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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 12385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12385 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 2/12/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.17679 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
Controparte_1 in persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela
DE TO )
RICORRENTE
E CP_2, (Avv. C. Giordano)
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 24556/2024, nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_2 alla corresponsione dei relativi ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' CP_2 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso
Veniva disposta CTU ed all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato.
Il C.T.U. (Dott.ssa Persona_1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell' assegno di assistenza ex art 13 1. 117/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va quindi accolta con l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell' assegno di assistenza ex art 13 1. 117/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023. (non può essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento dei ratei atteso il noto orientamento della S.C. secondo il quale anche il giudizio di opposizione ad atp verte esclusivamente sull'accertamento del requisito sanitario) Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza . Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- dichiara la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento assegno di assistenza ex art 13 1. 117/71 dalla data della domanda amministrativa del
29/11/2023.;
- condanna l' CP_2 al pagamento € 2500,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2.
Roma, 2/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 2/12/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.17679 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
( Controparte_1 in persone dell'Avv. F. Elia e avv. D. De Salvatore) RICORRENTE
E
(Avv. C. Giordano ) CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 24556/2024, nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di assistenza ex art 13 L. 118/71. Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_2 alla corresponsione dei relativi ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L'CP_2 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva disposta CTU ed all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione , tempestivamente depositato ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale
,
depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato. Il C.T.U., dott.ssa Persona_1 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'assegno ex art 13 L 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va quindi accolta con l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ex art 13 L 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023.
Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza . Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- dichiara la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ex art 13 L 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023;
- condanna l' CP_2 al pagamento € 2500,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2. Roma, 2/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 2/12/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.17679 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
Controparte_1 in persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela
DE TO )
RICORRENTE
E CP_2, (Avv. C. Giordano)
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 24556/2024, nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_2 alla corresponsione dei relativi ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
L' CP_2 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso
Veniva disposta CTU ed all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione, tempestivamente depositato, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato.
Il C.T.U. (Dott.ssa Persona_1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell' assegno di assistenza ex art 13 1. 117/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va quindi accolta con l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell' assegno di assistenza ex art 13 1. 117/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023. (non può essere pronunciata sentenza di condanna al pagamento dei ratei atteso il noto orientamento della S.C. secondo il quale anche il giudizio di opposizione ad atp verte esclusivamente sull'accertamento del requisito sanitario) Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza . Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- dichiara la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento assegno di assistenza ex art 13 1. 117/71 dalla data della domanda amministrativa del
29/11/2023.;
- condanna l' CP_2 al pagamento € 2500,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2.
Roma, 2/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 2/12/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n.17679 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
( Controparte_1 in persone dell'Avv. F. Elia e avv. D. De Salvatore) RICORRENTE
E
(Avv. C. Giordano ) CP_2
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 24556/2024, nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno di assistenza ex art 13 L. 118/71. Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_2 alla corresponsione dei relativi ratei dell'indennità di accompagnamento maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. L'CP_2 si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per mancata specifica indicazione dei motivi di contestazione. Nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.
Veniva disposta CTU ed all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP e nel ricorso in opposizione , tempestivamente depositato ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale
,
depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato. Il C.T.U., dott.ssa Persona_1 nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'assegno ex art 13 L 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda va quindi accolta con l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dell'assegno ex art 13 L 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023.
Le spese di lite, liquidate e distratte come da dispositivo, seguono la soccombenza . Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, debbono porsi a carico dell' CP_2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- dichiara la sussistenza in capo a parte ricorrente dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'assegno ex art 13 L 118/71 dalla data della domanda amministrativa del 29/11/2023;
- condanna l' CP_2 al pagamento € 2500,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_2. Roma, 2/12/2025 Il Giudice
Dott.ssa Elisabetta Capaccioli