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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 10/07/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 09.07.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
252/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv. M. M. Guerra (C.F.: ) e P. Guerra C.F._2
(C.F.: C.F._3
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere stata dipendente del
[...]
, con qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato, adesso in CP_1
quiescenza, di aver subito lesioni, come analiticamente descritte in ricorso e suffragate dalla documentazione allegata, in conseguenza dell'infortunio occorso in data 12.04.1999, nonché di aver presentato al resistente CP_1
in data 18.01.2024 domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere con corresponsione dei relativi benefici economici, domanda che veniva rigettata in data 11.06.2024 per improcedibilità per intervenuta prescrizione, ha domandato accertarsi il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed all'elargizione dei benefici economici previsti da legge, così come specificamente indicati nel ricorso e nelle relative conclusioni, con conseguente condanna del convenuto sia al CP_1
riconoscimento dello status invocato sia alla corresponsione degli emolumenti consequenziali. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “- accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1
L. 266/2005, essendo stata riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività operativa rientrante in una o più delle ipotesi previste dall'invocata normativa - di conseguenza, dichiarare la ricorrente vittima del dovere per le invalidità riportate, con obbligo del di inserire il suo nominativo nell'elenco di Controparte_1
cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del 59% di invalidità complessiva indicata nella perizia
Pag. 2 di 12 versata in atti o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, e, in particolare, obbligare il intimato: - a liquidare alla ricorrente la speciale CP_1
elargizione in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 59% o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003; - a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L
407/98 e s.m.i. di € 500,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2006 o dalla diversa data, ma salvo gravame, in cui verrà accertata raggiunta la quota di IC del 25% a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorato degli interessi legali per ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ciascun rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art.
2, comma 105, L. 244/2007 di € 1.033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2008, o dalla diversa data, ma salvo gravame, in cui verrà accertata raggiunta la quota di IC del 25% a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorato degli interessi legali per ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ciascun rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il , previa eccezione di Controparte_1
prescrizione dell'invocato diritto, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la riduzione del quantum debeatur in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente provata in giudizio, nonché, in relazione agli assegni vitalizi, la fissazione del termine di decorrenza dalla data di effettiva stabilizzazione ed esclusione del
Pag. 3 di 12 cumulo tra interesso e rivalutazione monetaria. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta come vittima del dovere, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per conseguire le provvidenze economiche richieste, come previste dalla legge.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riguardo alla domanda di riconoscimento dello status invocato.
Sul punto, si basti richiamare il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, questi ultimi soggetti alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. n. 17440/2022; Cass. n.
3868/2023; Cass. n. 8960/2023). Ciò in quanto la categoria di “vittima del dovere” è stata introdotta al precipuo scopo di differenziare una particolare categoria di soggetti, in modo da apprestare loro l'insieme dei benefici previsti dalla legge, di talché non può essere posto in dubbio la sua qualifica di status, con conseguente imprescrittibilità del diritto al suo riconoscimento
(Cass. n. 29204/2021).
Pag. 4 di 12 In ragione di tanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso di specie con riguardo al diritto di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Venendo al merito della domanda, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L n. 266/2005, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; il comma 564, poi, prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni menzionate deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il richiamato comma
563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o
Pag. 5 di 12 tutela della pubblica incolumità” (ex multis SS.UU. n. 10791/2017; Cass. n.
19266/2019; Cass. n. 16571/2020).
Il rinvio all'art. 3 della L n. 466/1980 ha il chiaro scopo di delineare compiutamente i destinatari della suddetta disposizione che, a sua volta, rimanda agli artt. 1 e 2 della medesima legge n. 466/198, nel cui contesto vengono fissati gli elementi strutturali della fattispecie, e ciò a dimostrazione dell'intento legislativo di dare continuità alla nozione di “vittima del dovere”, basandola sulla compresenza dei capisaldi della attività istituzionale, dell'elemento di rischio ulteriore rispetto alla normalità delle funzioni istituzionali, della connessione diretta tra le lesioni e l'accadimento che deve essere necessariamente isolabile a livello spazio temporale, in assenza di qualsiasi compartecipazione colposa all'evento, propria o di terzi.
Cionondimeno, dal prosieguo delle citate disposizioni, tenuto conto del loro tenore letterale, è dato desumersi che il riconoscimento dello status di che trattasi non presuppone necessariamente uno specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, dal momento che la fattispecie giuridica della vittima del dovere (in particolare come disciplinata dal comma 563) non dev'essere riconosciuta solo a soggetti che abbiano subito il danno in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità.
E infatti, la necessità, ai fini del beneficio, che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività, è riferibile certamente al comma 564, laddove si fa riferimento a missioni di qualunque natura ma per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da
Pag. 6 di 12 causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative"; al contrario, il comma 563 non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. (SS.UU. n.
10791/2017 cit.; Cass. n. 17440/2022).
Ciò posto, nel caso di specie risulta adeguatamente dimostrato l'an del diritto invocato in relazione al riconoscimento dello status invocato.
Invero, non è in contestazione – oltre ad essere documentalmente provato dalla apposita relazione di servizio (cfr. doc. nn. 3, 4, 5 e 6 fascicolo parte ricorrente) - l'evento occorso in data 12.04.1999, allorquando la ricorrente, mentre era intenta a prestare servizio di vigilanza stradale sul tratto della
A/14 Vasto Nord – Pescara Sud all'altezza della progressiva chilometrica
433+900, ove insisteva un cantiere provvisorio con presenza di mezzi di lavoro e operai al lavoro sulla carreggiata che procedeva alla riparazione di una buca formatasi sul manto stradale, al fine di segnalare la presenza di detto cantiere ai mezzi in transito sul prefato tratto autostradale, munita della bandiera arancione in dotazione e posizionandosi tra la corsia di emergenza e quella di marcia, veniva investita da un autovettura che sopraggiungeva a velocità sostenuta e che, accortasi solo all'ultimo momento dell'ostacolo che gli si profilava davanti, tentava di frenare con decisione, perdendo il controllo del mezzo e sbandando verso destra sino a travolgere l'operatrice di polizia, la quale riportava così lesioni concretatesi in “Frattura del piatto tibiale sx;
sopraelevazione rotula sx”, ciò che poi comportava la sua sottoposizione ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi ed il conseguente
Pag. 7 di 12 riconoscimento dell'infortunio come dipendente da causa di servizio, nonché il riconoscimento dell'infortunio e della lesioni medesimi da parte della
CMO di Chieti come “Esiti di frattura piatto tibiale ginocchio sx” e, per conseguenza, la declaratoria della ricorrente come “permanentemente non idonea al servizio nella Polizia di Stato in modo parziale, controindicato
l'impiego nei servizi che comportino l'impegno prolungato e gravoso degli arti inferiori”; è documentato, altresì, che l'infortunio occorso ha determinato l'anticipata conclusione del servizio operativo e la destinazione della ricorrente ai “servizi interni”, nonché un lungo periodo di immobilizzazione dell'arto inferiore sinistro e la compressione esercitata dall'apparecchio gessato che, a loro volta, hanno cagionato l'insorgenza di una “Sindrome post flebitica in pregressa frattura del piatto tibiale mediale del ginocchio sx con lieve impegno funzionale”, accertata sempre dalla CMO di Chieti, riconosciuta interdipendente con l'invalidità “Frattura piatto tibiale mediale ginocchio sx”, giusta Decreto Ministero dell'Interno n. 2288/N del 30.4.2009
(cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 fascicolo parte ricorrente).
Tali essendo i fatti che hanno causato la lesione e tutte le invalidità e menomazioni conseguenti, formatesi ed aggravatesi nel corso degli anni, come innanzi descritte e comprovate dalla citata documentazione prodotta agli atti, non può dubitarsi che la posizione della ricorrente sia riconducibile al comma 563 dell'art. 1, L. n. 266/2005, atteso che ella è intervenuta al fine di segnalare una situazione di pericolo imminente ed improvviso, dovuto all'installazione di un cantiere stradale non già ab origine programmato, bensì estemporaneo, a cagione della necessità di porre riparo ad una improvvisa insidia, benché già segnalata, venutasi a creare sul manto stradale
Pag. 8 di 12 e, a sua volta, fonte di insidia e pericolo per gli utenti del tratto autostradale interessato, svolgendo il proprio servizio munita degli appositi strumenti e ponendosi al difuori della propria vettura di servizio nell'imminenza del tratto stradale in questione, per poi venire travolta da un'auto che, sopraggiungendo, a causa della velocità, ha perso il controllo, ha sbandato ed ha finito per investire l'operatrice, cagionando le lesioni innanzi descritte.
Ciò induce a ritenere la fattispecie inquadrabile nel menzionato comma 563, per la quale, come detto, non occorre la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, in considerazione del fatto che l'attività svolta dalla ricorrente quando la medesima è stata coinvolta nel sinistro di che trattasi ben può rientrare nell'alveo di quelle attività specificamente descritte dalla norma in commento, in particolare in attività a tutela della pubblica incolumità.
Pertanto, va riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Passando, ora, alle provvidenze economiche richieste ed alla questione attinente alla prescrizione estintiva del diritto alle stesse, come da già richiamata giurisprudenza, essa è soggetta al termine decennale.
Più nello specifico, le provvidenze invocate in giudizio e riconosciute dalla legge sono:
a) la speciale elargizione di cui all'art. 5, co. 1, della L n. 204/2006, in misura corrispondente a € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità e, comunque, entro l'importo massimo di € 200.000,00, con la rivalutazione del valore punto ai sensi della medesima legge;
b) l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 407/1998, per € 500,00 mensili;
Pag. 9 di 12 c) lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L. 244/2007;
Tanto premesso, sul punto deve accogliersi l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte resistente, atteso che: a) la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 302/1990 - estesa alle vittime del dovere dall'art. 34, comma 1, D.L. n. 159/2007, conv. in L. n. 222/2007, da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 comma 1, L. n. 206/2004, in ragione di €
2.000,00 per ogni punto percentuale, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva essere fatto valere per l'intero già a decorrere dal 01.10.2007, ossia la data di sua estensione alle vittime del dovere;
b) il decreto di riconoscimento dell'assegno vitalizio è datato
26.03.2008; b); c) lo speciale assegno vitalizio mensile è stato introdotto dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007, quindi a decorrere dal 01.01.2008.
Inoltre, le menomazioni riportate dalla ricorrente, tenuto conto di quanto allegato e dedotto, nonché dalla produzione allegata, risultano essersi definitivamente concretizzate, al più tardi, nell'anno 2009, giusta Decreto
n. 2288/N del 30.4.2009 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte Controparte_1
ricorrente cit.).
Pertanto, tenuto conto del dies a quo dei termini di prescrizione sopra riportati, con riguardo a ciascuna delle prestazioni invocate, e considerata la prima domanda amministrativa spiegata dalla ricorrente nel gennaio 2024, il relativo diritto deve considerarsi prescritto.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Pag. 10 di 12 Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a riconoscere, in favore di parte ricorrente, lo status di vittima del dovere.
Deve rigettarsi il ricorso nel resto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso – giusta l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere riconosciuta quale vittima del dovere e, di contro, il rigetto della domanda volta alla corresponsione dei benefici di natura economica richiesti – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima;
- condanna parte resistente a riconoscere, in favore di parte ricorrente, lo status di vittima del dovere;
Pag. 11 di 12 - rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 10.07.2025
Pag. 12 di 12
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia all'udienza del 09.07.2025, ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di previdenza e assistenza obbligatorie n.R.G.
252/2025
TRA
(C.F.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv. M. M. Guerra (C.F.: ) e P. Guerra C.F._2
(C.F.: C.F._3
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila (C.F.: ) P.IVA_2
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 08.04.2025, la parte ricorrente in epigrafe indicata, dopo aver premesso di essere stata dipendente del
[...]
, con qualifica di Assistente Capo della Polizia di Stato, adesso in CP_1
quiescenza, di aver subito lesioni, come analiticamente descritte in ricorso e suffragate dalla documentazione allegata, in conseguenza dell'infortunio occorso in data 12.04.1999, nonché di aver presentato al resistente CP_1
in data 18.01.2024 domanda di riconoscimento dello status di vittima del dovere con corresponsione dei relativi benefici economici, domanda che veniva rigettata in data 11.06.2024 per improcedibilità per intervenuta prescrizione, ha domandato accertarsi il suo diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere ed all'elargizione dei benefici economici previsti da legge, così come specificamente indicati nel ricorso e nelle relative conclusioni, con conseguente condanna del convenuto sia al CP_1
riconoscimento dello status invocato sia alla corresponsione degli emolumenti consequenziali. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “- accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 563 dell'art. 1
L. 266/2005, essendo stata riportate le invalidità, già riconosciute dipendenti da causa di servizio, in conseguenza di attività operativa rientrante in una o più delle ipotesi previste dall'invocata normativa - di conseguenza, dichiarare la ricorrente vittima del dovere per le invalidità riportate, con obbligo del di inserire il suo nominativo nell'elenco di Controparte_1
cui all'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006, nonché di compiere ogni ulteriore incombenza di legge;
- dichiarare il diritto della ricorrente alla erogazione dei benefici previsti per le vittime del dovere, nei modi e nelle misure di legge, tenuto conto del 59% di invalidità complessiva indicata nella perizia
Pag. 2 di 12 versata in atti o in quella diversa misura percentuale, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, e, in particolare, obbligare il intimato: - a liquidare alla ricorrente la speciale CP_1
elargizione in ragione della percentuale di invalidità complessiva del 59% o nella diversa misura, ma salvo gravame, che verrà accertata a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorata della rivalutazione monetaria dall'1.1.2003; - a concedere l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2, L
407/98 e s.m.i. di € 500,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2006 o dalla diversa data, ma salvo gravame, in cui verrà accertata raggiunta la quota di IC del 25% a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorato degli interessi legali per ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ciascun rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo;
- a concedere lo speciale assegno vitalizio mensile ex art.
2, comma 105, L. 244/2007 di € 1.033,00, debitamente perequato ed esente da imposte, a decorrere dall'1.1.2008, o dalla diversa data, ma salvo gravame, in cui verrà accertata raggiunta la quota di IC del 25% a seguito di eventuale espletanda ctu, maggiorato degli interessi legali per ritardato pagamento, da quantificarsi dalla scadenza di ciascun rateo mensile fino all'effettivo integrale soddisfo”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con distrazione.
Costituitosi in giudizio, il , previa eccezione di Controparte_1
prescrizione dell'invocato diritto, ha domandato il rigetto del ricorso, in quanto infondato in fatto e in diritto, ovvero, in subordine, la riduzione del quantum debeatur in relazione alla percentuale di invalidità effettivamente provata in giudizio, nonché, in relazione agli assegni vitalizi, la fissazione del termine di decorrenza dalla data di effettiva stabilizzazione ed esclusione del
Pag. 3 di 12 cumulo tra interesso e rivalutazione monetaria. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, ovvero, in subordine, con compensazione delle stesse.
Il ricorso è parzialmente fondato e, in quanto tale, merita accoglimento, per quanto di ragione.
Il petitum del giudizio richiede di accertare il diritto della ricorrente ad essere riconosciuta come vittima del dovere, ciò che costituisce il presupposto logico-giuridico per conseguire le provvidenze economiche richieste, come previste dalla legge.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata da parte resistente con riguardo alla domanda di riconoscimento dello status invocato.
Sul punto, si basti richiamare il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la condizione di vittima del dovere, tipizzata dalla L. n. 266/2005, art. 1, commi 563 e 564, ha natura di status, con conseguente imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ancorché non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge, questi ultimi soggetti alla ordinaria prescrizione decennale (Cass. n. 17440/2022; Cass. n.
3868/2023; Cass. n. 8960/2023). Ciò in quanto la categoria di “vittima del dovere” è stata introdotta al precipuo scopo di differenziare una particolare categoria di soggetti, in modo da apprestare loro l'insieme dei benefici previsti dalla legge, di talché non può essere posto in dubbio la sua qualifica di status, con conseguente imprescrittibilità del diritto al suo riconoscimento
(Cass. n. 29204/2021).
Pag. 4 di 12 In ragione di tanto, alcuna prescrizione può dirsi maturata nel caso di specie con riguardo al diritto di riconoscimento dello status di “vittima del dovere”.
Venendo al merito della domanda, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 563, L n. 266/2005, “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”; il comma 564, poi, prevede che “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”
Sulla corretta interpretazione delle disposizioni menzionate deve richiamarsi il consolidato orientamento di legittimità secondo cui “il richiamato comma
563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico o
Pag. 5 di 12 tutela della pubblica incolumità” (ex multis SS.UU. n. 10791/2017; Cass. n.
19266/2019; Cass. n. 16571/2020).
Il rinvio all'art. 3 della L n. 466/1980 ha il chiaro scopo di delineare compiutamente i destinatari della suddetta disposizione che, a sua volta, rimanda agli artt. 1 e 2 della medesima legge n. 466/198, nel cui contesto vengono fissati gli elementi strutturali della fattispecie, e ciò a dimostrazione dell'intento legislativo di dare continuità alla nozione di “vittima del dovere”, basandola sulla compresenza dei capisaldi della attività istituzionale, dell'elemento di rischio ulteriore rispetto alla normalità delle funzioni istituzionali, della connessione diretta tra le lesioni e l'accadimento che deve essere necessariamente isolabile a livello spazio temporale, in assenza di qualsiasi compartecipazione colposa all'evento, propria o di terzi.
Cionondimeno, dal prosieguo delle citate disposizioni, tenuto conto del loro tenore letterale, è dato desumersi che il riconoscimento dello status di che trattasi non presuppone necessariamente uno specifico elemento di rischio esulante dalla normalità delle funzioni istituzionali, dal momento che la fattispecie giuridica della vittima del dovere (in particolare come disciplinata dal comma 563) non dev'essere riconosciuta solo a soggetti che abbiano subito il danno in circostanze eccezionali e per un gesto che rasenta l'eroicità.
E infatti, la necessità, ai fini del beneficio, che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività, è riferibile certamente al comma 564, laddove si fa riferimento a missioni di qualunque natura ma per le quali è previsto che l'invalidità o il decesso dipendano da
Pag. 6 di 12 causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative"; al contrario, il comma 563 non prevede la presenza d'un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando anche soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nel contrasto di ogni tipo di criminalità o nello svolgimento di servizi di ordine pubblico. (SS.UU. n.
10791/2017 cit.; Cass. n. 17440/2022).
Ciò posto, nel caso di specie risulta adeguatamente dimostrato l'an del diritto invocato in relazione al riconoscimento dello status invocato.
Invero, non è in contestazione – oltre ad essere documentalmente provato dalla apposita relazione di servizio (cfr. doc. nn. 3, 4, 5 e 6 fascicolo parte ricorrente) - l'evento occorso in data 12.04.1999, allorquando la ricorrente, mentre era intenta a prestare servizio di vigilanza stradale sul tratto della
A/14 Vasto Nord – Pescara Sud all'altezza della progressiva chilometrica
433+900, ove insisteva un cantiere provvisorio con presenza di mezzi di lavoro e operai al lavoro sulla carreggiata che procedeva alla riparazione di una buca formatasi sul manto stradale, al fine di segnalare la presenza di detto cantiere ai mezzi in transito sul prefato tratto autostradale, munita della bandiera arancione in dotazione e posizionandosi tra la corsia di emergenza e quella di marcia, veniva investita da un autovettura che sopraggiungeva a velocità sostenuta e che, accortasi solo all'ultimo momento dell'ostacolo che gli si profilava davanti, tentava di frenare con decisione, perdendo il controllo del mezzo e sbandando verso destra sino a travolgere l'operatrice di polizia, la quale riportava così lesioni concretatesi in “Frattura del piatto tibiale sx;
sopraelevazione rotula sx”, ciò che poi comportava la sua sottoposizione ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi ed il conseguente
Pag. 7 di 12 riconoscimento dell'infortunio come dipendente da causa di servizio, nonché il riconoscimento dell'infortunio e della lesioni medesimi da parte della
CMO di Chieti come “Esiti di frattura piatto tibiale ginocchio sx” e, per conseguenza, la declaratoria della ricorrente come “permanentemente non idonea al servizio nella Polizia di Stato in modo parziale, controindicato
l'impiego nei servizi che comportino l'impegno prolungato e gravoso degli arti inferiori”; è documentato, altresì, che l'infortunio occorso ha determinato l'anticipata conclusione del servizio operativo e la destinazione della ricorrente ai “servizi interni”, nonché un lungo periodo di immobilizzazione dell'arto inferiore sinistro e la compressione esercitata dall'apparecchio gessato che, a loro volta, hanno cagionato l'insorgenza di una “Sindrome post flebitica in pregressa frattura del piatto tibiale mediale del ginocchio sx con lieve impegno funzionale”, accertata sempre dalla CMO di Chieti, riconosciuta interdipendente con l'invalidità “Frattura piatto tibiale mediale ginocchio sx”, giusta Decreto Ministero dell'Interno n. 2288/N del 30.4.2009
(cfr. doc. nn. 7, 8 e 9 fascicolo parte ricorrente).
Tali essendo i fatti che hanno causato la lesione e tutte le invalidità e menomazioni conseguenti, formatesi ed aggravatesi nel corso degli anni, come innanzi descritte e comprovate dalla citata documentazione prodotta agli atti, non può dubitarsi che la posizione della ricorrente sia riconducibile al comma 563 dell'art. 1, L. n. 266/2005, atteso che ella è intervenuta al fine di segnalare una situazione di pericolo imminente ed improvviso, dovuto all'installazione di un cantiere stradale non già ab origine programmato, bensì estemporaneo, a cagione della necessità di porre riparo ad una improvvisa insidia, benché già segnalata, venutasi a creare sul manto stradale
Pag. 8 di 12 e, a sua volta, fonte di insidia e pericolo per gli utenti del tratto autostradale interessato, svolgendo il proprio servizio munita degli appositi strumenti e ponendosi al difuori della propria vettura di servizio nell'imminenza del tratto stradale in questione, per poi venire travolta da un'auto che, sopraggiungendo, a causa della velocità, ha perso il controllo, ha sbandato ed ha finito per investire l'operatrice, cagionando le lesioni innanzi descritte.
Ciò induce a ritenere la fattispecie inquadrabile nel menzionato comma 563, per la quale, come detto, non occorre la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, in considerazione del fatto che l'attività svolta dalla ricorrente quando la medesima è stata coinvolta nel sinistro di che trattasi ben può rientrare nell'alveo di quelle attività specificamente descritte dalla norma in commento, in particolare in attività a tutela della pubblica incolumità.
Pertanto, va riconosciuto al ricorrente lo status di vittima del dovere.
Passando, ora, alle provvidenze economiche richieste ed alla questione attinente alla prescrizione estintiva del diritto alle stesse, come da già richiamata giurisprudenza, essa è soggetta al termine decennale.
Più nello specifico, le provvidenze invocate in giudizio e riconosciute dalla legge sono:
a) la speciale elargizione di cui all'art. 5, co. 1, della L n. 204/2006, in misura corrispondente a € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità e, comunque, entro l'importo massimo di € 200.000,00, con la rivalutazione del valore punto ai sensi della medesima legge;
b) l'assegno vitalizio di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 407/1998, per € 500,00 mensili;
Pag. 9 di 12 c) lo speciale assegno vitalizio mensile ex art. 2, comma 105, L. 244/2007;
Tanto premesso, sul punto deve accogliersi l'eccezione di prescrizione decennale sollevata da parte resistente, atteso che: a) la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, L. n. 302/1990 - estesa alle vittime del dovere dall'art. 34, comma 1, D.L. n. 159/2007, conv. in L. n. 222/2007, da corrispondersi, ai sensi dell'art. 5 comma 1, L. n. 206/2004, in ragione di €
2.000,00 per ogni punto percentuale, riguardando una prestazione da corrispondersi in unica soluzione, poteva essere fatto valere per l'intero già a decorrere dal 01.10.2007, ossia la data di sua estensione alle vittime del dovere;
b) il decreto di riconoscimento dell'assegno vitalizio è datato
26.03.2008; b); c) lo speciale assegno vitalizio mensile è stato introdotto dall'art. 2, comma 105, L. 244/2007, quindi a decorrere dal 01.01.2008.
Inoltre, le menomazioni riportate dalla ricorrente, tenuto conto di quanto allegato e dedotto, nonché dalla produzione allegata, risultano essersi definitivamente concretizzate, al più tardi, nell'anno 2009, giusta Decreto
n. 2288/N del 30.4.2009 (cfr. doc. n. 9 fascicolo parte Controparte_1
ricorrente cit.).
Pertanto, tenuto conto del dies a quo dei termini di prescrizione sopra riportati, con riguardo a ciascuna delle prestazioni invocate, e considerata la prima domanda amministrativa spiegata dalla ricorrente nel gennaio 2024, il relativo diritto deve considerarsi prescritto.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, il ricorso va parzialmente accolto, nei termini che seguono.
Pag. 10 di 12 Deve dichiararsi il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima;
per l'effetto, deve condannarsi parte resistente a riconoscere, in favore di parte ricorrente, lo status di vittima del dovere.
Deve rigettarsi il ricorso nel resto.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'accoglimento solo parziale del ricorso – giusta l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere riconosciuta quale vittima del dovere e, di contro, il rigetto della domanda volta alla corresponsione dei benefici di natura economica richiesti – giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 c.p.c.
Le considerazioni sinora esposte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dello status di vittima;
- condanna parte resistente a riconoscere, in favore di parte ricorrente, lo status di vittima del dovere;
Pag. 11 di 12 - rigetta il ricorso nel resto;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Vasto, 10.07.2025
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Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca