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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/02/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott. Francesco Vigorito Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Sorrentino Giudice
Dott. Daniele Sodani Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2914 R.G. dell'anno 2021
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f. , Parte_1 C.F._1 residente in Roma, Largo Olgiata, 15, elettivamente domiciliato a Roma, in Viale delle Milizie, 22, presso l'Avv. Gabriele Di Genesio Pagliuca (c.f. PEC: CodiceFiscale_2
), che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1 stesa in calce all'atto di citazione
- attore –
E
(C.F. ), residente in Fiumicino (RM) ed Controparte_1 CodiceFiscale_3 elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Vincenzo Tangorra n. 9 presso lo Studio dell'Avv.
Francesco GIANNINI (C.F. ), che lo rappresenta e difende giusto CodiceFiscale_4 mandato a margine della comparsa di risposta
- convenuto –
Oggetto: petitio hereditatis, riduzione e divisione TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Conclusioni:
Per la parte attrice:
Voglia il Tribunale
1) accertare e dichiarare, in capo al sig. , la qualità di erede legittimo della defunta Parte_1 madre, nata a [...] il [...] e deceduta in Fiumicino il 30 agosto 2018; Persona_1
2) in accoglimento della svolta “petitio hereditatis”, accertare e dichiarare la effettiva reale consistenza dell'intero asse ereditario materno, e tanto previa sua ricostituzione e reintegra, giusta i cogenti principi e precetti di legge in materia successoria;
3) ai detti fini e di invocata necessaria divisione ereditaria, disporre ed ordinare la reintegrazione della c.d. quota di legittima dell'attore, mediante la riduzione – ex artt. 555, 557 e ss. e 809 c.c. - appunto delle operazioni distrattive, delle disposizioni e/o liberalità indirette e delle acquisizioni e/o attribuzioni patrimoniali lesive della legittima, come descritte e documentate in citazione, con condanna del convenuto, a corrispondere all'attore la quota parte di sua spettanza (da esso convenuto sottratta ed illecitamente acquisita) in relazione al patrimonio ereditario liquido già appartenente alla defunta comune genitrice, nella misura, emergente e provata, e beninteso S.E.&O., di
€ 248.518,58 (497.037,00) ovvero della maggiore o minore misura che verrà accertata e determinata in giudizio, oltre interessi maturati a far data dall'apertura di successione (30 agosto 2018) e con la debita rivalutazione monetaria;
4) con vittoria di spese
Per la parte convenuta:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale Civile di Civitavecchia, contrariis reiectis 1. In via principale, rigettare la domande attoree, per i motivi di fatto e di diritto esposti;
2. Condannare l'attore al pagamento delle spese ed i compensi del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premessa in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato deduceva quanto segue: Parte_1
“- in data 30.08. 2018, era deceduto, “ab intestato”, in Fiumicino (Roma), all'età di anni 96, la sig.ra Per_1
già residente in [...] (presso l'abitazione del figlio , lasciando quali
[...] Controparte_1 unici eredi legittimi i figli e nato a [...] il [...]; Parte_1 Controparte_1
- all'atto della scomparsa della Sig.ra l'asse patrimoniale relitto risultava prima facie costituito Persona_1
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dal saldo attivo di pochi spiccioli di denaro su un rapporto di conto corrente bancario, distinto col n.
000400529056, intrattenuto dalla de cuius presso la Filiale di Fiumicino dell'Unicredit Banca S.p.A.;
- l'attore veniva ad apprendere, attraverso l'esame degli estratti di detto rapporto bancario, acquisiti in sede giudiziale per altra vertenza, che il succitato conto corrente, già di notevole consistenza, era stato progressivamente diminuito e “spoliato” nel tempo, attraverso ingenti, ripetuti e non giustificati prelievi operati arbitrariamente e pro domo sua (ed appunto intascati, in massima parte) dal il quale è nullafacente da anni e Controparte_1 dunque privo di capacità reddituali proprie, tanto che sia lui che la compagna, anch'ella disoccupata, ed il figlio di costei, hanno campato sulle spalle della “sfruttata” madre:
- nella sostanza, il si è malevolmente servito di deleghe ad operare e movimentare, conferitegli Controparte_1 dall'anziana genitrice, per incamerare indebitamente somme di ingente rilievo. E d'altronde, la - da Per_1 tempo afflitta da gravi malattie ed “impedita”, anche per l'età avanzata, ad uscire di casa ed operare normalmente
- già godeva, per i propri fabbisogni, di buone entrate pensionistiche e di ulteriori utilità, che le derivavano da canoni locatizi per cespiti di proprietà, sicché non aveva certo esigenza alcuna di “ritirare” dalla propria banca e di spendere, per il suo sostentamento, tutte quelle esorbitanti somme, per come appaiono “sottratte” dal conto corrente in oggetto;
- stando alle verifiche effettuate sul ridetto conto corrente bancario, risultano prelevati dal e Controparte_1
S.&O., dal gennaio 2010 al 30 settembre 2018 (quando esso conto, ormai “spolpato”, evidenziava un saldo attivo di miseri 286,87 euro), 115.000 euro”
- la defunta - dopo aver donato al ridetto la nuda proprietà di due locali Persona_1 Controparte_1 commerciali in Fiumicino, ubicati in via Giorgio Giorgis, ai civici 26 e 28 – ha risolto, in data 12 dicembre
2012, il citato atto di liberalità per mutuo dissenso, con rogito a cura del medesimo notaio, rep. 18236, racc.
5063;
- alla stessa data del citato atto di risoluzione della donazione, sempre col ministero del notaio (rogito Per_2 rep. 18263, racc. 5085), la – non presente all'operazione negoziale, ma rappresentata Persona_1
– ha venduto i menzionati due locali di via Giorgis a tali e Controparte_1 Persona_3 Per_4
al prezzo di euro 180.000 (centoottantamila);
[...]
- il corrispettivo di detta vendita immobiliare, pari a 180.000 euro, lungi dall'essere mai stato introitato dalla venditrice, cui nulla è pervenuto, risulta essere stato invece incassato e trattenuto dal ridetto il Controparte_1 quale ne ha ricevuto il pagamento dagli acquirenti sunnominati, con vaglia postale n. 8947084847-12 a lui intestato di euro 10.000 (diecimila), con assegno circolare Unicredit n. E 7.313.006.238-05 di euro 160.000
(centosessantamila) parimenti a lui intestato e con assegno bancario Unicredit n. 3631368991-03 di euro
10.000,00 sempre all'ordine di esso Controparte_1
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dalla lettura e dalla disamina attenta dei movimenti del conto corrente bancario n. 000400529056 già intrattenuto dalla presso l'Unicredit Banca Filiale di Fiumicino, che l'intestataria del conto, Persona_1 dopo aver incassato il 13 giugno 2013 un bonifico di euro 102.675,94, a riscatto della polizza assicurativa
[...]
n. 6846-142 ha eseguito, appena cinque giorni dopo, un bonifico di euro 102.003,58 a favore CP_2 del (ed è pressoché certo che tale rimessa di denaro sia avvenuta su disposizione proprio di Controparte_1 quest'ultimo, il quale aveva, come già detto, delega sul c/c della madre);
- sempre dall'esame dei movimenti e delle operazioni sul suddetto conto corrente bancario Unicredit n.
000400529056 - si evince come la , dopo essersi vista accreditato sul suo conto, in data 2 Persona_1 dicembre 2013, un bonifico di euro 103.642,20, in esito a riscatto di altra polizza assicurativa CP_2
la n. 6846-121, abbia effettuato il 12 dicembre successivo (ovverosia 10 giorni dopo detto accreditamento)
[...] un bonifico di euro 100.003,58, sempre a favore del (ed anche qui è pressoché certo che tale Controparte_1 rimessa di denaro, attraverso bonifico, sia peraltro e “more solito” avvenuta su disposizione sul conto della madre del succitato il quale, come si è detto e ripetuto, aveva delega su esso conto della delega Controparte_1 Per_1 utilizzata “ictu oculi, ad libitum sui”);
- i riferiti, documentati e “denunziati” accadimenti (id est: operazioni, disposizioni e distrazioni di denaro ed utili correlati, ad opera del sul patrimonio della comune [e per molti versi succube del prefato] Controparte_1 genitrice e dante causa, lesive della quota di legittima del qui deducente , deponenti per la Parte_1 manifesta e clamorosa lesione dei diritti successori dell'esponente attore, inducevano questi a munirsi necessariamente di giustizia”
Il convenuto si costituiva ed eccepiva che non vi era alcuna contestazione sulla qualità di erede all'attore; che i beni ereditari all'apertura della successione erano inesistenti per stessa ammissione del Signor;
che non è stata formulata alcuna ulteriore domanda volta ad Parte_1 accertare la presunta lesione della quota di legittima attraverso l'azione di riduzione né una azione di simulazione del contratto di compravendita relativo ai due immobili, né una azione di accertamento della donazione indiretta.
Con ordinanza del 27 settembre 2023 la causa era trattenuta in decisione.
Con ordinanza del 28 dicembre 2023 questo Tribunale, rimettendo la causa sul ruolo, ordinava a l'esibizione entro il 30 aprile 2024 degli estratti conto Controparte_3 dei conto correnti bancari intestati o cointestati (C.F. Controparte_1 C.F._3
) presso la suddetta Banca e relativi alle operazioni e movimentazioni eseguite da esso
[...] convenuto da Gennaio 2012 al 30 Agosto 2018.
Con mail del 16 luglio 2024 l'Istituto di credito provvedeva alla esibizione dell'estratto conto
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intestato alla de cuius per il periodo successivo all'1 gennaio 2015.
All'udienza del 30 ottobre 2024 la causa era trattenuta nuovamente a sentenza.
2. “Petitio hereditatis”
Deve premettersi che rispetto alla “petitio hereditatis” la Corte di Cassazione ha precisato che con tale azione l'erede chiede al giudice l'accertamento della sua qualità al fine di conseguire la restituzione dei beni ereditari da parte di colui che li possiede senza titolo o in qualità di erede;
inoltre, “ciò che l'erede può reclamare con l'hereditatis petitio sono i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario”; in altre parole, “l'azione ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo erede o senza titolo alcuno” (Cass. 7 gennaio 2019 n. 123; conforme Cass.
19 marzo 2021 n.7871)
Questa domanda non sembra corrispondere alla narrazione contenuta nell'atto di citazione dove non si lamenta la contestazione della qualità di erede dell'attore da parte di altri al fine di ottenere i beni che, al tempo dell'apertura della successione, erano compresi nell'asse ereditario ma si lamenta la sottrazione di beni della de cuius quanto la stessa era ancora in vita.
Pertanto la domanda è inammissibile.
3. Reintegrazione della quota di legittima
La domanda ulteriore è costituita da quella di reintegrazione della c.d. quota di legittima dell'attore, mediante la riduzione – ex artt. 555, 557 e ss. e 809 c.c. – “delle operazioni distrattive, delle disposizioni e/o liberalità indirette e delle acquisizioni e/o attribuzioni patrimoniali lesive della legittima”.
L'attore ha dedotto che risultano prelevati dal dal gennaio 2010 al 30 settembre Controparte_1
2018 dal conto corrente della madre 115.000 euro ma non chiarisce a quali prelievi si riferisce in relazione ad un estratto conto, allegato all'atto di citazione, che riporta operazioni relative a circa un decennio né precisa se i prelievi indicati erano effettuati direttamente dal convenuto, delegato dalla madre, ovvero erano effettuati dalla madre e poi versati al convenuto, ovvero erano conseguenza di bonifici bancari;
che non è quindi possibile individuare a quali operazioni si fa riferimento né se tali operazioni configurano una donazione (eventualmente nulla) ovvero una donazione indiretta o ancora una diversa operazione.
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Sono indicate più specificamente le altre operazioni contestate (oltre alla donazione, da parte della defunta ad della nuda proprietà di due locali commerciali in Persona_1 Controparte_1
Fiumicino, ubicati in via Giorgio Giorgis, ai civici 26 e 28 risolta in data 12 dicembre 2012, per mutuo dissenso) e cioè:
a) la vendita di tali locali ai signori e , al prezzo di euro Persona_3 Persona_4
180.000 (centoottantamila) e l'incasso di tali somme da parte di , il quale ne ha Controparte_1 ricevuto il pagamento dagli acquirenti sunnominati, con vaglia postale n. 8947084847-12 a lui intestato di euro 10.000 (diecimila), con assegno circolare Unicredit n. E 7.313.006.238-05 di euro
160.000 (centosessantamila) parimenti a lui intestato e con assegno bancario Unicredit n.
3631368991-03 di euro 10.000,00 sempre all'ordine di esso;
Controparte_1
b) l'incasso da parte di il 13 giugno 2013 di un bonifico di euro 102.675,94, a Persona_1 riscatto della polizza assicurativa n. 6846-142 con conseguente esecuzione, Controparte_2 cinque giorni dopo, un bonifico di euro 102.003,58 a favore del;
Controparte_1
c) l'accredito sempre da parte di in data 2 dicembre 2013, di un bonifico di euro Persona_1
103.642,20, in esito a riscatto di altra polizza assicurativa la n. 6846-121, con Controparte_2 successivo bonifico effettuato il 12 dicembre successivo (ovverosia 10 giorni dopo detto accreditamento) di euro 100.003,58 sempre a favore di . Controparte_1
Dalla documentazione in atti (cfr. documento 6 allegato all'atto di citazione) emerge che il prezzo della vendita degli immobili pari complessivamente alla somma di euro 180.000 non è stato versato alla proprietaria ma al convenuto con vaglia postale n. Persona_1 Controparte_1
8947084847-12 a lui intestato di euro 10.000 (diecimila), con assegno circolare Unicredit n. E
7.313.006.238-05 di euro 160.000 (centosessantamila) parimenti a lui intestato e con assegno bancario Unicredit n. 3631368991-03 di euro 10.000,00 senza che abbia Controparte_1 provato né dedotto che tali somme siano poi state riversate sul conto corrente della madre
. Persona_1
Non sembra possa in questo caso configurarsi una donazione indiretta bensì una donazione diretta della somma ricavata dalla vendita. Si tratta di una donazione di denaro e pur non essendo stata formulata la domanda di nullità della stessa per vizio di forma (trattandosi di donazione di non modico valore) ai sensi dell'art. 782 c.c. deve dichiararsi la nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio, per inosservanza della forma prescritta per la donazione.
A seguito della donazione nulla (per difetto di forma), “il legittimario recupera il bene stesso nella sua integralità, e non anche nei limiti in cui risulti lesa la sua quota di legittima”, dal momento che il bene, di
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fatto, non è mai fuoriuscito da patrimonio del de cuius.
Pertanto rientra nel patrimonio ereditario l'intero provento della compravendita.
Analogamente sono rimasti senza spiegazione due bonifici il primo di euro 102.003,58 a favore del effettuato in data 12 dicembre 2023 (cfr. documento 9 allegato all'atto di Controparte_1 citazione) ed il secondo di euro 103.642,20 in data 2 dicembre 2013 (cfr. documento 11 allegato all'atto di citazione).
Anche in questo caso si tratta di donazioni nulle per difetto di forma.
Il donatario è, quindi, tenuto a restituire al coerede la quota di eredità a lui spettante non in quanto legittimario parzialmente pretermesso ma direttamente quale coerede.
Le ulteriori donazioni dedotte non risultano provate in quanto dall'estratto conto esibito dalla
Unicredit non emergono bonifici a favore del convenuto ma a favore della moglie signora Per_5
nei cui confronti non è stata formulata alcuna domanda e che è rimasta
[...] CP_4 estranea al giudizio.
Pertanto in accoglimento della domanda il convenuto deve essere condannato a versare all'attrice, quale coerede di , la somma di euro 192.822,89 pari al 50% dell'asse ereditario Persona_1 della de cuius nel quale devono essere ricomprese le somme donate al convenuto con bonifici che integrano donazioni nulle per difetto di causa.
Le donazioni in denaro, in definitiva, devono essere inserite nel calcolo dell'asse ereditario al valore nominale, cioè per la cifra esattamente donata, e non al valore attuale rivalutato;
alla somma da computare nel calcolo dovranno comunque aggiungersi i frutti che la somma avrebbe comportato in favore del de cuius, se non l'avesse donata (cfr. Cass. n. 22632/2013) pertanto la somma deve essere aumentata degli interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data della effettuazione delle donazioni al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2914
R.G. dell'anno 2021 così provvede:
- accoglie la domanda attrice dichiara che è erede legittimo della Parte_1 defunta madre, nata a [...] il [...] e deceduta in Fiumicino il 30 Persona_1 agosto 2018;
- dichiara la nullità delle donazioni indicate in motivazione e condanna il donatario
[...]
a versare in accoglimento della domanda di divisione ereditaria la somma di euro CP_1
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192.822,89 oltre interessi legali dalla data delle singole donazioni effettuate;
- dichiara inammissibile la “petitio hereditatis”;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 14.103 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
Civitavecchia 27 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Francesco Vigorito
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