2023, giorno della sua radiazione dall'Associazione, il sig. si rifiutava di consegnare alla nuova Parte_1
Presidente sig.ra le credenziali e la password di Fiponline e la password CP_2
della posta @spes dell' 98? CP_1
4. Vero che in data 09.02.2023 il sig. autorizzava il Parte_1
differimento al 14.02.2023 della partita degli “scoiattoli” AS BA 98 contro
Valchiampo Basket inizialmente prevista per il 12.02.2023?
5. Vero che in data 09.02.2023 il sig. , senza comunicarlo agli Parte_1
altri membri del consiglio direttivo dell'Associazione AS BA 98, autorizzava il differimento al 14.02.2023 della partita degli “scoiattoli” contro Controparte_1
Valchiampo Basket inizialmente prevista per il 12.02.2023?
6. Vero che il sig. curava in via esclusiva l'organizzazione Parte_1
della partita degli “scoiattoli” 98
contro
Valchiampo Basket del CP_1
14.02.2023?
7. Vero che al fischio di inizio della partita degli “scoiattoli” del 14.02.2023
il sig. era l'unico soggetto del Consiglio Direttivo dell'Associazione Parte_1
AS BA 98 presente presso la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a
LO (VI)?
pagina 3 di 22 8. Vero che durante la partita degli “scoiattoli” del 14.02.2023 il sig.
[...]
era l'unico soggetto presente del Consiglio Direttivo dell'Associazione AS Pt_1
BA 98 presso la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a LO (VI) a detenere le chiavi dello stanzino dove veniva dallo stesso chiuso a chiave il defibrillatore?
9. Vero che lo stanzino ove il sig. teneva chiuso a chiave il Parte_1
defibrillatore durante la partita degli “scoiattoli” del 14.02.2023 presso la Palestra
Centro Giovanile Viale della Vittoria a LO (VI) risulta essere quello raffigurato nelle foto che si mostrano al teste (doc.16)?
10. Vero che per raggiungere lo stanzino ove il sig. teneva Parte_1
chiuso a chiave il defibrillatore durante la partita degli “scoiattoli” del 14.02.2023 dal campo di gioco della Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a LO (VI)
risultava necessario superare le transenne e lo spazio anti-magazzino raffigurati nelle foto che si mostrano al teste (doc.16-17)?
11. Vero che la sig.ra visionava la partita degli “scoiattoli”, CP_3
tenutasi in data 14.02.2023 presso la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a
LO (VI), dalla tribuna in qualità di mera spettatrice?
12. Vero che la sig.ra durante la partita degli “scoiattoli”, Testimone_1
tenutasi in data 14.02.2023 presso la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a
LO (VI), svolgeva mansione diversa da quella di addetta al defibrillatore?
13. Vero che in data 14.02.2023 la sig.ra giungeva presso Controparte_2
la Palestra Centro Giovanile Viale della Vittoria a LO (VI) quando la partita degli
“scoiattoli” era quasi ultimata ovvero dopo il quarto tempo?
pagina 4 di 22 14. Vero che, dopo la nomina della sig.ra quale presidente CP_2
avvenuta in data 25.10.2022 dell'Associazione AS BA 98, il sig.
[...]
screditava il direttivo dell'Associazione BA '98 definendolo Pt_1
inaffidabile avanti ai membri dell'associazione stessa?
15. Vero che, dopo la nomina della sig.ra quale presidente CP_2
dell'Associazione AS BA 98 avvenuta in data 25.10.2022, il sig.
[...]
invitava l'allenatore ad estendersi dal confrontarsi con Pt_1 Controparte_4
il nuovo Presidente dell'Associazione in merito al calendario delle partite, come da comunicazione che si mostra al teste (doc.18)?
Si indicano a testi i sig.ri , , , e Tes_2 Tes_3 Testimone_4 Testimone_5
. Testimone_6
Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova avversari e, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere ammessa la prova orale chiesta da controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria con i medesimi testimoni indicati a prova diretta.
In ogni caso:
Spese e competenze di causa rifuse, oltre IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio avanti l'intestato Tribunale l' , in persona del Controparte_1
Presidente e l.r.p.t. sig.ra (d'ora in avanti ) al Controparte_2 CP_1
fine di far accertare, in via principale, l'inesistenza di motivi che potessero giustificare la sua esclusione dall'associazione e, conseguentemente annullare la delibera assembleare del 06.04.23. In via riconvenzionale chiedeva la condanna pagina 5 di 22 di al risarcimento del danno cagionatogli, nella misura ritenuta di CP_1
giustizia.
A fondamento delle proprie domande l'attore esponeva, in sintesi, quanto segue:
- di essere stato fondatore e per 42 anni socio di attualmente CP_1
presieduta dalla sig.ra , avendo ricoperto negli anni la Controparte_2
carica di membro del Consiglio Direttivo e Vice Presidente;
Cont
- che, in data 06.04.23, l'Assemblea dei Soci del' , ratificando quanto deciso dal Consiglio Direttivo in data 30.03.23, aveva delibera la sua radiazione dall'Associazione. La relativa delibera era stata comunicata in data 17.04.23;
- che il predetto provvedimento era motivato principalmente dalla circostanza che l'attore non aveva provveduto alla consegna al neo eletto
Presidente sig.ra delle credenziali, in suo possesso, per l'accesso al CP_2
Cont portale Fiponline e, inoltre, aveva screditato il nuovo management dell' e in una partita degli “scoiattoli”, disputatasi in data 14.02.23, non aveva provveduto a convocare l'addetto al DAE e non aveva provveduto a mettere il defibrillatore a disposizione, lasciandolo chiuso a chiave nel magazzino della palestra ove si disputava l'incontro.
Ciò premesso in fatto il sig. impugnava la delibera relativa alla Pt_1
sua radiazione ritenendo che mancassero i gravi motivi, previsti per l'esclusione dell'associato dal combinato disposto degli artt. 24 e 2286 c.c.,
contestando singolarmente e specificamente i singoli addebiti che avevano motivato la sua esclusione.
pagina 6 di 22 II. Si costituiva in giudizio rilevando che l'attore, fin dalla CP_1
nomina del nuovo Presidente del sodalizio, nella persona della sig.ra
, avvenuta in data 25.10.22, aveva iniziato ad ostacolare il buon CP_2
andamento dell'associazione, ponendo in essere condotte ritenute disonorevoli dal Direttivo e specificamente esposte in atti e poste a fondamento della delibera oggi impugnata, regolarmente deliberata dal Consiglio Direttivo,
validamente convocato ai sensi dell'art. 12 dello Statuto e ratificata dall'Assemblea dei Soci convocata in data 06.04.23.
Tale delibera, secondo la convenuta, era conforme all'art. 6 dello Statuto
che prevedeva la cessazione dei soci, che commettessero azioni ritenute disonorevoli o che con la loro condotta costituissero ostacolo al buon andamento del sodalizio, dall'appartenenza all'associazione, con votazione assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti e da ratificarsi da parte dell'Assemblea Ordinaria.
Concludeva, quindi, come in atti, chiedendo il rigetto delle domande attoree, ivi compresa quella di risarcimento del danno.
III. La causa era istruita mediante prove per testi come da ordinanza del
04.12.24 e quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 28.10.25, con termine anteriore per note conclusive. All'esito di tale udienza il giudice tratteneva la causa in decisione,
riservando il deposito della sentenza nel termine di legge ex art. 281sexies,
comma 3, c.p.c..
IV. Le domande attoree non meritano accoglimento.
pagina 7 di 22 IV.
1. Al fine di un opportuno inquadramento della presente controversia si deve premettere che “L'esclusione degli associati nelle associazioni non riconosciute è regolata dall'art. 24 c.c., dettato per le associazioni riconosciute,
ma applicabile anche a quelle prive di tale requisito formale. Ne deriva che l'esclusione può essere deliberata solo per gravi motivi e deve essere prevista nello statuto dell'associazione” (cfr. Cass. 3575/2024). Il giudice adito per l'invalidazione di una delibera di esclusione di un associato per gravi motivi -
ai sensi dell'art.24, comma 3, c.c. - é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo;
in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi necessariamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità
complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione
(cfr. Cass. 2117/2024, negli stessi termini Cass. 22986/2019: “In tema di associazioni, la norma dettata dall'art. 24 c.c., secondo cui gli organi associativi possono deliberare l'esclusione dell'associato per gravi motivi, è applicabile anche alle associazioni non riconosciute ed implica che il giudice davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione abbia il potere-dovere di valutare se si tratti di fatti gravi e non di scarsa importanza,
cioè se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge e pagina 8 di 22 dall'atto costitutivo per la risoluzione del singolo rapporto associativo,
prescindendo dall'opportunità intrinseca della deliberazione stessa.”).
Quanto alla valutazione della gravità del motivo fondante l'esclusione dell'associato la Corte di legittimità ha precisato che: “La norma dettata dall'art. 24 c.c., nel condizionare l'esclusione dell'associato all'esistenza di gravi motivi,
e nel prevedere, in caso di contestazione, il controllo dell'autorità giudiziaria,
implica per il giudice, davanti al quale sia proposta l'impugnazione della deliberazione di esclusione, il potere non solo di accertare che l'esclusione sia stata deliberata nel rispetto delle regole procedurali al riguardo stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo dell'ente, ma anche di verificarne la legittimità
sostanziale, e quindi di stabilire se sussistono le condizioni legali e statutarie in presenza delle quali un siffatto provvedimento può essere legittimamente adottato. In particolare, la gravità dei motivi, che possono giustificare l'esclusione di un associato, è un concetto relativo, la cui valutazione non può
prescindere dal modo in cui gli associati medesimi lo hanno inteso nella loro autonomia associativa;
di tal che, ove l'atto costitutivo dell'associazione contenga già una ben specifica descrizione dei motivi ritenuti così gravi da provocare l'esclusione dell'associato, la verifica giudiziale è destinata ad arrestarsi al mero accertamento della puntuale ricorrenza o meno, nel caso di specie, di quei fatti che l'atto costitutivo contempla come causa di esclusione;
quando, invece, nessuna indicazione specifica sia contenuta nel medesimo atto costitutivo, o quando si sia in presenza di formule generali ed elastiche,
destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, o comunque in qualsiasi altra situazione nella quale la pagina 9 di 22 prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi necessariamente post factum il vaglio giurisdizionale si estende necessariamente anche a quest'ultimo aspetto
(giacché, altrimenti, si svuoterebbe di senso la suindicata disposizione dell'art. 24 c.c.) e si esprime attraverso una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato e l'entità della lesione da lui arrecata agli altrui interessi, da un lato, e la radicalità del provvedimento espulsivo, che definitivamente elide l'interesse del singolo a permanere nell'associazione, dall'altro.” (cfr. Cass. 17907/2004).
IV.
2. Passando quindi all'analisi del caso di cui trattasi, lo Statuto di
(prodotto sub. doc. 13 convenuta) prevede all'art. 6 rubricato CP_1
“Decadenza dei Soci” quanto segue:
Il verbale del Consiglio Direttivo del 30.03.23 così motiva la radiazione del sig. , poi ratificata all'unanimità dalla successiva Assemblea Pt_1
Ordinaria del 06.04.23:
pagina 10 di 22 Si riproducono, per maggiore chiarezza, sia la convocazione del Consiglio
Direttivo sia la risposta del sig. citate per relationem nel verbale e la Pt_1
risposta alla stessa del Presidente sig.ra . CP_2
pagina 11 di 22 pagina 12 di 22 pagina 13 di 22 pagina 14 di 22 L'assemblea dei soci ha poi confermato la radiazione all'unanimità anche per ulteriori motivi risultanti dal verbale della riunione:
pagina 15 di 22 IV.
3. Ad avviso del giudicante sia il motivo relativo alla mancata consegna delle credenziali di accesso al sistema FIPonline, sia quello relativo al discredito operato, dentro e fuori l'Associazione, nei confronti della Presidente
eletta siano risultati fondati, alla luce della documentazione prodotta in atti e delle dichiarazioni dei testi escussi, e si connotino di quel requisito di gravità,
anche singolarmente considerati, necessario a fondare la disposta esclusione dell'attore dal sodalizio.
pagina 16 di 22 IV.
3.1. Quanto alla vicenda relativa alla consegna delle credenziali
FIPonline di (ripetutamente richieste dalla Presidente al sig. CP_1
, si veda mail del 11.03.23 in atti) non può essere addotto a Pt_1
giustificazione dal sig. che tali credenziali siano dati personali non Pt_1
divulgabili a terzi, in quanto, poiché l'anagrafica dell'associazione non era stata aggiornata (e il sig. era l'unico che poteva farlo non facendo più parte Pt_1
il Presidente risultante in anagrafica, sig. del sodalizio) risultava Per_1
impossibile per la Presidente sig.ra , in assenza di cooperazione del CP_2
sig. , accedere a tale portale, indispensabile per svolgere mansioni Pt_1
inerenti la vita societaria e l'organizzazione delle partite di basket delle squadre appartenenti al Sodalizio. Per la verità emerge, ed è compatibile anche con i successivi comportamenti del sig. di cui si dirà, una pervicace volontà Pt_1
oppositiva dell'attore verso la Presidente del Sodalizio (per ragioni probabilmente dovute a pregresse vicende societarie ed a disaccordi sulla gestione della “prima squadra”, che, in questa sede appare superfluo approfondire). Lo stesso, pur senza consegnare le proprie credenziali avrebbe potuto (e anzi avrebbe dovuto), ove non intendesse, appunto, comunicare le credenziali alla Presidente, modificare l'organigramma societario nel portale,
onde permettere alla sig.ra di richiedere le credenziali a suo nome CP_2
quale Presidente della Società (essendo diversamente la stessa impossibilitata a farlo, si veda doc. 9 convenuta). Per la verità, così agendo, il sig. era in Pt_1
grado di poter operare a nome della società prescindendo del tutto dalle determinazione della legale rappresentante. Poco importa se ciò abbia creato o meno singole problematiche allo svolgersi dell'attività sociale, ciò che pagina 17 di 22 sicuramente ha comportato è stata la necessità per la Presidente di dover operare con la costante e indispensabile “mediazione” del Vice Presidente,
situazione che non corrispondeva ai ruoli societari in essere.
E' da escludere che, come dallo stesso affermato, il sig. Parte_1
abbia consegnato le credenziali in data 30.03.23 (circostanza confermata dal solo teste ma in forma dubitativa “Mi sembra di sì”, ma smentita dai Per_1
testi e ), in quanto, come risulta dal verbale del Consiglio Direttivo Tes_3 Tes_2
in pari data, lo stesso aveva dichiarato espressamente che non le avrebbe consegnate. Allo stesso modo non appare rilevante la dichiarazione dell'ex
Presidente ovvero che le credenziali di accesso di FIPonline relative Per_1
allo stesso erano in possesso della sig.ra , che svolgeva mansioni di CP_2
segreteria della società, in quanto la sig.ra non poteva operare sul CP_2
portale con credenziali di un soggetto che non era più il l.r. e Presidente della
Società, essendosi da tempo dimesso, come dallo stesso dichiarato in istruttoria.
(“io diedi le dimissioni a ottobre, mi sembra il 19.10.22”).
IV.
3.2. Ulteriormente appare fondato e integrante il grave motivo di esclusione il comportamento del sig. volto a screditare la Presidente Pt_1
all'interno e fuori l'Associazione. Tale condotta è stata confermata dal teste e soprattutto dal teste (ud. 25.02.25): Tes_2 Tes_3
“teste : 14. Vero che, dopo la nomina della sig.r quale Tes_3 CP_2
presidente avvenuta in data 25.10.2022 dell'Associazione AS BA 98, il sig. screditava il direttivo dell'Associazione BA '98 Parte_1
definendolo inaffidabile avanti ai membri dell'associazione stessa? Sì, ero presente, l'ha detto in un direttivo in cui poi ha portato anche un suo scritto.
pagina 18 di 22 Ce l'aveva in particolare con la sig.ra e con me, in quanto il CP_2
direttivo in quel momento era formato da tre persone noi e il sig. . Pt_1
15. Vero che, dopo la nomina della sig.ra quale presidente CP_2
dell'Associazione AS BA 98 avvenuta in data 25.10.2022, il sig.
[...]
invitava l'allenatore ad estendersi dal Pt_1 Controparte_4
confrontarsi con il nuovo Presidente dell'Associazione in merito al calendario delle partite, come da comunicazione che si mostra al teste (doc.18)? Sì, ho letto la mail, che siamo riusciti a recuperare una volta avute le password della
Email_1
In particolare appaiono gravi, e ulteriormente probanti l'intento del sig.
di escludere o comunque ostacolare la sig.ra dalla Pt_1 CP_2
gestione societaria dopo la sua nomina a Presidente, avvenuta in data 25.10.22,
le due mail depositate in atti sub. doc. 10 convenuta:
pagina 19 di 22 Nella prima, inviata con la mail spes di al Settore Scolastico e CP_1
Minibasket di Fip Veneto il sig. comunicava alla Federazione sportiva Pt_1
che la stessa doveva ritenere nulla ogni comunicazione in arrivo dalla ASD non a sua firma, comunicazione infondata in quanto lo stesso non era il l.r. della all'epoca, essendolo la sig.ra . Nella seconda mail, inviata CP_1 CP_2
all'allenatore quindi a persona interna al sodalizio, lo Controparte_4
stesso palesava di voler escludere Lei (ovvero la Presidente ) da una CP_2
discussione riguardante questione societaria. Ulteriormente, con mail doc. 18
convenuta, il sig. , reiterando la condotta, comunicava, in data Pt_1
20.02.23, a personale del Comune di LO un organigramma societario non
Cont corretto (ove il Presidente dell' risultava ancora il sig. e non la Per_1
sig.ra ), facendo presente all'Ente che le uniche persone autorizzate CP_2
ad operare per la società erano lui stesso e il sig. con ciò, volutamente Per_1
in quanto non vi può essere altra spiegazione, omettendo di comunicare che il
Presidente e l.r.p.t. dell'epoca era la sig.ra , sì da ingenerare nei CP_2
destinatari della mail una convinzione errata dell'organigramma societario.
pagina 20 di 22 IV.4 Alla luce di quanto sopra esposto la domanda di annullamento della delibera assembleare del 06.04.23 deve essere respinta, con conseguente rigetto anche della domanda risarcitoria formulata in via riconvenzionale.
V. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo ex D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.
al parametro medio per tutte le fasi previste dal citato D.M. per lo scaglione di valore indicato dall'attore in citazione.
-
P.Q.M.
-
Il Tribunale di Vicenza, ogni altra domanda, istanza ed eccezione reietta,
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore a rimborsare alla convenuta le spese di lite del presente procedimento che liquida in € 5.077 per compensi, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 03/11/2025
pagina 21 di 22 Il Giudice
BR ON
pagina 22 di 22