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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 03/02/2026, n. 711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 711 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 711/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013797056000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico motivo parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90137970 56/000 con la quale veniva ingiunto il saldo, tra l'altro, dell'importo di €. 251,56 (comprensivo di interessi di mora, di spese di notifica e degli oneri di riscossione) in relazione alla tassa annuale 2011 di iscrizione all'albo presso l'Ordine dei medici chirurghi di Palermo e odontoiatri di Palermo, giusta cartella di pagamento n.
296201100759984000000 notificata il 29.03.2012 lamentandone l'illegittimità per intervenuta prescrizione non avendo ricevuto atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
ER , ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio osserva che la mancata produzione in giudizio di prova dell'avvenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale quinquennale della tassa in oggetto -peraltro conseguente alla mancata costituzione in giudizio di AD - rende evidente l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del tributo.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente e Relatore
IPPOLITO SANTO, Giudice
RUSSO MASSIMO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1566/2023 depositato il 21/03/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229013797056000 TASSA ABILITAZIONE ESERCIZIO
PROFESSIONALE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con unico motivo parte ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n. 296 2022 90137970 56/000 con la quale veniva ingiunto il saldo, tra l'altro, dell'importo di €. 251,56 (comprensivo di interessi di mora, di spese di notifica e degli oneri di riscossione) in relazione alla tassa annuale 2011 di iscrizione all'albo presso l'Ordine dei medici chirurghi di Palermo e odontoiatri di Palermo, giusta cartella di pagamento n.
296201100759984000000 notificata il 29.03.2012 lamentandone l'illegittimità per intervenuta prescrizione non avendo ricevuto atti interruttivi del decorso del termine prescrizionale. Chiede annullamento dell'atto e vittoria di spese.
ER , ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio osserva che la mancata produzione in giudizio di prova dell'avvenuta interruzione del decorso del termine prescrizionale quinquennale della tassa in oggetto -peraltro conseguente alla mancata costituzione in giudizio di AD - rende evidente l'intervenuta maturazione del termine di prescrizione del tributo.
Ne deriva l'accoglimento del ricorso. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di I grado in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese.