Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trieste, sez. I, sentenza 13/03/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trieste |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00233/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI IA LI
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 233 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Antonio Brigante e Aurora Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, FE di OR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
Rifiuto su istanza di accesso ex legge n. 241/1990
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della FE di OR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 la dott.ssa Claudia Micelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, cittadina ungherese, chiede l’annullamento del silenzio sull’istanza di accesso ex art. 22 e seguenti della legge 241/1990 proposta alla FE di OR, consegnata via pec il 2.6.2024 ed asseritamente rimasta senza riscontro; e/o nei limiti dell’utilità per la medesima, della pec della FE di OR pervenuta il 12.6.2024 “ senza alcuna protocollazione e senza alcuna sottoscrizione” , qualora dovesse intendersi appartenente al procedimento di accesso ex legge 241/1990 e/o di riscontro all’istanza di accesso per cui è causa.
Chiede altresì l’accertamento del diritto ad effettuare l’accesso con le modalità di cui agli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990, con annullamento e/o disapplicazione di tutti gli atti amministrativi in contrasto, con il contestuale ordine alla FE di OR di esibizione dei documenti richiesti.
2. Premette di aver inviato telematicamente in data 10.11.2022 la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. d) della legge n. 91/1992, in quanto cittadina di Stato membro dell’UE residente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica e di aver ricevuto comunicazione dell’avvio del procedimento da parte della FE di OR il 18.11.2022.
Decorsi 18 mesi dalla presentazione dell’istanza, avendo accertato l’esistenza sul portale dell’indicazione “Sono in corso verifiche istruttorie sugli elementi acquisiti relativi a chiarimenti e integrazioni con altri uffici coinvolti nel procedimento – Vedi comunicazioni”, dapprima richiedeva chiarimenti al punto di ascolto telefonico e successivamente, non avendo ottenuto esaustivo riscontro, formulava istanza di accesso ex legge 241/90, in forma telematica ai sensi dell’art. 13 DPR n. 184/2006, richiedendo “tutti gli atti del procedimento amministrativo di cui in premessa avviato con l’istanza di concessione della cittadinanza italiana di cui all’istanza prot. -OMISSIS- di cui in premessa”.
La richiesta di accesso, che perveniva alla FE il 10.6.2024, veniva formulata nei seguenti termini “per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi alla valutazione di partecipazione procedimentale ex art. 10-I co. Lett. b) legge n. 241/1990 (anche al fine di sottoporre ulteriori elementi sopravvenuti all’istanza quali laurea triennale conseguita in Italia, riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita all’estero, iscrizione all’Albo delle professioni infermieristiche) nonché al fine di verificare per quale motivo il procedimento amministrativo penda ancora, dopo 18 mesi dalla presentazione dell’istanza, alla fase iniziale come documentato dal portale ove si legge in punto stato della pratica: ^Sono in corso verifiche istruttorie sugli elementi acquisiti relativi a chiarimenti e integrazioni con altri uffici coinvolti nel procedimento – Vedi comunicazioni^ e ciò nonostante la circolare Mininterno – Dipartimento per Libertà civili e l’Immigrazione – D.C. per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze n. 3250 del 12/05/2021 preveda che ^il rispetto dei termini procedimentali costituisce un obbligo imprescindibile per l’Amministrazione^ prescrivendo ^di ridurre i tempi per la gestione delle attività di competenza… e le cui lungaggini… possono comportare pericolosi effetti domino sulla definizione dell’intera procedura, con implicazioni negative di più vasta portata. Non può dimenticarsi infatti che l’accelerazione dell’azione amministrativa è uno dei fattori cruciali per l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione, anche nei piani programmatici per la ripresa postpandemica^, effettuando le più opportune valutazioni al riguardo in ordine alle iniziative da intraprendere”.
La ricorrente afferma di aver ricevuto una pec in data 12.6.2024 dall’indirizzo della FE di OR con il contenuto “Buongiorno, la pratica è in istruttoria in quanto è stata presentata il 10.11.2022 ed i termini del procedimento previsti sono 2 anni elevabili a 3. Questo Ufficio cittadinanza della FE di OR sta procedendo alla trattazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione”, e di non avere “certezza alcuna” che la stessa, in assenza di ostensione di documentazione, costituisca riscontro alla richiesta di accesso.
3. Formula i seguenti motivi:
“I) Violazione di legge: artt. 22 e ss. e 10-I co. lett. a) legge n. 241/1990; artt. 3 e 24 Cost;
“II) Eccesso di potere per violazione dei principi di pubblicità, imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa”.
La ricorrente deduce che l’istanza di accesso sarebbe rimasta senza riscontro, con “evidente illegittimità del silenzio-rifiuto opposto all’ostensione della documentazione richiesta”.
Deduce altresì la illegittimità della comunicazione pervenuta a mezzo pec dalla FE di OR il 12.6.2024 - risultata priva di protocollazione e sottoscrizione – qualora dovesse intendersi come appartenente al procedimento di accesso.
4. La FE di OR ed il Ministero dell’Interno si sono costituiti in giudizio in resistenza al ricorso.
5. All’udienza camerale del 5.2.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, vista la loro stretta connessione.
7. Rileva il Collegio che essi sono infondati.
7.1 Risulta documentalmente che l’istanza di accesso formulata dall’odierna ricorrente era stata motivata sulla base del perseguimento di una duplice finalità:
a) la verifica del motivo per cui il procedimento avviato con la proposizione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9 della legge 5.2.1992 n. 91, presentata il 10.11.2022, si trovasse “ancora, dopo 18 mesi dalla presentazione dell’istanza, alla fase iniziale”;
b) “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti connessi alla valutazione di partecipazione procedimentale ex art. 10-I comma lett. b) legge n. 241/1990 (anche al fine di sottoporre ulteriori elementi sopravvenuti all’istanza […]).
7.2 Risulta altresì pacificamente che dopo soli due giorni dalla ricezione della predetta istanza da parte della FE di OR, il 12.6.2024 perveniva alla ricorrente la pec con cui la FE medesima forniva riscontro, comunicando che il procedimento – diversamente da quanto ritenuto dalla richiedente – si trovava nella fase istruttoria (e non in quella “iniziale”), rassicurando nel contempo la stessa sul rispetto dei termini procedimentali (“i termini del procedimento previsti sono 2 anni elevabili a tre” e l’Ufficio “sta procedendo alla trattazione delle pratiche in ordine cronologico di presentazione”).
Le considerazioni formulate dalla ricorrente circa la mancanza del numero di protocollo nella predetta comunicazione pervenuta a mezzo pec, sono del tutto prive di rilevanza in quanto, come evidenziato dalla difesa erariale, “a decorrere dall’anno 2021, è entrato in vigore il nuovo sistema informatico CIVES per la presentazione e visualizzazione delle domande di acquisto della cittadinanza italiana, che ha sostituito il precedente sistema SICCIT e che come chiaramente richiamato dal sito web della FE di OR (https://www.prefettura.it/gorizia/contenuti/Cittadinanza-42415.htm) prevede che tutte le comunicazioni relative alle pratiche di cittadinanza vengano elaborate unicamente dalla relativa casella di pec (comunicazione.cittadinanza.prefgo@pec.interno.it), ossia quella utilizzata dal competente Ufficio in pronto riscontro alla richiesta dell’istante”.
In merito alla tempistica procedimentale, va evidenziato che nel caso di specie rileva il disposto dell’art. 9-ter della legge n. 91/1992 secondo cui il termine di definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana è fissato in ventiquattro mesi, prorogabili fino ad un massimo di trentasei mesi, dalla data di presentazione della domanda che, nel caso della ricorrente, era avvenuta il 10.11.2022.
Va in proposito rilevato che poiché la domanda di accesso era stata motivata in base alla lettera b) dell’art. 10 comma 1 legge 241/90, concernente il diritto dei partecipanti al procedimento di presentare memorie scritte e documenti, e non alla lett. a) relativa al diritto di prendere visione degli atti del procedimento, il riscontro fornito dalla FE risulta pienamente esaustivo.
Né al compimento di ulteriori attività risultava tenuta la FE, con conseguente infondatezza della doglianza relativa all’omessa ostensione della documentazione, dal momento che come condivisibilmente rilevato dalla difesa erariale, “gli atti relativi al procedimento sono attinenti a status della persona odierna ricorrente, ossia ad informazioni di cui la stessa dovrebbe già essere in possesso, ragione per cui pare difficile intravedere un interesse nel ricevere copia, a titolo di esempio, del proprio Casellario giudiziale ovvero del certificato anagrafico”.
Ed inoltre “Quanto al preteso interesse di sottoporre all’Amministrazione ulteriori documenti quali quelli richiamati nel ricorso, i.e. titoli di studio conseguiti in Italia, iscrizione ad Albi professionali etc., è appena il caso di osservare come questi ultimi siano del tutto inconferenti rispetto al procedimento in parola. La completezza della documentazione prodotta ab origine in sede di presentazione della domanda per la concessione della cittadinanza è stata peraltro confermata dal parere favorevole espresso dalla FE in data 9 agosto u.s. tramite piattaforma informatica CIVES”.
8. Va peraltro rilevato che, in via meramente collaborativa, pur avendo già correttamente e tempestivamente fornito riscontro alla richiesta di accesso, nei termini in cui essa era stata formulata e motivata, l’Amministrazione intimata ha trasmesso il 9.8.2024 alla ricorrente la documentazione contenuta all’interno del relativo fascicolo elettronico, informando nel contempo la medesima della conclusione della fase istruttoria di competenza della FE.
9. Tutto ciò premesso, il ricorso va respinto in quanto infondato.
10. Le spese possono essere compensate alla luce della peculiarità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LI IA LI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente
Manuela Sinigoi, Consigliere
Claudia Micelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Micelli | Carlo Modica de Mohac di Grisi' |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.