Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 807
CGT2
Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Accolto
    Nullità dell'atto per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto l'avviso di accertamento carente di motivazione in quanto privo di dati identificativi dell'immobile (indirizzo, dati catastali, superficie tassata) e dei criteri di determinazione dell'imposta (numero occupanti, periodo di occupazione). Anche l'eventuale avviso bonario non è stato provato essere stato portato a conoscenza del contribuente.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto per inesistenza dell'originale, difetto di sottoscrizione e difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la copia analogica dell'avviso di accertamento fosse validamente sottoscritta da funzionario abilitato e che la firma autografa fosse equiparata all'indicazione a stampa del nominativo del responsabile, come previsto dalla normativa e dalla giurisprudenza citata. Pertanto, questi motivi di doglianza non sono stati accolti.

  • Rigettato
    Violazione dell'onere della prova in assenza di avviso di accertamento prodromico

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte si è concentrata sul difetto di motivazione dell'avviso impugnato.

  • Rigettato
    Nullità della pretesa tributaria per intervenuta decadenza

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in quanto la Corte ha ritenuto l'atto tempestivamente notificato nei termini di decadenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 807
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 807
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

    Testo completo