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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 25/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 457 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 25/02/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv. DEL ROSSO in sostituzione dell'avv PAOLINI FILIPPO la quale chiede la decisione e la liquidazione delle spese con il patrocinio a spese dello Stato nonché per l'avv. D'ALESSANDRO in sostituzione dell'avv. BARONE CP_1
CARMINE la quale si riporta alla memoria in atti. .
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza,
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 457 2024 promossa da:
), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Indirizzo Telematico con l'avv. PAOLINI FILIPPO ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( , elettivamente domiciliato in con l'avv. BARONE CP_1 C.F._3
CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._4
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24.4.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (assegno di invalidità L. 118/1971).
Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso poiché CP_1
infondato in diritto e in fatto.
La causa veniva istruita con C.T.U. medico legale in persona del dott. . Persona_1
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. dott. ha concluso che “la ricorrente, sig.ra Per_2
, risulta essere affetta dalle seguenti patologie : esiti di Parte_1
intervento di tiroidectomia totale+linfoadenectomia per Ca papillare varietà classica multifocale (Pt1Am, Pnx). Rachiartrosi cervico-lombare con protrusioni discali multiple. Osteoporosi. Ipoacusia bilaterale alle alte frequenze. Meniscopatia bilaterale con gonalgia. Pregressa diagnosi di sindrome fibromialgica. Artrosi radio-carpica bilateralmente ed artrosi metatarso-falangea. Alluce valgo a dx e spina calcaneare a sx e dx. Ernia jatale da scivolamento. Facendo riferimento al sistema tabellare per
l'assegnazioni delle percentuali d'invalidità abbiamo la seguente condizione : A)
Anchilosi del rachide lombare (cod. 7010) dal 31% al 40%. CONCLUSIONI Per quanto concerne la neoplasia tiroidea bisogna fare alcune considerazioni : Si tratta di un Ca papillare multifocale che ha richiesto exeresi chirurgica + linfoadenectomia regionale in f.u. ; cio' prevede un periodo di osservazione che varia tra i 5 ed i 10 anni.
Sono, quindi, sostanzialmente d'accordo con il parere medico-legale espresso dal Dott. del 14/11/2024 assegnando alla ricorrente una percentuale d'invalidità Persona_3
pari al 75%, con decorrenza novembre 2024 in quanto, fino a codesta data, il decorso
è stato favorevole e con revisione a 24 mesi”.
La relazione del dott. appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il Per_1
giudizio espresso dal ctu appare più rispondente, rispetto alla diagnosi posta dal precedente consulente nominato nella fase di atp, al quadro patologico riscontrato. Le spese di lite del presente giudizio di opposizione, atteso il differimento della decorrenza del requisito sanitario a data successiva al ricorso in opposizione, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- dichiara che la ricorrente è in possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità L. 118/1971 (75%) a decorrere dal mese di novembre 2024 con revisione a 24 mesi;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Avezzano, 25 febbraio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza