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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/05/2025, n. 3393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3393 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 5782 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
31/10/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difesa dall'Avv. SCALI Parte_1 P.IVA_1
SALVATORE ); C.F._1
OPPONENTE
E
(c.f. ), con l'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
COZZI FABIO (c.f. ); C.F._2
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione contro decreto emesso il 22.09.2022 dalla Corte
d'Appello di Roma, Prima Sezione Civile, r.g.51710/2022, Repert. n. 6230/2022 del
07.10.2022, depositato in Cancelleria il 07.10.2022 e comunicato in pari data, che attribuisce efficacia nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.839 c.p.c. al lodo arbitrale straniero emesso tra le parti in epigrafe dalla Camera di Commercio Internazionale di
Parigi (“ICC”), sede di Londra, l'08.07.2022.
Conclusioni dell'opponente: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione ed in accoglimento della presente opposizione, in via principale, revocare il decreto emesso il 22.09.2022 dalla Corte
r.g. n. 1 d'Appello di Roma, Prima Sezione Civile, r.g. 51710/2022, Repert. n.6230/2022 del
07.10.2022, depositato in Cancelleria il 07.10.2022 e comunicato in pari data, che attribuisce efficacia nel territorio dello Stato ai sensi dell'art.839 c.p.c. ai lodi arbitrali stranieri pronunciati tra le parti in epigrafe dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), sede di Londra – nella persona dell'Arbitro Unico Persona_1
– rispettivamente il 22.01.2022 (parziale) e l'08.07.2022 (definitivo). Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Conclusioni dell'opposta: “1. rigettare integralmente l'opposizione svolta da in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in Parte_1 atti;
2. per l'effetto, confermare il decreto emesso il 22 settembre 2022 dalla Corte
d'Appello di Roma, Prima Sezione Civile, r.g. 51710/2022, depositato in Cancelleria il
7 ottobre 2022 e comunicato in pari data, che attribuisce efficacia nel territorio dello
Stato ai sensi dell'art. 839 c.p.c. al lodo arbitrale definitivo straniero emesso tra le parti in epigrafe dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi, sede di Londra, l'8 luglio 2022, ed al precedente lodo arbitrale parziale del 20 gennaio 2022, per i motivi tutti di cui in atti;
3. condannare ex art. 96, comma 3, c.p.c in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno in favore di
, da determinarsi in via equitativa;
4. con vittoria di Controparte_1
diritti, onorari e spese.”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione ha domandato nei Parte_1
confronti di ex art. 840 cpc la revoca del Controparte_1 decreto emesso dalla Corte d'Appello di Roma il 22.09.2022 (r.g. 51710/2022), che aveva attribuito efficacia nel territorio italiano, ai sensi dell'Art. 839 C.P.C., al lodo arbitrale straniero pronunciato l'08.07.2022 dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC), con sede a Londra, tra le stesse parti. Il decreto ha anche confermato un precedente lodo parziale del 20.01.2022.
Il lodo arbitrale definitivo ha condannato a pagare la somma Parte_1
di USD 1.911.930,00 (come stabilito nel lodo parziale), oltre a GBP 350.000,00 per spese legali e USD 137.800,00 per spese arbitrali, più interessi.
Il contenzioso traeva origine da un accordo per servizi di telecomunicazione internazionale del 10.03.2011 tra le parti.
TL aveva avviato l'arbitrato per il presunto mancato pagamento di fatture r.g. n. 2 relative al servizio di terminazione di comunicazioni telefoniche internazionali provenienti da un operatore libico (LITC) e destinate, tra l'altro, in Marocco (verso e in (verso ). Per_2 Per_3 Persona_4
si è opposta al pagamento sostenendo che le fatture si riferivano a Pt_1
traffico telefonico fraudolento, generato da terzi ignoti, che non aveva raggiunto le destinazioni previste. Nonostante le segnalazioni di frode da parte di LITC, TL si sarebbe rifiutata di fornire i CD-R (Call Data Records) necessari a comprovare l'effettiva terminazione del traffico.
Per ottenere le prove, ha avviato procedimenti legali in Marocco e Pt_1
oltre a una denuncia penale in Italia (ancora in corso). In Niger, un tribunale Per_3
aveva ordinato agli operatori di inviare i CD-R, ma si è opposta e Persona_4
l'ottenimento dei dati è subordinato al pagamento di una cauzione di circa CFA
50.000.000, su cui è pendente un ricorso in appello di Pt_1
Il lodo arbitrale parziale (del 20.01.2022) ha accolto la richiesta di TL relativa al traffico verso (USD 1.911.930,74), motivando che non Persona_4 Pt_1
avrebbe contestato la fattura nei termini contrattuali (trenta giorni) né fornito prove.
Viceversa, non ha accolto la richiesta di TL per il traffico verso (USD Per_2
2.113.988,42), poiché aveva contestato la fattura nei termini, e TL non Pt_1
aveva provato l'esistenza del servizio. L'arbitro aveva riconosciuto che l'obbligo di fornire prova del servizio spettava al fornitore (TL) e che il rischio del mancato recapito del traffico era a carico di TL.
Le motivazioni principali dell'opposizione si basano sulla presunta violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa nel procedimento arbitrale, che sostiene costituiscano una violazione dell'ordine pubblico. Secondo Pt_1
Pt_1
• Il lodo parziale è contraddittorio nell'applicazione dei principi, condannando per il traffico verso il nonostante avesse notificato a TL le Pt_1 Per_3
indagini di frode via email nel 2017.
• Il lodo non ha considerato il contrasto tra la clausola di contestazione (30 giorni)
e la clausola di forza maggiore (atti/omissioni di terzi), che dovrebbe prevalere data la natura imprevedibile della frode.
• L'arbitro avrebbe omesso di considerare o valutare adeguatamente argomenti essenziali della difesa di e la prova costituenda derivante dai Pt_1
procedimenti in corso volti ad accertare la frode.
r.g. n. 3 • Questa impossibilità di esercitare pienamente la difesa ha influito sull'esito dell'arbitrato. sostiene che, se le clausole fossero state interpretate correttamente Pt_1
(tenendo conto della frode e della forza maggiore), l'arbitro sarebbe giunto a una conclusione diversa. La violazione del diritto al contraddittorio è considerata una violazione dell'ordine pubblico processuale italiano, che rende inefficace il lodo straniero.
Pertanto, chiede alla Corte d'Appello di revocare il decreto che ha Pt_1
attribuito efficacia esecutiva in Italia sia al lodo parziale (22.01.2022) che a quello definitivo (08.07.2022). allega diversi documenti a supporto della sua Pt_1
posizione.
ha resistito all'opposizione che a Controparte_1
suo avviso configurava un tentativo di critica del merito della decisione estera.
L'opposizione è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 2 dicembre 2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Il lodo è messo in contestazione nella parte in cui aveva riconosciuto il credito di nella misura di USD 1.911.930,74 sebbene risultasse ancora dubbia, CP_1 all'epoca della pronuncia, la sua legittimità a fronte della frode denunciata sia in Libia che in . Pt_1
Si tratta, tuttavia, di questioni che erano state già risolte dall'arbitro estero nel senso che le contestazioni del credito non erano state tempestive secondo la regolamentazione contrattuale che regolava i rapporti tra le parti (pag. 5 del lodo definitivo, che richiama quello parziale).
Sullo specifico punto l'opponente ipotizza una violazione del contraddittorio perché, a suo avviso, il procedimento arbitrale doveva essere sospeso in attesa dell'esito delle indagini (in Libia ed in ), senza tuttavia indicare la norma regolatrice del Pt_1
processo arbitrale estero violata.
L'arbitro aveva infatti preso in considerazione l'obiezione che ripropone in Pt_1 questa sede, risolvendola in questi termini: “ Legittimità del credito. 13. È opportuno iniziare con la discussione dell'osservazione del Convenuto che la legittimità di parte del traffico di telecomunicazioni sia ancora dubbia. Il traffico in questione è quello rappresentato dal pagamento di USD 1.911.930,74 che avevo deciso debba essere
r.g. n. 4 pagato dal Convenuto all'Attore. In particolare, il Convenuto afferma che ci sia ancora una controversia su cui io devo decidere, ovvero che il traffico era stato "short- stopped" e non aveva mai raggiunto la rete in Afferma di essere in attesa Per_4 Per_3
di ricevere documenti da un tribunale di quel paese e che sono in corso indagini in merito in Libia e a Roma. 14 Il mio lodo finale parziale era però definitivo in ordine alle questioni oggetto della decisione. In esso, concludevo (ai paragrafi 51-53) che le contestazioni del Convenuto sul fatto che il traffico non fosse autentico erano state fatte troppo tardi e che il Convenuto era tenuto ad accettare gli addebiti per lo stesso. Il mio ordine che il Convenuto pagasse all'Attore la somma di USD 1.911.930,74 non era espresso in alcun modo in modo provvisorio e respingevo la domanda riconvenzionale del Convenuto.
Viste le circostanze, non concordo che rimanga una questione sottopostami circa la legittimità di quel pagamento o del traffico che rappresenta.”.
Non si può pertanto assecondare la tesi della violazione del contraddittorio sul tema che l'arbitro estero aveva espressamente affrontato, risolvendosi la contestazione dell'opponente, piuttosto, sull'applicazione della disciplina contrattuale espressamente richiamata dall'arbitro ai paragrafi 50 -52 de lodo parziale laddove l'arbitro ha applicato la disciplina della decadenza dal potere di contestare le fatture decorso un certo tempo dalla loro emissione;
nel paragrafo 52 si era espresso sul punto in modo netto in questi termini “Respingo l'argomentazione. Sulla corretta interpretazione dell'Accordo, l'opposizione di che il traffico non era autentico avrebbe dovuto Pt_1
essere sollevata entro il periodo di 30 giorni. Previsioni come le clausole 7.2(e) e 7.4(c) sono comuni nei contratti commerciali e hanno uno scopo commerciale sensato. Le controversie devono essere ragionevolmente sollevate entro un termine relativamente breve per consentire di indagare sulla controversia finché la questione è ancora fresca nelle menti delle parti e di chiudere tempestivamente i conti. Inoltre, non accetto la conseguenza dell'argomentazione di che una fattura per traffico manipolato in Pt_1
modo fraudolento da terzi non sia affatto realmente una fattura con il significato dell'Accordo e che vi si possa quindi opporre in qualsiasi momento dopo che è stata sollevata. Secondo il mio giudizio, anche una fattura per chiamate short-stopped è comunque una fattura con il significato dell'Accordo. Potrebbe essere diverso se la parte che ha emesso la fattura fosse complice della truffa, ma in questo caso non c'era alcuna indicazione in tal senso.”.
Dunque il contraddittorio non era stato violato e l'opponente lamenta, semmai, la r.g. n. 5 soluzione giuridica offerta dall'arbitro estero al tema della decadenza.
Ne discende che l'opposizione deve essere respinta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo in base ai valori medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche sulla base del valore indeterminabile in contenzioso di media complessità.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'opposizione;
b) condanna la società opponente al rimborso, in favore di CP_1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano
[...]
in euro 12.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 26/05/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6