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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/08/2025, n. 11799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11799 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67441/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 67441/2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo n. 60, presso lo studio dell'avv. Marco Pistolese, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 4, presso lo studio dell'avv.
IC Di Tullio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: in vista dell'udienza del 5 febbraio 2025, tenuta con modalità cartolare, l'opponente ha depositato note di trattazione scritta, in cui ha rassegnato le proprie conclusioni, richiamando quelle riportate nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. e ha insistito nella ammissione dei mezzi istruttori richiesti. L'opposta si è riportata alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi e ha reiterato l'istanza ex art. 210 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la premesso di aver fornito, CP_1 servizi consistenti in riprese e montaggio video e scatti fotografici, in favore della indicati in n. 5 fatture rimaste insolute, ha chiesto Parte_1 la condanna di quest'ultima al pagamento, in suo favore, della somma di €
5.124,00 oltre interessi di mora a decorrere dalle scadenze e spese legali.
pagina 2 di 9 Emesso il provvedimento monitorio n. 16447, notificato in data 20.9.2022, con atto di citazione, notificato a mezzo pec, in data 28.10.2022, la
[...] ha proposto opposizione. In particolare, l'opponente ha esposto Parte_1 che non vi era prova della esecuzione delle prestazioni indicate negli ordini e nei preventivi di spesa, non potendo aversi riguardo alle fatture emesse dalla , quali documenti a formazione unilaterale, così da non poter CP_1 essere tenuta al pagamento della somma ingiunta, non potendo pagare per prestazioni che non erano state effettivamente erogate.
Ha osservato, inoltre, che i documenti prodotti nel monitorio, agli allegati da 2 a 6, quali ordini e preventivi firmati per accettazione, recavano firme diverse da quelle riconducibili al legale rappresentante della Pt_1
, e, per tale motivo, le ha disconosciute anche ai Controparte_2 fini dell'art. 214 c.p.c.
La si è opposta alla concessione della provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo e ha chiesto, nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da e, CP_1 per l'effetto, di revocare il provvedimento monitorio.
pagina 3 di 9 In vista dell'udienza di prima comparizione, differita ai sensi dell'art. 168 bis co. V c.p.c. al 16.5.2023, si è costituita in giudizio, in data 17.4.2023, la la quale, in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti, ha CP_1 esposto che l'opponente, alla quale era stata commissionata l'organizzazione, l'allestimento e la comunicazione di cinque eventi, specificamente indicati, da febbraio ad aprile 2022, l'aveva incaricata di provvedere alle relative riprese video e alla predisposizione del materiale fotografico;
che essa opposta aveva svolto il lavoro di cui era stata incaricata e aveva consegnato il materiale alla e, successivamente, Pt_1 lo aveva inoltrato alla DiSCo Lazio, ente pubblico dipendente della
Regione Lazio, dal quale l'opponente aveva anche ricevuto i relativi compensi, utilizzando i servizi forniti dall'opposta. Ha osservato che le prestazioni svolte, oggetto delle fatture accluse al fascicolo monitorio, erano state concordate con la consulente di , alla quale Pt_1 Parte_2 erano stati inoltrati, per conoscenza, tutti i preventivi con i costi di realizzazione dei video. In merito al disconoscimento delle firme operato dall'opponente, ha osservato che non era possibile che, all'insaputa del legale rappresentante della società, qualcuno potesse aver apposto per accettazione, sui preventivi, il timbro della società stessa, procedendo poi alla relativa firma.
pagina 4 di 9 In relazione alle prestazioni oggetto delle fatture azionate, ha precisato che:
a) la fattura 2/2022 riguardava il video intervista a una ragazza non vedente di nome , avvenuta presso la sede DiSCo Lazio, in Roma, Via De Per_1
Lollis. Il video era stato inoltrato, tramite WeTransfer, a e Parte_2 pubblicato da DiSCo Lazio sul proprio profilo Instagram in data
11/02/2022; b) la fattura 7/2022 riguardava l'attività fotografica, di riprese e montaggio video del JobDay svoltosi in Tarquinia (VT), il 05/04/2022.
Anche in questo caso il materiale era stato spedito a;
c) la Parte_2 fattura 9/2022 riguardava il servizio fotografico realizzato in occasione dell'inaugurazione del 05/04/2022 della in via delle Sette Sale, in Pt_3
Roma. Il materiale era stato spedito a e girato a DiSCo Parte_2
Lazio, che lo aveva condiviso sul sito web dell'ente; d) la fattura 11/2022 riguardava l'attività fotografica, di riprese e montaggio video in occasione dell'evento JobDay, svoltosi in Terracina il 12/04/2022 ed era stato spedito, sempre mediante WeTransfer, a , che lo aveva girato a Parte_2
DiSCo Lazio;
e) la fattura 12/2022 riguardava il servizio fotografico realizzato in occasione di un evento organizzato presso la sede DiSCo
Lazio, in Roma, Via De Lollis, in data 21/04/2022. L'opposta ha concluso chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 16447/2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio e, per l'effetto, “la condanna di a pagare le Parte_1 seguenti somme: euro 5.124,00 per sorte capitale (fatture oggetto di decreto ingiuntivo); interessi sul capitale come richiesti;
spese legali della fase monitoria, già liquidate in euro 500,00 per compensi, euro 76,00 per esborsi, oltre spese generali, Cassa Avvocati e Iva come per legge;
- in via subordinata, accertata e dichiarata la soccombenza dell'opponente, in
pagina 5 di 9 ragione del contegno processuale serbato, condannare Parte_1 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento in favore di di CP_1 una somma da determinarsi in via equitativa, stante la palese infondatezza delle tesi difensive ex adverso prospettate;
”
2 Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, deve ritenersi provato, alla luce delle risultanze istruttorie, sia il contratto concluso tra le parti, con cui era stata affidata alla la CP_1 realizzazione del materiale fotografico e delle video – riprese, per le quali è stato chiesto, nel presente giudizio, il pagamento di un corrispettivo sia l'esecuzione delle prestazioni commissionate.
Al riguardo va premesso che il contratto di produzione di contenuti audiovisivi, quali i video, o solo visivi, quali le fotografie, realizzati mediante utilizzo di apparecchiature tecnologiche e strumenti informatici va qualificato come contratto di appalto, per il quale, quando concluso tra privati, non è richiesta la forma scritta a pena di nullità, né ad probationem.
Ne consegue che può essere concluso anche verbalmente o per facta concludentia e può essere provato anche per testimoni o presunzioni (Cass. ord. 26.1.2023, n. 2386; Cass. 22216/2009).
L'operato disconoscimento degli ordini e dei preventivi depositati nella fase monitoria non preclude, inoltre, a parte opposta di provare, con altri mezzi, il contratto costituente il titolo delle sue pretese.
pagina 6 di 9 Ciò posto si osserva che la teste di parte opponente, , pur Testimone_1 non ricordando gli eventi specifici, salvo il Jobday, ha riferito che Disco
Lazio aveva commissionato a l'organizzazione di alcuni Parte_1 eventi e che, al fine di dare esecuzione agli incarichi in parola, la
[...] si era avvalsa della collaboratrice esterna, , con la Parte_1 Parte_2 quale, la teste ha anche ricordato di aver elaborato le relazioni finali, che venivano trasmesse a Disco Lazio unitamente alle fatture. La teste ha altresì riferito, sia pure senza ricordare nulla di specifico con riguardo ai contratti per cui è causa, che, in tale contesto, l'opponente si era avvalsa della collaborazione della Tali circostanze sono state confermate CP_1 dalla teste, , project manager, preposta, quale collaboratrice Parte_2 esterna, al rapporto tra l'opponente e Disco Lazio. La ha altresì Pt_2 ricordato che gli incarichi per cui è causa, quali, in particolare, l'intervista ad una ragazza non vedente, effettuata il 10.02.2022 presso la sede di Disco
Lazio, le riprese del Jobday effettuate a Tarquinia il 5.04.2022 e a Terracina il 12.04.2022, il servizio fotografico realizzato per l'inaugurazione della in Via Sette sale a Roma il 5.04.2022 e il servizio fotografico Pt_3 effettuato per un evento svoltosi il 21.04.2021 presso la sede della Disco, rientravano tra gli eventi commissionati da quest'ultima alla Parte_1
e poi, per suo tramite, affidati alla società opposta, e ha precisato di
[...] aver ricevuto il materiale realizzato da versato in atti come da CP_1 dvd allegati, visionati nel contraddittorio delle parti all'udienza del
5.06.2024, e, poi, trasmessi alla Disco Lazio, a sua cura, quale lavoro espletato nell'ambito dell'incarico conferito alla Da tale Parte_1 deposizione è altresì emerso che la prima di commissionare Pt_2
l'esecuzione delle riprese e la realizzazione del materiale fotografico, richiedeva alla il preventivo di spesa che trasmetteva alla CP_1
pagina 7 di 9 presso l'indirizzo email della e, dopo aver Parte_1 Tes_1 ricevuto tali preventivi firmati per accettazione, commissionava il lavoro alla società opposta (cfr. deposizioni rese all'udienza del 28.02.2024 delle testimoni e della cui attendibilità non si ha motivo di Tes_1 Pt_2 dubitare, con la precisazione che la teste non ha indicato nella Pt_2
la firmataria degli ordinativi, ma solo colei che glieli Tes_1 trasmetteva, quale referente presso la società opponente).
All'esito della espletata istruttoria deve, pertanto, ritenersi provato che
Disco Lazio aveva incaricato delle attività di cui si Parte_1 discute nel presente giudizio, che erano state svolte da dopo CP_1 che la referente di parte opponente, , aveva comunicato alla Tes_1 project manager incaricata da l'approvazione Parte_1 Pt_2 dell'incarico da parte dell'opponente, che aveva, poi, fatto proprio tale lavoro consegnato, a suo nome, alla committente DiSCo Lazio, utilizzatore finale del materiale, cui aveva presentato la relativa relazione finale.
Peraltro, l'inoltro di tale materiale alla committente, Disco Lazio, risulta dalla documentazione in atti nella misura in cui riporta i links per il download e le pagine tratte dal profilo “instagram” di Disco Lazio (cfr. all. da 4 a 8 di parte opposta).
Infine, alla luce della deposizione della teste non può attribuirsi Pt_2 rilievo a quanto rilevato dalla società opponente che, all'udienza del 5 giugno 2024, dopo aver visionato il materiale prodotto dalla controparte, ha evidenziato l'assenza di elementi di collegamento a Parte_1 essendo peraltro ragionevole che fosse inserito solo il riferimento alla committente principale, Disco Lazio.
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi maturato il diritto dell'opposta al pagamento di un compenso per le prestazioni svolte.
pagina 8 di 9 5. In assenza di contestazioni specificamente riferite al quantum della pretesa azionata, anche per rilevarne la difformità rispetto ai preventivi di spesa trasmessi a Winner Italia s.p.a. dalla va rigettata Pt_2
l'opposizione, in ciò peraltro considerata la congruità del corrispettivo richiesto rispetto al lavoro svolto, come risultante dall'istruttoria.
6.Non si ravvisano i presupposti per la richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c.
considerato che
non è stata data prova del pregiudizio economico subito da parte opposta e valutate le caratteristiche del caso concreto tali per cui non si riscontra l'abuso dello strumento processuale.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M. 55/2014, in ragione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna l'opponente a rifondere alla opposta le spese di lite, che CP_1 liquida in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Roma, 6 agosto 2025
Il Giudice
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 67441/2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Fabio Massimo n. 60, presso lo studio dell'avv. Marco Pistolese, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Opponente
E
pagina 1 di 9 in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CP_1 domiciliata in Roma, piazza Augusto Imperatore n. 4, presso lo studio dell'avv.
IC Di Tullio che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
- opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: in vista dell'udienza del 5 febbraio 2025, tenuta con modalità cartolare, l'opponente ha depositato note di trattazione scritta, in cui ha rassegnato le proprie conclusioni, richiamando quelle riportate nell'atto introduttivo e nella memoria ex art. 183 VI co. n. 1 c.p.c. e ha insistito nella ammissione dei mezzi istruttori richiesti. L'opposta si è riportata alle conclusioni formulate nei propri scritti difensivi e ha reiterato l'istanza ex art. 210 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo la premesso di aver fornito, CP_1 servizi consistenti in riprese e montaggio video e scatti fotografici, in favore della indicati in n. 5 fatture rimaste insolute, ha chiesto Parte_1 la condanna di quest'ultima al pagamento, in suo favore, della somma di €
5.124,00 oltre interessi di mora a decorrere dalle scadenze e spese legali.
pagina 2 di 9 Emesso il provvedimento monitorio n. 16447, notificato in data 20.9.2022, con atto di citazione, notificato a mezzo pec, in data 28.10.2022, la
[...] ha proposto opposizione. In particolare, l'opponente ha esposto Parte_1 che non vi era prova della esecuzione delle prestazioni indicate negli ordini e nei preventivi di spesa, non potendo aversi riguardo alle fatture emesse dalla , quali documenti a formazione unilaterale, così da non poter CP_1 essere tenuta al pagamento della somma ingiunta, non potendo pagare per prestazioni che non erano state effettivamente erogate.
Ha osservato, inoltre, che i documenti prodotti nel monitorio, agli allegati da 2 a 6, quali ordini e preventivi firmati per accettazione, recavano firme diverse da quelle riconducibili al legale rappresentante della Pt_1
, e, per tale motivo, le ha disconosciute anche ai Controparte_2 fini dell'art. 214 c.p.c.
La si è opposta alla concessione della provvisoria Parte_1 esecuzione del decreto ingiuntivo e ha chiesto, nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata da e, CP_1 per l'effetto, di revocare il provvedimento monitorio.
pagina 3 di 9 In vista dell'udienza di prima comparizione, differita ai sensi dell'art. 168 bis co. V c.p.c. al 16.5.2023, si è costituita in giudizio, in data 17.4.2023, la la quale, in relazione ai rapporti intercorsi tra le parti, ha CP_1 esposto che l'opponente, alla quale era stata commissionata l'organizzazione, l'allestimento e la comunicazione di cinque eventi, specificamente indicati, da febbraio ad aprile 2022, l'aveva incaricata di provvedere alle relative riprese video e alla predisposizione del materiale fotografico;
che essa opposta aveva svolto il lavoro di cui era stata incaricata e aveva consegnato il materiale alla e, successivamente, Pt_1 lo aveva inoltrato alla DiSCo Lazio, ente pubblico dipendente della
Regione Lazio, dal quale l'opponente aveva anche ricevuto i relativi compensi, utilizzando i servizi forniti dall'opposta. Ha osservato che le prestazioni svolte, oggetto delle fatture accluse al fascicolo monitorio, erano state concordate con la consulente di , alla quale Pt_1 Parte_2 erano stati inoltrati, per conoscenza, tutti i preventivi con i costi di realizzazione dei video. In merito al disconoscimento delle firme operato dall'opponente, ha osservato che non era possibile che, all'insaputa del legale rappresentante della società, qualcuno potesse aver apposto per accettazione, sui preventivi, il timbro della società stessa, procedendo poi alla relativa firma.
pagina 4 di 9 In relazione alle prestazioni oggetto delle fatture azionate, ha precisato che:
a) la fattura 2/2022 riguardava il video intervista a una ragazza non vedente di nome , avvenuta presso la sede DiSCo Lazio, in Roma, Via De Per_1
Lollis. Il video era stato inoltrato, tramite WeTransfer, a e Parte_2 pubblicato da DiSCo Lazio sul proprio profilo Instagram in data
11/02/2022; b) la fattura 7/2022 riguardava l'attività fotografica, di riprese e montaggio video del JobDay svoltosi in Tarquinia (VT), il 05/04/2022.
Anche in questo caso il materiale era stato spedito a;
c) la Parte_2 fattura 9/2022 riguardava il servizio fotografico realizzato in occasione dell'inaugurazione del 05/04/2022 della in via delle Sette Sale, in Pt_3
Roma. Il materiale era stato spedito a e girato a DiSCo Parte_2
Lazio, che lo aveva condiviso sul sito web dell'ente; d) la fattura 11/2022 riguardava l'attività fotografica, di riprese e montaggio video in occasione dell'evento JobDay, svoltosi in Terracina il 12/04/2022 ed era stato spedito, sempre mediante WeTransfer, a , che lo aveva girato a Parte_2
DiSCo Lazio;
e) la fattura 12/2022 riguardava il servizio fotografico realizzato in occasione di un evento organizzato presso la sede DiSCo
Lazio, in Roma, Via De Lollis, in data 21/04/2022. L'opposta ha concluso chiedendo: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I. n. 16447/2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; in via principale, nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio e, per l'effetto, “la condanna di a pagare le Parte_1 seguenti somme: euro 5.124,00 per sorte capitale (fatture oggetto di decreto ingiuntivo); interessi sul capitale come richiesti;
spese legali della fase monitoria, già liquidate in euro 500,00 per compensi, euro 76,00 per esborsi, oltre spese generali, Cassa Avvocati e Iva come per legge;
- in via subordinata, accertata e dichiarata la soccombenza dell'opponente, in
pagina 5 di 9 ragione del contegno processuale serbato, condannare Parte_1 ai sensi dell'art. 96, co. 3 c.p.c., al pagamento in favore di di CP_1 una somma da determinarsi in via equitativa, stante la palese infondatezza delle tesi difensive ex adverso prospettate;
”
2 Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, deve ritenersi provato, alla luce delle risultanze istruttorie, sia il contratto concluso tra le parti, con cui era stata affidata alla la CP_1 realizzazione del materiale fotografico e delle video – riprese, per le quali è stato chiesto, nel presente giudizio, il pagamento di un corrispettivo sia l'esecuzione delle prestazioni commissionate.
Al riguardo va premesso che il contratto di produzione di contenuti audiovisivi, quali i video, o solo visivi, quali le fotografie, realizzati mediante utilizzo di apparecchiature tecnologiche e strumenti informatici va qualificato come contratto di appalto, per il quale, quando concluso tra privati, non è richiesta la forma scritta a pena di nullità, né ad probationem.
Ne consegue che può essere concluso anche verbalmente o per facta concludentia e può essere provato anche per testimoni o presunzioni (Cass. ord. 26.1.2023, n. 2386; Cass. 22216/2009).
L'operato disconoscimento degli ordini e dei preventivi depositati nella fase monitoria non preclude, inoltre, a parte opposta di provare, con altri mezzi, il contratto costituente il titolo delle sue pretese.
pagina 6 di 9 Ciò posto si osserva che la teste di parte opponente, , pur Testimone_1 non ricordando gli eventi specifici, salvo il Jobday, ha riferito che Disco
Lazio aveva commissionato a l'organizzazione di alcuni Parte_1 eventi e che, al fine di dare esecuzione agli incarichi in parola, la
[...] si era avvalsa della collaboratrice esterna, , con la Parte_1 Parte_2 quale, la teste ha anche ricordato di aver elaborato le relazioni finali, che venivano trasmesse a Disco Lazio unitamente alle fatture. La teste ha altresì riferito, sia pure senza ricordare nulla di specifico con riguardo ai contratti per cui è causa, che, in tale contesto, l'opponente si era avvalsa della collaborazione della Tali circostanze sono state confermate CP_1 dalla teste, , project manager, preposta, quale collaboratrice Parte_2 esterna, al rapporto tra l'opponente e Disco Lazio. La ha altresì Pt_2 ricordato che gli incarichi per cui è causa, quali, in particolare, l'intervista ad una ragazza non vedente, effettuata il 10.02.2022 presso la sede di Disco
Lazio, le riprese del Jobday effettuate a Tarquinia il 5.04.2022 e a Terracina il 12.04.2022, il servizio fotografico realizzato per l'inaugurazione della in Via Sette sale a Roma il 5.04.2022 e il servizio fotografico Pt_3 effettuato per un evento svoltosi il 21.04.2021 presso la sede della Disco, rientravano tra gli eventi commissionati da quest'ultima alla Parte_1
e poi, per suo tramite, affidati alla società opposta, e ha precisato di
[...] aver ricevuto il materiale realizzato da versato in atti come da CP_1 dvd allegati, visionati nel contraddittorio delle parti all'udienza del
5.06.2024, e, poi, trasmessi alla Disco Lazio, a sua cura, quale lavoro espletato nell'ambito dell'incarico conferito alla Da tale Parte_1 deposizione è altresì emerso che la prima di commissionare Pt_2
l'esecuzione delle riprese e la realizzazione del materiale fotografico, richiedeva alla il preventivo di spesa che trasmetteva alla CP_1
pagina 7 di 9 presso l'indirizzo email della e, dopo aver Parte_1 Tes_1 ricevuto tali preventivi firmati per accettazione, commissionava il lavoro alla società opposta (cfr. deposizioni rese all'udienza del 28.02.2024 delle testimoni e della cui attendibilità non si ha motivo di Tes_1 Pt_2 dubitare, con la precisazione che la teste non ha indicato nella Pt_2
la firmataria degli ordinativi, ma solo colei che glieli Tes_1 trasmetteva, quale referente presso la società opponente).
All'esito della espletata istruttoria deve, pertanto, ritenersi provato che
Disco Lazio aveva incaricato delle attività di cui si Parte_1 discute nel presente giudizio, che erano state svolte da dopo CP_1 che la referente di parte opponente, , aveva comunicato alla Tes_1 project manager incaricata da l'approvazione Parte_1 Pt_2 dell'incarico da parte dell'opponente, che aveva, poi, fatto proprio tale lavoro consegnato, a suo nome, alla committente DiSCo Lazio, utilizzatore finale del materiale, cui aveva presentato la relativa relazione finale.
Peraltro, l'inoltro di tale materiale alla committente, Disco Lazio, risulta dalla documentazione in atti nella misura in cui riporta i links per il download e le pagine tratte dal profilo “instagram” di Disco Lazio (cfr. all. da 4 a 8 di parte opposta).
Infine, alla luce della deposizione della teste non può attribuirsi Pt_2 rilievo a quanto rilevato dalla società opponente che, all'udienza del 5 giugno 2024, dopo aver visionato il materiale prodotto dalla controparte, ha evidenziato l'assenza di elementi di collegamento a Parte_1 essendo peraltro ragionevole che fosse inserito solo il riferimento alla committente principale, Disco Lazio.
Alla luce di quanto sopra esposto deve ritenersi maturato il diritto dell'opposta al pagamento di un compenso per le prestazioni svolte.
pagina 8 di 9 5. In assenza di contestazioni specificamente riferite al quantum della pretesa azionata, anche per rilevarne la difformità rispetto ai preventivi di spesa trasmessi a Winner Italia s.p.a. dalla va rigettata Pt_2
l'opposizione, in ciò peraltro considerata la congruità del corrispettivo richiesto rispetto al lavoro svolto, come risultante dall'istruttoria.
6.Non si ravvisano i presupposti per la richiesta di condanna ex art. 96
c.p.c.
considerato che
non è stata data prova del pregiudizio economico subito da parte opposta e valutate le caratteristiche del caso concreto tali per cui non si riscontra l'abuso dello strumento processuale.
7.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con riferimento ai criteri di cui al D.M. 55/2014, in ragione dei valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• rigetta l'opposizione;
• condanna l'opponente a rifondere alla opposta le spese di lite, che CP_1 liquida in € 2.552,00 per compensi professionali, oltre alle spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Roma, 6 agosto 2025
Il Giudice
pagina 9 di 9