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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/10/2025, n. 4888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4888 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2121/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2121/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f.: , in proprio e nella qualità di eredi di C.F._5 [...]
(c.f.: ), nato a [...] il [...]ed ivi Parte_4 C.F._6 deceduto il 19/11/2017 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al ricorso e da intendersi apposta in calce allo stesso, dall'avv. Costantino Parisi (c.f.:
), presso il cui studio in Vairano Patenora, frazione Scalo (CE), C.F._7 alla Via Abruzzi n. 90 elettivamente domiciliano.
Ricorrenti
E Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
(c.f.: ), in Parte_6 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore Parte_7 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata nelle forme telematiche in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Melone (c.f.: ed elettivamente C.F._8 domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Spallieri in Napoli alla Via Poerio n 15.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio il
[...]
perché, previo riconoscimento della sua esclusiva Parte_6 responsabilità per i danni arrecati da condotta idrica al fondo di loro proprietà, sito in
Pratella, lo stesso venga condannato a risarcire i danni subiti, sotto forma di danno emergente e di lucro cessante, come specificati nella CTP allegata alle memorie istruttorie, nella misura di euro € 26.115,62, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi.
In fatto hanno esposto che:
--il loro fondo, identificato con le particelle 40/d (oggi 136) e 13/d (oggi 129) del foglio
11 del catasto terreni del Comune di Pratella, è attraversato trasversalmente da una condotta idrica per irrigazione, interrata, gestita dal Parte_6
, che fin dall'anno 2000 circa è interessata da una consistente perdita di acqua,
[...] che ne provoca l'allagamento per tutta la stagione estiva, ovvero in tutto il periodo corrispondente alla messa in servizio di detto canale d'irrigazione;
--il loro dante causa, , aveva rappresentato all'Ente più volte la Parte_4 perdita nella condotta idrica fonte di danni al proprio fondo, sia rivolgendosi direttamente ai dipendenti del presenti in loco, sia inoltrando numerose Parte_6 missive mediante lettera raccomandata negli anni, a partire dal 2006, rimaste senza esito;
--erano stati effettuati degli interventi da parte del , che avevano Parte_6 peggiorato la situazione del fondo e conseguentemente protratto nel tempo l'assoluta inutilizzabilità dello stesso;
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 2 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
--“In passato sul fondo si coltivavano piante industriali (tabacco) e ortive (cetrioli).
Attualmente é destinato a colture erbacee e cerealicole-foraggere, costituite frequentemente da erbaio autunno-vernino e mais da foraggio”.
Hanno di seguito illustrato che i danni subiti sono sia diretti che indiretti, deducendo che:
--in particolare, il danno diretto, o danno emergente consiste in:
a) le spese per il ripristino delle facoltà agronomica del terreno, stimate in € 800,00;
b) i costi spese per la eliminazione del calcestruzzo versato nel 2016, stimate in €
1.195,95;
c) le spese per la redazione della perizia, che ammontano ad € 3.733,20, per un totale di
€ 5.729,15;
--i danni indiretti, da lucro cessante - come specificati dal CTP - consistono nella perdita di reddito da mancata coltivazione del fondo (destinato, con avvicendamento stagionale, alla produzione di erbaio autunno-vernino, per una stima annua di € 439,40 circa, e di mais da foraggio, per una stima annua di € 976,30, da cui sottrarre i costi di produzione) per un ammontare di € 19.253,52, oltre interessi legali maturati per ulteriori € 1.132,95, per un totale di € 20.386,47.
Su questi presupposti di fatto, hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- Accertare e dichiarare la titolarità, o comunque la competenza alla manutenzione, del
sulla condotta idrica per irrigazione che Parte_6 attraversa le particelle 40/d (oggi 136) e 13/d (oggi 129) del foglio 11 del NCT del
Comune di Pratella di proprietà dei ricorrenti;
- Accertare la sussistenza della perdita alla suddetta condotta idrica per irrigazione che attraversa il fondo di proprietà dei ricorrenti;
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_6
nel verificarsi della suddetta perdita, nel mancato ripristino della stessa e nella
[...] mancata manutenzione della condotta idrica per irrigazione nel punto in cui si verifica la lamentata perdita;
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 3 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
- Accertare e dichiarare, per gli effetti, l'esclusiva responsabilità del
[...]
nella produzione dei danni (danno emergente e lucro Parte_6 cessante) subiti dal fondo dei ricorrenti;
- Condannare il al risarcimento dei danni tutti Parte_6 patiti dai ricorrenti quantificabili in complessivi € 26.115,62, come meglio dettagliati in premessa e nella perizia redatta, sottoscritta e giurata dal dott. Persona_1
il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria, oltre ulteriori danni a
[...] verificarsi legati all'inerzia del ”. Parte_6
1.1. Con comparsa in data 14.5.2021 si è costituito il , che si è Parte_6 difeso allegando la prescrizione dei crediti anteriori alla data del 16/03/2016 per carenza di validi e tempestivi atti interruttivi che coprano l'intero arco temporale oggetto di lite;
ha poi allegato di aver effettuato la corretta manutenzione delle opere idrauliche nei luoghi di causa;
sotto altro profilo, ha eccepito che “come da piano di bonifica l'area di sedime della condotta non è di proprietà dei ricorrenti ma appartiene a seguito di legittimo atto ablativo al ”; infine, gradatamente, nel merito, ha contestato il Parte_6 quantum del preteso risarcimento, affermando che l'importo esoso deriva da una
“inutilizzabilità del fondo ultraventennale, genericamente dedotta ed in via surrettizia ricostruita dalla CTP”.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
1.2. Disposta la comparizione, all'esito di trattazione scritta del 5.4.2022, il giudice delegato ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proponendo alle parti un accordo per euro 3.500,00, sulla quale il ha dichiarato la sua disponibilità, Parte_6 mentre i ricorrenti l'hanno rifiutata.
Ammessa la prova testimoniale richiesta da entrambe le parti, delegato ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'espletamento della stessa, le parti hanno precisato le conclusioni in data 1.10.2024.
Con ordinanza in data 8.10.2024 giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.10.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 18.9.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, depositate rispettivamente il
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 4 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
30.09.2025 ed il 2.10.2025, il Tribunale in data 8.10.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Legittimazione attiva dei ricorrenti
Gli istanti agiscono quali eredi di , deceduto a novembre 2017, il Parte_4 quale aveva acquistato la proprietà delle particelle oggetto della presente controversia dai coniugi e mediante atto notarile di Parte_8 Controparte_1 donazione a maggio 1972, registrato il 3 giugno 1972, e giustificano la loro qualità di eredi con i certificati anagrafici, che riportano tutti i componenti del nucleo familiare del dante causa , deceduto il 19/11/2017. Parte_4
Per converso, rimane priva di dimostrazione l'eccezione negativa del di Parte_6 essere divenuto proprietario del fondo di causa a seguito di decreto di esproprio, di cui non è indicata l'epoca dell'emanazione e che, comunque, non è stato depositato.
Né è all'uopo sufficiente il progetto esecutivo di un intervento per costruzione di opera pubblica, che dimostra soltanto che l'area, incluse le 2 particelle 40/d (oggi 136) e 13/d
(oggi 129), è stata, poco dopo la citata donazione di maggio 1972, interessata da un
“progetto di potenziamento della rete irrigua in sinistra ” che reca la data del 28 Pt_9 luglio 1972, il che verosimilmente spiega per quale ragione in esso le 2 particelle risultano ancora in capo ai donanti e Parte_8 Controparte_1
§§§
3. Prova dell'allagamento e dei danni
In ossequio al principio della ragione più liquida si esamina il merito della causa partendo dalla prova dei danni, rimanendo irrilevante, per le ragioni che di seguito si esporranno, la preliminare questione della prescrizione.
3.1. Per i danni diretti, o danno emergente i ricorrenti hanno rivendicato quanto segue:
a) le spese per il ripristino delle facoltà agronomica del terreno, stimate in € 800,00;
b) i costi per la eliminazione del calcestruzzo versato nel 2016, stimati in € 1.195,95;
c) le spese per la redazione della perizia, che ammontano ad € 3.733,20, per un totale di
€ 5.729,15.
Osserva il Collegio, che costituisce fatto pacifico la circostanza, allegata dai ricorrenti, che la condotta idrica di cui si lamenta il guasto sia di proprietà del . Parte_6
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 5 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Risulta altresì provato, mediante l'escussione dei testi, che la stessa sia connotata da perdite continue, avendo confermato detta circostanza anche i testimoni indicati dal
. Parte_6
In particolare, il teste , proprietario di un fondo vicino a quello di causa Testimone_1 ha dichiarato che tra maggio e settembre i luoghi di causa rimangono allagati, nonostante l'intervento compiuto nel 2014, con il quale la condotta è stata ricoperta di cemento. Anche il teste ha riferito che fin dal 2000 “il terreno degli attori resta Tes_2 costantemente allagato” (cf verbale di udienza di prova delegata in data 8.03.2024).
Quanto ai testi indicati dal , entrambi suoi dipendenti, il primo, Parte_6 Tes_3
ha detto: “Prima di intervenire abbiamo chiuso l'acqua poi abbiamo
[...] proceduto allo scavo del terreno che copriva la condotta, successivamente abbiamo fatto un'armatura del giunto della conduttura e si è provveduto ad un getto di cemento.
Dopo il tempo di posa abbiamo riaperto l'acqua e verificato che il quel posto la perdita non c'era più. Successivamente sul fondo si è presentata l'acqua ma non saprei da dove deriva poiché è probabile che ci sia una nuova perdita”; il secondo, , ha Testimone_4 confermato l'intervento compiuto nell'anno 2014 e l'utilizzo del cemento per chiudere la condotta.
E' sicuro, dunque, che la “potenzialità” agronomica del fondo sia in qualche misura danneggiata, dovendosi evidenziare che questo tipo di pregiudizio implica un danno permanente, sul quale nessun rilievo ha la dedotta prescrizione. Per i costi relativi al ripristino il Collegio, nella sua composizione tecnica integrata, ritiene di riconoscere l'importo richiesto in quanto congruo, attesa l'estensione del fondo, pari ad euro
800,00.
Nulla, invece, può riconoscersi per i costi per rimuovere il calcestruzzo, trattandosi di intervenire su una condotta che non è né di proprietà né nella disponibilità dei ricorrenti.
Parimenti non spettano le spese per la redazione della perizia, redatta prima dell'inizio della causa, in primo luogo perché la stessa non contiene nessuna valutazione agronomica specifica o dirimente, di guisa che il Collegio la ritiene superflua, ai fini del decidere;
inoltre, non è documentato l'effettivo esborso di onorario a vantaggio del CTP
(cf in termini Cass. 26729/2024, est. . Pt_10
3.2. Il lucro cessante
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 6 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Il capo di domanda, carente già sul piano delle allegazioni, è totalmente sfornito di prova.
Gli istanti identificano il lucro cessante, testualmente nel “mancato reddito”, facendo riferimento, nella premessa del ricorso, genericamente a coltivazioni, nel modo che segue: “In passato sul fondo si coltivavano piante industriali (tabacco) e ortive
(cetrioli). Attualmente è destinato a colture erbacee e cerealicole-foraggere, costituite frequentemente da erbaio autunno-vernino e mais da foraggio”.
Questa richiesta va esaminata tenendo presente, in punto di diritto, che “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi sul piano ipotetico dell'astratta possibilità di lucro bensì deve muovere da una situazione concreta e consenta di ritenere fondata e attendibile questa possibilità” (ex multi da ultimo Cass. III Sez. sent. n. 8758 2.4.2025 est.
Positano).
Il principio testé richiamato, applicato alla fattispecie che occupa, richiede, ai fini di verificare l'esistenza di una “situazione concreta” che renda “fondata e attendibile”
l'evenienza del lucro cessante, che vi sia l'indicazione, l'esistenza effettiva, quindi la prova, di un'attività redditizia preesistente, la cui redditività è risultata ridotta o annullata dall'evento pregiudizievole.
Occorre, cioè, che sia dedotto il tipo di attività svolta, da chi viene esercitata, da chi è stata svolta prima del ventennio di interesse per la causa, da quale dei ricorrenti e se a titolo di piccola impresa agricola, riconducibile alla previsione dell'art. 2083 c.c., con correlativa iscrizione dell'imprenditore nel registro speciale “coltivatori diretti” della camera di commercio, oppure come forma di mera “produzione agricola”, neppure sottoposta a iscrizione nel registro delle imprese.
Nulla, nemmeno una parola è stata indicata negli scritti difensivi dai ricorrenti, né sulla titolarità dell'eventuale coltivazione svolta, né sulla forma in cui l'attività è esercitata nei termini anzidetti.
Né risulta se la redditività persa sia ascrivibile ad attività di terzi, detentori a qualunque titolo del fondo (affitto?). Infine, ma non ultimo per importanza, considerato che i ricorrenti agiscono sia in proprio che quali eredi, non chiariscono chi ha subito il danno
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 7 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
fino al 2017, se soltanto il padre come unico proprietario, oppure anche loro ed a che titolo (come precedenti coltivatori del fondo?).
Passando dal piano delle allegazioni a quello della prova, correlativamente, nessun documento è stato depositato relativamente alle attività svolte “in passato”, o alle più recenti – anche se non si dice da quando – erbaio autunno-vernino e mais da foraggio, che sembrerebbero svolte “attualmente”.
La deduzione dell'attualità della destinazione del fondo a produzione di erba e foraggio introduce finanche un elemento di intrinseca contraddittorietà nella domanda giudiziale, che, in larga misura, è volta a sostenere che le perdite della condotta idrica ivi allocata hanno reso incoltivabile l'intero fondo.
I ricorrenti, pur rivendicando un danno da mancata produzione per il periodo dal 2000 al
2021, si limitano ad asserire che "in passato" il fondo era coltivato e che attualmente vi sarebbe destinazione a “erbaio autunnino” e mais da foraggio, ma queste circostanze essenziali non sono state oggetto di prova, nemmeno costituenda;
ad ogni modo, anche a prescindere da specifici capi di prova a riguardo, nulla i testimoni hanno riferito su questi presupposti essenziali ai fini della decisione.
Infatti, alla assoluta carenza di allegazioni si è aggiunta la totale carenza di prova, non essendo emerso nemmeno dalle dichiarazioni dei testi se il fondo sia attualmente coltivato, ma soltanto che si continua ad allagare, né chi si occupi di coltivare il fondo almeno dall'anno che per i ricorrenti segna l'inizio dei danni, il 2000, atteso che fino al
2017 il dante causa era in vita.
In definitiva, i ricorrenti non hanno provato né la coltivazione, né la sua cessazione, con il conseguente danno da lucro cessante, né che la improduttività sia stata causata proprio dal guasto e dalla perdita di acqua della menzionata condotta idrica;
né hanno dimostrato che prima dell'evento dannoso vi fosse un'attività di coltivazione redditizia nella misura indicata in ricorso.
Pertanto, la domanda di lucro cessante è respinta.
Sull'importo riconosciuto di euro 800,00 va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 8 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis,
Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno. Per la decorrenza degli stessi, si tiene conto della circostanza, emersa dalla prova testimoniale che l'allagamento è iniziato nell'anno 2000; in difetto di indicazione e prova di una data precisa del 2000 di inizio del fatto lesivo, si ancorano al 31.12.2000.
§§§
4. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2121/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità di eredi di Parte_5 [...]
nei confronti del Parte_4 Parte_6
e, per l'effetto, condanna il , al pagamento, in favore dei
[...] Parte_6 ricorrenti, dell'importo complessivo di Euro 800,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data del 31.12.2000 fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli addì 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2121/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta dell'8.10.2025
TRA
(c.f.: ), (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
(c.f.: , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(c.f.: , in proprio e nella qualità di eredi di C.F._5 [...]
(c.f.: ), nato a [...] il [...]ed ivi Parte_4 C.F._6 deceduto il 19/11/2017 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata al ricorso e da intendersi apposta in calce allo stesso, dall'avv. Costantino Parisi (c.f.:
), presso il cui studio in Vairano Patenora, frazione Scalo (CE), C.F._7 alla Via Abruzzi n. 90 elettivamente domiciliano.
Ricorrenti
E Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
(c.f.: ), in Parte_6 P.IVA_1 persona del Presidente e legale rappresentate pro tempore Parte_7 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata nelle forme telematiche in calce al ricorso, dall'avv. Francesco Melone (c.f.: ed elettivamente C.F._8 domiciliato presso lo studio dell'avv. Antonio Spallieri in Napoli alla Via Poerio n 15.
Resistente
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio il
[...]
perché, previo riconoscimento della sua esclusiva Parte_6 responsabilità per i danni arrecati da condotta idrica al fondo di loro proprietà, sito in
Pratella, lo stesso venga condannato a risarcire i danni subiti, sotto forma di danno emergente e di lucro cessante, come specificati nella CTP allegata alle memorie istruttorie, nella misura di euro € 26.115,62, oltre ulteriori interessi maturati e maturandi.
In fatto hanno esposto che:
--il loro fondo, identificato con le particelle 40/d (oggi 136) e 13/d (oggi 129) del foglio
11 del catasto terreni del Comune di Pratella, è attraversato trasversalmente da una condotta idrica per irrigazione, interrata, gestita dal Parte_6
, che fin dall'anno 2000 circa è interessata da una consistente perdita di acqua,
[...] che ne provoca l'allagamento per tutta la stagione estiva, ovvero in tutto il periodo corrispondente alla messa in servizio di detto canale d'irrigazione;
--il loro dante causa, , aveva rappresentato all'Ente più volte la Parte_4 perdita nella condotta idrica fonte di danni al proprio fondo, sia rivolgendosi direttamente ai dipendenti del presenti in loco, sia inoltrando numerose Parte_6 missive mediante lettera raccomandata negli anni, a partire dal 2006, rimaste senza esito;
--erano stati effettuati degli interventi da parte del , che avevano Parte_6 peggiorato la situazione del fondo e conseguentemente protratto nel tempo l'assoluta inutilizzabilità dello stesso;
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 2 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
--“In passato sul fondo si coltivavano piante industriali (tabacco) e ortive (cetrioli).
Attualmente é destinato a colture erbacee e cerealicole-foraggere, costituite frequentemente da erbaio autunno-vernino e mais da foraggio”.
Hanno di seguito illustrato che i danni subiti sono sia diretti che indiretti, deducendo che:
--in particolare, il danno diretto, o danno emergente consiste in:
a) le spese per il ripristino delle facoltà agronomica del terreno, stimate in € 800,00;
b) i costi spese per la eliminazione del calcestruzzo versato nel 2016, stimate in €
1.195,95;
c) le spese per la redazione della perizia, che ammontano ad € 3.733,20, per un totale di
€ 5.729,15;
--i danni indiretti, da lucro cessante - come specificati dal CTP - consistono nella perdita di reddito da mancata coltivazione del fondo (destinato, con avvicendamento stagionale, alla produzione di erbaio autunno-vernino, per una stima annua di € 439,40 circa, e di mais da foraggio, per una stima annua di € 976,30, da cui sottrarre i costi di produzione) per un ammontare di € 19.253,52, oltre interessi legali maturati per ulteriori € 1.132,95, per un totale di € 20.386,47.
Su questi presupposti di fatto, hanno così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta:
- Accertare e dichiarare la titolarità, o comunque la competenza alla manutenzione, del
sulla condotta idrica per irrigazione che Parte_6 attraversa le particelle 40/d (oggi 136) e 13/d (oggi 129) del foglio 11 del NCT del
Comune di Pratella di proprietà dei ricorrenti;
- Accertare la sussistenza della perdita alla suddetta condotta idrica per irrigazione che attraversa il fondo di proprietà dei ricorrenti;
- Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_6
nel verificarsi della suddetta perdita, nel mancato ripristino della stessa e nella
[...] mancata manutenzione della condotta idrica per irrigazione nel punto in cui si verifica la lamentata perdita;
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 3 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
- Accertare e dichiarare, per gli effetti, l'esclusiva responsabilità del
[...]
nella produzione dei danni (danno emergente e lucro Parte_6 cessante) subiti dal fondo dei ricorrenti;
- Condannare il al risarcimento dei danni tutti Parte_6 patiti dai ricorrenti quantificabili in complessivi € 26.115,62, come meglio dettagliati in premessa e nella perizia redatta, sottoscritta e giurata dal dott. Persona_1
il tutto oltre interessi, rivalutazione monetaria, oltre ulteriori danni a
[...] verificarsi legati all'inerzia del ”. Parte_6
1.1. Con comparsa in data 14.5.2021 si è costituito il , che si è Parte_6 difeso allegando la prescrizione dei crediti anteriori alla data del 16/03/2016 per carenza di validi e tempestivi atti interruttivi che coprano l'intero arco temporale oggetto di lite;
ha poi allegato di aver effettuato la corretta manutenzione delle opere idrauliche nei luoghi di causa;
sotto altro profilo, ha eccepito che “come da piano di bonifica l'area di sedime della condotta non è di proprietà dei ricorrenti ma appartiene a seguito di legittimo atto ablativo al ”; infine, gradatamente, nel merito, ha contestato il Parte_6 quantum del preteso risarcimento, affermando che l'importo esoso deriva da una
“inutilizzabilità del fondo ultraventennale, genericamente dedotta ed in via surrettizia ricostruita dalla CTP”.
Ha concluso per il rigetto del ricorso.
1.2. Disposta la comparizione, all'esito di trattazione scritta del 5.4.2022, il giudice delegato ha formulato proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., proponendo alle parti un accordo per euro 3.500,00, sulla quale il ha dichiarato la sua disponibilità, Parte_6 mentre i ricorrenti l'hanno rifiutata.
Ammessa la prova testimoniale richiesta da entrambe le parti, delegato ai sensi degli artt. 170 R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per l'espletamento della stessa, le parti hanno precisato le conclusioni in data 1.10.2024.
Con ordinanza in data 8.10.2024 giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione all'udienza dell'8.10.2025.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 18.9.2025, acquisite le comparse conclusionali e le note di trattazione scritta delle parti, depositate rispettivamente il
R.G. n. 2121/2021 Sentenza pagina 4 di 9 Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli
30.09.2025 ed il 2.10.2025, il Tribunale in data 8.10.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Legittimazione attiva dei ricorrenti
Gli istanti agiscono quali eredi di , deceduto a novembre 2017, il Parte_4 quale aveva acquistato la proprietà delle particelle oggetto della presente controversia dai coniugi e mediante atto notarile di Parte_8 Controparte_1 donazione a maggio 1972, registrato il 3 giugno 1972, e giustificano la loro qualità di eredi con i certificati anagrafici, che riportano tutti i componenti del nucleo familiare del dante causa , deceduto il 19/11/2017. Parte_4
Per converso, rimane priva di dimostrazione l'eccezione negativa del di Parte_6 essere divenuto proprietario del fondo di causa a seguito di decreto di esproprio, di cui non è indicata l'epoca dell'emanazione e che, comunque, non è stato depositato.
Né è all'uopo sufficiente il progetto esecutivo di un intervento per costruzione di opera pubblica, che dimostra soltanto che l'area, incluse le 2 particelle 40/d (oggi 136) e 13/d
(oggi 129), è stata, poco dopo la citata donazione di maggio 1972, interessata da un
“progetto di potenziamento della rete irrigua in sinistra ” che reca la data del 28 Pt_9 luglio 1972, il che verosimilmente spiega per quale ragione in esso le 2 particelle risultano ancora in capo ai donanti e Parte_8 Controparte_1
§§§
3. Prova dell'allagamento e dei danni
In ossequio al principio della ragione più liquida si esamina il merito della causa partendo dalla prova dei danni, rimanendo irrilevante, per le ragioni che di seguito si esporranno, la preliminare questione della prescrizione.
3.1. Per i danni diretti, o danno emergente i ricorrenti hanno rivendicato quanto segue:
a) le spese per il ripristino delle facoltà agronomica del terreno, stimate in € 800,00;
b) i costi per la eliminazione del calcestruzzo versato nel 2016, stimati in € 1.195,95;
c) le spese per la redazione della perizia, che ammontano ad € 3.733,20, per un totale di
€ 5.729,15.
Osserva il Collegio, che costituisce fatto pacifico la circostanza, allegata dai ricorrenti, che la condotta idrica di cui si lamenta il guasto sia di proprietà del . Parte_6
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Risulta altresì provato, mediante l'escussione dei testi, che la stessa sia connotata da perdite continue, avendo confermato detta circostanza anche i testimoni indicati dal
. Parte_6
In particolare, il teste , proprietario di un fondo vicino a quello di causa Testimone_1 ha dichiarato che tra maggio e settembre i luoghi di causa rimangono allagati, nonostante l'intervento compiuto nel 2014, con il quale la condotta è stata ricoperta di cemento. Anche il teste ha riferito che fin dal 2000 “il terreno degli attori resta Tes_2 costantemente allagato” (cf verbale di udienza di prova delegata in data 8.03.2024).
Quanto ai testi indicati dal , entrambi suoi dipendenti, il primo, Parte_6 Tes_3
ha detto: “Prima di intervenire abbiamo chiuso l'acqua poi abbiamo
[...] proceduto allo scavo del terreno che copriva la condotta, successivamente abbiamo fatto un'armatura del giunto della conduttura e si è provveduto ad un getto di cemento.
Dopo il tempo di posa abbiamo riaperto l'acqua e verificato che il quel posto la perdita non c'era più. Successivamente sul fondo si è presentata l'acqua ma non saprei da dove deriva poiché è probabile che ci sia una nuova perdita”; il secondo, , ha Testimone_4 confermato l'intervento compiuto nell'anno 2014 e l'utilizzo del cemento per chiudere la condotta.
E' sicuro, dunque, che la “potenzialità” agronomica del fondo sia in qualche misura danneggiata, dovendosi evidenziare che questo tipo di pregiudizio implica un danno permanente, sul quale nessun rilievo ha la dedotta prescrizione. Per i costi relativi al ripristino il Collegio, nella sua composizione tecnica integrata, ritiene di riconoscere l'importo richiesto in quanto congruo, attesa l'estensione del fondo, pari ad euro
800,00.
Nulla, invece, può riconoscersi per i costi per rimuovere il calcestruzzo, trattandosi di intervenire su una condotta che non è né di proprietà né nella disponibilità dei ricorrenti.
Parimenti non spettano le spese per la redazione della perizia, redatta prima dell'inizio della causa, in primo luogo perché la stessa non contiene nessuna valutazione agronomica specifica o dirimente, di guisa che il Collegio la ritiene superflua, ai fini del decidere;
inoltre, non è documentato l'effettivo esborso di onorario a vantaggio del CTP
(cf in termini Cass. 26729/2024, est. . Pt_10
3.2. Il lucro cessante
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Il capo di domanda, carente già sul piano delle allegazioni, è totalmente sfornito di prova.
Gli istanti identificano il lucro cessante, testualmente nel “mancato reddito”, facendo riferimento, nella premessa del ricorso, genericamente a coltivazioni, nel modo che segue: “In passato sul fondo si coltivavano piante industriali (tabacco) e ortive
(cetrioli). Attualmente è destinato a colture erbacee e cerealicole-foraggere, costituite frequentemente da erbaio autunno-vernino e mais da foraggio”.
Questa richiesta va esaminata tenendo presente, in punto di diritto, che “il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi sul piano ipotetico dell'astratta possibilità di lucro bensì deve muovere da una situazione concreta e consenta di ritenere fondata e attendibile questa possibilità” (ex multi da ultimo Cass. III Sez. sent. n. 8758 2.4.2025 est.
Positano).
Il principio testé richiamato, applicato alla fattispecie che occupa, richiede, ai fini di verificare l'esistenza di una “situazione concreta” che renda “fondata e attendibile”
l'evenienza del lucro cessante, che vi sia l'indicazione, l'esistenza effettiva, quindi la prova, di un'attività redditizia preesistente, la cui redditività è risultata ridotta o annullata dall'evento pregiudizievole.
Occorre, cioè, che sia dedotto il tipo di attività svolta, da chi viene esercitata, da chi è stata svolta prima del ventennio di interesse per la causa, da quale dei ricorrenti e se a titolo di piccola impresa agricola, riconducibile alla previsione dell'art. 2083 c.c., con correlativa iscrizione dell'imprenditore nel registro speciale “coltivatori diretti” della camera di commercio, oppure come forma di mera “produzione agricola”, neppure sottoposta a iscrizione nel registro delle imprese.
Nulla, nemmeno una parola è stata indicata negli scritti difensivi dai ricorrenti, né sulla titolarità dell'eventuale coltivazione svolta, né sulla forma in cui l'attività è esercitata nei termini anzidetti.
Né risulta se la redditività persa sia ascrivibile ad attività di terzi, detentori a qualunque titolo del fondo (affitto?). Infine, ma non ultimo per importanza, considerato che i ricorrenti agiscono sia in proprio che quali eredi, non chiariscono chi ha subito il danno
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fino al 2017, se soltanto il padre come unico proprietario, oppure anche loro ed a che titolo (come precedenti coltivatori del fondo?).
Passando dal piano delle allegazioni a quello della prova, correlativamente, nessun documento è stato depositato relativamente alle attività svolte “in passato”, o alle più recenti – anche se non si dice da quando – erbaio autunno-vernino e mais da foraggio, che sembrerebbero svolte “attualmente”.
La deduzione dell'attualità della destinazione del fondo a produzione di erba e foraggio introduce finanche un elemento di intrinseca contraddittorietà nella domanda giudiziale, che, in larga misura, è volta a sostenere che le perdite della condotta idrica ivi allocata hanno reso incoltivabile l'intero fondo.
I ricorrenti, pur rivendicando un danno da mancata produzione per il periodo dal 2000 al
2021, si limitano ad asserire che "in passato" il fondo era coltivato e che attualmente vi sarebbe destinazione a “erbaio autunnino” e mais da foraggio, ma queste circostanze essenziali non sono state oggetto di prova, nemmeno costituenda;
ad ogni modo, anche a prescindere da specifici capi di prova a riguardo, nulla i testimoni hanno riferito su questi presupposti essenziali ai fini della decisione.
Infatti, alla assoluta carenza di allegazioni si è aggiunta la totale carenza di prova, non essendo emerso nemmeno dalle dichiarazioni dei testi se il fondo sia attualmente coltivato, ma soltanto che si continua ad allagare, né chi si occupi di coltivare il fondo almeno dall'anno che per i ricorrenti segna l'inizio dei danni, il 2000, atteso che fino al
2017 il dante causa era in vita.
In definitiva, i ricorrenti non hanno provato né la coltivazione, né la sua cessazione, con il conseguente danno da lucro cessante, né che la improduttività sia stata causata proprio dal guasto e dalla perdita di acqua della menzionata condotta idrica;
né hanno dimostrato che prima dell'evento dannoso vi fosse un'attività di coltivazione redditizia nella misura indicata in ricorso.
Pertanto, la domanda di lucro cessante è respinta.
Sull'importo riconosciuto di euro 800,00 va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da
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Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis,
Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno. Per la decorrenza degli stessi, si tiene conto della circostanza, emersa dalla prova testimoniale che l'allagamento è iniziato nell'anno 2000; in difetto di indicazione e prova di una data precisa del 2000 di inizio del fatto lesivo, si ancorano al 31.12.2000.
§§§
4. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dall'istante, costituisce ragione grave per la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2121/2021 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da , Parte_1
, , , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in proprio e nella qualità di eredi di Parte_5 [...]
nei confronti del Parte_4 Parte_6
e, per l'effetto, condanna il , al pagamento, in favore dei
[...] Parte_6 ricorrenti, dell'importo complessivo di Euro 800,00 oltre rivalutazione monetaria dalla data del 31.12.2000 fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulla somma rivalutata di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa interamente le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Napoli addì 8.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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