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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/07/2025, n. 2959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2959 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12364 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Ragusa Claudio); Parte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] (con l'avv. Scaglione Giuseppe); Controparte_1
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'1/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che, all'udienza del 13/05/2025, stante la connessione soggettiva e oggettiva, è stata disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n. 7359/2024 R.G.
2. Venendo al merito, a seguito della emissione in data 27/01/2025 della sentenza non definitiva n. 401/2025, resa nell'ambito del procedimento n. 7359/2024 R.G., con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
A tale proposito deve rilevarsi che con note scritte in vista dell'udienza cartolare dell'1/07/2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente, quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto in data 27/06/2025.
In particolare:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente impegnandosi a comunicarsi i futuri cambi di dimora e domicilio;
2) La casa coniugale sita in Palermo in Via Pitrè n° 67 condotta in locazione dalla Sig.ra
[...] che la abita insieme alla figlia rimarrà nella sua piena disponibilità. CP_1 Per_1
3) Il Sig. nonostante le proprie difficoltà economiche, si impegna a versare Parte_1 mensilmente alla Sig.ra quale contributo al mantenimento, la complessiva Controparte_1 somma di euro trecento/00 (euro 300,00) (importo annualmente rivalutabile secondo l'indice
ISTAT).
4) In ordine al mantenimento della prole il Sig. si impegna inoltre a versare Parte_1 mensilmente alla figlia convivente con la madre e disoccupata, la somma complessiva Per_1 di euro cento/00 (euro 100,00) (importo annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT).
5) Il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese straordinarie per la figlia Parte_1
come da protocollo, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa Per_1 sostenuta, mentre il restante 50% resterà a carico dalla sig.ra Controparte_1
6) Spese compensate” (cfr. accordo sottoscritto in data 27/06/2025).
Le condizioni concordemente stabilite dalle parti e sottoposte a questo Tribunale non appaiono manifestamente illegittime e contrarie all'ordine pubblico o all'interesse della prole e vanno, pertanto, integralmente recepite nella pronunzia della presente sentenza.
3. In virtù del fatto che le parti hanno concordemente rinunciato alle domande proposte nell'ambito del presente giudizio, giungendo ad una definizione concordata della vicenda contenziosa, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese processuali che vanno, pertanto, integralmente compensate ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che gli ulteriori rapporti tra le parti successivi alla separazione sono regolati come da conclusioni congiunte, depositate in data 30/06/2025, richiamate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, in data 02/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12364 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...] l'[...] (con l'avv. Ragusa Claudio); Parte_1
– parte ricorrente –
CONTRO
nata a [...] il [...] (con l'avv. Scaglione Giuseppe); Controparte_1
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: vedi note di trattazione scritta per l'udienza cartolare dell'1/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va rilevato che, all'udienza del 13/05/2025, stante la connessione soggettiva e oggettiva, è stata disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n. 7359/2024 R.G.
2. Venendo al merito, a seguito della emissione in data 27/01/2025 della sentenza non definitiva n. 401/2025, resa nell'ambito del procedimento n. 7359/2024 R.G., con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
A tale proposito deve rilevarsi che con note scritte in vista dell'udienza cartolare dell'1/07/2025, i procuratori delle parti hanno rappresentato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente, quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto in data 27/06/2025.
In particolare:
“1) I coniugi continueranno a vivere separatamente impegnandosi a comunicarsi i futuri cambi di dimora e domicilio;
2) La casa coniugale sita in Palermo in Via Pitrè n° 67 condotta in locazione dalla Sig.ra
[...] che la abita insieme alla figlia rimarrà nella sua piena disponibilità. CP_1 Per_1
3) Il Sig. nonostante le proprie difficoltà economiche, si impegna a versare Parte_1 mensilmente alla Sig.ra quale contributo al mantenimento, la complessiva Controparte_1 somma di euro trecento/00 (euro 300,00) (importo annualmente rivalutabile secondo l'indice
ISTAT).
4) In ordine al mantenimento della prole il Sig. si impegna inoltre a versare Parte_1 mensilmente alla figlia convivente con la madre e disoccupata, la somma complessiva Per_1 di euro cento/00 (euro 100,00) (importo annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT).
5) Il Sig. si impegna a versare il 50% delle spese straordinarie per la figlia Parte_1
come da protocollo, previa esibizione della documentazione comprovante la spesa Per_1 sostenuta, mentre il restante 50% resterà a carico dalla sig.ra Controparte_1
6) Spese compensate” (cfr. accordo sottoscritto in data 27/06/2025).
Le condizioni concordemente stabilite dalle parti e sottoposte a questo Tribunale non appaiono manifestamente illegittime e contrarie all'ordine pubblico o all'interesse della prole e vanno, pertanto, integralmente recepite nella pronunzia della presente sentenza.
3. In virtù del fatto che le parti hanno concordemente rinunciato alle domande proposte nell'ambito del presente giudizio, giungendo ad una definizione concordata della vicenda contenziosa, non sussistono i presupposti per l'adozione di alcuna pronuncia sulle spese processuali che vanno, pertanto, integralmente compensate ai sensi dell'articolo 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
1) dichiara che gli ulteriori rapporti tra le parti successivi alla separazione sono regolati come da conclusioni congiunte, depositate in data 30/06/2025, richiamate in parte motiva;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Palermo, in data 02/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.