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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/10/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DITORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1089\2023 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto De Falco e Riccardo Scalisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto De Falco sito in Torino, Corso Peschiera n.
83, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 C.F._1
RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Vinzaglio n. 14, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia il Tribunale;
Contrariis Reiectis;
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Ivrea n.561/23, depositata in data 16/06/23, notificata in data 27/06/23; Respingere la domanda formulata da parte del sig. nel giudizio Tribunale di Ivrea RG 813/22 CP_1
con la quale il medesimo ha chiesto di accertare e dichiarare nulla e/o accertare e dichiarare
l'annullabilità, e conseguentemente annullare, la delibera dell'assemblea del 28/5/2021, adottata dal denominato “ sito in Borgaro Torinese (TO), Via Parte_1 Parte_1
Barberis 5/7/13/15, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno. Con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo e dei verbali del procedimento di primo grado, respingere tutte le domande formulate dall'appellante e confermare integralmente la sentenza
n.561/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea. In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI APPELLO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il
[...]
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Ivrea n. 561/2023 pubblicata il 16.06.2023, chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera resa dall'assemblea condominiale nella seduta del 28.05.2021.
In data 27.10.23 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 11.01.24, verificata la regolare costituzione delle parti, la causa è stata rinviata ad udienza successiva per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni definitive la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata.
Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza oggetto del presente giudizio di gravame, ha dichiarato la nullità della delibera resa dall'assemblea dei condomini nella seduta del 28.05.2021 limitatamente al punto 1) dell'o.d.g. ed ha annullato la delibera resa dall'assemblea dei condomini nella seduta del 01.07.2021 nella parte in cui dispone, al punto 4) (ultime quattro righe), che "l'amministratore relaziona ai sig. che non hanno nessuna pratica dei Parte_3
VVF relativo ai Box e si è in difetto anche penalmente e presenta ai condomini il preventivo del perito Ing. si allega al verbale il preventivo delle pratiche VVF. I sig. Persona_1 condomini accettano il preventivo per mettersi in regola”.
Come sopra riferito, il odierno appellante, rimasto contumace in primo grado, Parte_1 impugna la sentenza soltanto parzialmente e precisamente nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera condominiale del 28.05.2021 limitatamente al punto 1) dell'o.d.g.
Come riferito nella sentenza impugnata, il sig. ha chiesto dichiararsi la nullità CP_1 della delibera assembleare approvata in data 28.05.2021 con riferimento al punto 1^ all'ordine del giorno nella parte in cui ha deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria senza la contestuale previsione di un fondo speciale, di importo pari all'ammontare dei lavori.
Il Tribunale ha ritenuto fondata tale censura, osservando che la delibera è stata emessa in violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. (introdotto dalla L. n. 220/2012 "Riforma del condominio") che ha istituito il c.d. "fondo speciale", obbligatorio in caso di delibere di lavori straordinari. Tale fondo assolve ad una precisa funzione, quella di accantonare delle somme di denaro in vista delle relative spese deliberate dall'assemblea.
Il Giudice di primo grado rileva che l'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. ha introdotto una vera e propria condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio, per la cui osservanza è necessario che dal testo della stessa delibera emerga il prezzo dei lavori approvati, al cui importo deve equivalere quello del fondo speciale. Il Tribunale osserva, infatti che l'istituto in esame “ha lo scopo di tutelare l'interesse del singolo condomino a vedere escluso il rischio individuale di dover garantire (in caso di morosità dei condomini non diligenti) al terzo appaltatore/creditore il pagamento dovuto dai condomini morosi secondo il meccanismo previsto dall'art. 63 disp. att. commi 1 e 2, c.c.; la costituzione del fondo speciale mediante il preventivo versamento delle quote di spettanza di ciascun condomino permetterebbe, infatti, di scongiurare tale evenienza, in quanto le risorse necessarie per l'adempimento delle obbligazioni sarebbero disponibili prima ancora della loro assunzione.
La disposizione, sia per il suo tenore letterale che per la funzione di tutela del singolo condomino, è considerata pertanto norma imperativa non derogabile dalla volontà dei privati, la cui violazione comporta, secondo le regole ordinarie, la nullità della delibera adottata, suscettibile quindi di essere fatta valere anche oltre il termine perentorio stabilito dall'art.
1137 c.c. (…)”.
Il Giudice di primo grado osserva che la violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. si configura, inoltre, non solo quando espressamente si sia scelto di non costituire il fondo, ma anche quando si sia disposta l'esecuzione di lavori per le quali sia obbligatoria la predisposizione del fondo speciale senza la previsione dello stesso.
In considerazione di quanto sopra esposto il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, nella delibera impugnata il ha approvato l'esecuzione dei lavori scegliendo l'impresa Parte_1 appaltatrice, senza aver contestualmente costituito il fondo speciale di importo equivalente, ha dichiarato la nullità della delibera condominiale del 28.05.21 in ordine al punto 1 dell'o.d.g., in quanto adottata in contrasto con norma di legge imperativa.
2) I motivi di appello
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Con il primo e unico motivo di appello, l'appellante, premesso che con il presente atto di appello intende impugnare esclusivamente il capo della sentenza del Tribunale di Ivrea con cui
è stata dichiarata la nullità della delibera condominiale del 28.05.21 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.,, censura la sentenza impugnata lamentando l'erronea interpretazione e ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale, nonché l'errore di diritto in merito all'interpretazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. L'appellante contesta che il Giudice di primo grado ha omesso l'esame dei documenti prodotti dall'attore, in quanto se è vero che l'assemblea condominiale non ha espressamente deliberato l'istituzione del fondo speciale, dal documento 3 allegato in primo grado da parte attrice emergerebbe che il fondo in questione è stato costituito.
Il Condominio osserva che il doc. 3 si compone del verbale dell'assemblea condominiale in esame, del preventivo dell'impresa appaltatrice e della ripartizione delle somme relative all'importo pari al 10% dei lavori non coperti da detrazione fiscale, pari ad € 45.676,00, con previsione delle relative scadenze di pagamento per i condomini.
Pertanto, il Giudice di Prime Cure, verificata la costituzione del fondo, avrebbe dovuto decidere se la costituzione di fatto del fondo, a prescindere dalla circostanza che tale costituzione fosse stata oggetto di espressa delibera assembleare, comportasse o meno la violazione della norma di cui all'art. 1135 comma 1 n. 4).
In tesi di parte appellante l'elaborazione giurisprudenziale, finora espressasi in merito alla portata della norma, ha affrontato fattispecie in cui il fondo non era stato costituito ovvero in cui l'assemblea condominiale aveva deliberato di non costituirlo
L'appellante deduce che, invece, nella fattispecie in esame la costituzione del fondo speciale non è stata espressamente deliberata, ma il fondo speciale è stato di fatto costituito. Ciò sarebbe comprovato dal doc. 3 prodotto dall'attore, il cui esame nella sua interezza, in tesi di parte appellante, non è stato oggetto di esame da parte del Giudice di primo Grado.
L'appellante deduce che i condomini hanno provveduto al versamento delle rate con conseguente accredito all'impresa appaltatrice. Ciò consente, in tesi di parte appellante, di ritenere comunque rispettata la ratio ispiratrice della norma.
L'appellante afferma che della necessità di costituzione del fondo si è discusso verbalmente in assemblea, tuttavia, l'amministratore ha omesso di provocare la relativa delibera.
Il Giudice di Primo Grado, pertanto, avrebbe dovuto affermare il principio secondo cui la costituzione, di fatto, del fondo speciale, rispondendo all'esigenza di tutela che ispira la norma di cui all'art. 1135 co. 1 n. 4 c.c., fa cessare la materia del contendere sulla validità della delibera.
Il Condominio afferma che la norma di cui all'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., deve essere interpretata nel senso che la prescrizione ivi contenuta è rispettata allorché il fondo speciale sia costituito, a prescindere dal contenuto della delibera di approvazione dei lavori. L'appellante chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga riformata in relazione al capo impugnato, in quanto il Giudice di Prime Cure ha errato nella ricostruzione dei fatti (non avendo rilevato che il fondo speciale era stato costituito), ha violato la norma di cui all'art. 1135 comma
1 n. 4 c.c. (non avendo ritenuto che alla costituzione anche di fatto del fondo consegue l'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge).
3) Le difese di parte appellata.
L'appellato si è costituito in giudizio e ha contestato in fatto e in diritto il proposto atto di appello.
Nello specifico, contesta che sia stato costituito anche in via di fatto un fondo CP_1 speciale per l'esecuzione dei lavori straordinari. A tal fine, evidenzia che l'appellante parte dal presupposto, indimostrato, che vi sarebbe stata la costituzione di un fondo speciale per l'esecuzione dei lavori straordinari poiché vi sarebbe una tabella di ripartizione degli oneri la quale, tuttavia, eccepisce parte appellata, non precisa ove gli stessi dovessero essere versati e non prova, nemmeno, l'effettivo versamento di tali somme da parte di tutti i condomini.
eccepisce ulteriormente che, non solo, non è stato dimostrato l'effettivo CP_1 accantonamento di tali somme, ma anche che la ripartizione cui fa riferimento controparte non copre l'intero importo di cui al preventivo accettato dall'impresa (come, invece, previsto per la costituzione del fondo speciale) e neanche il 10% dell'importo effettivo fatturato dall'impresa che è stato pari ad € 542.088,10.
Parte appellata, a riprova dell'insufficienza dei fondi previsti per il pagamento dei lavori deliberati, allega la circostanza che in data 22/11/2021 l'amministratore, ha Controparte_2 deciso, senza alcuna delibera in merito, di versare sul conto corrente del Condominio la somma di € 13.000,00 con la seguente causale: " bonifico x pagare fattura lavori CP_2 straordinari detrazione n. 137- 2021 per impedire blocco detrazione e lavori . Parte_1
Il fondo speciale, in tesi di parte appellata, non solo non è mai stato di fatto costituito, ma le somme volontariamente versate dai condomini (ed ove effettivamente versate) non erano neanche sufficienti a saldare le fatture emesse dall'Impresa appaltatrice.
In ogni caso, parte appellata contesta che, anche ove si ritenesse che il fondo fosse stato effettivamente costituito su base volontaria, non si potrebbe escludere la violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. da parte del e ciò in quanto, non essendoci stata una Parte_1 delibera che abbia posto a carico dei singoli condomini - in misura proporzionale alle loro proprietà – gli oneri dei lavori straordinari, il non potrebbe mai rivalersi sul Parte_1 condomino moroso e, pertanto, i condomini adempienti non avrebbero alcuna tutela al riguardo.
L'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. prevede obbligatoriamente che sia l'assemblea dei condomini a provvedere alla costituzione di un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, proprio affinché i condomini adempienti possano eventualmente rivalersi sul condomino moroso.
L'appellato eccepisce che, seguendo il ragionamento di parte appellante, si giungerebbe ad affermare che la validità o nullità di una delibera dipende dalla successiva condotta dei condomini ed il Giudice dovrebbe, dunque, accertare se tutti i condomini abbiano effettuato i versamenti dovuti, secondo le quote corrette, se tali versamenti siano stati effettuati tempestivamente, se l'impresa appaltatrice sia stata correttamente saldata e se non vi sia alcuna morosità e/o contestazione da parte dei rispetto ai pagamenti effettuati (un Parte_3 condomino, in tesi di parte appellata, non essendovi alcuna delibera al riguardo, potrebbe anche richiedere la ripetizione delle somme indebitamente versate).
In definitiva, ove si accogliesse l'impostazione di controparte, tutte le delibere nulle per violazione dell'art. 1135, co. 1 n. 4 c.c., potrebbero essere sempre sanate dal Parte_1 mediante la costituzione, di fatto, di un fondo speciale una volta che venissero impugnate.
In ogni caso, l'appellato osserva che, nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione che possa consentire al Giudicante di procedere con i predetti accertamenti e che non è stato precisato se la costituzione del fondo fosse anticipata o pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.
In considerazione di quanto sopra esposto l'appellato chiede che il presente atto di appello sia rigettato
4) Le valutazioni della Corte e le ragioni della decisione.
Il presente atto di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della delibera in esame in quanto emessa in violazione dell'art. 1135 comma 4 c.c. (così statuendo al punto n. 1: “dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea dei condomini nella seduta del 28.05.2021 limitatamente al punto 1) dell'o.d.g.;), poiché i lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall'assemblea dei condomini erano stati disposti senza la contestuale previsione di un fondo speciale, di importo pari all'ammontare dei lavori stessi. In relazione a tale aspetto, parte appellante - rimasta contumace in primo grado - ha contestato che il fondo in realtà è stato costituito, in via di fatto. Ciò emergerebbe dall'esame dell'allegato n. 3 prodotto in primo grado da parte attrice e che il Giudice avrebbe omesso di valutare.
Il Collegio osserva, in punto di diritto, che il previo allestimento del fondo speciale ex art. 1135 c.1 n.4 c.c. "di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori - rappresenta una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.
Tale previsione normativa risponde ad una precisa ratio giustificatrice essendo volta a tutelare sia l'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione del Condominio, sia l'interesse del singolo condomino ad evitare il rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai condomini morosi.
Ne consegue che la delibera condominiale non può avere un contenuto contrario alla previsione di cui all'art. 1135 c. 1 n. 4 c.c. e non può nemmeno decidere di non provvedere alla costituzione del fondo o di modificare le modalità di costituzione previste dalla legge. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'appaltatore vi consenta, atteso che una simile decisione risulta pregiudizievole per tutti i condomini e per le esigenze di gestione condominiale.
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
"l'art. 1135 , comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale "di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c."( Cass. 9388/2023)
Il fondo speciale di cui all'art.1135, comma 1 n. 4, c.c. mira ad accantonare e vincolare gli importi pari all'ammontare dei lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall'assemblea, al fine di assicurarne la disponibilità immediata per far fronte al pagamento dei lavori deliberati.
Tuttavia, se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale, in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. Il fondo speciale ha, dunque, la funzione di precostituire la provvista finanziaria necessaria per fare fronte all'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti, così riducendo il rischio che la morosità di alcuni condomini possa esporre gli altri all'azione esecutiva, pro quota, dei creditori.
In questa prospettiva, non sarebbe sufficiente, ai fini della norma in esame, che i condomini istituiscano una mera gestione contabile separata da quella ordinaria. Infatti, ai fini del rispetto dell'obbligo sancito dall'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., occorre che contestualmente alla delibera con cui si approvano i lavori di manutenzione straordinaria e le innovazioni sia costituita la provvista – con accantonamento della relativa liquidità - necessaria per assicurare il pagamento dei lavori approvati e deliberati.
Ciò che infatti conferisce carattere speciale al fondo è la sua destinazione;
le somme ivi raccolte sono vincolate all'esecuzione dei lavori straordinari deliberati e non possono essere impiegate per finalità diverse.
La destinazione specifica comporta, dunque, un vincolo sia per l'amministratore che non può modificarla liberamente sia per i singoli condomini che sono obbligati a versare anticipatamente le somme necessarie per l'esecuzione degli interventi deliberati.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “La norma in esame è quindi volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla” (Cass. civ. II sez. II 05/04/2023 n.9388).
Essendo il fondo speciale finalizzato a garantire al Condominio l'accantonamento delle somme necessarie per le spese dei lavori straordinari, l'obbligo giuridico di costituirlo deve al più tardi essere ottemperato con la delibera che approva l'esecuzione delle opere e si traduce nell'effettivo versamento del denaro da parte dei condomini in proporzione alle rispettive quote, non potendo questi decidere di modificare le modalità di costituzione del fondo stabilite dalla legge. In assenza della formale costituzione del fondo, l'amministratore non sarà legittimato a richiedere ai condomini i versamenti di denaro per le spese straordinarie né ad agire in via giudiziale contro i medesimi in caso di rifiuto da essi apposto, oltre al fatto che potrà disporre del denaro raccolto su base volontaria anche per finalità diverse, tutto ciò comportando il venir meno delle garanzie previste dall'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. che è diretto a realizzare la corretta gestione condominiale e la tutela dei condomini dal rischio di insolvenza dei condomini morosi.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, il Collegio osserva che dalla lettura del verbale dell'assemblea del 28.05.21 (vds. doc.3 di parte appellante), oggetto del presente giudizio, emerge che in tale sede non è stata deliberata la costituzione di alcun fondo speciale ex art. 1135 c.c. né per l'ammontare complessivo della spesa né per i pagamenti progressivi.
Infatti, nel verbale in contestazione si legge: “Viene scelto il preventivo della Ditta Kasabitare
Srl per un importo di € 415.237,00 + Iva al 10% (…) Coloro che non volessero fare i balconi singoli risponderanno di qualsivoglia danno eventuale (frontalini, sottobalconi, facciate e quant'altro) dovuti alla mancanza di adesione al rifacimento dei singoli balconi”.
Parte appellante lamenta che ove il Giudice di primo grado avesse esaminato nella sua interezza il documento, allegato in primo grado dall'odierno appellato, si sarebbe reso conto che anche se non previsto contestualmente alla delibera, tuttavia, di fatto tale fondo speciale era stato costituito e che tale costituzione, in via di fatto, avrebbe dovuto indurre il Giudicante al rigetto della domanda di parte attrice in primo grado volta alla declaratoria di nullità della delibera in parte qua.
Parte appellata, per come sopra esposto, ha specificamente contestato le affermazioni del appellante, osservando, innanzitutto, che non può ritenersi che di fatto sia stato Parte_1 costituito il fondo speciale di cui all'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. in quanto l'appellante non ha dimostrato l'effettivo accantonamento e versamento di tali somme, secondo le quote corrette, se l'impresa sia stata correttamente saldata e se non vi sia alcuna morosità e/o contestazione da parte dei condomini rispetto ai pagamenti effettuati, né tali circostanze emergerebbero dalla documentazione in atti. Ha, inoltre, contestato che, la ripartizione cui fa riferimento il non copre l'intero importo di cui al preventivo accettato dall'impresa (per come, Parte_1 invece, previsto per la costituzione del fondo speciale) e neanche il 10% dell'importo effettivo fatturato dall'impresa che è stato pari ad € 542.088,10. Inoltre, a riprova dell'insufficienza dei fondi previsti per il pagamento dei lavori deliberati,
l'appellato ha allegato che in data 22/11/2021 l'amministratore, ha deciso, Controparte_2 senza alcuna delibera in merito, di versare sul conto corrente del Condominio la somma di
€13.000,00 con la seguente causale: " bonifico x pagare fattura lavori CP_2 straordinari detrazione n. 137-2021 per impedire blocco detrazione e lavori . Parte_1
Orbene, la Corte, muovendo dall'esame del doc. n. 3 (allegato di parte appellante) osserva che il documento in esame contiene oltre alla delibera suindicata ed oggetto di impugnazione anche una missiva (successiva alla delibera) datata 10.06.21, dello Studio ed Parte_4 indirizzata al del seguente tenore: “Con la presente io sottoscritto Parte_1 Parte_4 porto a vs. opportuna conoscenza che i condomini che non volessero aderire al preventivo della ditta Kasabitare in merito al solo rifacimento della pavimentazione dei balcone e della verniciatura delle ringhiere potranno stornare l'importo di € 464,75 Iva compresa per il rifacimento di tutti i balconi importo pagare già in detrazione (10%) ed € 60,61 Iva compresa per la verniciatura delle ringhiere, importo da pagare già in detrazione (10%) …”.
Subito dopo tale missiva ed a seguire alla medesima, il doc. 3 in esame contiene un prospetto coì denominato: “Condominio Borgaro 2 – Via Barberis Scala 5 Preventivo lavori straordinari al 90% in detrazione” il quale contiene l'elenco dei nominativi dei condomini con indicazione di tre rate di scadenza calcolate pro quota.
Orbene, il Collegio ritiene che l'allegazione di un piano di riparto tra i condomini pro quota non possa ritenersi idoneo a far ritenere rispettata la ratio della norma di cui all'art. 1135 comma
1 n. 4 c.c., anche perché tale piano di riparto (che non reca una data precisa) nulla dimostra circa l'effettivo versamento ed accantonamento delle somme in esame. Né risulta versata in atti documentazione e che possa eventualmente consentire al Collegio di accertare tale circostanza.
La Corte, pertanto, osserva che la delibera impugnata, per come emerge dal tenore letterale della stessa, non ha affatto previsto la costituzione del fondo speciale, ma ha soltanto approvato l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. Ne deriva che del tutto correttamente il
Giudice di primo grado ha dichiarato la nullità della delibera.
Inoltre, l'argomentazione di parte appellante secondo cui sarebbe stato comunque di fatto costituito il fondo speciale non risulta dimostrata, in quanto il documento sopra indicato è un mero riparto contabile tra i condomini delle rate pro quota che non attesta e documenta in alcun modo il versamento e l'accantonamento vincolato delle somme in esame. Sul punto l'appellante non può ritenersi abbia assolto al proprio onere probatorio. Il ha, infatti, dedotto che se la delibera avesse previsto la costituzione del fondo ed i Parte_1 condomini non avessero poi provveduto al versamento delle relative somme, l'amministratore avrebbe agito per la riscossione dei relativi crediti e che il sig. non ha mai dedotto che i CP_1 condomini, egli compreso, si siano rifiutati di corrispondere quelle somme in quanto non deliberate. Tuttavia, si osserva che gravava sul l'onere di dimostrare l'effettivo Parte_1 versamento ed accantonamento delle somme relative ai lavori deliberati ed approvati dall'assemblea. Ciò a maggior ragione ove si consideri che si tratta di elementi probatori nella disponibilità del . Parte_1
Parte appellante si è, però, limitata a mere argomentazioni senza assolvere al proprio onere probatorio.
In definitiva, la Corte osserva che, nel caso in esame, non può non essere ravvisata la violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. da parte della delibera impugnata. Infatti, il codice civile impone che il fondo speciale sia costituito obbligatoriamente a pena di nullità della delibera.
Tale norma, sia per il suo tenore letterale che per la funzione di tutela del singolo condomino,
è infatti da considerarsi norma imperativa non derogabile dalla volontà dei privati, la cui violazione comporta, secondo le regole ordinarie, la nullità della delibera adottata.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello proposto dal deve essere Parte_1 rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese processuali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierno appellante . Parte_2
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore indeterminabile (complessità bassa) della controversia e delle specifiche questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come si seguito:
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1418,00 - Fase di trattazione/istruzione, valore minimo: € 1.523,00
- Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
TOTALE: € 8.469,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto dal
[...]
. Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_2 tempore, avverso la sentenza n. 561/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea il 16.06.2023 e pubblicata in data 19.06.23:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 561/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea il 16.06.2023 e pubblicata in data 19.06.23;
• condanna l'appellante Condominio “Borgaro Due” di via Barberis nn. 5, 7, 13,15 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato , che liquida in € 8.469,00, oltre al CP_1
rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
che ha presentato appello, di un ulteriore importo Parte_2
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DITORINO
Sezione Seconda Civile
Composta dai magistrati:
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott.ssa Angela Giunta Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1089\2023 R.G. promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona dell'amministratore legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Roberto De Falco e Riccardo Scalisi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberto De Falco sito in Torino, Corso Peschiera n.
83, come da procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1 C.F._1
RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Vinzaglio n. 14, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia il Tribunale;
Contrariis Reiectis;
In parziale riforma della sentenza del Tribunale di
Ivrea n.561/23, depositata in data 16/06/23, notificata in data 27/06/23; Respingere la domanda formulata da parte del sig. nel giudizio Tribunale di Ivrea RG 813/22 CP_1
con la quale il medesimo ha chiesto di accertare e dichiarare nulla e/o accertare e dichiarare
l'annullabilità, e conseguentemente annullare, la delibera dell'assemblea del 28/5/2021, adottata dal denominato “ sito in Borgaro Torinese (TO), Via Parte_1 Parte_1
Barberis 5/7/13/15, relativamente al punto 1 all'ordine del giorno. Con vittoria delle spese e degli onorari di entrambi i gradi giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previa acquisizione del fascicolo e dei verbali del procedimento di primo grado, respingere tutte le domande formulate dall'appellante e confermare integralmente la sentenza
n.561/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea. In ogni caso con vittoria delle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI APPELLO
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, il
[...]
ha proposto appello parziale avverso la sentenza del Tribunale di Parte_2
Ivrea n. 561/2023 pubblicata il 16.06.2023, chiedendo la riforma parziale della sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera resa dall'assemblea condominiale nella seduta del 28.05.2021.
In data 27.10.23 si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1 conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 11.01.24, verificata la regolare costituzione delle parti, la causa è stata rinviata ad udienza successiva per la rimessione in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. All'udienza dell'11.09.2025, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni definitive la Corte ha assunto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata.
Il Tribunale di Ivrea, con la sentenza oggetto del presente giudizio di gravame, ha dichiarato la nullità della delibera resa dall'assemblea dei condomini nella seduta del 28.05.2021 limitatamente al punto 1) dell'o.d.g. ed ha annullato la delibera resa dall'assemblea dei condomini nella seduta del 01.07.2021 nella parte in cui dispone, al punto 4) (ultime quattro righe), che "l'amministratore relaziona ai sig. che non hanno nessuna pratica dei Parte_3
VVF relativo ai Box e si è in difetto anche penalmente e presenta ai condomini il preventivo del perito Ing. si allega al verbale il preventivo delle pratiche VVF. I sig. Persona_1 condomini accettano il preventivo per mettersi in regola”.
Come sopra riferito, il odierno appellante, rimasto contumace in primo grado, Parte_1 impugna la sentenza soltanto parzialmente e precisamente nella parte in cui ha dichiarato la nullità della delibera condominiale del 28.05.2021 limitatamente al punto 1) dell'o.d.g.
Come riferito nella sentenza impugnata, il sig. ha chiesto dichiararsi la nullità CP_1 della delibera assembleare approvata in data 28.05.2021 con riferimento al punto 1^ all'ordine del giorno nella parte in cui ha deliberato l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria senza la contestuale previsione di un fondo speciale, di importo pari all'ammontare dei lavori.
Il Tribunale ha ritenuto fondata tale censura, osservando che la delibera è stata emessa in violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. (introdotto dalla L. n. 220/2012 "Riforma del condominio") che ha istituito il c.d. "fondo speciale", obbligatorio in caso di delibere di lavori straordinari. Tale fondo assolve ad una precisa funzione, quella di accantonare delle somme di denaro in vista delle relative spese deliberate dall'assemblea.
Il Giudice di primo grado rileva che l'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. ha introdotto una vera e propria condizione di validità della delibera di approvazione delle opere di manutenzione straordinaria dell'edificio, per la cui osservanza è necessario che dal testo della stessa delibera emerga il prezzo dei lavori approvati, al cui importo deve equivalere quello del fondo speciale. Il Tribunale osserva, infatti che l'istituto in esame “ha lo scopo di tutelare l'interesse del singolo condomino a vedere escluso il rischio individuale di dover garantire (in caso di morosità dei condomini non diligenti) al terzo appaltatore/creditore il pagamento dovuto dai condomini morosi secondo il meccanismo previsto dall'art. 63 disp. att. commi 1 e 2, c.c.; la costituzione del fondo speciale mediante il preventivo versamento delle quote di spettanza di ciascun condomino permetterebbe, infatti, di scongiurare tale evenienza, in quanto le risorse necessarie per l'adempimento delle obbligazioni sarebbero disponibili prima ancora della loro assunzione.
La disposizione, sia per il suo tenore letterale che per la funzione di tutela del singolo condomino, è considerata pertanto norma imperativa non derogabile dalla volontà dei privati, la cui violazione comporta, secondo le regole ordinarie, la nullità della delibera adottata, suscettibile quindi di essere fatta valere anche oltre il termine perentorio stabilito dall'art.
1137 c.c. (…)”.
Il Giudice di primo grado osserva che la violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. si configura, inoltre, non solo quando espressamente si sia scelto di non costituire il fondo, ma anche quando si sia disposta l'esecuzione di lavori per le quali sia obbligatoria la predisposizione del fondo speciale senza la previsione dello stesso.
In considerazione di quanto sopra esposto il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, nella delibera impugnata il ha approvato l'esecuzione dei lavori scegliendo l'impresa Parte_1 appaltatrice, senza aver contestualmente costituito il fondo speciale di importo equivalente, ha dichiarato la nullità della delibera condominiale del 28.05.21 in ordine al punto 1 dell'o.d.g., in quanto adottata in contrasto con norma di legge imperativa.
2) I motivi di appello
Le ragioni dell'impugnazione possono così essere sintetizzate.
Con il primo e unico motivo di appello, l'appellante, premesso che con il presente atto di appello intende impugnare esclusivamente il capo della sentenza del Tribunale di Ivrea con cui
è stata dichiarata la nullità della delibera condominiale del 28.05.21 relativamente al punto 1 dell'o.d.g.,, censura la sentenza impugnata lamentando l'erronea interpretazione e ricostruzione dei fatti da parte del Tribunale, nonché l'errore di diritto in merito all'interpretazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. L'appellante contesta che il Giudice di primo grado ha omesso l'esame dei documenti prodotti dall'attore, in quanto se è vero che l'assemblea condominiale non ha espressamente deliberato l'istituzione del fondo speciale, dal documento 3 allegato in primo grado da parte attrice emergerebbe che il fondo in questione è stato costituito.
Il Condominio osserva che il doc. 3 si compone del verbale dell'assemblea condominiale in esame, del preventivo dell'impresa appaltatrice e della ripartizione delle somme relative all'importo pari al 10% dei lavori non coperti da detrazione fiscale, pari ad € 45.676,00, con previsione delle relative scadenze di pagamento per i condomini.
Pertanto, il Giudice di Prime Cure, verificata la costituzione del fondo, avrebbe dovuto decidere se la costituzione di fatto del fondo, a prescindere dalla circostanza che tale costituzione fosse stata oggetto di espressa delibera assembleare, comportasse o meno la violazione della norma di cui all'art. 1135 comma 1 n. 4).
In tesi di parte appellante l'elaborazione giurisprudenziale, finora espressasi in merito alla portata della norma, ha affrontato fattispecie in cui il fondo non era stato costituito ovvero in cui l'assemblea condominiale aveva deliberato di non costituirlo
L'appellante deduce che, invece, nella fattispecie in esame la costituzione del fondo speciale non è stata espressamente deliberata, ma il fondo speciale è stato di fatto costituito. Ciò sarebbe comprovato dal doc. 3 prodotto dall'attore, il cui esame nella sua interezza, in tesi di parte appellante, non è stato oggetto di esame da parte del Giudice di primo Grado.
L'appellante deduce che i condomini hanno provveduto al versamento delle rate con conseguente accredito all'impresa appaltatrice. Ciò consente, in tesi di parte appellante, di ritenere comunque rispettata la ratio ispiratrice della norma.
L'appellante afferma che della necessità di costituzione del fondo si è discusso verbalmente in assemblea, tuttavia, l'amministratore ha omesso di provocare la relativa delibera.
Il Giudice di Primo Grado, pertanto, avrebbe dovuto affermare il principio secondo cui la costituzione, di fatto, del fondo speciale, rispondendo all'esigenza di tutela che ispira la norma di cui all'art. 1135 co. 1 n. 4 c.c., fa cessare la materia del contendere sulla validità della delibera.
Il Condominio afferma che la norma di cui all'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., deve essere interpretata nel senso che la prescrizione ivi contenuta è rispettata allorché il fondo speciale sia costituito, a prescindere dal contenuto della delibera di approvazione dei lavori. L'appellante chiede, pertanto, che la sentenza impugnata venga riformata in relazione al capo impugnato, in quanto il Giudice di Prime Cure ha errato nella ricostruzione dei fatti (non avendo rilevato che il fondo speciale era stato costituito), ha violato la norma di cui all'art. 1135 comma
1 n. 4 c.c. (non avendo ritenuto che alla costituzione anche di fatto del fondo consegue l'assolvimento dell'obbligo previsto dalla legge).
3) Le difese di parte appellata.
L'appellato si è costituito in giudizio e ha contestato in fatto e in diritto il proposto atto di appello.
Nello specifico, contesta che sia stato costituito anche in via di fatto un fondo CP_1 speciale per l'esecuzione dei lavori straordinari. A tal fine, evidenzia che l'appellante parte dal presupposto, indimostrato, che vi sarebbe stata la costituzione di un fondo speciale per l'esecuzione dei lavori straordinari poiché vi sarebbe una tabella di ripartizione degli oneri la quale, tuttavia, eccepisce parte appellata, non precisa ove gli stessi dovessero essere versati e non prova, nemmeno, l'effettivo versamento di tali somme da parte di tutti i condomini.
eccepisce ulteriormente che, non solo, non è stato dimostrato l'effettivo CP_1 accantonamento di tali somme, ma anche che la ripartizione cui fa riferimento controparte non copre l'intero importo di cui al preventivo accettato dall'impresa (come, invece, previsto per la costituzione del fondo speciale) e neanche il 10% dell'importo effettivo fatturato dall'impresa che è stato pari ad € 542.088,10.
Parte appellata, a riprova dell'insufficienza dei fondi previsti per il pagamento dei lavori deliberati, allega la circostanza che in data 22/11/2021 l'amministratore, ha Controparte_2 deciso, senza alcuna delibera in merito, di versare sul conto corrente del Condominio la somma di € 13.000,00 con la seguente causale: " bonifico x pagare fattura lavori CP_2 straordinari detrazione n. 137- 2021 per impedire blocco detrazione e lavori . Parte_1
Il fondo speciale, in tesi di parte appellata, non solo non è mai stato di fatto costituito, ma le somme volontariamente versate dai condomini (ed ove effettivamente versate) non erano neanche sufficienti a saldare le fatture emesse dall'Impresa appaltatrice.
In ogni caso, parte appellata contesta che, anche ove si ritenesse che il fondo fosse stato effettivamente costituito su base volontaria, non si potrebbe escludere la violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. da parte del e ciò in quanto, non essendoci stata una Parte_1 delibera che abbia posto a carico dei singoli condomini - in misura proporzionale alle loro proprietà – gli oneri dei lavori straordinari, il non potrebbe mai rivalersi sul Parte_1 condomino moroso e, pertanto, i condomini adempienti non avrebbero alcuna tutela al riguardo.
L'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. prevede obbligatoriamente che sia l'assemblea dei condomini a provvedere alla costituzione di un fondo speciale di importo pari all'ammontare dei lavori, proprio affinché i condomini adempienti possano eventualmente rivalersi sul condomino moroso.
L'appellato eccepisce che, seguendo il ragionamento di parte appellante, si giungerebbe ad affermare che la validità o nullità di una delibera dipende dalla successiva condotta dei condomini ed il Giudice dovrebbe, dunque, accertare se tutti i condomini abbiano effettuato i versamenti dovuti, secondo le quote corrette, se tali versamenti siano stati effettuati tempestivamente, se l'impresa appaltatrice sia stata correttamente saldata e se non vi sia alcuna morosità e/o contestazione da parte dei rispetto ai pagamenti effettuati (un Parte_3 condomino, in tesi di parte appellata, non essendovi alcuna delibera al riguardo, potrebbe anche richiedere la ripetizione delle somme indebitamente versate).
In definitiva, ove si accogliesse l'impostazione di controparte, tutte le delibere nulle per violazione dell'art. 1135, co. 1 n. 4 c.c., potrebbero essere sempre sanate dal Parte_1 mediante la costituzione, di fatto, di un fondo speciale una volta che venissero impugnate.
In ogni caso, l'appellato osserva che, nel caso di specie, non vi è alcuna allegazione che possa consentire al Giudicante di procedere con i predetti accertamenti e che non è stato precisato se la costituzione del fondo fosse anticipata o pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere.
In considerazione di quanto sopra esposto l'appellato chiede che il presente atto di appello sia rigettato
4) Le valutazioni della Corte e le ragioni della decisione.
Il presente atto di appello è infondato per le ragioni che di seguito si espongono.
La sentenza impugnata ha dichiarato la nullità della delibera in esame in quanto emessa in violazione dell'art. 1135 comma 4 c.c. (così statuendo al punto n. 1: “dichiara nulla la delibera resa dall'assemblea dei condomini nella seduta del 28.05.2021 limitatamente al punto 1) dell'o.d.g.;), poiché i lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall'assemblea dei condomini erano stati disposti senza la contestuale previsione di un fondo speciale, di importo pari all'ammontare dei lavori stessi. In relazione a tale aspetto, parte appellante - rimasta contumace in primo grado - ha contestato che il fondo in realtà è stato costituito, in via di fatto. Ciò emergerebbe dall'esame dell'allegato n. 3 prodotto in primo grado da parte attrice e che il Giudice avrebbe omesso di valutare.
Il Collegio osserva, in punto di diritto, che il previo allestimento del fondo speciale ex art. 1135 c.1 n.4 c.c. "di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori - rappresenta una condizione di validità della delibera di approvazione delle opere, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c.
Tale previsione normativa risponde ad una precisa ratio giustificatrice essendo volta a tutelare sia l'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione del Condominio, sia l'interesse del singolo condomino ad evitare il rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai condomini morosi.
Ne consegue che la delibera condominiale non può avere un contenuto contrario alla previsione di cui all'art. 1135 c. 1 n. 4 c.c. e non può nemmeno decidere di non provvedere alla costituzione del fondo o di modificare le modalità di costituzione previste dalla legge. Ciò anche nell'ipotesi in cui l'appaltatore vi consenta, atteso che una simile decisione risulta pregiudizievole per tutti i condomini e per le esigenze di gestione condominiale.
Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui
"l'art. 1135 , comma 1, n. 4 c.c., imponendo l'allestimento anticipato del fondo speciale "di importo pari all'ammontare dei lavori", ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, "in base a un contratto", correlati alla contabilizzazione dell'avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validità della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex art. 1137 c.c."( Cass. 9388/2023)
Il fondo speciale di cui all'art.1135, comma 1 n. 4, c.c. mira ad accantonare e vincolare gli importi pari all'ammontare dei lavori di manutenzione straordinaria deliberati dall'assemblea, al fine di assicurarne la disponibilità immediata per far fronte al pagamento dei lavori deliberati.
Tuttavia, se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale, in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti. Il fondo speciale ha, dunque, la funzione di precostituire la provvista finanziaria necessaria per fare fronte all'obbligo di pagamento del corrispettivo dovuto per i lavori eseguiti, così riducendo il rischio che la morosità di alcuni condomini possa esporre gli altri all'azione esecutiva, pro quota, dei creditori.
In questa prospettiva, non sarebbe sufficiente, ai fini della norma in esame, che i condomini istituiscano una mera gestione contabile separata da quella ordinaria. Infatti, ai fini del rispetto dell'obbligo sancito dall'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., occorre che contestualmente alla delibera con cui si approvano i lavori di manutenzione straordinaria e le innovazioni sia costituita la provvista – con accantonamento della relativa liquidità - necessaria per assicurare il pagamento dei lavori approvati e deliberati.
Ciò che infatti conferisce carattere speciale al fondo è la sua destinazione;
le somme ivi raccolte sono vincolate all'esecuzione dei lavori straordinari deliberati e non possono essere impiegate per finalità diverse.
La destinazione specifica comporta, dunque, un vincolo sia per l'amministratore che non può modificarla liberamente sia per i singoli condomini che sono obbligati a versare anticipatamente le somme necessarie per l'esecuzione degli interventi deliberati.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione “La norma in esame è quindi volta alla tutela dell'interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonché dell'interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell'art. 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria dell'assemblea non può, pertanto, avere un contenuto contrario all'art. 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall'allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalità di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell'appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e perciò nulla” (Cass. civ. II sez. II 05/04/2023 n.9388).
Essendo il fondo speciale finalizzato a garantire al Condominio l'accantonamento delle somme necessarie per le spese dei lavori straordinari, l'obbligo giuridico di costituirlo deve al più tardi essere ottemperato con la delibera che approva l'esecuzione delle opere e si traduce nell'effettivo versamento del denaro da parte dei condomini in proporzione alle rispettive quote, non potendo questi decidere di modificare le modalità di costituzione del fondo stabilite dalla legge. In assenza della formale costituzione del fondo, l'amministratore non sarà legittimato a richiedere ai condomini i versamenti di denaro per le spese straordinarie né ad agire in via giudiziale contro i medesimi in caso di rifiuto da essi apposto, oltre al fatto che potrà disporre del denaro raccolto su base volontaria anche per finalità diverse, tutto ciò comportando il venir meno delle garanzie previste dall'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. che è diretto a realizzare la corretta gestione condominiale e la tutela dei condomini dal rischio di insolvenza dei condomini morosi.
In applicazione delle suindicate coordinate normative e giurisprudenziali, il Collegio osserva che dalla lettura del verbale dell'assemblea del 28.05.21 (vds. doc.3 di parte appellante), oggetto del presente giudizio, emerge che in tale sede non è stata deliberata la costituzione di alcun fondo speciale ex art. 1135 c.c. né per l'ammontare complessivo della spesa né per i pagamenti progressivi.
Infatti, nel verbale in contestazione si legge: “Viene scelto il preventivo della Ditta Kasabitare
Srl per un importo di € 415.237,00 + Iva al 10% (…) Coloro che non volessero fare i balconi singoli risponderanno di qualsivoglia danno eventuale (frontalini, sottobalconi, facciate e quant'altro) dovuti alla mancanza di adesione al rifacimento dei singoli balconi”.
Parte appellante lamenta che ove il Giudice di primo grado avesse esaminato nella sua interezza il documento, allegato in primo grado dall'odierno appellato, si sarebbe reso conto che anche se non previsto contestualmente alla delibera, tuttavia, di fatto tale fondo speciale era stato costituito e che tale costituzione, in via di fatto, avrebbe dovuto indurre il Giudicante al rigetto della domanda di parte attrice in primo grado volta alla declaratoria di nullità della delibera in parte qua.
Parte appellata, per come sopra esposto, ha specificamente contestato le affermazioni del appellante, osservando, innanzitutto, che non può ritenersi che di fatto sia stato Parte_1 costituito il fondo speciale di cui all'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. in quanto l'appellante non ha dimostrato l'effettivo accantonamento e versamento di tali somme, secondo le quote corrette, se l'impresa sia stata correttamente saldata e se non vi sia alcuna morosità e/o contestazione da parte dei condomini rispetto ai pagamenti effettuati, né tali circostanze emergerebbero dalla documentazione in atti. Ha, inoltre, contestato che, la ripartizione cui fa riferimento il non copre l'intero importo di cui al preventivo accettato dall'impresa (per come, Parte_1 invece, previsto per la costituzione del fondo speciale) e neanche il 10% dell'importo effettivo fatturato dall'impresa che è stato pari ad € 542.088,10. Inoltre, a riprova dell'insufficienza dei fondi previsti per il pagamento dei lavori deliberati,
l'appellato ha allegato che in data 22/11/2021 l'amministratore, ha deciso, Controparte_2 senza alcuna delibera in merito, di versare sul conto corrente del Condominio la somma di
€13.000,00 con la seguente causale: " bonifico x pagare fattura lavori CP_2 straordinari detrazione n. 137-2021 per impedire blocco detrazione e lavori . Parte_1
Orbene, la Corte, muovendo dall'esame del doc. n. 3 (allegato di parte appellante) osserva che il documento in esame contiene oltre alla delibera suindicata ed oggetto di impugnazione anche una missiva (successiva alla delibera) datata 10.06.21, dello Studio ed Parte_4 indirizzata al del seguente tenore: “Con la presente io sottoscritto Parte_1 Parte_4 porto a vs. opportuna conoscenza che i condomini che non volessero aderire al preventivo della ditta Kasabitare in merito al solo rifacimento della pavimentazione dei balcone e della verniciatura delle ringhiere potranno stornare l'importo di € 464,75 Iva compresa per il rifacimento di tutti i balconi importo pagare già in detrazione (10%) ed € 60,61 Iva compresa per la verniciatura delle ringhiere, importo da pagare già in detrazione (10%) …”.
Subito dopo tale missiva ed a seguire alla medesima, il doc. 3 in esame contiene un prospetto coì denominato: “Condominio Borgaro 2 – Via Barberis Scala 5 Preventivo lavori straordinari al 90% in detrazione” il quale contiene l'elenco dei nominativi dei condomini con indicazione di tre rate di scadenza calcolate pro quota.
Orbene, il Collegio ritiene che l'allegazione di un piano di riparto tra i condomini pro quota non possa ritenersi idoneo a far ritenere rispettata la ratio della norma di cui all'art. 1135 comma
1 n. 4 c.c., anche perché tale piano di riparto (che non reca una data precisa) nulla dimostra circa l'effettivo versamento ed accantonamento delle somme in esame. Né risulta versata in atti documentazione e che possa eventualmente consentire al Collegio di accertare tale circostanza.
La Corte, pertanto, osserva che la delibera impugnata, per come emerge dal tenore letterale della stessa, non ha affatto previsto la costituzione del fondo speciale, ma ha soltanto approvato l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. Ne deriva che del tutto correttamente il
Giudice di primo grado ha dichiarato la nullità della delibera.
Inoltre, l'argomentazione di parte appellante secondo cui sarebbe stato comunque di fatto costituito il fondo speciale non risulta dimostrata, in quanto il documento sopra indicato è un mero riparto contabile tra i condomini delle rate pro quota che non attesta e documenta in alcun modo il versamento e l'accantonamento vincolato delle somme in esame. Sul punto l'appellante non può ritenersi abbia assolto al proprio onere probatorio. Il ha, infatti, dedotto che se la delibera avesse previsto la costituzione del fondo ed i Parte_1 condomini non avessero poi provveduto al versamento delle relative somme, l'amministratore avrebbe agito per la riscossione dei relativi crediti e che il sig. non ha mai dedotto che i CP_1 condomini, egli compreso, si siano rifiutati di corrispondere quelle somme in quanto non deliberate. Tuttavia, si osserva che gravava sul l'onere di dimostrare l'effettivo Parte_1 versamento ed accantonamento delle somme relative ai lavori deliberati ed approvati dall'assemblea. Ciò a maggior ragione ove si consideri che si tratta di elementi probatori nella disponibilità del . Parte_1
Parte appellante si è, però, limitata a mere argomentazioni senza assolvere al proprio onere probatorio.
In definitiva, la Corte osserva che, nel caso in esame, non può non essere ravvisata la violazione dell'art. 1135 comma 1 n. 4 c.c. da parte della delibera impugnata. Infatti, il codice civile impone che il fondo speciale sia costituito obbligatoriamente a pena di nullità della delibera.
Tale norma, sia per il suo tenore letterale che per la funzione di tutela del singolo condomino,
è infatti da considerarsi norma imperativa non derogabile dalla volontà dei privati, la cui violazione comporta, secondo le regole ordinarie, la nullità della delibera adottata.
In considerazione di quanto sopra esposto, l'appello proposto dal deve essere Parte_1 rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata.
5. Le spese processuali.
Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto, stante l'integrale reiezione dell'impugnazione, devono essere poste a carico dell'odierno appellante . Parte_2
In conformità ai parametri di cui al disposto del D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come aggiornati dal DM 147/2022 e ss. mm., tenuto conto delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, del valore indeterminabile (complessità bassa) della controversia e delle specifiche questioni giuridiche e di fatto trattate, le spese processuali vengono liquidate, in favore di parte appellata come si seguito:
- Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
- Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1418,00 - Fase di trattazione/istruzione, valore minimo: € 1.523,00
- Fase decisionale, valore medio: € 3.470,00
TOTALE: € 8.469,00
oltre al rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA nei termini di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”; va, pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa in relazione all'appello proposto dal
[...]
. Parte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
in persona dell'amministratore legale rappresentante pro Parte_2 tempore, avverso la sentenza n. 561/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea il 16.06.2023 e pubblicata in data 19.06.23:
• Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 561/2023 emessa dal Tribunale di Ivrea il 16.06.2023 e pubblicata in data 19.06.23;
• condanna l'appellante Condominio “Borgaro Due” di via Barberis nn. 5, 7, 13,15 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'appellato , che liquida in € 8.469,00, oltre al CP_1
rimborso forfettario del 15 % per spese generali, CPA e IVA se dovute come per legge;
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di
[...]
che ha presentato appello, di un ulteriore importo Parte_2
a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Angela Giunta Dott.ssa Cecilia Marino