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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/04/2025, n. 4144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4144 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36336/ 2023 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti ELIA FRANCESCO , DE Parte_1
SALVATORE DANIELA;
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' avv. FADDILI ALESSIA CP_1
Resistente
Oggetto: indebito.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 16.11.2023 e regolarmente notificato, esponeva: Parte_1
“La signora vedova, è titolare della pensione di vecchiata n. 14687000 e a far data Parte_1
dal 01 agosto 2020, della pensione Cat. SOCOM n. 023-701438947435 e della pensione
Cat. SOAUT n. 075-701401850477. La stessa dispone altresì di altri redditi che sono stati regolarmente dichiarati al Fisco (doc. 1) (doc. 2) (doc. 3); 4) Con comunicazione del 21 luglio 2023 (doc.4), controparte significava all'odierna esponente quanto segue: “…. la sua pensione numero 075- 701401850477 Cat. SOAUT è stata ricalcolata 1 agosto 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1 comma 41 della legge 335/1995 per la pensione di reversibilità ….. Pertanto da agosto 2020 a luglio 2023 sulla pensione numero CP_ 075-701401850477 Cat. SOAUT l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto
1 dovuto per un importo lordo complessivo di euro 976,62….”. Con il dettaglio posto a pag. 5 controparte procedeva dunque per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, all'applicazione della trattenuta ex art. 1, comma 41 della legge 335/1995 nella misura del 25 %; 5) Con nota del
25 luglio 2023 (doc. 5), controparte significava all'odierna esponente quanto segue: “…. la sua pensione n. 023-701438947435 Cat. SOCOM è stata ricalcolata 1 agosto 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1 comma 41 della legge 335/1995 per la pensione di reversibilità ….. Pertanto da agosto 2020 a luglio 2023 sulla pensione numero CP_ pensione n. 023-701438947435 Cat. SOCOM l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 5.775,46…”. Con il dettaglio posto a pag. 5 controparte procedeva dunque per gli anni 2020, 2021, 2022 e
2023, all'applicazione della trattenuta ex art. 1, comma 41 della legge 335/1995 nella misura del 25%; 4) Si precisa che, anteriormente alle note di cui al punti che precedono, alla deducente non è mai pervenuta comunicazione alcuna;
5) Nonostante i colloqui con il responsabile del procedimento, ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento di autoannullamento, anche parziale, del debito”. CP_ La ricorrente deduceva quindi in diritto, evidenziando l'illegittimità della pretesa dell' , e concludeva come segue: “per le motivazioni e nei limiti di quanto dedotto nel ricorso, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti di euro 976,62 e di CP_ euro 5775,46 pretesi dall' nei confronti della ricorrente, con riduzione a complessivi euro 930,20 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l , il quale contestava in fatto e indiritto, evidenziando comunque che era stata effettuata una revisione manuale e che era scaturito un credito per la ricorrente;
concludeva nel modo che segue: “rigettare integralmente il ricorso avverso cui si resite perché infondato in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, dichiarando legittima la richiesta di restituzione dell' , detratti i crediti CP_2 riconosciuti in favore della ricorrente e pari ad € 362,51 lordi su pensione SOAUT n. 075-
701401850477 ed € 3.605,16 lordi su pensione SOCOM n. 023-701438947435 e per l'effetto dichiarare la legittimità degli indebiti rispettivamente per € 614,11 (su pensione
SOAUT) ed € 2170,30 (su pensione SOCOM). Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
2 All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Riguardo alla eccezione preliminare circa la pretesa irripetibilità per mancanza di dolo, si osserva che, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la CP_1
tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte CP_2
del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.(v. Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 15039 del 31/05/2019).
Nel merito, si osserva quanto segue.
CP_ Parte ricorrente ha dato atto che, per il 2022 e 2023, i debiti sono stati eliminati dall' successivamente all'azione giudiziaria, con ciò venendo a cessare la materia del contendere per tale parte, e che per il 2020 i calcoli sono corretti.
Rimane, invece, da esaminare il debito per l'anno 2021- ma parte ricorrente rileva che vi CP_ sono due errori dell' .
Il primo riguarderebbe il riferimento ai “redditi diversi” del 2020.
deduce , infatti, di avere eseguito per l'anno 2021 la seguente operazione : “per tale CP_1 anno i redditi rilevanti sono la pensione diretta di vecchia per l'anno 2021 ed i redditi diversi dell'anno 2020 (anno precedente), per un importo complessivo di € 23.205,00
(17.115,41 + 1.240 + 4.850); anche in tal caso l'entità del reddito, così calcolata, ha confermato una riduzione dei trattamenti del 25% (si veda doc. 4)”.
Giova ricordare la normativa applicabile.
CP_ L'art. 1 c. 41. Legge 335/92, norma richiamata dall' nel provvedimento di rideterminazione della pensione, prevede: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai
3 superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
L'art 35 del DL n 207/2008 conv in L n 14/2009 stabilisce che" Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni».
Da ciò consegue che l'anno da prendere in considerazione (salva l'ipotesi di “prima liquidazione” disciplinata dal successivo comma 9 che tuttavia non rileva nel caso di specie), è l'anno in corso per i redditi derivanti da prestazioni previdenziali/assistenziali
(per i quali “sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388”); mentre per i redditi conseguiti a titolo diverso (ad esempio, reddito da lavoro, da locazione, o una pensione conseguita all'estero per la quale non sussiste l'obbligo di comunicazione al dei pensionati), l'anno da prendere in considerazione è quello solare Per_1
precedente (sul punto cfr. anche Cass. 1.3.2017, n. 5271).
La ratio di tale diversa disciplina è conseguenza del fatto che solo i redditi presenti nel
Casellario dei pensionati sono immediatamente conosciuti o conoscibili dall'Ente previdenziale, mentre i redditi di altra natura sono soggetti ad un accertamento diverso e differito nel tempo e comunque subordinati alla dichiarazione fiscale dell'interessato.
4 Nel caso di specie, quella del 2021 non è prima liquidazione e a venire in considerazione sono un reddito da lavoro occasionale e da fabbricati nonché la pensione di vecchiaia;
CP_ pertanto, l non ha errato prendendo in considerazione il dato del 2020 per i redditi diversi e il dato del 2021 per la pensione di vecchiaia.
Per ciò che concerne il secondo rilievo- vale a dire l'avere valutato i redditi dell'altra CP_ reversibilità- deve evidenziarsene l'infondatezza: sebbene l abbia indicata l'altra reversibilità nei provvedimenti di rideterminazione del 21 e del 25 luglio 2023, in pratica non l'ha – correttamente- considerata (v. calcolo contenuto nella memoria di costituzione).
In conclusione, al netto delle somme per le quali è intervenuta cessazione della materia
CP_ del contendere, risultano dovute le somme calcolare dall' all'esito delle verifiche successive al deposito del ricorso.
Ne consegue che deve dichiararsi, per una parte, la cessazione della materia del contendere a seguito di accoglimento dei rilievi di parte ricorrente e, per l'altra, la soccombenza di parte ricorrente.
Le spese di lite perciò possono compensarsi nella misura del 50%, mentre il residuo 50%
CP_ va posto a carico dell' e liquidato come in dispositivo a favore di parte ricorrente quale soccombente virtuale, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
dichiara legittime le trattenute di E.614,11 su pensione SOAUT e di E.2170,30 su pensione SOCOM;
dichiara compensate le spese nella misura del 50%, liquidando l'intero nella misura di
E.1500,00 e ponendo il 50% a carico di e in favore di parte ricorrente, oltre 15%, IVA CP_1
e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 4.4.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
5 6
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
III sezione Lavoro
Il giudice dr. Ssa Sigismina Rossi , a seguito di trattazione ex art.127 ter CPC, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 36336/ 2023 promossa da rappresentata e difesa dagli avv.ti ELIA FRANCESCO , DE Parte_1
SALVATORE DANIELA;
Ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall' avv. FADDILI ALESSIA CP_1
Resistente
Oggetto: indebito.
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 16.11.2023 e regolarmente notificato, esponeva: Parte_1
“La signora vedova, è titolare della pensione di vecchiata n. 14687000 e a far data Parte_1
dal 01 agosto 2020, della pensione Cat. SOCOM n. 023-701438947435 e della pensione
Cat. SOAUT n. 075-701401850477. La stessa dispone altresì di altri redditi che sono stati regolarmente dichiarati al Fisco (doc. 1) (doc. 2) (doc. 3); 4) Con comunicazione del 21 luglio 2023 (doc.4), controparte significava all'odierna esponente quanto segue: “…. la sua pensione numero 075- 701401850477 Cat. SOAUT è stata ricalcolata 1 agosto 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1 comma 41 della legge 335/1995 per la pensione di reversibilità ….. Pertanto da agosto 2020 a luglio 2023 sulla pensione numero CP_ 075-701401850477 Cat. SOAUT l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto
1 dovuto per un importo lordo complessivo di euro 976,62….”. Con il dettaglio posto a pag. 5 controparte procedeva dunque per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, all'applicazione della trattenuta ex art. 1, comma 41 della legge 335/1995 nella misura del 25 %; 5) Con nota del
25 luglio 2023 (doc. 5), controparte significava all'odierna esponente quanto segue: “…. la sua pensione n. 023-701438947435 Cat. SOCOM è stata ricalcolata 1 agosto 2020, sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020. Il ricalcolo comprende la: - incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1 comma 41 della legge 335/1995 per la pensione di reversibilità ….. Pertanto da agosto 2020 a luglio 2023 sulla pensione numero CP_ pensione n. 023-701438947435 Cat. SOCOM l ha corrisposto un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 5.775,46…”. Con il dettaglio posto a pag. 5 controparte procedeva dunque per gli anni 2020, 2021, 2022 e
2023, all'applicazione della trattenuta ex art. 1, comma 41 della legge 335/1995 nella misura del 25%; 4) Si precisa che, anteriormente alle note di cui al punti che precedono, alla deducente non è mai pervenuta comunicazione alcuna;
5) Nonostante i colloqui con il responsabile del procedimento, ad oggi non è stato adottato alcun provvedimento di autoannullamento, anche parziale, del debito”. CP_ La ricorrente deduceva quindi in diritto, evidenziando l'illegittimità della pretesa dell' , e concludeva come segue: “per le motivazioni e nei limiti di quanto dedotto nel ricorso, accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità degli indebiti di euro 976,62 e di CP_ euro 5775,46 pretesi dall' nei confronti della ricorrente, con riduzione a complessivi euro 930,20 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”. CP_ Si costituiva in giudizio l , il quale contestava in fatto e indiritto, evidenziando comunque che era stata effettuata una revisione manuale e che era scaturito un credito per la ricorrente;
concludeva nel modo che segue: “rigettare integralmente il ricorso avverso cui si resite perché infondato in fatto e diritto, per tutte le ragioni esposte nel presente atto, dichiarando legittima la richiesta di restituzione dell' , detratti i crediti CP_2 riconosciuti in favore della ricorrente e pari ad € 362,51 lordi su pensione SOAUT n. 075-
701401850477 ed € 3.605,16 lordi su pensione SOCOM n. 023-701438947435 e per l'effetto dichiarare la legittimità degli indebiti rispettivamente per € 614,11 (su pensione
SOAUT) ed € 2170,30 (su pensione SOCOM). Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
2 All'esito di trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N.
149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la causa viene decisa con la presente sentenza.
Riguardo alla eccezione preliminare circa la pretesa irripetibilità per mancanza di dolo, si osserva che, ai fini della ripetizione dell'indebito previdenziale per sopravvenuta mancanza del requisito reddituale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. n. 412 del 1991, non è richiesto l'accertamento del dolo dell'assicurato o l'esistenza di un provvedimento dell' di attribuzione del bene della vita oggetto di recupero, ma rileva soltanto la CP_1
tempestività della richiesta di ripetizione dell' rispetto alla comunicazione, da parte CP_2
del pensionato, dei dati rilevanti ai fini della verifica annuale della persistenza delle condizioni legittimanti l'erogazione del trattamento pensionistico.(v. Cass. Sez.
6 - L,
Ordinanza n. 15039 del 31/05/2019).
Nel merito, si osserva quanto segue.
CP_ Parte ricorrente ha dato atto che, per il 2022 e 2023, i debiti sono stati eliminati dall' successivamente all'azione giudiziaria, con ciò venendo a cessare la materia del contendere per tale parte, e che per il 2020 i calcoli sono corretti.
Rimane, invece, da esaminare il debito per l'anno 2021- ma parte ricorrente rileva che vi CP_ sono due errori dell' .
Il primo riguarderebbe il riferimento ai “redditi diversi” del 2020.
deduce , infatti, di avere eseguito per l'anno 2021 la seguente operazione : “per tale CP_1 anno i redditi rilevanti sono la pensione diretta di vecchia per l'anno 2021 ed i redditi diversi dell'anno 2020 (anno precedente), per un importo complessivo di € 23.205,00
(17.115,41 + 1.240 + 4.850); anche in tal caso l'entità del reddito, così calcolata, ha confermato una riduzione dei trattamenti del 25% (si veda doc. 4)”.
Giova ricordare la normativa applicabile.
CP_ L'art. 1 c. 41. Legge 335/92, norma richiamata dall' nel provvedimento di rideterminazione della pensione, prevede: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai
3 superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
L'art 35 del DL n 207/2008 conv in L n 14/2009 stabilisce che" Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento e' quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente.
Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni».
Da ciò consegue che l'anno da prendere in considerazione (salva l'ipotesi di “prima liquidazione” disciplinata dal successivo comma 9 che tuttavia non rileva nel caso di specie), è l'anno in corso per i redditi derivanti da prestazioni previdenziali/assistenziali
(per i quali “sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388”); mentre per i redditi conseguiti a titolo diverso (ad esempio, reddito da lavoro, da locazione, o una pensione conseguita all'estero per la quale non sussiste l'obbligo di comunicazione al dei pensionati), l'anno da prendere in considerazione è quello solare Per_1
precedente (sul punto cfr. anche Cass. 1.3.2017, n. 5271).
La ratio di tale diversa disciplina è conseguenza del fatto che solo i redditi presenti nel
Casellario dei pensionati sono immediatamente conosciuti o conoscibili dall'Ente previdenziale, mentre i redditi di altra natura sono soggetti ad un accertamento diverso e differito nel tempo e comunque subordinati alla dichiarazione fiscale dell'interessato.
4 Nel caso di specie, quella del 2021 non è prima liquidazione e a venire in considerazione sono un reddito da lavoro occasionale e da fabbricati nonché la pensione di vecchiaia;
CP_ pertanto, l non ha errato prendendo in considerazione il dato del 2020 per i redditi diversi e il dato del 2021 per la pensione di vecchiaia.
Per ciò che concerne il secondo rilievo- vale a dire l'avere valutato i redditi dell'altra CP_ reversibilità- deve evidenziarsene l'infondatezza: sebbene l abbia indicata l'altra reversibilità nei provvedimenti di rideterminazione del 21 e del 25 luglio 2023, in pratica non l'ha – correttamente- considerata (v. calcolo contenuto nella memoria di costituzione).
In conclusione, al netto delle somme per le quali è intervenuta cessazione della materia
CP_ del contendere, risultano dovute le somme calcolare dall' all'esito delle verifiche successive al deposito del ricorso.
Ne consegue che deve dichiararsi, per una parte, la cessazione della materia del contendere a seguito di accoglimento dei rilievi di parte ricorrente e, per l'altra, la soccombenza di parte ricorrente.
Le spese di lite perciò possono compensarsi nella misura del 50%, mentre il residuo 50%
CP_ va posto a carico dell' e liquidato come in dispositivo a favore di parte ricorrente quale soccombente virtuale, con distrazione come richiesto.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
dichiara legittime le trattenute di E.614,11 su pensione SOAUT e di E.2170,30 su pensione SOCOM;
dichiara compensate le spese nella misura del 50%, liquidando l'intero nella misura di
E.1500,00 e ponendo il 50% a carico di e in favore di parte ricorrente, oltre 15%, IVA CP_1
e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 4.4.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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