Art. 6.
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a quella di direttore di sezione;
d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
e) il direttore generale dell'Istituto;
f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell' articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.
Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' istituito un Comitato di vigilanza per la Gestione del quale fanno parte:
a) il presidente dell'Istituto, che lo presiede;
b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
c) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non
inferiore a quella di direttore di sezione;
d) un funzionario del Ministero dell'industria e del commercio con qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione;
e) il direttore generale dell'Istituto;
f) tre rappresentanti degli esercenti imprese commerciali, un rappresentante dei venditori ambulanti ed un rappresentante degli agenti e rappresentanti di commercio, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione delle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.
Il presidente dell'Istituto ha facolta' di farsi sostituire da un suo rappresentante a norma dell' articolo 9 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 .
I componenti di cui alle lettere b), c), d) ed f) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.