CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 380/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
TI LA, TO
DI MODUGNO LA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2782/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisceglie - Via Trento 8 76011 Bisceglie BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 878/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 29/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 878/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, pronunciata il 23.11.2022 e depositata il 23.12.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione all'avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2017 notificatale dal Comune di Bisceglie.
Costituendosi in giudizio il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
C
L
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice ha rìtenuto corretta la determinazione dell'imposta in base alle risultanze catastali, con la operata riduzione del 50% per immobile inagibile, non tenendo conto che fin dal 2010 e comunque dal 2017( come risultava dalla relazione del proprio consulente di parte) l'immobile de quo non era assoggettabile a IMU in quanto collabente e tanto era stato oggetto della denuncia di variazione catastale (DOCFA) presentata nel 2019.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato in quanto la tesi dell'appellante si fonda sulla pretesa retroattività della DOCFA che è contrastata dal principio di recente ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui la variazione di classificazione catastale ottenuta con la procedura Docfa ordinaria produce effetti solo dalla data della denuncia (“ex nunc”). Non può quindi essere utilizzata per ottenere esenzioni fiscali per anni d'imposta precedenti alla data della richiesta (Cass n. 9702/2024).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese come da motivazione.
Bari 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
TI LA, TO
DI MODUGNO LA, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2782/2023 depositato il 19/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Persona Del L.r.p.t. Sig. Rappresentante_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Bisceglie - Via Trento 8 76011 Bisceglie BT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 878/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 8 e pubblicata il 29/05/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 88 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 s.r.l. ha proposto appello avverso la sentenza n. 878/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari, pronunciata il 23.11.2022 e depositata il 23.12.2022, con la quale è stata rigettata l'opposizione all'avviso di accertamento IMU per l'anno d'imposta 2017 notificatale dal Comune di Bisceglie.
Costituendosi in giudizio il Comune ha chiesto il rigetto dell'appello deducendone l'infondatezza.
All'udienza del 16.12.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
C
L
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo l'appellante lamenta che erroneamente il primo giudice ha rìtenuto corretta la determinazione dell'imposta in base alle risultanze catastali, con la operata riduzione del 50% per immobile inagibile, non tenendo conto che fin dal 2010 e comunque dal 2017( come risultava dalla relazione del proprio consulente di parte) l'immobile de quo non era assoggettabile a IMU in quanto collabente e tanto era stato oggetto della denuncia di variazione catastale (DOCFA) presentata nel 2019.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato in quanto la tesi dell'appellante si fonda sulla pretesa retroattività della DOCFA che è contrastata dal principio di recente ribadito dalla Corte di Cassazione secondo cui la variazione di classificazione catastale ottenuta con la procedura Docfa ordinaria produce effetti solo dalla data della denuncia (“ex nunc”). Non può quindi essere utilizzata per ottenere esenzioni fiscali per anni d'imposta precedenti alla data della richiesta (Cass n. 9702/2024).
Alla stregua di tali considerazioni l'appello deve essere rigettato con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 1000,00.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello; spese come da motivazione.
Bari 16.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente